CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 dicembre 2023
220.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Testo unificato delle proposte di legge recanti «Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale». C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge in titolo, di iniziativa parlamentare, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

   rilevato che le proposte di legge mirano a introdurre una disciplina organica della materia delle rievocazioni storiche e a conferire la delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali, anche al fine di adeguare la disciplina dei patrimoni culturali immateriali alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

   considerato che la promozione di eventi, feste e attività e la valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica rientrano nelle materie di legislazione concorrente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 71 del 2018);

   considerato che la tutela dei beni culturali rientra tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e che, ai fini della tutela, sono inequivocabilmente attribuiti allo Stato la disciplina e l'esercizio unitario delle funzioni destinate alla individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale nonché alla loro protezione e conservazione (Corte costituzionale, sentenza n. 140 del 2015);

   rilevato che l'articolo 9 attribuisce nuovi compiti alla Conferenza unificata e che gli articoli 10 e 11 disciplinano analiticamente i compiti di competenza, rispettivamente, dello Stato e delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni nell'ambito delle iniziative dirette alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica;

   rilevato che l'articolo 14, comma 4, subordina l'adozione degli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 del medesimo articolo alla previa acquisizione del parere della Conferenza unificata,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. S. 924.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   visto che il disegno di legge in questione è volto ad istituire una filiera formativa tecnologico-professionale, con una disciplina che si ricollega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR;

   preso atto che l'articolo 1 dell'atto in questione persegue la finalità, evidenziata espressamente anche nella relazione illustrativa, di realizzare un'integrazione tra gli interventi statali relativi al sistema educativo e di istruzione e gli interventi regionali sul sistema educativo dell'istruzione e formazione professionale;

   considerato che riguardo all'istruzione l'articolo 117 della Costituzione prevede tre tipologie di competenze legislative, ossia la competenza esclusiva dello Stato riguardo alle «norme generali» sull'istruzione – ai sensi del secondo comma lettera n) – la competenza concorrente per i profili dell'istruzione diversi dalla citata fattispecie delle «norme generali», ai sensi del terzo comma del sopracitato articolo 117 ed infine la competenza esclusiva regionale per quel che concerne la materia dell'istruzione e della formazione professionale;

   valutato che l'articolo 1 prefigura la facoltà delle Regioni di aderire, attraverso appositi accordi, alla filiera formativa tecnologico professionale – attivando in particolare percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – senza quindi alcun profilo obbligatorio per le stesse e facendo in tal modo salve le competenze regionali in materia di istruzione e formazione professionale;

   considerato che analoga impostazione è seguita anche per i percorsi formativi degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), come pure per l'istituzione di reti, denominate campus, per i quali si rinvia ad accordi che le regioni «possono» concludere, con tutte le conseguenti garanzie di salvaguardia dell'autonomia regionale in tali ambiti;

   preso atto che le modalità di adesione alle reti, le modalità di integrazione dell'offerta formativa ed altri profili inerenti a tale materia vengono demandati ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze, che potrà essere emanato solo previa intesa in sede di Conferenza unificata, prevedendo in tal modo il più incisivo strumento di concertazione con le Regioni costituito appunto dall'intesa, più efficace di altri moduli procedurali, quali ad esempio il semplice parere della Conferenza,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.