CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 15 gennaio 2024
231.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e III)
ALLEGATO
Pag. 10

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1.1. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*1.2. Magi.
*1.3. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Finanziamento del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

  1. Al fine di finanziare le attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989, è incrementato di 94.856.475 per l'anno 2024, 125.351.115 per l'anno 2025, 125.492.482 per l'anno 2026, 125.500.839 per l'anno 2027, 125.702.673 per l'anno 2028, e 120.000.000 a decorrere dall'anno 2029.

  Conseguentemente:

   sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 commi da 1 a 5 e comma 7;

   all'articolo 6, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 94.856.475 per l'anno 2024, 125.351.115 per l'anno 2025, 125.492.482 per l'anno 2026, 125.500.839 per l'anno 2027, 125.702.673 per l'anno 2028, e 120.000.000 a decorrere dall'anno 2029, si provvede:.
1.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2.1. Magi.
*2.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: per la durata di cinque anni, salvo rinnovo.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro il termine previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, secondo periodo, del Protocollo, le Camere si esprimono sul rinnovo del medesimo Protocollo. In assenza di espressa autorizzazione delle Camere, il Governo comunica, entro il termine di preavviso di sei mesi Pag. 11rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovare il Protocollo.
2.3. Rosato, Carfagna.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il Protocollo entra in vigore nella data stabilita nello scambio di note di cui al medesimo articolo 13, paragrafo 1; il testo dello scambio di note è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale prima dell'entrata in vigore del Protocollo.
2.4. Magi.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.1. Magi.
*3.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.
*3.3. Boschi, Gruppioni.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Nelle more dell'entrata in vigore del Protocollo, le amministrazioni pubbliche interessate dalla sua attuazione svolgono sopralluoghi finalizzati alla verifica della compatibilità delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo e delle erigende strutture di cui alle lettere A) e B) dell'Allegato 1 al Protocollo con l'applicabilità delle discipline di cui all'articolo 4, comma 1, e l'effettività dei diritti conseguenti. Le medesime amministrazioni di cui al periodo precedente effettuano, altresì, indagini in ordine alla disciplina vigente nel territorio albanese in materia di condizione e trattamento dello straniero, ai fini della verifica della sua aderenza ai principi della disciplina italiana ed europea concernenti l'accoglienza e il trattenimento delle persone di cui all'articolo 3, comma 2. Il Governo trasmette tempestivamente alle Camere una relazione recante le risultanze dei predetti sopralluoghi e delle predette indagini.
3.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 1.
*3.5. Magi.
*3.6. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) la Procura della Repubblica di Roma, per i provvedimenti di competenza;.
3.7. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3.8. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3.9. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3.10. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
3.11. Magi.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per assicurare ai migranti una informativa di cultura legale riguardo i principi e i valori comunemente riconosciuti nell'Unione Europea, con particolare riguardo al rispetto delle differenze di genere, al rispetto dell'individuo e in generale a tutte le abitudini di Pag. 12convivenza diverse da quelle abitualmente usate nel paese di origine;.
3.12. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
3.13. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
3.14. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
3.15. Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica, che attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisce condizioni minime di serenità psicologica e psichica sia agli operatori che ai migranti.

  Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. Per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute è autorizzato al reclutamento di quattro dirigenti sanitari con il profilo di medico psichiatra o di psicologo e di quattro unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui due con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonché, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera i-bis), può avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 594.366 per l'anno 2024 e di euro 7.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.
3.16. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
3.17. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 13

  Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

   i-bis) uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali.
3.18. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 2.
*3.19. Magi.
*3.20. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del con le seguenti: alla lettera b) dell'Allegato 1 al;

   b) dopo le parole: essere condotte aggiungere le seguenti: entro il limite di presenze contestuali indicate nel Protocollo.
3.21. Magi.

  Al comma 2, dopo le parole: esclusivamente persone aggiungere la seguente: maggiorenni.
3.22. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, sopprimere la parola: anche.
*3.23. Magi.
*3.24. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali e in generale di persone vulnerabili.
3.25. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali e in generale di persone vulnerabili.
3.26. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi.
3.27. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali. In ogni caso possono essere trattenuti nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui alla lettera b) dell'Allegato 1 al Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durantePag. 14 l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto.
*3.28. Magi.
*3.29. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In ogni caso possono essere trattenuti nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui alla lettera b) dell'Allegato 1 al Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o che appartengano ad una delle categorie di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 per le quali è previsto il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
3.30. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere trattenuti soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui alla lettera b) dell'Allegato 1 al Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto.
3.31. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle operazioni di soccorso in mare di cui al comma 2, resta fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni e dei principi previsti dalle fonti internazionali in materia di dovere di soccorso in mare di cui alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare – Convenzione SOLAS-Safety of Life at Sea – adottata a Londra il 12 novembre 1974 e ratificata dall'Italia con la legge 23 maggio 1980, n. 313, alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo – Convenzione SAR – adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva in Italia dalla legge 3 aprile 1989, n. 147 e attuata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alla Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché il rispetto dell'obbligo consuetudinario di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soccorso in mare.
3.32. Carotenuto, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Pag. 15

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui al comma 2 non possono essere condotte persone che versano in condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari da garantire nelle predette aree è assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di salute e vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari.
3.33. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è garantito l'accesso ai parlamentari italiani ed europei, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale.
3.34. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo, ai parlamentari nazionali e ai membri del Parlamento europeo, è consentito libero accesso, nell'ambito e per l'esercizio delle rispettive prerogative parlamentari.
3.35. Boschi, Gruppioni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo, trovano applicazione gli articoli 67 e 67-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3.36. Boschi, Gruppioni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è garantito l'accesso agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale.
3.37. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane al fine di svolgere le procedure di frontiera e di rimpatrio per il tempo strettamente necessario alle stesse.
3.38. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo l'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane.
3.39. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza o con figli minorenni, che sono condotti senza indugio in Italia.
3.40. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 16

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza, che sono condotte senza indugio in Italia.
3.41. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti soggetti vulnerabili, i quali sono condotti senza indugio in Italia.
3.42. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti minori non accompagnati, che sono condotti senza indugio in Italia.
3.43. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minori di anni 16.
3.44. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minorenni.
3.45. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 3.
*3.46. Magi.
*3.47. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 4.
**3.48. Magi.
**3.49. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dette strutture, per essere utilizzate, dovranno essere dotate di locali e servizi idonei alla sistemazione dei migranti da accogliere nel numero non superiore a quello previsto all'articolo 4 del Protocollo, nel rispetto degli standard europei ed internazionali e della tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona.
3.50. Boschi, Gruppioni.

  Sopprimere il comma 5.
*3.51. Magi.
*3.52. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo con le seguenti: Al soggetto condotto nelle aree di cui alla lettera b) dell'Allegato 1 al Protocollo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma Pag. 175, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; all'interessato.
**3.53. Magi.
**3.54. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: trattenuto con la seguente: condotto.
3.55. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In attuazione dell'articolo 6, comma 5, del Protocollo l'accompagnamento della persona straniera in una delle due strutture site in territorio albanese comporta la sua permanenza nella struttura nelle more dell'identificazione e delle successive procedure, senza potersene allontanare, fatto salvo l'eventuale successivo trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio. Il provvedimento di accompagnamento e permanenza deve essere disposto con atto scritto e motivato del competente Questore e deve essere inviato e comunicato all'interessato in una lingua a lui comprensibile e al giudice competente entro 48 ore dall'arrivo in territorio albanese; il giudice, sentito l'interessato e il suo difensore, deve comunicare entro le successive 48 ore il suo provvedimento di convalida all'interessato e al responsabile del centro.
3.56. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 6.
*3.57. Magi.
*3.58. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*3.59. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. A seguito di decisione dell'autorità giudiziaria ordinaria competente per la convalida del trattenimento o per la proroga dello stesso nella struttura indicata alla lettera b) dell'allegato 1 al Protocollo, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, può essere trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero è sottoposto.
3.60. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Nei casi di mancata convalida del provvedimento di accompagnamento e permanenza, nei casi di mancata convalida o di mancata proroga o di cessazione del trattenimento, nei casi di riconoscimento dello status di rifugiato o di titolare di protezione sussidiaria o di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e in tutti i casi di presentazione della domanda di protezione internazionale alle autorità italiane nelle aree di cui alla lettera b) dell'Allegato 1 al Protocollo che non rientrino nelle ipotesi previste dall'articolo 6, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o appartengano ad una delle categorie di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, per le quali è previsto il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, lo straniero o l'apolide che si trovano nelle strutture istituite in Albania è immediatamente portato in Italia con mezzi dello Stato italiano o tramite ordinari vettori con spese a carico dello stesso Stato ed accede alle misure di accoglienza ordinarie previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Il provvedimento giudiziarioPag. 18 che non convalida o che rigetta la proroga del trattenimento dispone anche le misure necessarie per l'esecuzione dell'accompagnamento immediato dello straniero nel territorio italiano.
3.61. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 7.
*3.62. Magi.
*3.63. Boschi, Gruppioni.
*3.64. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche applicano le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quelle del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico in materia di tutela della salute e della sicurezza nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
3.65. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 7 sostituire le parole: anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché in deroga con le seguenti: di cui.
3.66. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 7 sostituire le parole: anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto con le seguenti: nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alle norme di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e.
3.67. Boschi, Gruppioni.

  Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: , nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
*3.68. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*3.69. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 7, sostituire le parole: nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 con le seguenti: e si applica il regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192.
3.71. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. L'autorità nazionale anticorruzione vigila sui contratti derivanti dall'applicazione della presente legge.
3.72. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 8.
*3.73. Magi.

Pag. 19

*3.74. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*3.75. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. La Corte dei conti trasmette una relazione al Parlamento, con cadenza semestrale, sull'entità e sull'utilizzo delle risorse finanziarie in attuazione del Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
3.76. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Con riferimento ai rispettivi obblighi previsti dal Protocollo, le competenti autorità di Parte italiana e di Parte albanese agiranno nel pieno rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai Trattati internazionali vigenti in materia e comunque nel rispetto e tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona.
3.77. Boschi, Gruppioni.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e trattenimento nonché alle misure adottate ai sensi della presente legge nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, a tal fine ivi riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative di ciascuna delle strutture collocate nelle predette aree nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di eventuale assegnazione comunitaria, finalizzate all'attuazione del Protocollo.
3.78. Onori, Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili nazionali, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione delle strutture nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo, in particolare in ordine all'erogazione dei servizi di accoglienza, al rispetto degli standard e dei criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari nazionali. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero.
3.79. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 4.

  Sopprimerlo
*4.1. Magi.
*4.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.
*4.3. Gruppioni, Boschi.

  Sopprimere il comma 1.
4.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ai migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Protocollo si applica la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodoPag. 20 si applica la giurisdizione italiana, europea ed internazionale e sono territorialmente competenti la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana, europea ed internazionale.
4.5. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei princìpi di protezione internazionale sanciti dalle Convenzioni internazionali ed in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo,.
4.6. Rosato, Carfagna.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , in quanto compatibili,.
*4.7. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*4.8. Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*4.9. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.
*4.10. Magi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in quanto compatibili con le seguenti: purché compatibili.
4.13. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, inserire le seguenti: la legge 7 aprile 2017, n. 47,.
4.14. Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la disciplina italiana ed europea aggiungere le seguenti: ed internazionale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, apportare le seguenti modificazioni:

  a) al secondo periodo, dopo le parole: la giurisdizione italiana aggiungere le seguenti: , europea ed internazionale;

  b) all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , europea ed internazionale.
4.15. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: conformemente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e alla Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e necessità nonché di non discriminazione ai sensi degli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana.
4.16. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. I migranti ai quali è riconosciuta la protezione internazionale sono trasferiti senza indugio in Italia.
4.17. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 2.
4.18. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: è messo nelle condizioni di accedere ad apposito elenco, tenuto presso il ministero Pag. 21della giustizia, contenente i nominativi dei difensori iscritti, previa verifica dei requisiti individuati con decreto del Ministro della giustizia adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal quale può individuare il proprio difensore di fiducia; lo straniero.
4.19. Boschi, Gruppioni.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: o cartaceo se richiesto dallo straniero.
4.22. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: unitamente a copia fino alla fine del periodo.
4.23. Magi.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Presidente del Tribunale di Roma mette a disposizione delle persone portate in Albania l'elenco aggiornato degli avvocati abilitati iscritti, con speciale riguardo per quelli specializzati in materia di protezione internazionale e diritto degli stranieri. Lo straniero che si trova nei centri istituiti nel territorio albanese ha il diritto di nominare e revocare i suoi difensori e accede di diritto al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e penali.
4.24. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il caso in cui non siano disponibili strumenti di comunicazione elettronica, la procura è rilasciata e trasmessa con ogni altra modalità idonea.
4.25. Magi.

  Sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente:

  3. Allo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 sono garantiti il trattamento e i diritti riconosciuti ai migranti accolti nel territorio nazionale italiano, nel rispetto degli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana e dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), i principi del giusto processo, il diritto inviolabile alla difesa ai sensi dell'art. 24 della Costituzione italiana e la funzione rieducativa della pena in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione italiana.
4.26. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 3.
4.27. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, nonché del suo diritto a ricevere, in lingua a lui comprensibile, informazioni e consulenza sul diritto di chiedere asilo, del suo diritto di comunicare con organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza e del suo diritto di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto italiano, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa è utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con il difensore, col Pag. 22familiare, col ministro di culto, con il rappresentante diplomatico-consolare del Paese di cui è cittadino lo straniero salvo non si tratti di richiedente protezione internazionale, con i rappresentanti dell'UNHCR e degli enti operanti in materia di tutela degli stranieri è esercitato, con immediatezza dopo la richiesta dello straniero o apolide che si trova nel centro istituito nel territorio albanese o su richiesta della persona che si trova in Italia con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore o il familiare o il ministro di culto o il rappresentante diplomatico-consolare o dell'UNHCR o dell'ente operante in favore degli stranieri.
4.28. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Durante il collegamento audiovisivo, anche ai sensi del comma 12, il destinatario è assistito da un interprete e da un mediatore culturale.
4.29. Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 4.
4.30. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 5.
4.31. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sostituire il comma 5 con il seguente: 5. L'udienza si tiene in appositi locali dedicati individuati nelle strutture di cui alla lettera b) dell'allegato 1 al Protocollo alla presenza del migrante e del suo difensore scelto tra gli avvocati iscritti in Italia negli albi dell'ordine degli avvocati e dell'avvocato del cittadino straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo; a quest'ultimo è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 1.000, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il difensore dello straniero può chiedere di partecipare all'udienza con modalità telematiche. All'udienza partecipa un interprete della lingua dello straniero o di altra lingua da lui conosciuta in modo adeguato individuato dal giudice tra persone che non svolgono funzioni analoghe di interprete e traduttore nell'ambito dell'organizzazione delle strutture di cui indicata alla lettera b) dell'allegato 1 al Protocollo.
4.32. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sostituire il comma 5 con il seguente: 5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa, per lo svolgimento dell'incarico, alle udienze che si tengono direttamente nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e se ammesso al patrocinio a spese dello Stato, riceve un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in misura comunque non superiore a euro 1.000. Le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.33. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Pag. 23

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: non inferiore a.
4.34. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire la cifra: 500 con la seguente: 5.000.
4.35. Boschi, Gruppioni.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire la cifra: 500 con la seguente: 1.500.
4.36. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire la cifra: 500 con la seguente: 1.000.
*4.37. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*4.38. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Nei casi in cui l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato dallo straniero di fronte al giudice è accolta, il ricorrente è immediatamente portato nel territorio italiano con mezzi dello Stato italiano o tramite vettori di linea con oneri a carico dello Stato, gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ha diritto di accedere alle misure di accoglienza previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
4.39. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere i commi 6 e 9.
4.40. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 6.
4.41. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 6 , primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la parola: articolo 10 con la seguente: articolo 9;

   b) sostituire le parole: che commette con le seguenti: e i cittadini italiani addetti ai centri istituiti nel territorio albanese, i quali commettano;

   c) sostituire le parole: è punito con le seguenti: sono puniti.
4.42. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 7.
4.43. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 8.
4.44. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 9.
4.45. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: L'arrestato o il fermato aggiungere le seguenti: e il loro avvocato.
4.46. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 24

  Sopprimere il comma 10.
4.47. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 11.
4.48. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: lettera c), del Protocollo aggiungere le seguenti: per il solo tempo necessario per il suo trasferimento presso una idonea struttura in Italia.
4.49. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 12.
4.50. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 12, dopo le parole: l'imputato aggiungere le seguenti: , assistito dall'avvocato,.
4.51. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 13.
4.52. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 14.
4.53. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 15.
4.54. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo straniero detenuto nel centro albanese ha diritto di fruire di tutti gli altri istituti previsti dalle norme legislative e regolamentari in materia di ordinamento penitenziario, salvo che sia altrimenti disposto dalle norme della presente legge e dalle norme del Protocollo.
4.55. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 16.
4.56. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 17.
4.57. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 18 .
4.58. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 19.
4.59. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 19, sopprimere le seguenti parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.60. Boschi, Gruppioni.

