CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 dicembre 2023
212.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 124

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 6 dicembre 2023.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.
C. 1341-A Governo.

  Il Comitato si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.
C. 1502 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Salvatore Marcello DI MATTINA (LEGA), relatore, riferisce sul disegno di legge di legge C. 1502 recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Atto di Ginevra, che introduce precisazioni e integrazioni all'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, in particolare riguardo all'ambito di Pag. 125applicazione e alla portata sostanziale della protezione, nonché alla possibilità per le organizzazioni intergovernative di aderire al sistema di protezione, al fine di renderlo più inclusivo.
  Ricorda che ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo di Lisbona, gli Stati ai quali quest'ultimo si applica sono costituiti in un'Unione particolare nell'ambito dell'Unione per la protezione della proprietà industriale istituita dalla Convenzione di Parigi e si impegnano a tutelare, nel loro territorio e alle condizioni previste dall'accordo suddetto, le denominazioni d'origine dei prodotti degli altri Stati dell'Unione particolare, riconosciute e protette a tale titolo nel paese di origine e registrate presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
  Fa presente che la relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica precisa che, a partire dal 1970, l'Italia ha registrato 174 denominazioni di origine ai sensi dell'Accordo di Lisbona. Tali registrazioni sono state effettuate sia attraverso i consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste a norma di legge, sia per iniziativa del medesimo Ministero. La ratifica dell'Atto di Ginevra consentirebbe all'Italia di avere l'estensione della validità delle registrazioni ottenute nel quadro dell'Accordo di Lisbona anche ai fini dell'Atto di Ginevra.
  Osserva altresì che come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, lo scopo principale dell'Atto di Ginevra è quello di rafforzare il sistema di registrazione e protezione internazionale creato dall'Accordo di Lisbona attraverso:

   a) l'estensione dell'ambito di applicazione della protezione, assicurando all'intera categoria delle indicazioni geografiche la protezione che l'Accordo di Lisbona riserva alle sole denominazioni di origine, posto che la normativa internazionale riconosce alle indicazioni geografiche un livello minimo di protezione nell'ambito dell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPs), allegato al trattato istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio);

   b) l'estensione della portata sostanziale della protezione, così da comprendere nella tutela, oltre alle usurpazioni, alle imitazioni e ad altre condotte contrarie alla protezione, anche altre forme di abuso particolarmente diffuse e dannose non previste dall'Accordo di Lisbona;

   c) l'allargamento del perimetro geografico della protezione, ammettendo a partecipare al sistema di protezione anche le organizzazioni intergovernative (quali ad esempio l'Unione europea e l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale).

  Più in particolare, rileva che il Governo segnala che l'Atto di Ginevra tende ad assicurare:

   a) pari dignità alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche attraverso l'estensione a queste ultime della protezione già prevista per le sole denominazioni di origine;

   b) un innalzamento della tutela nei territori delle Parti contraenti contro qualsiasi forma di abuso, compreso il caso di imitazioni che utilizzano termini quali «genere», «tipo», «stile» e similari, così come contro la genericità e l'uso anteriore;

   c) la salvaguardia dei diritti acquisiti nei confronti delle Parti contraenti con le registrazioni delle denominazioni di origine ottenute fino all'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra;

   d) la creazione dei presupposti giuridici per l'adesione del più ampio numero di membri della WIPO e delle organizzazioni intergovernative (la cui adesione non è prevista dall'Accordo di Lisbona) in modo da estendere l'ambito geografico di applicazione della protezione;

   e) l'eventuale pagamento di tasse nazionali da parte del depositante a favore Pag. 126delle autorità nazionali che lo richiedano ai fini dell'esame della richiesta di protezione nella loro giurisdizione.

