CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 11 dicembre 2023
214.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Lunedì 11 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 11.

DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
C. 1601 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda preliminarmente che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 7 dicembre, nella presente seduta si svolgerà l'esame preliminare del provvedimento.
  Quindi, in sostituzione della relatrice, rammenta che il decreto-legge n. 145 del 2023 reca misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili ed è stato approvato dal Senato della Repubblica lo scorso 7 dicembre. Rileva che, a seguito delle numerose modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, il decreto, che dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 17 dicembre, si compone di 55 articoli, suddivisi in cinque Capi.
  Passando ad una rapida illustrazione dei contenuti del decreto, segnala in primo luogo che il Capo I del provvedimento, composto dagli articoli da 1 a 8-quinquies, reca misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali. In particolare, l'articolo 1 reca una norma transitoria in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici, compresi quelli di natura assistenziale. Si prevede nello specifico l'anticipo dal 1° gennaio 2024 al 1° dicembre 2023 della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione relativa al 2022, consistente in un Pag. 4incremento di otto decimi di punto percentuale aggiuntivi rispetto alla perequazione già riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2023, con il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2023.
  Rileva poi che l'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato della Repubblica, reca disposizioni dirette ad armonizzare i trattamenti economici accessori del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù. Evidenzia che l'articolo 2 differisce al 31 dicembre 2024 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d'imposta 2021, nonché agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi relative al periodo d'imposta 2020, limitatamente – per quest'ultimo periodo – alle verifiche in base ai dati trasmessi dal titolare del trattamento pensionistico e non già disponibili per una qualsiasi amministrazione pubblica.
  In merito all'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, fa presente che esso attribuisce agli organismi di autoregolamentazione la facoltà di istituire una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dati e informazioni che i professionisti acquisiscono nello svolgimento della propria attività professionale e che sono tenuti a conservare al fine prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Rileva, inoltre, che l'articolo riprende i contenuti dell'articolo 22 del disegno di legge di bilancio, stralciato nella seduta del 31 ottobre scorso.
  Fa presente, poi, che l'articolo 3 prevede in primo luogo, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, un incremento, a valere sul 2024, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023 per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali. Evidenzia che tale incremento non rileva ai fini dell'attribuzione dell'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti previsto dalla normativa vigente. L'incremento può essere erogato anche da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, con oneri a carico dei propri bilanci. Con una novella inserita dal Senato, fa presente che sono state inoltre introdotte modifiche alle modalità di quantificazione dei benefici relativi alla concessione di prestiti maturati nell'ambito di rapporti di lavoro, ai fini della loro inclusione nel computo dei redditi imponibili dei lavoratori dipendenti o dei redditi imponibili equiparati o assimilati a quelli da lavoro dipendente.
  Sottolinea che l'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, a decorrere dal 2024 assimila ai redditi di lavoro dipendente le indennità per cariche elettive e per lo svolgimento di funzioni percepite dai membri del Consiglio superiore della magistratura, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle relative cariche e funzioni.
  Fa presente che l'articolo 3-ter, inserito dal Senato, amplia l'ambito di applicazione della norma transitoria che consente, fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il conferimento di alcuni incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza. Nella formulazione finora vigente, la deroga concerne gli incarichi che riguardino posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale – rientranti in ambiti di competenza dell'amministrazione statale – limitatamente ai casi di conferimento degli incarichi stessi da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o previa informativa a queste ultime. La novella estende la fattispecie ai casi di conferimento dei medesimi incarichi di vertice da parte di organi a rilevanza costituzionale, ferme restando le altre condizioni previste dalla norma vigente.
  Evidenzia che l'articolo 3-quater, introdotto dal Senato, consente alla CONSOB, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale,Pag. 5 di riservare il 50 per cento dei posti banditi al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio non inferiore a tre anni.
  Sottolinea che l'articolo 4, modificato dal Senato, rinvia, per il solo periodo d'imposta 2023, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio 2024, senza interessi, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a cinque rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
  Nota, quindi, che l'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, rimette in termini i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione nell'ambito della cosiddetta «rottamazione-quater» con riferimento ai versamenti in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, considerando tempestivi i pagamenti effettuati entro il 18 dicembre 2023.
  Il successivo articolo 4-ter, anch'esso introdotto dal Senato, dispone l'applicazione dell'aliquota agevolata IVA al 10 per cento agli integratori alimentari, mentre l'articolo 4-quater, anch'esso frutto di una modifica del Senato, estende l'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.
  Dà atto che l'articolo 4-quinquies, introdotto dal Senato, abroga l'obbligo previsto, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, per i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille IRPEF, nonché la previsione di conservare le schede medesime. Rileva, inoltre, che la disposizione introduce, altresì, una semplificazione per i contribuenti che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture elettroniche emesse nei loro confronti. La norma, infine, introduce una semplificazione nelle modalità di espressione del parere conforme da parte dell'Agenzia delle entrate nei casi di proposta di transazione su crediti tributari e contributivi.
  Sottolinea che l'articolo 5 proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La norma proroga, altresì, di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, relativo all'indebito utilizzo in compensazione del medesimo credito di imposta. Con una modifica introdotta presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati inoltre disciplinati il termine e le modalità per esercitare la possibilità di revoca della procedura di riversamento dell'importo del credito utilizzato. In sostanza, quindi, la quota non versata del contributo di solidarietà per il 2023 sarà comunque dovuta a titolo di contributo di solidarietà temporaneo per l'anno 2024.
  Fa presente che l'articolo 6 ridetermina la base imponibile del contributo di solidarietà previsto dalla legge di bilancio per il 2023 a carico di talune imprese del settore energetico, escludendo parzialmente da tale base la distribuzione, o comunque l'utilizzo, nel periodo di imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali. Come rilevato nella relazione illustrativa, le disposizioni ripristinano il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023, successivamente abrogato dall'articolo 22, comma 1 del decreto-legge n. 61 del 2023. Contestualmente, la disposizione istituisce, per il 2024, un contributo di solidarietà a carico delle imprese che si avvalgono della suddetta esclusione di ammontare pari al beneficio conseguente.Pag. 6
  Rileva poi che l'articolo 6-bis, introdotto dal Senato, assoggetta, a decorrere dal 1° maggio 2024, i prodotti privi di nicotina destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, a un'imposta di consumo, in misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina. Le maggiori entrate derivanti da tale imposta sono destinate all'integrazione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
  Rileva, altresì, che l'articolo 7 interviene sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote dell'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, modificando i presupposti di emanazione del decreto ministeriale di riduzione delle accise, allo scopo di condizionarlo all'aumento del prezzo del greggio, sulla media del mese precedente – in luogo del precedente bimestre, come previsto dal testo finora vigente – rispetto al valore di riferimento indicato nel DEF o nella NADEF e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del bimestre precedente, in luogo del quadrimestre come previsto dalla norma finora vigente. Con una modifica introdotta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state previste disposizioni inerenti all'accesso a talune agevolazioni fiscali per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, con riferimento a terreni condotti in affitto o in comodato, contraddistinti da particella fondiaria di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati e situati in comuni montani in zone svantaggiate, nonché in comuni prealpini, pedemontani o della pianura non irrigua.
  Sottolinea che l'articolo 8, modificato dal Senato, interviene sul quadro normativo che disciplina il servizio di riempimento di ultima istanza, ai sensi del quale il GSE ha provveduto all'acquisto e allo stoccaggio di volumi di gas naturale. Rileva poi che si prevede, in particolare, di posticipare il termine ultimo della vendita, al fine di disporre di un periodo che vada oltre l'anno termico di stoccaggio, ovvero fino al 15 ottobre 2024, per vendere il gas in uno scenario di prezzi del mercato gas tendenzialmente in rialzo e contribuire a ridurre la tensione sui mercati legata agli approvvigionamenti di gas.
  Dà atto che l'articolo 8-bis, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, modifica l'articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, prevedendo che anche in sede di verifiche fiscali siano sempre applicabili le norme in tema di assistenza e rappresentanza del contribuente presso gli uffici finanziari.
  Sottolinea che l'articolo 8-ter, anch'esso introdotto dal Senato, modifica la disciplina riguardante la soppressione dei fogli annunzi legali e il regolamento sugli strumenti di pubblicità, sostituendo i riferimenti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, contenuti in norme che disciplinano la trasmissione e il deposito di documenti, con il richiamo delle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
  Fa presente che l'articolo 8-quater, introdotto dal Senato, estende le previsioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina la violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per quanto attiene al trasporto dei rifiuti, a tutte le violazioni per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2020.
  Sottolinea che l'articolo 8-quinquies, anch'esso inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, modifica la disciplina dei piani individuali di risparmio (PIR) elevando il numero di piani di cui ciascuna persona fisica può essere titolare. In particolare, si consente una deroga alla regola secondo cui ciascuna persona fisica non può essere titolare di più piani di risparmio nei casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione o di piani di risparmio costituiti ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n. 124 del Pag. 72019, fermi restando i limiti di investimento previsti dalla legislazione vigente.
