CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 dicembre 2023
212.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 202

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio. COM(2023) 240 final e Allegati.

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. COM(2023) 241 final.

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. COM(2023) 242 final.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione politiche dell'Unione europea,

   esaminate, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di regolamento relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023)240), la proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023)241) e la proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023)242);

   preso atto delle relazioni trasmesse dal Governo sulle proposte ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

   tenuto conto della proposta di compromesso presentata dalla Presidenza spagnola al Consiglio ECOFIN di ottobre;

   tenuto altresì conto della mozione Candiani, Lucaselli, Rossello, Romano ed altri n. 1-00195, concernente iniziative in materia di revisione della governance economica dell'Unione europea e delle relative politiche di bilancio, che l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato l'11 ottobre 2023, nonché delle risoluzioni approvate da Camera e Senato il 25 ottobre 2023 in occasione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre 2023;

   premesso che:

    le proposte in esame confermano l'impianto prefigurato negli orientamenti pubblicati dalla Commissione europea a novembre 2022 – sui quali la XIV Commissione politiche dell'Unione europea ha espresso un parere alla V Commissione bilancio lo scorso 8 marzo –, compresa la volontà di procedere a una riforma delle regole economiche e di bilancio dell'Unione senza modificare i Trattati vigenti;

    al fine di tenere conto dei successivi confronti e sviluppi negoziali intercorsi tra la Commissione europea e gli Stati membri, le proposte prospettano tuttavia anche importanti elementi di novità, tra i quali l'introduzione di alcune «salvaguardie comuni», che hanno anche l'obiettivo di garantire sforzi minimi di bilancio uguali per tutti i paesi, e l'abbandono della classificazione ex ante dei paesi in tre gruppi sulla base dell'analisi di sostenibilità del debito pubblico; quest'ultima distinguerà i paesi considerando Pag. 203solo il livello del rapporto tra debito e PIL rispetto al limite del 60 per cento o il disavanzo rispetto alla soglia del 3 per cento;

    nel quadro del nuovo braccio preventivo, gli Stati membri saranno pertanto chiamati a presentare un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, di durata compresa tra 4 e 7 anni, con cui stabilire la politica di bilancio, le riforme e gli investimenti, e un percorso di bilancio nazionale definito in termini di spesa primaria netta, che sarà l'unico indicatore operativo anche per la successiva sorveglianza;

    il percorso per la definizione dei piani nazionali prevede una prima fase di indirizzo della Commissione europea, tramite traiettorie tecniche e informazioni tecniche elaborate sulla base di un'analisi di sostenibilità del debito, una seconda fase di elaborazione da parte di ciascuno Stato membro e una terza fase di valutazione e poi di monitoraggio da parte di Commissione e Consiglio;

    nel quadro del nuovo braccio correttivo, viene abbandonata la cosiddetta «regola dell'1/20», ma viene rafforzata la procedura per i disavanzi eccessivi basata sulla violazione del criterio del debito, nel senso che per i Paesi con un debito superiore al 60 per cento il mancato rispetto del percorso di bilancio concordato comporterà automaticamente l'apertura della procedura;

    la direttiva relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri viene modificata in particolare al fine rafforzare la titolarità nazionale, con un ruolo più importante e nuovi compiti per gli enti di bilancio indipendenti, e promuovere un orientamento a medio termine della programmazione di bilancio;

    vengono inoltre proposti nuovi approcci alla procedura per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici e alla sorveglianza post-programma, che non comportano tuttavia modifiche legislative;

   preso atto del fatto che:

    successivamente alla presentazione delle proposte, a livello di Consiglio dell'UE sono emerse importanti divergenze tra gli Stati membri, specie sulle proposte di introdurre criteri quantitativi prestabiliti e uguali per tutti per la riduzione del debito o di trattare in modo differenziato determinati investimenti considerati prioritari, per cui il confronto non sembra prossimo ad un'intesa del tutto condivisa;

