CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 gennaio 2024
228.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 10 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.50.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
C. 384 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il Comitato è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione, la proposta di legge C. 384 e abb.-B approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2».
  Evidenzia che il provvedimento, all'esame della Camera in seconda lettura, è Pag. 203stato approvato lo scorso 8 novembre dal Senato, che ha apportato alcune modifiche al testo votato dalla Camera in prima lettura lo scorso 6 luglio e che nel corso dell'esame in sede referente, in seconda lettura, presso la XII Commissione affari sociali, non sono state apportate modifiche rispetto al testo approvato dal Senato.
  Preannuncia dunque che darà conto, sinteticamente, del contenuto del provvedimento, composto di 7 articoli, evidenziando le modifiche approvate dal Senato rispetto al testo sul quale si era già espresso favorevolmente il Comitato permanente per i pareri della I Commissione nella seduta del 17 maggio 2023.
  Passando quindi alla descrizione del contenuto del provvedimento, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 1 istituisce una Commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza, l'efficacia e la resilienza – termine aggiunto nel corso dell'esame al Senato – anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di questa portata e gravità. Come previsto dal comma 2 dell'articolo 1, la Commissione conclude i propri lavori entro al fine dell'attuale legislatura. Entro il medesimo termine, ai sensi del comma 3, la Commissione presenta alle Camere una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta; sono ammesse relazioni di minoranza. Il medesimo comma 3 prevede inoltre che la Commissione riferisca al Parlamento ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.
  L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione prevedendo, in particolare, che la Commissione sia composta da quindici senatori e quindici deputati – nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Ai sensi del comma 1 del suddetto articolo, la nomina avviene tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. Si prevede inoltre che i componenti della Commissione dichiarino alla Presidenza della Camera di appartenenza, entro dieci giorni dalla nomina, eventuali situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'inchiesta. Il comma 2, modificato dal Senato, prevede che la convocazione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione sia disposta dai Presidenti di Camera e Senato, entro quindici giorni dalla nomina dei commissari. Sul punto evidenzia che il provvedimento approvato dalla Camera in prima lettura prevedeva il più breve termine di dieci giorni. L'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione dei due vicepresidenti, come per quella dei due segretari, ciascun commissario ha a disposizione un solo voto; risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti (commi 3 e 4).
  Fa presente poi che l'articolo 3 definisce in modo puntuale i compiti attribuiti alla Commissione, che provvede ad elencare. La Commissione è chiamata allo svolgimento di indagini e alla valutazione dell'efficacia, della tempestività e dei risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di prevenzione, contrasto e riduzione della diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2, e all'esame dei documenti, dei verbali di organi collegiali, degli scenari di previsione e dei piani sul contagio da SARS-CoV-2 da esso elaborati o sottoposti alla sua attenzione (lettere a), b)). La Commissione dovrà quindi provvedere all'accertamento delle ragioni del mancato aggiornamento del Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia Pag. 204influenzale (cosiddetto Piano pandemico) redatto nel 2006, della mancata attivazione di quello allora vigente dopo la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria internazionale da parte dell'OMS il 30 gennaio 2020, e la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, delle ragioni della sua mancata considerazione da parte degli organismi istituiti dal Governo, nonché l'accertamento dell'eventuale esistenza di un piano sanitario nazionale per il contrasto al virus Sars-CoV-2, e le ragioni della sua mancata pubblicazione e divulgazione (in tal senso dispongono le lettere c), d), e), f)); alla verifica dei compiti e alla valutazione dell'efficacia e dei risultati delle attività della task-force istituita presso il Ministero della salute il 22 gennaio 2020 incaricata di coordinare le iniziative in tema di Covid-19 e del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e degli altri organi, commissioni o comitati di supporto (lettera g)). Ricorda dunque che Commissione dovrà altresì provvedere alla verifica del rispetto da parte dello Stato italiano delle normative nazionali, europee ed internazionali in tema di emergenze epidemiologiche, compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58° Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007, e delle conseguenze dell'eventuale mancata osservanza di essi nonché l'esame dei rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano, gli organismi dell'Unione europea e l'Organizzazione mondiale della sanità ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica a partire dal periodo pre-pandemico (lettere h), i)). Fa presente che il riferimento agli organismi dell'Unione europea è stato aggiunto nel corso dell'esame al Senato. La Commissione svolgerà dunque un'indagine sulle vicende relative al ritiro del rapporto sulla risposta dell'Italia al Covid-19 dopo la sua pubblicazione nel sito internet dell'ufficio regionale per l'Europa dell'OMS (lettera l)) e potrà procedere alla valutazione della tempestività ed adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti forniti dal Governo e dalle sue strutture di supporto alle Regioni e agli enti locali in ciascuna fase dell'emergenza pandemica (lettera m)) e alla valutazione della tempestività e adeguatezza delle misure adottate sotto il profilo del potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e delle dotazioni di esso, anche per quanto attiene alla quantità, qualità e prezzo dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici e degli altri beni sanitari presenti immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo e distribuiti alle regioni nel corso dell'emergenza (così dispongono le lettere n) e o)). La Commissione provvederà inoltre alla verifica sull'esistenza di eventuali carenze o ritardi nell'approvvigionamento dei beni citati al punto precedente, individuandone cause e responsabilità (lettera p)) e all'indagine su eventuali donazioni ed esportazioni di quantità di dispositivi di protezione individuale e altri beni utili per la protezione dai contagi, autorizzate o comunque verificatesi nella fase iniziale e durante la pandemia (lettera q)). Evidenzia che l'articolo 3, inoltre, demanda alla Commissione di inchiesta l'indagine su eventuali abusi, sprechi, irregolarità o illeciti sulle procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento ed alla cura del Covid-19 da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 (lettera r)) oltre al compito di provvedere all'accertamento e alla valutazione di alcuni specifici aspetti relativi alla gestione dell'emergenza Covid-19 da parte del Commissario straordinario, tra i quali, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale prodotti in Cina per la spesa complessiva di 1,25 miliardi di euro e la corrispondenza di essi ai requisiti prescritti, la realizzazione dell'applicazione «Immuni», la gestione della fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'acquisto di banchi a rotelle da parte delle istituzioni scolastiche per assicurare il distanziamento tra gli alunni (lettera s)). La Commissione dovrà anche procedere alla valutazione delle Pag. 205misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia e il profilo del loro adeguato fondamento scientifico, anche eventualmente attraverso la valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti (lettera t)). Fa presente che il riferimento alla individuazione di eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia o contraddittori o contrastanti con i princìpi costituzionali, contenuto nel testo approvato dalla Camera, è stato soppresso dal Senato. La Commissione dovrà inoltre: valutare il rispetto dei diritti umani e delle libertà costituzionalmente garantite nell'applicazione delle stesse (lettera u)); valutare l'adeguatezza e proporzionalità delle misure adottate dal Governo per la prevenzione e gestione dei contagi in ambito scolastico (lettera v)); valutazione della tempestività ed efficacia delle informazioni fornite allo Stato italiano dall'Organizzazione mondiale della sanità e da altri organismi internazionali (lettera z)); verifica dell'efficacia, adeguatezza e congruità della comunicazione istituzionale e delle informazioni diffuse alla popolazione durante la pandemia e nel periodo immediatamente precedente e successivo (lettera aa)); verifica dell'eventuale conflitto di interesse tra i componenti degli organi tecnici governativi, associazioni di categoria, case farmaceutiche (lettera bb)); verifica dell'efficacia e della corrispondenza dei protocolli terapeutici alle linee guida contenute nel piano pandemico, soprattutto in relazione alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti più fragili (lettera cc)). La Commissione procederà inoltre all'indagine relativa agli acquisti delle dosi di vaccino destinate all'Italia nonché all'efficacia del piano vaccinale predisposto, anche con riguardo alla tempestiva vaccinazione delle categorie dei soggetti più fragili (lettera dd)). Rileva che quest'ultimo inciso, relativo ai soggetti più fragili, è stato aggiunto nel corso dell'esame al Senato. Tra i compiti attribuiti alla Commissione di inchiesta figurano inoltre: la verifica degli atti del processo di revisione continua sui vaccini anti SARS-CoV-2 e le decisioni in merito della Commissione europea e dell'EMA precedenti alla autorizzazione all'uso del vaccino anti SARS-CoV-2 (lettera ee)); la stima e la valutazione dell'incidenza, anche eventualmente attraverso la collaborazione con soggetti esterni, che i fatti e i comportamenti emersi nel corso dell'inchiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi, sui tassi di ricovero e di mortalità per COVID-19 nonché sugli eventi avversi e sindromi post-vacciniche denunciate (lettera ff)). Faccio presente che nel corso dell'esame in Senato è stata soppresso il riferimento alla valutazione della legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e delle sue proroghe nonché dello strumento della decretazione d'urgenza (ex lettera v)).