  Per quanto concerne il Capo II, composto dagli articoli da 9 a 10-bis, fa presente che esso prevede misure in favore degli enti territoriali.
  Sottolinea, in questo contesto, che l'articolo 9, in primo luogo, dà attuazione all'accordo tra il Governo e la Regione Siciliana in materia finanziaria sottoscritto in data 16 ottobre 2023. Alla regione sono attribuiti 300 milioni di euro per il 2023 a titolo di contributo statale all'aumento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria di spettanza regionale. È modificata, inoltre, la disciplina dettata dalla legge di bilancio 2023 che consente alla Regione Siciliana la dilazione del ripiano del disavanzo accertato nel 2018, riducendone i tempi da 10 ad 8 anni, inserendo un richiamo ai principi dettati dagli articoli 81 e 97 della Costituzione e aggiornando gli impegni posti a carico della regione, sulla base di quanto stabilito nell'ultimo accordo sottoscritto con il Governo. L'articolo recepisce, inoltre, l'accordo tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto in data 25 settembre 2023, in materia di determinazione di entrate erariali spettanti alle due Province autonome e di concorso alla finanza pubblica, nonché in materia di regolazioni finanziarie. La disposizione consente, altresì, alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario – Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia – in presenza di alcune condizioni finanziarie, di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale IRPEF, ove scattate automaticamente, alla copertura del disavanzo di amministrazione e non solo alla copertura del disavanzo sanitario. Rileva poi che la disposizione interviene, altresì, sul sistema di finanziamento degli enti del Servizio sanitario regionale e incrementa di 50 milioni di euro le risorse del Fondo destinato agli indennizzi dei soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie. Fa presente infine che l'articolo prevede, inoltre, un contributo di 40 milioni di euro in favore della Regione Molise, vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione regionale. Con una modifica introdotta in Senato, infine, si interviene sulla disciplina, contenuta nel testo unico degli enti locali, dei contratti di mutuo stipulati dagli enti locali con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito sportivo, al fine di adeguare la norma alle nuove fasi progettuali previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici, sostituendo il riferimento al progetto definitivo con il riferimento allo studio di fattibilità tecnico-economica.
  Segnala, poi, che l'articolo 9-bis, introdotto dal Senato, amplia la platea degli enti locali in stato di dissesto finanziario che possono beneficiare dell'attribuzione di un'anticipazione di liquidità da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, prevista dal decreto-legge n. 104 del 2023, ricomprendendovi anche gli enti ai quali siano già state accordate anticipazioni allo stesso titolo, attualmente esclusi dal beneficio. L'anticipazione agli enti viene attribuita fino a concorrenza dell'ammontare della massa passiva censita con la procedura per il dissesto e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni già accordate allo stesso titolo.
  Sottolinea che l'articolo 10 rifinanzia, per 500 milioni di euro per il 2023, il Fondo per il sostegno al trasporto pubblico locale, istituito per compensare gli operatori di servizi di trasporto pubblico locale dalle riduzioni dei ricavi nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, conseguenti all'epidemia da COVID-19. La medesima disposizione rifinanzia inoltre, per 35 milioni di euro per l'anno 2023, il fondo per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, che finanzia il cosiddetto «bonus trasporti».
  Rileva, poi, che l'articolo 10-bis, introdotto dal Senato, incrementa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, al fine di predisporre interventi per garantire il diritto all'accesso Pag. 8al trasporto pubblico locale delle persone a mobilità ridotta.
  Fa presente che il Capo III, composto dagli articoli da 10-ter a 16, reca norme in materia di investimenti e in materia di sport.
  Evidenzia in primo luogo che l'articolo 10-ter, introdotto dal Senato, dispone che, nelle more della piena operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, le attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE siano affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia mediante procedure ad evidenza pubblica.
  Segnala, poi, che l'articolo 10-quater, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, incrementa di 2,4 milioni di euro per il 2023 il fondo per le patenti dei giovani autisti nell'autotrasporto.
  Sottolinea che l'articolo 11 istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di cofinanziamento nell'ambito delle procedure amministrative in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. Sottolinea che il nuovo fondo è finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché a incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede, in considerazione della rimodulazione dell'obiettivo M4C1-28 relativo alla riforma 1.7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, concernente appunto gli alloggi per studenti e la riforma della legislazione sugli alloggi per studenti. Evidenzia, inoltre, che con l'introduzione di ulteriori commi nel corso dell'esame in Senato è stata inoltre prevista la possibilità di effettuare il trasferimento di immobili a qualsiasi titolo, anche in corso di costruzione, oggetto di cofinanziamento, ai Fondi di investimento alternativo italiani immobiliari, nonché è stato previsto un incremento, di importo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023, del contributo previsto per la partecipazione italiana al CERN e all'AIEA.