  Al comma 19, sostituire le parole da: del Protocollo, fino alla fine del comma con le Pag. 25seguenti: del Protocollo. Al fine di sostenere le accresciute funzioni del Garante è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni dal 2024 al 2028.

  Conseguentemente all'articolo 6:

   a) al comma 2:

    1) dopo le parole: comma 5 inserire le seguenti: e comma 19;

    2) sostituire la cifra: 3.240.000 con la seguente: 4.240.000 e la cifra: 6.480.000 con la seguente: 7.480.000;

   b) al comma 4, sostituire la cifra: 89.112.787 con la seguente: 90.112.787 e la cifra: 118.565.373 con le seguente: 119.565.373.
4.61. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5.1. Magi.
*5.2. Boschi, Gruppioni.
*5.3. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 1.
5.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: diritto internazionale aggiungere le seguenti: , comunitario e nazionale.
5.5. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In casi eccezionali, su disposizioni del responsabile italiano di cui al comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui alla presente legge può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venire meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulle procedure alla quale lo straniero è sottoposto.
5.6. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 2.
5.7. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica di Albania non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono senza indugio all'allontanamento del migrante dal territorio albanese.
5.8. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 3.
5.9. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il personale da reclutare ha le caratteristiche e i requisiti richiesti per il personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.
5.10. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Pag. 26

  Sopprimere il comma 4.
5.11. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 5.
5.12. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 6.
5.13. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 7.
5.14. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 7, sopprimere le parole: , nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
5.15. Boschi, Gruppioni.

  Sopprimere il comma 8.
5.16. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 9.
5.17. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 10.
5.18. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Assunzioni straordinarie nelle forze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo di Polizia Penitenziaria)

  1. Ai fini di garantire i servizi di prevenzione e di controllo e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti, di un contingente di 1.500 unità delle Forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 300 unità nella Polizia di Stato, 300 unità nell'Arma dei carabinieri, 300 unità nel Corpo della Guardia di finanza e 600 unità nel Corpo di Polizia Penitenziaria.
5.01. Boschi, Gruppioni.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Relazione semestrale al Parlamento)

  1. Per l'intera durata del Protocollo, il Governo trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti apposita relazione sull'esecuzione dello stesso, precisando, altresì:

   a) i costi appositamente sostenuti;

   b) le risorse umane e materiali utilizzate;

   c) il numero dei migranti complessivamente ospitati nelle strutture;

   d) le modalità adottate al fine di assicurare ai migranti l'accesso ai propri diritti di protezione internazionale.
5.02. Rosato, Carfagna.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6.1. Magi.
*6.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

Pag. 27

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, agli oneri derivanti dal presente disegno di legge, pari complessivamente a 673.601.768 euro dall'anno 2024 all'anno 2032, 142.536.475 euro per l'anno 2024, 125.351.115 euro per l'anno 2025, 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032, e a 7.326.075 a decorrere dall'anno 2033, si provvede ai sensi del presente articolo.
6.3. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 1.
*6.4. Magi.
*6.5. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
6.6. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6.7. Magi.

  Sopprimere il comma 2.
6.8. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 3.
6.9. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 4.
6.10. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 5.
*6.11. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.
*6.12. Magi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 47.680.00 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) al comma 6, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti: a) quanto a 625.921.768 per gli anni dal 2024 al 2032 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 6-bis; b) quanto a 7.326.075 a decorre dall'anno 2033 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Abrogazioni)

  1. I commi da 272 a 275, della legge 30 dicembre 2023. n. 213, sono abrogati.
6.15. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

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  Al comma 5, sopprimere la lettera a).
6.13. Magi.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
6.17. Magi.

  Al comma 5, sopprimere la lettera c).
6.18. Magi.

  Al comma 5, sopprimere la lettera d).
6.19. Magi.

  Al comma 5, sopprimere la lettera e).
6.20. Magi.

  Al comma 5, sopprimere la lettera f).
6.21. Magi.

  Al comma 5, sopprimere la lettera g).
6.22. Magi.

  Sopprimere il comma 6.
6.23. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 7.
6.24. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 8.
6.25. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 8, sopprimere la parola: immediata.

  Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

  1-bis. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dalla data di cui all'articolo 2.
6.27. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7.1. Magi.
*7.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.