    le proposte negoziali più recenti, avanzate dalla Presidenza spagnola del Consiglio dell'UE, sembrano prefigurare, rispetto alla proposta della Commissione europea, un ulteriore rafforzamento delle clausole di salvaguardia di riduzione di debito e deficit e una maggiore flessibilità per alcune categorie di spese per investimenti, anche in considerazione degli impegni che sono stati assunti nei PNRR;

    se le proposte non fossero approvate entro la fine del 2023, tornerebbe ad applicarsi pienamente la normativa attuale, considerato che all'inizio del prossimo anno verrà disattivata la clausola di salvaguardia generale del Patto, azionata da marzo 2020;

    il Governo italiano ha condotto una efficace e pragmatica azione negoziale in tutte le Istituzioni competenti dell'Unione europea;

   considerato che:

    è necessario stabilire un nuovo quadro di regole più semplice e trasparente che miri a coniugare sostenibilità del debito e crescita economica, differenziando gli Stati membri in considerazione delle loro sfide di debito pubblico e consentendo traiettorie di bilancio specifiche per Paese, rafforzando in tal modo anche la titolarità nazionale;

    il primo passo del processo per la definizione dei piani nazionali strutturali di bilancio a medio termine non è tuttavia appannaggio dei singoli Stati membri, bensì della Commissione europea, che sarà chiamata a elaborare traiettorie tecniche e informazioni tecniche, sulla base di un'analisi di sostenibilità del debito, che guideranno gli Stati membri nella definizione dei loro piani. Essi dovranno spiegare, con argomentazioni economiche valide e verificabili, la presenza di traiettorie di spesa netta più elevate rispetto alla traiettoria Pag. 204tecnica della Commissione. Tutto ciò sembra indebolire e non rafforzare l'obiettivo di una maggiore titolarità nazionale delle nuove regole di bilancio;

    esiste inoltre un problema non marginale di trasparenza sulle ipotesi e sui metodi utilizzati dalla Commissione europea per condurre l'analisi di sostenibilità del debito che potrebbe depotenziare la titolarità dei singoli paesi sulla propria politica economica. Vi è in particolare il rischio che variabili non osservabili come il PIL potenziale, l'output gap e i saldi strutturali trovino di nuovo uno spazio importante nelle proiezioni di medio-periodo della Commissione, specie per determinare sia lo scenario a politiche invariate sia quelli con aggiustamento;

    è necessario anche chiarire più adeguatamente se le «circostanze oggettive» per giustificare revisioni dei piani nazionali si applichino anche al caso di ipotesi di partenza che si rivelino irrealistiche nel corso del tempo;

    le nuove «salvaguardie comuni» introdotte dalla Commissione europea, in particolare quella secondo la quale in caso di violazione della soglia del 3 per cento del disavanzo sarà richiesta comunque una riduzione del disavanzo di uno 0,5 per cento del PIL l'anno, appaiono in contraddizione con lo spirito della riforma. Introducendo elementi tipici di un sistema di regole uniformi, esse rischiano di limitano ulteriormente la titolarità nazionale e attenuare il principio della «differenziazione», in base al quale le nuove regole devono tener conto delle diverse situazioni fiscali nazionali, in particolare in termini di debito;

    presentano aspetti di potenziale criticità, inoltre, le deleghe di potere conferite alla Commissione europea per adattare gli allegati dal II al VII del regolamento che stabilisce il nuovo braccio preventivo del Patto, sia poiché il potere viene conferito per un periodo di tempo indeterminato, sia in quanto esso concerne elementi essenziali del documento legislativo in via di approvazione. L'allegato V, ad esempio, contiene dettagli sulla metodologia in base alla quale valutare se il rapporto debito/PIL di ogni Stato membro sia destinato a rimanere su un percorso plausibilmente discendente, o a livelli prudenti, ai fini dell'elaborazione della traiettoria tecnica, mentre l'allegato VI illustra il quadro di valutazione in base al quale stabilire la congruità di riforme e investimenti ai fini dell'eventuale estensione della durata del piano a sette anni;

