CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 dicembre 2023
220.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XII)
COMUNICATO
Pag. 12

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 dicembre 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
Atto n. 101.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che il termine per l'espressione del parere parlamentare scadrà il 16 gennaio 2024.

  Simona BORDONALI (LEGA), relatrice per la I Commissione, fa presente che lo schema di decreto legislativo di cui le Commissioni riunite I e XII avviano oggi l'esame, recante istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (A.G. n. 101), si colloca nel quadro di attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo in materia di disabilità. Esso è volto, in particolare, a dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma, 2 lettera f), della predetta legge, che delega il Governo a istituire il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
  Ricorda che il decreto legislativo in oggetto, così come gli altri decreti attuativi della legge n. 227 del 2021, deve essere adottato entro il 15 marzo 2024, fatta salva l'eventuale applicazione del meccanismo di scorrimento dei termini, di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa legge. In base al cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i medesimi decreti devono entrare in vigore entro il 30 giugno 2024.
  I princìpi e criteri di direttivi di cui alla lettera f) sopra citata prevedono che sia istituito il Garante nazionale delle disabilità – quale organo di natura indipendente e collegiale – con i seguenti compiti: raccogliere segnalazioni da persone con disabilità che denuncino discriminazioni o violazioni dei propri diritti; vigilare sul rispettoPag. 13 dei princìpi giuridici e delle norme in materia di disabilità; svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori; formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi; promuovere, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia, campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive; trasmettere alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità una relazione annuale sull'attività svolta.
  Sullo schema di decreto in esame è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 21 settembre 2023. Inoltre, il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere in data 21 novembre 2023, formulando alcune osservazioni. Cede quindi la parola alla collega Morgante, relatrice per la XII Commissione, per l'illustrazione dei contenuti del provvedimento.

  Maddalena MORGANTE (FDI), relatrice per la XII Commissione, proseguendo nell'illustrazione del provvedimento, fa presente che l'articolo 1 dello schema di decreto istituisce l'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», che esercita le proprie funzioni senza vincoli di subordinazione gerarchica nonché con autonomia organizzativa e indipendenza amministrativa. L'Autorità, con sede a Roma, viene qualificata quale articolazione del sistema nazionale per la promozione, le misure di garanzia e il monitoraggio relativi all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Si prevede che il Garante operi in stretta sinergia con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e che siano stabilite forme di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
  Il successivo articolo 2 reca disposizioni relative alla composizione collegiale del Garante, ai requisiti e al regime delle incompatibilità dei componenti, nonché alla disciplina della relativa nomina. Si prevede che il collegio sia composto da tre membri (tra cui il presidente), scelti tra persone di notoria indipendenza e di specifiche e comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. Il regime delle incompatibilità è stabilito dai commi 3 e 4, mentre il comma 5 reca alcuni divieti di attività per il periodo di un anno a decorrere dalla cessazione delle funzioni. Ai sensi del comma 6, il presidente e gli altri due componenti sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti delle Camere, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.
  Riguardo a tale procedura, segnala che il parere del Consiglio di Stato, richiamato dalla collega Bordonali, anche in base al contenuto dell'ultima relazione governativa inviata al medesimo organo, rileva l'esigenza di un approfondimento in quanto, nelle altre procedure vigenti di nomina di organi di vertice nazionali, la previsione di un parere favorevole delle Commissioni parlamentari con la previsione di una maggioranza qualificata ricorre solo in casi di nomina governativa, e non nei casi di nomina da parte dei Presidenti delle Camere. Ai sensi del comma 9, il presidente e gli altri componenti durano in carica quattro anni e il mandato è rinnovabile una sola volta. Il relativo trattamento economico è disciplinato dai successivi commi 10 e 11.
  L'articolo 3 dello schema istituisce l'Ufficio del Garante, disciplinando il relativo personale e l'utilizzo di altri soggetti (tra cui anche esperti). Gli oneri finanziari derivanti dall'istituzione del Garante e del relativo ufficio sono quantificati dal successivo articolo 7, che individua anche la corrispondente copertura. Essi decorrono dal 2025 poiché, come si evince dalla stessa relazione tecnica allegata allo schema, si prevede che le attività del Garante non abbiano inizio prima del 1° gennaio di tale anno.
  Il medesimo articolo 3 prevede che il Garante adotti con regolamento le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni, contabilitàPag. 14 nonché un codice di condotta per i propri componenti e per il personale dell'ufficio del Garante.
  Segnala quindi che l'articolo 4 definisce analiticamente le competenze del Garante, che appaiono coerenti con i princìpi di delega sopra citati. Al riguardo, precisa che lo schema di decreto include tra i compiti del Garante anche: la promozione dell'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione; la consultazione con le organizzazioni e le associazioni rappresentative delle persone con disabilità; la visita, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e con accesso illimitato ai luoghi, delle strutture che erogano servizi pubblici essenziali.
  L'articolo in esame prevede inoltre puntali forme di raccordo con il Dipartimento per le pari opportunità e con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni (UNAR), nel caso di possibili fenomeni discriminatori multifattoriali che potrebbero concernere forme di discriminazioni rientranti anche nelle competenze dei predetti soggetti.
  L'articolo 5 reca la disciplina relativa ai procedimenti speciali di cui il Garante è parte. Nel caso in cui un'amministrazione pubblica adotti un provvedimento o un atto amministrativo generale in relazione al quale sia riscontrata una violazione dei diritti della persona con disabilità, una discriminazione o una lesione di interessi legittimi, il Garante emette un parere motivato. Il Garante può, nell'impossibilità di attuazione di una misura di sistema, proporre un accomodamento ragionevole, indicando il rimedio meno oneroso per l'amministrazione nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza. Può altresì, a conclusione delle proprie verifiche in materia, proporre all'amministrazione competente un cronoprogramma per rimuovere le barriere indebitamente presenti negli edifici pubblici e aperti al pubblico. Nei casi di urgenza, ove non sia stata promossa azione giudiziaria – anche d'ufficio e a seguito di un sommario esame – può proporre l'adozione di misure provvisorie.
  Le deliberazioni collegiali di parere motivato, proposta di accomodamento ragionevole, proposta di cronoprogramma e proposta di misure provvisorie sono adottate dal Garante previa audizione delle amministrazioni interessate e nel rispetto del principio di leale collaborazione.
  L'articolo 6 prevede la possibilità del Garante di ricorrere al giudice amministrativo in caso di mancata o non corretta adesione, da parte delle pubbliche amministrazioni, alle proprie proposte. L'articolo in esame disciplina sia le circostanze in cui le amministrazioni interessate facciano seguire un silenzio alle proposte avanzate dal Garante sia i casi in cui vi sia l'adozione di un provvedimento viziato da nullità. È previsto che dei ricorsi del Garante sia data immediata notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata.
  L'articolo 7 provvede, come anticipato, alla determinazione degli oneri finanziari e alla relativa copertura. A tali oneri si fa fronte mediante riduzione, per i corrispondenti importi annui, del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità. Si ricorda che tale Fondo è destinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da futuri interventi legislativi, finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità.
  L'articolo 8, infine, inserisce il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità tra i soggetti che, a norma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione.

  Nazario PAGANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.