CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 gennaio 2024
232.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 799 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 799 e C. 988, recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali, come risultante dalle proposte emendative approvate;

   rilevato che:

    il testo, composto da 17 articoli, è volto a introdurre una disciplina organica della materia delle rievocazioni storiche e a conferire la delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali, anche al fine di adeguare la disciplina dei patrimoni culturali immateriali alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     la tutela dei beni culturali rientra tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e, ai fini della tutela, sono inequivocabilmente attribuiti allo Stato la disciplina e l'esercizio unitario delle funzioni destinate alla individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale nonché alla loro protezione e conservazione (Corte costituzionale, sentenza n. 140 del 2015);

     la promozione di eventi e attività attraverso la rievocazione storica rientrano nella materia «valorizzazione dei beni culturali» di legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 71 del 2018);

     l'articolo 9 attribuisce nuovi compiti alla Conferenza unificata, mentre gli articoli 10 e 11 disciplinano analiticamente i compiti di competenza, rispettivamente, dello Stato e delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni nell'ambito delle iniziative dirette alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica;

     sono inoltre previste le seguenti forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali: la definizione delle categorie delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata (articolo 4, comma 2); l'istituzione del Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica da parte del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata (articolo 5, comma 1); l'adozione dei decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale su proposta del Ministro della cultura di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura e della sovranità alimentare, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e del Turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata (articolo 14, comma 4);

     appare opportuno prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento Pag. 47alla disposizione di cui all'articolo 12, stabilendo che il regolamento di attuazione del provvedimento sia adottato con decreto del Ministro della cultura, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, in considerazione del fatto che nell'attuazione della legge si verifica un intreccio inestricabile, nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, tra le seguenti materie: tutela dei beni culturali, di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), e valorizzazione dei beni culturali, di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

     a tale ultimo proposito, in considerazione del fatto che un analogo intreccio inestricabile si verifica anche nell'attuazione della delega di cui all'articolo 14, comma 4, appare opportuno prevedere l'intesa in luogo del parere della Conferenza unificata,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere all'articolo 12 che il regolamento di attuazione del provvedimento sia adottato con decreto del Ministro della cultura, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata;

   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al comma 4 dell'articolo 14, l'intesa in luogo del parere della Conferenza unificata con riguardo all'adozione dei decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale.