CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 gennaio 2024
232.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 16 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.
Esame emendamenti C. 1297 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea.

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1297, recante «Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale». Ricorda quindi che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna. In sostituzione della relatrice, onorevole Montaruli, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

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Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana».
Esame emendamenti C. 1419-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea.

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1419-A, recante Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana».

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Testo unificato C. 799 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, il testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 799 e C. 988, recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali, come risultante dalle proposte emendative approvate. Segnala quindi che il testo in esame consta di 17 articoli, il primo dei quali reca i principi generali. Nello specifico, l'unico comma dell'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, immateriale, per la rivitalizzazione del patrimonio culturale materiale della Nazione, nonché quale elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale. Il medesimo comma richiama, oltre agli articoli 9 e 33 della Costituzione, anche i princìpi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, dalla Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, resa esecutiva ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19 e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, siglata il 27 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° giugno 2011, sottoscritta dall'Italia nel 2013 e ratificata con la legge 1° ottobre 2020, n. 133. Fa presente che i commi 1 e 2 dell'articolo 2 recano rispettivamente le definizioni di associazioni di rievocazione storica e di manifestazioni di rievocazione storica.
  L'articolo 3 regola l'attività per la valorizzazione delle rievocazioni storiche. Nello specifico, il suo unico comma prevede che lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, sostiene, valorizza e salvaguarda la specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socioculturali regionali e locali a queste legate, promuovendo: la valorizzazione delle rievocazioni storiche quali fattori di sviluppo ed elemento Pag. 41trasversale dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio culturale immateriale; la diffusione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica a livello territoriale, nazionale e internazionale; la sensibilizzazione del pubblico e la promozione del prodotto culturale delle rievocazioni storiche; il sostegno finanziario alle associazioni di rievocazione storica e alla realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica; lo sviluppo del turismo culturale; l'attivazione di sinergie operative tra le associazioni di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli operatori turistici e i soggetti gestori dei beni del patrimonio ambientale e culturale, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro; la tutela e la conservazione della memoria, dei saperi e delle tradizioni legate alle rievocazioni storiche.
  Fa quindi presente che l'unico comma dell'articolo 4 prevede che sia istituito, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica. L'elenco è pubblicato sul sito del medesimo Ministero, che provvede al suo aggiornamento con cadenza annuale. È demandato ad un decreto del Ministro della cultura, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sentito il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, la definizione delle categorie delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica nonché i requisiti per l'iscrizione nell'elenco.
  L'articolo 5 prevede l'istituzione da parte del Ministro della cultura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza unificata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, composto da rappresentanti dei comitati regionali istituiti ai sensi del successivo articolo 11, comma 1, lettera e), da professori universitari esperti del settore nominati dalle regioni, nonché da funzionari dei diversi Ministeri coinvolti. Il medesimo articolo individua i compiti del Comitato tra i quali figura anche la predisposizione dello schema di regolamento per l'attuazione del provvedimento in esame da trasmettersi al Ministro della cultura entro due mesi dalla data dell'istituzione del Comitato stesso; nonché la verifica, ogni tre anni, dell'attendibilità e della conformità storica della rievocazione storica espressa nelle manifestazioni e delle attività dell'associazione di rievocazione storica, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, attribuendo uno specifico attestato di autenticità filologica. Il Comitato inoltre rilascia, su richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco e a seguito della richiamata verifica, un marchio recante la dicitura «Rievocazione storica italiana».
  Evidenzia che l'articolo 6 prevede che il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, entro il 31 dicembre di ogni anno approvi il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo, di cui è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero della cultura e nei siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo.
  L'articolo 7 regola le iniziative didattiche nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali.
  L'articolo 8 disciplina il porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, attraverso una novella al settimo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, al fine di prevedere che, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della citata legge (che prevede i divieti e le sanzioni in caso di porto di armi od oggetti atti ad offendere al di fuori della propria abitazione e nelle riunioniPag. 42 pubbliche), in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse sia consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza. A tale proposito rammenta che la Corte costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che «il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, un'eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse». Aggiunge che il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che «dalla eccezionale permissività del porto d'armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti». Proprio in ragione dell'inesistenza, nell'ordinamento italiano, di un diritto di portare armi, nella sentenza del 20 marzo 2019, n. 109 la Corte ha aggiunto che «deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell'ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l'interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d'armi per motivi giudicati leciti dall'ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l'incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi».
  Tornando al contenuto del provvedimento, fa presente che l'articolo 9 attribuisce alla Conferenza unificata i seguenti compiti: a) esprimere i prescritti pareri sull'attività regolamentare dello Stato concernente i criteri e le modalità di erogazione dei contributi concessi per le finalità del provvedimento; b) definire gli strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionali al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale-nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche; c) fissare i criteri per il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali; d) promuovere le associazioni e gli eventi di rievocazione storica in tutto il territorio nazionale; e) promuovere il sostegno degli artisti e degli artigiani esecutori, degli organizzatori e degli operatori; f) promuovere la cultura, la memoria e la tradizione delle rievocazioni storiche attraverso programmi specificamente rivolti alla scuola e all'università; g) definire linee di indirizzo comune per la programmazione degli interventi di costruzione, recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione e conversione di spazi, di strutture e di immobili destinati o da destinare alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica; h) individuare i criteri e le modalità per verificare l'efficacia dell'intervento pubblico, statale e territoriale, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio a livello locale e nazionale.