  Rileva, quindi, che l'articolo 12 prevede un'anticipazione di cassa di 1 miliardo di euro nell'anno 2023 per coprire i fabbisogni relativi all'anno 2023 per gli investimenti di Rete ferroviaria italiana, con riferimento sia a nuove opere sia a interventi di manutenzione straordinaria.
  Fa presente che l'articolo 13 rifinanzia di 50 milioni di euro per il 2023 la risorse destinate agli interventi della cosiddetta «Nuova Sabatini» a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.
  Rileva che l'articolo 13-bis, introdotto dal Senato, eleva da 1.200.000 euro a 2.000.000 euro nei tre anni d'imposta l'importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, nei limiti complessivi delle risorse stanziate allo scopo. Sottolinea che l'articolo 13-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca un'articolata disciplina delle locazioni per finalità turistica, delle locazioni brevi. In particolare, la disposizione prevede che il Ministero del turismo assegni, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche nonché alle locazioni brevi, e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra-alberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva. Sono altresì previste disposizioni di coordinamento con le discipline adottate a livello comunale relativa all'attribuzione di codici identificativi a immobili destinanti a locazioni turistiche, locazioni brevi o a strutture turistico-ricettive. Rileva quindi che si prevede, altresì, che le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, Pag. 9gestite in forma imprenditoriale siano munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. Alle attività di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il comune nel cui territorio è ubicato l'immobile. L'esercizio dell'attività di locazione è soggetto a obbligo di SCIA presso lo sportello unico per le attività produttive. Sono previste, inoltre, specifiche attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza orientate, in particolare, a eseguire controlli sulle locazioni di immobili privi di CIN. Le disposizioni dell'articolo troveranno applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.
  Segnala che l'articolo 13-quater, inserito dal Senato, estende a favore delle imprese esportatrici colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a novembre 2023 la misura prevista dal decreto-legge n. 61 del 2023, originariamente a favore delle imprese esportatrici colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, consistente nell'erogazione da parte di SIMEST di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei danni subiti. La stessa misura è inoltre estesa a vantaggio delle imprese non direttamente operative sui mercati esteri ma parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato derivi, in misura significativa, da fornitura a imprese esportatrici. Si prevede poi, a favore delle imprese localizzate nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio 2023, l'esenzione fino al 31 dicembre 2024 dall'obbligo di prestare forme di garanzia per accedere a finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo istituito a favore delle imprese esportatrici. Si precisa, inoltre, che il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si applica alle attività dei volontari della protezione civile, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e dei vigili del fuoco nei limiti e con le modalità previste dal decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del medesimo testo unico. L'articolo incrementa, infine, il Fondo per le emergenze nazionali di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
  Rileva che l'articolo 14 prevede un incremento, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge n. 68 del 2022 relativo agli eventuali oneri derivanti dalla revoca di concessioni autostradali. In connessione con tale rifinanziamento, l'articolo 14-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, dispone il reintegro della Strada dei Parchi S.p.a. nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 fino al termine della concessione e disciplina le condizioni e le modalità per l'effettuazione del reintegro. Sono inoltre vietate, per l'intero periodo residuo della concessione, ulteriori revisioni del piano economico finanziario. È disciplinata, infine, la chiusura del contenzioso e la relativa compensazione economica in favore del concessionario. A fronte della rinuncia ai contenziosi al concessionario è riconosciuta una somma di 500 milioni di euro, dei quali 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024.
  Dà atto che l'articolo 15 rifinanzia di 326 milioni di euro per l'anno 2023 l'autorizzazione di spesa relativa ai programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, anticipando spese previste per gli anni 2024 e 2025.
  Rileva, quindi, che l'articolo 15-bis, inserito dal Senato, reca una dettagliata disciplina delle modalità operative del Fondo di garanzia PMI per l'anno 2024, fermo restando il limite massimo di impegni assumibile da parte del Fondo, annualmente fissato dalla legge di bilancio.
  Fa presente che l'articolo 16, modificato dal Senato, reca diverse disposizioni in materia di sport. In primo luogo, la disposizione in esame prevede un aumento di 10 Pag. 10milioni di euro nell'anno 2023 del contributo assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano, per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Si provvede, inoltre, all'incremento di 3 milioni di euro nell'anno 2023 del contributo assegnato al Comitato italiano paralimpico per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024 e, infine, si prevede un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano, in provincia di Treviso. Rileva, quindi, che con una novella introdotta dal Senato, sono stati inoltre differiti dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 sia il termine di adeguamento alla nuova normativa di settore da parte degli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche sia il termine entro il quale l'adozione delle medesime modifiche statutarie di adeguamento è esente dall'imposta di registro. Con un'ulteriore novella, recante una norma di interpretazione autentica, è stato stabilito che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva.
