CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 dicembre 2023
223.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. C. 1627 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627, approvato dal Senato);

   rilevato favorevolmente che il provvedimento reca disposizioni volte al rafforzamento del comparto sicurezza e ordine pubblico e al potenziamento delle politiche di gestione dell'immigrazione e dell'accoglienza dei richiedenti asilo, prestando inoltre particolare attenzione alle esigenze degli enti territoriali;

   apprezzato che:

    il comma 32 destina risorse aggiuntive in favore del personale della carriera prefettizia, in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di immigrazione;

    il comma 33 destina 5 milioni annui, a decorrere dal 2024, al Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno per incentivare le maggiori attività di tale personale, svolte in particolare nei settori delle notifiche antimafia, della depenalizzazione e dell'immigrazione;

    i commi 34 e 35 prevedono l'istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'interno;

    il comma 190 incrementa le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica;

    il comma 242 eleva l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero;

    il comma 243 prevede per le pubbliche amministrazioni un obbligo di comunicazione al Comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente, nel caso in cui esse acquisiscano, nell'esercizio delle loro funzioni, elementi «rilevanti» tali da indicare una residenza di fatto all'estero del cittadino italiano;

    il comma 346 istituisce un Fondo per il potenziamento e ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero dell'interno, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato;

    il comma 347 costituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con una dotazione di 32 milioni per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni annui a decorrere dal 2026;

    i successivi commi 348 e 349 destinano risorse alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già vigente, per il personale di cui al comma 347;

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    i commi 352 e 353 ridisegnano, ad invarianza di spesa, la dotazione organica della carriera prefettizia del Ministero dell'interno, mediante un incremento dei posti di vice-prefetto aggiunto ed un decremento dei posti di vice-prefetto;

    il comma 354 proroga a tutto il 2024 la disapplicazione (vigente per il quinquennio 2018-2023) dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia (ad ordinamento così civile come militare) e delle Forze armate, con correlativa destinazione di risorse aggiuntive (comma 355), pari a 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2024;

    i commi 359 e 360 stanziano risorse pari a 250.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026 per l'installazione di colonnine per chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle Forze di polizia e di pronto intervento, nelle «aree ad alta frequentazione di pubblico che presentino criticità dal punto di vista della sicurezza»;

    il comma 361 dispone il rifinanziamento per il triennio 2024-2026 del Fondo per l'immigrazione – istituito dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 – nella misura di 172.739.236 euro per l'anno 2024, di 269.179.697 euro per l'anno 2025 e di 185.000.000 di euro per l'anno 2026, destinato alle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati;

    il comma 362 autorizza la corresponsione di un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica;

    i commi 364 e 365 autorizzano – con correlativa destinazione di risorse – il Ministero dell'interno a reclutare (nel 2024 e 2025) centodiciotto unità di personale (dell'area funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale, comparto funzioni centrali), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica ma in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti, mediante concorso, nella duplice modalità di indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche o di scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti;

    i commi da 366 a 369 prevedono, al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, che il Ministero dell'interno organizzi una sessione straordinaria del corso di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, definendone altresì le modalità e i criteri per l'ammissione dei candidati alla sessione straordinaria e gli oneri finanziari connessi;

    il comma 389 prevede un'autorizzazione di spesa pari a 274 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione delle misure connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina; tale stato di emergenza, che in base alle norme vigenti è dichiarato fino al 4 marzo 2023, viene ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024 (comma 390) e sono conseguentemente prorogate alcune specifiche attività nell'ambito delle misure assistenziali già disposte per gli anni precedenti;

    il comma 394 rifinanzia in misura pari a 26 milioni euro per l'anno 2024 il Fondo per le emergenze nazionali:

    i commi 395 e 396 prorogano al 31 dicembre 2024 la validità dei permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall'Ucraina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell'Unione europea della protezione temporanea, prevedendone altresì la possibilità di conversione in permessi di soggiorno per lavoro;

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    il comma 536 modifica il criterio in base al quale sono individuati i soggetti su cui gravano gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in un ente locale diverso da quello in cui prestano servizio,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.