CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 gennaio 2024
228.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL. C. 1539 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1539, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'OIL n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio;

   rilevato che il Protocollo di cui si propone la ratifica stabilisce per tutti gli Stati membri nuovi obblighi per prevenire il ricorso al lavoro forzato e contrastare la tratta degli esseri umani, nonché per migliorare la protezione delle vittime e prevedere misure di risarcimento per i danni materiali e fisici da esse subiti;

   condivise in particolare quelle norme del Protocollo che prevedono l'obbligo degli Stati membri di cooperare tra di loro per garantire la prevenzione e l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, nonché l'obbligo di elaborare, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, una politica nazionale e un piano d'azione nazionale in tale ambito, nonché di adottare misure efficaci per identificare, liberare e proteggere tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, consentire il loro recupero e la loro riabilitazione, così come altre forme di assistenza e sostegno,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Conservazione del posto di lavoro)

  1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, individuate ai sensi dell'articolo 5, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefìci, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
  2. La certificazione delle malattie di cui al comma 1 è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.
  3. Per le malattie di cui al comma 1 la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.
  4. Decorso il periodo di congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove possibile, alla modalità di lavoro agile ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81.
  5. Per le malattie di cui al comma 1 del presente articolo, il congedo per cure di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, è esteso a quarantacinque giorni.
  6. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, per il periodo in cui si sottopongono alle cure e per il periodo dei controlli periodici successivi alla malattia (follow up), possono richiedere, ove compatibile e in accordo con il datore di lavoro, un cambio di mansione compatibile con il proprio stato fisico, in presenza di una certificazione medica comprovante la propria impossibilità a svolgere la mansione lavorativa svolta prima della malattia.

Art. 2.
(Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche)

  1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche, anche rare, individuate ai sensi dell'articolo 5, previa prescrizione da parte del proprio medico di medicina generale o di un medicoPag. 314 specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, possono fruire, in aggiunta ai benefìci previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Nel caso di paziente minore di età, le ore di permesso sono attribuite al genitore che lo accompagna.
  2. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:

   a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;

   b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

  3. I lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, possono richiedere l'esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, ove compatibile, per il periodo in cui gli stessi lavoratori si sottopongono alle cure e ai controlli periodici successivi alla malattia (follow up). La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 52 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5. In caso di fruizione irregolare, le somme revocate e riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla medesima finalità di spesa.

Art. 3.
(Integrazione delle commissioni mediche ASL di cui alla legge n. 104 del 1992 nel caso di lavoratori affetti da malattie oncologiche)

  1. All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui gli accertamenti riguardano soggetti affetti da patologie oncologiche le commissioni mediche di cui al primo periodo sono integrate da un oncologo specializzato nella patologia tumorale di cui è affetto il soggetto esaminato e da uno psicologo con esperienza nel sostegno ai malati oncologici».

Art. 4.
(Istituzione di un Fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Disposizioni attuative)

  1. Per le malattie oncologiche, le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano a Pag. 315decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Per le malattie invalidanti o croniche, anche rare, le medesime disposizioni si applicano previa individuazione, mediante decreto del Ministro della salute, dell'elenco delle malattie che danno titolo alla fruizione dei congedi e dei permessi di cui agli articoli 1 e 2.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 2, prevedendo in particolare: i requisiti e i presupposti per la fruizione delle ore di permesso, l'incumulabilità del beneficio con altri benefìci riconosciuti per la medesima ragione, i limiti massimi, per persona e per datore di lavoro, di ore o giornate ammissibili al beneficio, differenziati in base alla malattia e alle esigenze terapeutiche, gli oneri a carico del datore di lavoro privato, le sostituzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione, le modalità di controllo e revoca dei benefìci irregolarmente fruiti.
  3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Per la modificazione o l'integrazione dei predetti decreti si applica la medesima procedura di cui al primo periodo.