  Evidenzia che l'articolo 4 del progetto di legge, che disciplina i poteri e i limiti della Commissione, non è stato modificato nel corso dell'esame al Senato mentre il successivo articolo 5 disciplina l'acquisizione di atti e documenti da parte della Commissione, prevedendo la possibilità per la Commissione medesima, nelle materie attinenti alle finalità della legge, di ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste dell'autorità giudiziaria o di altri organi inquirenti se non coperti da segreto di indagine – inciso aggiunto nel corso dell'esame al Senato – ovvero di atti e documenti relativi a inchieste e indagini parlamentari anche se coperti dal segreto, nonché di atti e documenti custoditi da organi e uffici delle pubbliche amministrazioni. Viene contestualmente previsto il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. Qualora gli atti e documenti di inchieste parlamentari attinenti al tema in esame siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti commissioni parlamentari di inchiesta tale segreto non può essere opposto alla Commissione. Viene poi rimesso alla Commissione l'individuazione di atti e documenti per i quali deve essere mantenuto il segreto.Pag. 206
  Passando al successivo articolo 6, non modificato nel corso dell'esame al Senato, evidenzia che esso prevede che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, siano tenuti all'obbligo del segreto.
  Rileva che l'articolo 7, non modificato nel corso dell'esame al Senato, demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un regolamento interno, disciplina la pubblicità delle sedute, le collaborazioni con la Commissione e individua i limiti di spesa annui per il funzionamento della Commissione.
  Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, ribadisce quanto già espresso in occasione dell'esame del provvedimento in prima lettura e fa presente che la materia, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari – il potere d'inchiesta previsto dall'articolo 82 della Costituzione – può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione, all'esclusiva competenza legislativa statale.
  Analogamente, per quanto riguarda il rispetto degli altri princìpi costituzionali, rinvia a quanto già detto nella seduta del 17 maggio 2023, in merito al contenuto dell'articolo 82 della Costituzione e formula conseguentemente una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016.
C. 1501.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA presidente e relatore, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere, nella seduta odierna, il prescritto parere alla III Commissione sul disegno di legge C. 1501, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016». Evidenzia che, come esplicitato nella relazione illustrativa del disegno di legge, scopo dell'Accordo è quello di rafforzare le relazioni culturali già molto intense tra le due Parti e di incrementare la crescita della cooperazione e delle istituzioni camerunesi coinvolte, favorendo scambi e investimenti in capitale umano e conoscenza tecnico-scientifica, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo endogeno in un Paese che rappresenta un modello positivo e un incubatore di progresso sociale e politico nell'Africa centrale.