  L'articolo 10 dispone che allo Stato sono attribuiti i seguenti compiti: a) regolamentare la disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche; b) operare, su indicazione del Comitato, la ripartizione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche tra le diverse categorie; c) promuovere e sostenere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di rievocazione storica; d) favorire la diffusione delle rievocazioni storiche a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra i Paesi membri Pag. 43dell'Unione europea; e) sottoscrivere protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive, che trasmettono in chiaro, a pagamento e in streaming, per destinare idonei spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di rievocazione storica e per riservare momenti di informazione specializzata al pubblico; f) assicurare la conservazione del patrimonio artistico, culturale, materiale e immateriale, legato alla rievocazione storica.
  Segnala che l'articolo 11 prevede che, nell'ambito delle rispettive prerogative istituzionali, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione del provvedimento e in particolare: a) promuovono e sostengono le attività di rievocazione storica; b) valorizzano la cultura della storia e delle tradizioni regionali e delle lingue locali; c) promuovono il turismo culturale; d) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto agli obiettivi perseguiti; e) istituiscono, con apposita legge regionale, i comitati regionali per il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.
  L'articolo 12 prevede che, con decreto del Ministro della cultura, è adottato, entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema da parte del Comitato, il regolamento per l'attuazione del provvedimento in esame.
  L'articolo 13 prevede che lo Stato riconosca il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale, mentre l'articolo 14 reca una delega al Governo per l'adozione di norme per la sua salvaguardia. In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, anche al fine di adeguarla alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale – adottata il 17 ottobre 2003 ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167 – per assicurare una più efficace salvaguardia di detto patrimonio garantendo la più ampia partecipazione delle comunità praticanti nonché al fine di promuovere la trasmissione delle conoscenze relative al patrimonio nei confronti delle più giovani generazioni. Segnala che il medesimo articolo 14 detta i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega e definisce la procedura di adozione dei decreti legislativi. In particolare si prevede che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura e della sovranità alimentare, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e del Turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
  L'articolo 15 istituisce il forum nazionale del patrimonio culturale immateriale, al fine di instaurare un dialogo e un confronto tra le organizzazioni della società civile impegnate nella salvaguardia di tale patrimonio. Al forum sono attribuite funzioni propositive, consultive e di collaborazione con le amministrazioni pubbliche, anche al fine di monitorare lo stato di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Il forum è chiamato tra l'altro a trasmettere alle Camere una relazione annuale sulla condizione del patrimonio culturale immateriale censito a livello nazionale e regionale, nonché a favorire e sostenere l'incontro tra le associazioni di praticanti e coloro che detengono elementi del patrimonio culturale immateriale sul territorio italiano nonché tra queste e altre associazioni omologhe presenti sul territorio straniero. Il forum è composto da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni non governative italiane riconosciute dalla Convenzione UNESCO per la Pag. 44salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, da due delegati in rappresentanza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazioni storiche iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 del presente provvedimento, e da 5 professori universitari esperti nel settore designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 16 reca la clausola di salvaguardia, disponendo che le disposizioni del presente provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che reca le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 17, infine, concerne la copertura finanziaria.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che, come anticipato nell'illustrazione del contenuto, il testo in esame è volto a introdurre una disciplina organica della materia delle rievocazioni storiche e a conferire la delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali, anche al fine di adeguare la disciplina dei patrimoni culturali immateriali alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Sotto il profilo del riparto costituzionale delle competenze, ricorda che la promozione di eventi, feste e attività e la valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica rientrano nelle materie di legislazione concorrente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 71 del 2018). Ricorda altresì che la tutela dei beni culturali rientra tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e che, ai fini della tutela, sono inequivocabilmente attribuiti allo Stato la disciplina e l'esercizio unitario delle funzioni destinate alla individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale nonché alla loro protezione e conservazione (Corte costituzionale, sentenza n. 140 del 2015).
  In questa prospettiva, segnala che l'articolo 9 attribuisce nuovi compiti alla Conferenza unificata, mentre gli articoli 10 e 11 disciplinano analiticamente i compiti di competenza, rispettivamente, dello Stato e delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni nell'ambito delle iniziative dirette alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica.
  Segnala altresì che il provvedimento prevede le seguenti forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali: la definizione delle categorie delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata (articolo 4, comma 2); l'istituzione del Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica da parte del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata (articolo 5, comma 1); l'adozione dei decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale su proposta del Ministro della cultura di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura e della sovranità alimentare, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e del Turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata (articolo 14, comma 4).
  Ciò premesso, ricorda, che la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come a fronte della prevalenza di una competenza esclusiva statale) alla previsione del parere.Pag. 45
  Al riguardo, segnala l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 12, stabilendo che il regolamento di attuazione della presente legge sia adottato con decreto del Ministro della cultura, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, in considerazione del fatto che nell'attuazione della legge si verifica un intreccio inestricabile, nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, tra le seguenti materie: tutela dei beni culturali, di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), e valorizzazione dei beni culturali, di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
  In considerazione del fatto che un analogo intreccio inestricabile di materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato e materie di competenza legislativa concorrente si verifica anche nell'attuazione della delega di cui all'articolo 14, comma 4, appare opportuno prevedere l'intesa in luogo del parere della Conferenza unificata nell'adozione dei decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale.
  Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.25.