  Fa presente, poi, che il Capo IV, composto dagli articoli da 17 a 22-bis, contiene misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza.
  In tale contesto, l'articolo 17 prevede un incremento di 10 milioni di euro della dotazione per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche sociali. L'incremento è inteso a ripristinare l'importo ordinario annuo – pari a 390.925.678 euro – della dotazione del Fondo, compensando in tal modo la riduzione prevista dal decreto-legge n. 16 del 2023.
  Rileva, poi, che l'articolo 17-bis, introdotto dal Senato, proroga il periodo di transitorietà per l'applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell'IRPEF in favore delle ONLUS, in attesa dell'istituzione e dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, prevedendo che le disposizioni previste a regime operino a decorrere dal quarto anno successivo a quello di operatività del medesimo registro, anziché dal terzo anno successivo. La disposizione prolunga altresì di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2024, il periodo in cui tali organizzazioni continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente.
  Segnala che l'articolo 17-ter, anch'esso inserito dal Senato, dispone un'integrazione della composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, con riferimento alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni relative alle materie di natura assistenziale in favore delle persone con disabilità, con un rappresentante scelto, di intesa tra loro, dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi e dall'ANFFAS.
  Fa presente che l'articolo 18 reca una disposizione volta a individuare la platea dei beneficiari dell'indennità una tantum, per l'anno 2022, prevista a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021. Dispone, inoltre, per l'anno 2023, il riconoscimento, a determinate condizioni, di un'indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
  Sottolinea che l'articolo 18-bis, inserito dal Senato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 alcune disposizioni transitorie in materia di lavoro agile, relative sia al diritto dei lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 di ricorrere a tale Pag. 11istituto sia alla possibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.
  Evidenzia che l'articolo 19 posticipa dal 31 ottobre al 30 novembre 2023 il termine entro il quale i servizi sociali devono comunicare all'INPS l'avvenuta presa in carico, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, dei percettori del Reddito di cittadinanza non attivabili al lavoro. In assenza di tale comunicazione, l'erogazione è sospesa, una volta decorso il predetto termine. Nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari, che, in ragione delle loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, ferma restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il citato termine del 30 novembre 2023.
  Dà atto che l'articolo 20 incrementa, per il 2023, di 50 milioni di euro il contributo aggiuntivo già assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie per il 2022, pari a 20 milioni di euro.
  Il successivo articolo 20-bis, inserito dal Senato, autorizza le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR ad attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei di personale ATA già attivati per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti in alcune regioni. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, è inoltre abrogata la disposizione che prevede anche la partecipazione dei Ministri dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze all'emanazione del relativo bando di concorso, che spetta ora al solo Ministero dell'istruzione e del merito.
  Fa presente che l'articolo 21 istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 46,859 milioni di euro per il 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza di migranti, nonché in favore dei minori stranieri non accompagnati. Rileva, inoltre, che nell'ambito di tale stanziamento, con una modifica introdotta al Senato è stato previsto, inoltre, un contributo di un milione di euro per l'anno 2023 in favore di comuni con popolazione compresa tra 6.000 e 7.000 abitanti, a fronte della spesa da essi sostenuta per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria. Si estende inoltre all'anno 2024 l'autorizzazione, già prevista per il solo 2023, al Ministero dell'interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine. Si innalza contestualmente il limite massimo di spesa complessiva riferito alla medesima autorizzazione da circa 37,3 milioni euro a circa 51,9 milioni, di cui 7,4 milioni per il 2023 e 44,5 milioni per il 2024. È istituito, inoltre, un ulteriore fondo, sempre presso il medesimo Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2023, ai fini della concessione di un contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori. L'articolo destina, inoltre, 7 milioni di euro per il 2023 alla rete dei centri di permanenza per i rimpatri, nonché un milione per il 2023 per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso. Estende, altresì, la destinazione delle risorse derivanti dal contributo di cittadinanza anche alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Si autorizza, inoltre, la spesa di 180 milioni per l'anno 2023 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e assistenza alla popolazione ucraina. Fa presente, che con norme inserite al Senato, è infine prorogato al 4 marzo 2024 lo stato di emergenza per il soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazionePag. 12 ucraina, con attribuzione di correlative risorse per 26,3 milioni di euro, demandando ad ordinanze di protezione civile l'individuazione e rimodulazioni delle conseguenti misure di assistenza. Si prevede, infine, la spesa di 2,2 milioni di euro per il 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti.