    occorre valutare con attenzione le implicazioni del rafforzamento del sistema correttivo e sanzionatorio. In particolare, è necessario ridimensionare il grado di automatismo nell'apertura di una procedura per disavanzi eccessivi basata sul debito e, più in generale, rendere maggiormente flessibile il sistema di controllo delle deviazioni dal percorso di consolidamento, soprattutto con riferimento alla spesa per investimenti e agli scostamenti dovuti a cause eccezionali;

    si ritiene una scelta profondamente sbagliata quella di non prevedere una golden rule per escludere determinati investimenti, in particolare quelli per sostenere le transizioni verde e digitale o per aumentare le capacità di difesa, dalle norme di bilancio dell'UE. Gli investimenti e le spese legate alle priorità europee sono obiettivi politici strategici e non possano essere ignorati nella riforma. Anche le ultime proposte negoziali della presidenza spagnola del Consiglio dell'UE, sebbene migliorative rispetto a quanto prospettato dalla Commissione europea, appaiono sul punto non sufficientemente ambiziose, anche in considerazione del fatto che parallelamente propongono, invece, come già evidenziato in premessa, un ulteriore rafforzamento delle clausole di salvaguardia di riduzione di debito e deficit;

    le proposte non chiariscono in che modo sarà rafforzata effettivamente la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici, con particolare riferimento agli squilibri della bilancia commerciale e al livello di debito privato, sebbene vi sia una manifesta interconnessione tra questi ultimi e la disciplina del bilancio;

    sebbene numerosi ed autorevoli contributi al dibattito istituzionale ed accademicoPag. 205 ne avessero segnalato l'importanza e il carattere prioritario, le proposte non affrontano infine il tema della costituzione di una capacità fiscale centrale dell'Unione per finanziare sia gli investimenti legati al rafforzamento dei beni pubblici europei sia le politiche di stabilizzazione del ciclo;

   sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo ed al Consiglio,

  delibera di esprimere un

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   1) allo scopo di assicurare un maggior grado di titolarità nazionale delle regole fiscali, si preveda un pieno coinvolgimento degli Stati membri sin dall'inizio del processo di definizione dei piani e della programmazione di bilancio, evitando un ruolo troppo invasivo delle traiettorie tecniche indicate dalla Commissione europea e garantendo che il dialogo bilaterale tra gli Stati membri e la Commissione europea permetta di tenere effettivamente conto, nella definizione del percorso di aggiustamento e rientro dal debito, della situazione specifica di ogni Paese;

   2) la scelta delle ipotesi e dei parametri utilizzati per condurre l'analisi di sostenibilità del debito e per determinare la conseguente traiettoria tecnica, nonché per effettuare il monitoraggio annuale del rispetto del profilo di spesa primaria netta, avvenga con estrema attenzione e sia preventivamente concordata tra la Commissione europea e i singoli Stati membri in base a chiari e trasparenti argomenti tecnici ed evidenze empiriche, anche per evitare che vengano reintrodotte nel nuovo quadro di regole variabili particolarmente complesse e poco osservabili;

   3) si evitino clausole di salvaguardia di riduzione di debito e deficit eccessivamente penalizzanti, che potrebbero reintrodurre nel nuovo quadro elementi prociclici e limitare la titolarità nazionale dei piani strutturali di bilancio a medio termine, nonché non assicurare un'adeguata differenziazione di questi ultimi in ragione delle condizioni macroeconomiche specifiche di ciascun Paese;

   4) al fine di garantire spazi di bilancio adeguati agli investimenti pubblici, si preveda un trattamento preferenziale per gli investimenti pubblici e le spese indicate come prioritarie a livello europeo, e segnatamente le spese legate all'attuazione del PNRR, quelle finalizzate all'ammodernamento delle infrastrutture strategiche e quelle per la difesa;

   5) oltre ad evitare un eccessivo grado di rigidità nella definizione del sentiero di aggiustamento che verrà approvato dal Consiglio, consentendo agli Stati membri di implementare aggiustamenti fiscali che tengano in considerazione la necessità di investimenti e la situazione macroeconomica generale, si eviti altresì un eccessivo grado di rigidità nell'applicazione e nel controllo del medesimo sentiero di aggiustamento, in particolare ridimensionando il grado di automatismo nell'apertura di una procedura e scongiurando il rischio che l'imposizione di un aggiustamento minimo da conseguire annualmente in caso di apertura della procedura riproponga le stesse criticità, in termini di pro-ciclicità, già rilevate nel quadro vigente;