  Più nel dettaglio, fa presente che l'Accordo si compone di 17 articoli. L'articolo 1 definisce i settori d'intervento, che riguardano lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo nonché dell'informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza reciproca tra i popoli dei due Stati e tra le loro culture. Gli articoli 2 e 3 prevedono che ciascuna Parte contraente valuti la possibilità di introdurre nei propri programmi d'insegnamento nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte e che le medesime Parti avviino discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi e i titoli universitari rilasciati dai due Paesi. L'articolo 4 offre, nel limite delle risorse a disposizione, borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati tra le Parti. L'articolo 5 garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori e agli insegnanti di ciascuna Parte l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali dell'altra Parte e favorisce la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche. L'articolo 6 Pag. 207favorisce la collaborazione nei settori museale e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico nonché gli scambi di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei. L'articolo 7 incoraggia la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali e artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione. L'articolo 8 favorisce lo scambio di materiale scientifico, filmico, etno-antropologico e visuale. L'articolo 9 promuove la collaborazione nel campo delle arti dello spettacolo, delle arti, della letteratura e dei media. L'articolo 10 promuove la collaborazione sportiva tra i due Paesi. L'articolo 11 favorisce la partecipazione a diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte. L'articolo 12 facilita lo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi. L'articolo 13 istituisce una Commissione mista culturale e scientifica per esaminare i progressi registrati nella cooperazione, mentre l'articolo 14 sancisce il pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea nonché dall'appartenenza del Camerun alle organizzazioni regionali e sub-regionali. Gli articoli 15 e 16 stabiliscono le modalità di soluzione delle controversie e la durata e validità dell'accordo. L'articolo 17 prevede infine le modalità con le quali le parti possono denunciare o chiedere una revisione o una modifica dell'Accordo.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge, evidenzia che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente le clausole di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 dell'Accordo e l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria con riguardo alle restanti disposizioni. L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il disegno di legge si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL.
C. 1539.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA presidente e relatore, fa presente che nella seduta odierna il Comitato è chiamato ad esprimere alla III Commissione il parere sul disegno di legge C. 1539 recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL».
  In qualità di relatore, evidenzia che il Protocollo oggetto della ratifica stabilisce, per tutti gli Stati membri della Convenzione, nuovi obblighi per prevenire il ricorso al lavoro forzato e contrastare la tratta degli esseri umani, nonché per migliorare la protezione delle vittime e prevedere misure di risarcimento per i danni materiali e fisici da esse subiti. Più in particolare, passando a descrivere i contenuti del Protocollo, che si compone di 12 Pag. 208articoli, fa presente che l'articolo 1 stabilisce l'obbligo degli Stati membri di adottare misure efficaci per prevenire ed eliminare l'utilizzo del lavoro forzato, per assicurare alle vittime protezione e l'accesso ad azioni adeguate ed efficaci di ricorso e indennizzo, nonché per sanzionare i responsabili dei reati connessi al lavoro forzato o obbligatorio. Prevede, altresì, l'obbligo di elaborare, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, una politica nazionale e un piano d'azione nazionale per l'eliminazione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio, in cui siano previste azioni sistematiche adottate dalle Autorità competenti, eventualmente in coordinamento con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché con altri gruppi interessati. L'articolo 2 elenca una serie di misure per prevenire il lavoro forzato o obbligatorio. L'articolo 3 prevede l'obbligo degli Stati membri di adottare misure efficaci per identificare, liberare e proteggere tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, consentire il loro recupero e la loro riabilitazione, così come altre forme di assistenza e sostegno. L'articolo 4 prevede che ogni Stato membro garantisca a tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, a prescindere dalla loro presenza o dal loro status giuridico nel territorio nazionale, l'accesso a rimedi adeguati ed efficaci di risarcimento, come l'indennizzo. Prevede, altresì, l'obbligo di ogni Stato membro, conformemente ai princìpi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, di adottare le misure necessarie per assicurare che le Autorità competenti non siano tenute a perseguire o imporre sanzioni alle vittime del lavoro forzato o obbligatorio per la loro partecipazione ad attività illecite, che sono costrette a compiere come conseguenza diretta della sottomissione al lavoro forzato o obbligatorio. L'articolo 5 prevede l'obbligo degli Stati membri di cooperare per garantire la prevenzione e l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio. L'articolo 6 stabilisce che le misure attuative delle disposizioni del Protocollo e della Convenzione n. 29 siano adottate dalla legislazione nazionale o dall'Autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate. L'articolo 7 prevede l'abrogazione delle disposizioni transitorie dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, nonché degli articoli da 3 a 24 della Convenzione n. 29, mentre i successivi articoli da 8 a 12 prevedono le condizioni necessarie per l'entrata in vigore del Protocollo, nonché le procedure per la ratifica e la denuncia da parte dei singoli Stati membri.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, evidenzia che, come di consueto, l'articolo 1 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il Protocollo e l'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e specifica che eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 del Protocollo – relativo alla cooperazione internazionale per prevenire ed eliminare tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio – dovranno essere coperti con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021.