  Rileva che l'articolo 21-bis, introdotto dal Senato, differisce i termini relativi ad alcuni adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti che avevano la residenza ovvero la sede legale od operativa nei comuni toscani colpiti degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, specificamente individuati dall'allegato A annesso al decreto in esame.
  Evidenzia che l'articolo 21-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, disponga annualmente l'assegnazione di risorse al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e all'Agenzia informazioni e sicurezza interna per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. Sottolinea che l'articolo 22, con una novella alle norme contenute nel decreto-legge n. 34 del 2020, reca disposizioni funzionali a una più efficiente acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi. Dà atto che l'articolo 22-bis, introdotto dal Senato, incrementa di 5 milioni di euro, per l'anno 2023, il limite complessivo di spesa per il cosiddetto bonus psicologo.
  Da ultimo, segnala che il Capo V, composto dagli articoli 23 e 24 reca le disposizioni finanziarie e finali.
  Rileva, in particolare, che l'articolo 23, come modificato al Senato, in primo luogo, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026, con una dotazione di 2,76 miliardi di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025 e 16 milioni di euro per l'anno 2026. In linea con quanto indicato nella relazione annessa alla NADEF 2023, con la quale si è richiesto lo scostamento di bilancio, si incrementano di 15 miliardi di euro nell'anno 2023 in termini di solo saldo netto da finanziare le risorse destinate alle regolazioni contabili del bilancio dello Stato relative agevolazioni per i bonus edilizi. Si dispone inoltre l'abrogazione di alcune disposizioni in materia di organizzazione delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze anche alla luce della costituzione nell'ambito del medesimo Ministero del Dipartimento della giustizia tributaria. L'articolo, inoltre, incrementa di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale e di 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del cosiddetto «Patrimonio destinato». Sottolinea che vengono altresì indicati gli effetti del ricorso all'indebitamento in termini di interessi passivi sui titoli del debito pubblico e si provvede alle coperture delle misure del decreto aventi effetti sulla finanza pubblica, ove non già previste dai singoli articoli di riferimento. Infine, in corrispondenza dello scostamento di bilancio autorizzato dalle Camere, viene disposta la sostituzione dell'allegato 1 alla legge di bilancio 2023, che riporta il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per ciascun anno del triennio di riferimento. L'articolo, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
  Dà atto che l'articolo 23-bis, introdotto al Senato, reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali, prevedendo che le disposizioni del decreto-legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, Pag. 13anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001. Rileva che l'articolo 24 dispone, infine, che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 19 ottobre 2023.
  Per ulteriori approfondimenti, anche con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP), intervenendo in videoconferenza, preannuncia che il Partito Democratico intende presentare proposte emendative, volte a migliorare alcuni aspetti del provvedimento, che non sono state accolte nel corso dell'esame in Senato, ove è stato possibile introdurre taluni limitati correttivi rispetto all'impianto complessivo del provvedimento.
  Ricorda in proposito che, proprio grazie ad una proposta emendativa presentata dal proprio gruppo, è stata prevista la proroga del lavoro a distanza per i genitori con figli minori di 14 anni, mentre non è stata concessa un'ulteriore proroga per i lavoratori fragili, osservando che, nonostante tale ultima misura sia riconosciuta come necessaria in via strutturale, il Governo non si è mai fatto carico di questa esigenza nei provvedimenti presentati.
  Nel rilevare che il provvedimento determina significativi effetti sui saldi di finanza pubblica, evidenzia come con il decreto in esame si anticipino di fatto componenti importanti della manovra finanziaria adottata con il disegno di legge di bilancio. In questo contesto, critica pertanto che il Governo, mentre dichiara che mancano le risorse per finanziare misure di rilevante impatto sociale riguardanti le pensioni, come la proroga di opzione donna, ancora una volta dia il via libera all'ennesimo condono fiscale mediante la proroga dei versamenti dovuti in base alla cosiddetta rottamazione-quater.
  In riferimento alla questione della proroga del termine per la presentazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, sulla quale rammenta di aver presentato anche l'ordine del giorno n. 9/1551/42 nel corso dell'esame del decreto-legge n. 132 del 2023, ritiene che sarebbe stato opportuno che fosse già prevista nel provvedimento in esame piuttosto che rinviata ad una proposta emendativa che il Governo intenderebbe presentare al disegno di legge di bilancio, secondo quanto si è appreso qualche giorno fa dagli organi di stampa.
  Nel rilevare che il decreto, al pari della manovra finanziaria, non sostiene la crescita economica, evidenzia che non sono previsti investimenti adeguati in due settori primari come il trasporto pubblico locale, anche con riferimento alla spesa per investimenti, e la sanità, in particolare per potenziare i reparti di pediatria.
  Conclude rimarcando che la prassi del monocameralismo, ormai consolidata, di fatto impedirà ancora una volta, anche in questa occasione, di modificare il decreto, già approvato dal Senato, rendendo l'esame in seconda lettura frustrante, con il rischio, che, secondo alcune notizie di stampa sarebbe stato evidenziato di recente anche dal Presidente della Camera, che la funzione del Parlamento sia ridimensionata in modo duraturo.

  Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo in videoconferenza, nel riservarsi di intervenire in modo più approfondito nella fase di esame delle proposte emendative, dichiara di condividere le osservazioni esposte dalla collega Roggiani, con particolare riferimento alle valutazioni circa il sistema monocamerale che si è progressivamente consolidato. Nel merito, esprime il proprio sconcerto per la presenza nel provvedimento di misure inquietanti, come la rimessione in termini per i contribuenti che hanno aderito alla cosiddetta rottamazione-quater ed effettueranno i relativi versamenti, che erano in scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023, entro il 18 dicembre 2023. Reputa che una disposizione di tal genere, inserita mediante l'approvazione di una proposta emendativa presentata dal senatore Lotito, rappresenti un ulteriore ingiustificato condono fiscale e appare concepita per soddisfare soprattutto gli interessi di soggetti facilmente identificabili. In proposito chiede al Governo di chiarire quali siano state le ragioni di indifferibilitàPag. 14 e urgenza che hanno motivato l'approvazione di tale disposizione.
  Ritiene che, allo scopo di evidenziare le gravi criticità della procedura di conversione dei decreti-legge, che di fatto impediscono ai deputati di modificare il testo approvato dal Senato, sarebbe forse più significativo che i gruppi di opposizione si rifiutassero di presentare proposte emendative in seconda lettura, osservando come, in tal modo, risulterebbe ancora più chiaro che la Camera stia di fatto rinunciando ad esercitare le proprie prerogative rispetto ai provvedimenti di urgenza adottati dal Governo.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo in videoconferenza, nell'associarsi alle considerazioni della collega Roggiani, chiede se sia disponibile la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento per chiarire alcune questioni che emergono dalle disposizioni finanziarie contenute nel decreto e che sono rilevate anche nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera.
  Tra le altre, menziona in particolare la disposizione di cui alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 23, che sembrerebbe individuare una copertura a valere su stanziamenti di bilancio non espressamente prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica e, rispetto alla quale, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di maggior dettaglio al fine di escludere che le dotazioni oggetto di riduzione ricomprendano poste di bilancio relative a spese di carattere obbligatorio, i cosiddetti oneri inderogabili, che come tali non risultano in linea di principio rimodulabili rispetto agli stanziamenti previsti a legislazione vigente.
  In secondo luogo, con riferimento alla copertura prevista dalla lettera l) dell'articolo 23 mediante riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge di bilancio 2022, chiede quali siano le ragioni dell'integrale mancato utilizzo nell'esercizio in corso delle risorse stanziate per tale finalità. Ricordando come si tratti di un argomento che ha suscitato un ampio dibattito, domanda anche di conoscere le ragioni per cui anche per l'anno 2024 il disegno di legge di bilancio in corso di esame al Senato rechi stanziamenti esigui.
  Nel ribadire che la Commissione Bilancio si appresta ad un esame avvilente e nella sostanza privo di utilità, osserva come il provvedimento nasca con finalità ben precise, legate principalmente all'esigenza di sfruttare risorse disponibili nella fase di conclusione dell'esercizio finanziario 2023, ma al termine di un lungo esame presso l'altro ramo del Parlamento, si è progressivamente ampliato raccogliendo solo modeste proposte di correzione e numerose disposizioni non attinenti al contenuto del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, rispondendo alla deputata Guerra, fa presente di aver già sollecitato la trasmissione della relazione aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 ed assicura che essa sarà messa a disposizione della Commissione non appena sarà trasmessa dal Governo.
  Avverte, inoltre, che, nella seduta convocata nella giornata di domani, il Governo potrà fornire i chiarimenti richiesti dalla collega Guerra.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento, ricordando che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 12 della giornata odierna e che la seduta per la comunicazione delle decisioni della Presidenza in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative presentate avrà luogo alle ore 19.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per le ore 19 di oggi.