   6) si definisca una procedura correttiva più rigoroso e simmetrica a quella del Patto di Stabilità e crescita in relazione alla sorveglianza macroeconomica, al fine in particolare di ridurre squilibri eccessivi delle partite correnti della bilancia dei pagamenti, della posizione netta sull'estero e del livello di debito privato;

   7) in caso di mancata intesa a livello europeo, si sostenga l'esigenza di prorogare l'attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, anche in considerazione dell'attuale scenario macroeconomico e geopolitico globale, particolarmente incerto e instabile.

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ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione. COM(2023) 414 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione. COM(2023) 415 final.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminate congiuntamente, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, le proposte di regolamento relative alla produzione e commercializzazione, rispettivamente, di materiale riproduttivo vegetale (COM(2023)414) e materiale forestale di moltiplicazione (COM(2023)415);

   preso atto delle relazioni trasmesse su entrambe le proposte dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

   osservato con riguardo alla proposta sul materiale riproduttivo vegetale (COM(2023)414) che:

    la normativa vigente in materia è definita a livello europeo da numerose direttive che verrebbero sostituite da un unico regolamento proposto. L'attuazione di tali direttive ha contribuito a garantire l'identità, la qualità e la salute del materiale riproduttivo vegetale e a favorire lo sviluppo di un settore europeo competitivo a livello internazionale;

    il quadro normativo vigente tuttavia è divenuto superato e frammentato al punto da generare incertezze e divergenze tra gli Stati membri. Inoltre esso non risponde agli obiettivi di sostenibilità, tutela della biodiversità e adattamento ai cambiamenti climatici, stabiliti a livello UE, né appare adeguato a rispondere alle nuove esigenze di regolamentazione richieste dal progresso scientifico e tecnologico;

    è pertanto, in linea generale, condivisibile l'obiettivo della proposta di assicurare, mediante l'accorpamento di tutte le prescrizioni in materia in un unico atto giuridico, una maggiore armonizzazione, la riduzione degli oneri amministrativi e il sostegno dell'innovazione nella produzione e nella selezione delle piante;

   considerato con riguardo alla proposta sul materiale forestale di moltiplicazione (COM(2023)415) che:

    essa è volta ad aggiornare e sostituire con un regolamento la vigente direttiva sulla produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, introducendo un regime normativo meno oneroso e più semplice;

    è complessivamente condivisibile l'obiettivo della proposta di garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità, in grado di contribuire alla creazione e al mantenimento di foreste resilienti, nonché al ripristino degli ecosistemi forestali. Ciò anche al fine di tenere conto degli sviluppi legati all'adozione del Green Deal e al sistema per la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione destinato al commercio internazionale elaborato dall'OCSE;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che entrambe le pro pote sono correttamente fondate sull'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Pag. 207(TFUE), che consente all'Unione di adottare disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune;

   considerate entrambe le proposte complessivamente conformi al principio di sussidiarietà, in quanto l'assenza di un intervento a livello dell'Unione comporterebbe la frammentazione del mercato in 27 diversi sistemi nazionali, ostacolando la circolazione di materiale riproduttivo vegetale e materiale forestale di moltiplicazione nel mercato interno e aumentando gli oneri finanziari associati alla registrazione delle varietà, nonché ai necessari controlli di qualità e per la loro identificazione;

   ritenute invece le proposte non conformi al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

    a) il ricorso al regolamento in luogo delle direttive vigenti non appare adeguatamente motivato dalla Commissione europea e determina una indebita compressione dei margini di cui i legislatori nazionali dovrebbero disporre per tenere conto delle specificità dei rispettivi territori e settori interessati;