C. 1587, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA presidente e relatore, avverte che il Comitato avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge C. 1587, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021». In qualità di relatore, fa presente che l'intesa regola le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Paese arabo, prevalendo sugli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi. A tal fine, introduce condizioni di parità che garantiscano una concorrenza leale e una base per la futura cooperazione su una vasta gamma di questioni legate all'aviazione, tra cui la sicurezza, la protezione e la gestione del traffico aereo. L'obiettivo è creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente. Si tratta del primo accordo dell'UE in materia di aviazione con un partner dell'area del Golfo e fa parte del processo definito nella comunicazione della Commissione europea relativa allo sviluppo di un'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione.
  Più nel dettaglio, evidenzia che l'Accordo – che si compone di 30 articoli – dopo aver offerto un quadro delle definizioni e delle terminologie utilizzate (articolo 1), disciplina gli aspetti economici (Titolo I, articoli 2-12), la tabella delle rotte, le norme sulla concessione dei diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra (articolo 2), i requisiti per le autorizzazioni di esercizio che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 3), gli aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni e dei permessi tecnici (articolo 4), riconoscendo altresì i potenziali benefici derivanti dalla progressiva liberalizzazione della proprietà e del controllo dei rispetti vettori aerei (articolo 5). Ulteriori articoli dispongono il rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio degli aeromobili (articolo 6); di tutela dell'equa concorrenza (articolo 7); di opportunità commerciali dei vettori (articolo 8), diritti doganali e fiscalità (articolo 9); di oneri per l'utilizzo di aeroporti, infrastrutture e servizi (articolo 10). L'articolo 11 reca disposizioni relative alla fissazione delle tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa. L'articolo 12 è relativo allo scambio di informazioni statistiche in materia di trasporto aereo. Il Titolo II dell'Accordo (articoli 13-20) reca norme in materia di cooperazione regolamentare, definendo in particolare le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza aerea e protezione della navigazione aerea da atti illeciti (articoli 13 e 14), dettando ulteriori disposizioni in materia di gestione del traffico aereo (articolo 15), di ambiente (articolo 16), di responsabilità dei vettori (articolo 17), di tutela dei consumatori (articolo 18), di libero accesso ai sistemi telematici di prenotazione (articolo 19) e di protezione sociale del lavoro (articolo 20). Da ultimo, il Titolo III (articoli 21-30) reca disposizioni istituzionali e finali, prevedendo l'istituzione di un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo (articolo 22), le clausole relative alla composizione delle controversie e all'arbitrato (articolo 23), le modalità di applicazione dell'Accordo in relazione alle altre intese già stipulate dalle Parti (articolo 24), la procedura di modifica (articolo 25) e adesione di nuovi Stati membri dell'UE (articolo 26), le clausole sulla denuncia e registrazione dell'Accordo (articoli 27 e 28), sull'entrata in vigore e sui testi autenticati (articoli 29 e 30).
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge, che si compone di quattro articoli, rileva che gli articoli 1 e 2 recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di Pag. 210esecuzione. L'articolo 3, comma 1, contiene la clausola di invarianza finanziaria. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 23 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il disegno di legge si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 13.55.