  La seduta termina alle 11.30.

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SEDE REFERENTE

  Lunedì 11 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.

  La seduta comincia alle 19.

DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
C. 1601 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che con riferimento al decreto-legge in esame sono state presentate 209 proposte emendative (vedi allegato).
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Rammenta che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  Rileva, altresì, che il decreto-legge in esame reca misure urgenti riconducibili a diverse materie, considerando che nel preambolo del decreto stesso si richiama, da un lato, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili e, dall'altro, si segnala, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in favore degli enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, in materia di investimenti e di sport, nonché in materia di tutela del lavoro e della sicurezza.
  Considerando la particolare ampiezza dei contenuti trattati dal provvedimento, anche alla luce delle numerose modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, che hanno incrementato il numero degli articoli del decreto da 24 a 55, comunica che sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

   Grimaldi 2-bis.01, che per gli anni 2021, 2022 e 2023 consente ai pensionati INPS di chiedere l'adesione al Fondo di credito costituito presso il medesimo istituto, anche se non abbiano richiesto detta adesione al momento del pensionamento;

   Ilaria Fontana 7.02, che, con una disposizione di carattere procedurale, modifica la disciplina relativa alla Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi;

   Zaratti 9-bis.06, che dispone che il decreto ministeriale relativo all'utilizzo del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio degli enti locali abbia efficacia a decorrere dall'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

   gli identici Grimaldi 9-bis.07 e Carmina 9-bis.08, che rinviano all'anno di imposta 2025 l'obbligo per i comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU attraverso l'utilizzo dell'applicazione informatica messa a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze;

   Morfino 9-bis.017, che integra l'elenco delle aree in cui può essere prevista l'istituzione di un parco marino o di una riservaPag. 16 marina inserendovi la Secca di Tindari;

   Simiani 10.4, che differisce al 1° gennaio 2025, l'applicazione del divieto di circolazione di alcune tipologie di veicoli adibiti a trasporto pubblico locale purché le relative aziende abbiano già concluso gare di appalto per l'acquisto di veicoli non inquinanti o dimostrino di averli già ordinati;

   Cantone 12.01, limitatamente al comma 1, che reca disposizioni di carattere procedurale in materia di contenimento e abbattimento del rumore ferroviario;

   Iaria 12.03, che reca modifiche al codice della strada in materia di limiti di velocità massima di circolazione dei veicoli;

   Appendino 13.5, che prevede l'adozione di un piano per agevolare l'accesso paritario delle microimprese alle piattaforme di commercio elettronico;

   Pavanelli 13.6, che per l'anno 2024 raddoppia il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità della fornitura di energia elettrica in favore delle imprese del settore ceramico;

   Grimaldi 17-ter.05, che esclude le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, dall'applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle informazioni previsti per le pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo n. 33 del 2013;

   Barzotti 18-bis.010, che modifica a regime la disciplina della contrattazione collettiva integrativa e il procedimento di contrattazione collettiva nel pubblico impiego;

   L'Abbate 21.03, che detta disposizioni in materia di monitoraggio della qualità dell'aria mediante droni.

  Avverte, infine, che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame rispetto alle valutazioni di inammissibilità è fissato alle ore 20 della giornata odierna e che in apertura della seduta convocata alle ore 9.15 di domani sarà dato conto dell'esito di tali richieste.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.05.