    b) l'ampio ricorso previsto da entrambe le proposte ad atti delegati e di esecuzione della Commissione europea per la definizione di elementi delicati e rilevanti della materia è suscettibile, per un verso, di determinare una ulteriore compressione dei margini di intervento delle autorità nazionali e, per altro verso, impedisce di valutare in modo compiuto l'impatto della nuova normativa sulle amministrazioni pubbliche e sulle imprese;

    c) l'applicazione dei due nuovi regolamenti tre anni dopo la rispettiva pubblicazione appare un traguardo troppo ravvicinato e non realistico, tenuto anche conto del fatto che nel corso di tale periodo è prevista l'adozione dei richiamati atti delegati ed esecutivi cui i destinatari dovranno conformarsi;

    d) i numerosi obblighi ed adempimenti previsti dalle due proposte potrebbero rivelarsi eccessivi per le piccole e medie imprese che rappresentano la maggior parte degli operatori attivi soprattutto nel settore della produzione e commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione;

   evidenziata la necessità, nel corso del negoziato interistituzionale sulla proposta sul materiale riproduttivo vegetale, di:

    a) precisare alcune definizioni che non appaiono coerenti con i regolamenti 2016/2031, recante misure di protezione delle piante dagli organismi nocivi e 2017/625 in materia di controlli ufficiali per la salute delle piante;

    b) chiarire l'ambito e la portata delle semplificazioni e delle deroghe proposte con particolare riferimento all'accesso al mercato delle varietà biologiche e da conservazione, al materiale riproduttivo vegetale destinato agli utilizzatori finali, al materiale riproduttivo vegetale destinato a banche, organizzazioni e reti genetiche, allo scambio di sementi in natura tra agricoltori;

    c) meglio delimitare le disposizioni sulla verifica del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile, alla luce dell'impatto organizzativo ed economico sugli operatori professionali e sulle autorità competenti;

   rilevata l'esigenza, nel corso del negoziato interistituzionale sulla proposta relativa al materiale forestale di moltiplicazione, di:

    a) ampliare l'elenco delle specie oggetto del regolamento per ricomprendervi alcune di rilevanza strategica per gli ecosistemi mediterranei e già oggetto della normativa nazionale nonché di alcune norme regionali;

    b) modificare la denominazione del «Piano di emergenza» in «Piano della programmazione e pianificazione», per favorire un approccio basato sulla programmazione e non sull'emergenza;

   sottolineata, pertanto, l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame delle due proposte a livello di Unione europea, un'analisiPag. 208 approfondita dei profili di criticità richiamati in precedenza, aggiornando ove appropriato le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione europea;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

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ALLEGATO 3

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (C. 1555 Governo, approvato dal Senato);

   richiamato quanto disposto dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il quale disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, il cui fine è quello di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

   considerato che le leggi annuali sulla concorrenza fanno parte integrante del programma italiano delle riforme previste nel PNRR, nel senso che la realizzazione degli impegni per le riforme ivi contenuti sono considerati condizione per usufruire delle risorse;

   constatato che il disegno di legge in esame contiene previsioni volte ad assicurare il raggiungimento della milestone, fissata nel quadro del PNRR, relativa al potenziamento e alla pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale e alla promozione dell'utilizzo dei cosiddetti «contatori intelligenti» (smart meters), allo scopo di favorire il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell'energia;

   rilevato che altre disposizioni confluite nel disegno di legge in esame sono state ricavate da documenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti e, in particolare, dalle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), le quali rappresentano la base per la predisposizione, da parte del Governo, del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza;

   preso atto, in particolare, che la previsione di cui all'articolo 11 risulta precipuamente finalizzata a superare le contestazioni mosse dalla Commissione europea, la quale, nell'ambito della procedura di pre-infrazione 2020/2095, ha invitato l'Italia a rimediare quanto prima all'esclusione dell'attività di commercio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2010 di recepimento della direttiva cosiddetta Bolkestein;

   evidenziato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con il diritto dell'UE ma, anzi, risulta specificamente volto, in alcune sue disposizioni, ad adeguarsi al medesimo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.