  Informa che l'Atto di Ginevra è oggi in vigore per 20 Parti contraenti ed è stato firmato da ulteriori 12 Paesi che non hanno ancora depositato i propri strumenti di ratifica, come l'Italia.
  Espone quindi, brevemente, i contenuti dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona, rilevando che si compone di 7 capitoli e 34 articoli: Disposizioni introduttive e generali (capitolo I), Domanda e registrazione internazionale (capitolo II), Protezione (capitolo III), Rifiuto e altre azioni relative alla registrazione internazionale (capitolo IV), Disposizioni amministrative (capitolo V), Revisione ed emendamenti (capitolo VI), Disposizioni finali (capitolo VII).
  Segnala, inoltre, che le regole di dettaglio volte ad assicurare il funzionamento del sistema sono stabilite in un apposito regolamento attuativo.
  Il Capitolo I (articoli 1-4) reca le disposizioni introduttive e generali. Dopo le definizioni dei termini utilizzati nell'Atto (articolo 1), il capitolo precisa l'oggetto dell'Atto (le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, articolo 2), l'impegno di ogni Parte contraente a designare l'Autorità competente nel proprio territorio – indicate peraltro dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, v. infra – e per le comunicazioni con l'Ufficio internazionale della WIPO (articolo 3), che tiene il Registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche effettuate ai sensi dell'Atto (articolo 4).
  Il Capitolo II (articoli 5-8) reca le disposizioni riguardanti le domande e le registrazioni internazionali, le tasse da versare e il periodo di validità delle registrazioni.
  Il Capitolo III (articoli 9-14), relativo alla protezione, stabilisce le forme e le modalità di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, prevedendo innanzitutto l'impegno di ciascuna Parte contraente a proteggerle all'interno del proprio sistema giuridico, secondo le regole del proprio ordinamento e la prassi vigente, nel rispetto di quanto stabilito dall'Atto (articolo 9), utilizzando gli strumenti normativi che desidera purché vengano rispettati i requisiti sostanziali previsti dall'Atto (articolo 10). Secondo quanto previsto dall'articolo 11, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono protette dagli abusi relativi a prodotti non provenienti dall'area geografica di origine o non conformi ai requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione nonché da qualsiasi pratica tale da indurre in errore i consumatori rispetto all'autentica origine, provenienza o natura dei prodotti.
  La protezione si applica anche se la vera origine del prodotto è indicata o se la denominazione di origine o l'indicazione geografica vengono utilizzate in traduzioni o accompagnate da espressioni come «stile», «tipo», «genere», «fattura», «imitazione», ecc. Inoltre, su richiesta, la Parte contraente, è tenuta a rifiutare o invalidare ex officio la registrazione di un marchio successivo, qualora in contrasto con quanto disposto. A tal riguardo, segnala che la relazione illustrativa sottolinea l'importanza per l'Italia della previsione dell'impossibilità che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate vengano considerate generiche nel territorio delle Parti contraenti (articolo 12), come l'Accordo di Lisbona già prevede per le sole denominazioni di origine. Gli articoli 13 e 14 stabiliscono, rispettivamente, le garanzie in relazione ad altri diritti e l'azionabilità degli strumenti di tutela.
  Il Capitolo IV (articoli 15-20) concerne il rifiuto e le altre azioni relative alla Registrazione internazionale.
  Il Capitolo V (articoli 21-25) contiene le disposizioni concernenti la composizione dell'Unione di Lisbona, il funzionamento dell'Assemblea dell'Unione, l'Ufficio internazionale, il finanziamento del sistema e il regolamento applicativo.
  Il Capitolo VI (articoli 26-27) è relativo alla revisione e agli emendamenti.
  Il Capitolo VII (articoli 28-34) reca le disposizioni finali. Possono divenire Parte contraente dell'Atto gli Stati parte della Convenzione di Parigi, gli Stati membri della WIPO la cui legislazione sia compatibilePag. 127 con le disposizioni sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e i marchi commerciali contenute nella suddetta Convenzione e le organizzazioni intergovernative (articolo 28) mentre non è consentito apporre riserve al contenuto dell'Atto (articolo 30). Nel capitolo vengono poi definiti gli aspetti relativi agli strumenti di ratifica, di denuncia, ecc. dell'Accordo.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, fa presente che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Atto stesso.
  L'articolo 3 designa le Autorità nazionali competenti, e in particolare, ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto. Sono il MASAF, per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, e il MIMIT, per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche degli altri prodotti.
  L'articolo 4 reca la copertura finanziaria e l'articolo 5, infine, dispone circa l'entrata in vigore della legge.
  Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 14.20.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
C. 1555 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre 2023.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, comunica che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione, espresso lo scorso 29 novembre.
  Comunica, altresì, che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni: VI e VII, competenti in sede consultiva.
  Avverte che alla scadenza del termine per la loro presentazione sono pervenute 160 proposte emendative e che il relativo fascicolo sarà allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 2).
  Avverte, inoltre, che l'On. Cappelletti ha ritirato la proposta emendativa a sua prima firma 2.03.
  In ordine ai criteri di ammissibilità per materia delle proposte emendative, ricorda che il contenuto proprio della legge annuale sulla concorrenza è definito dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il quale prevede che tale intervento legislativo contenga:

   norme volte, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorità amministrative indipendenti, a rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché a garantire la tutela dei consumatori;

   disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

   norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza.

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  Avverte, quindi, che devono quindi ritenersi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

   Cantone 2.01, che consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai terzi concessionari presso gli aeroporti di interesse nazionale di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali per impianti di potenza anche superiore a 1 megawatt;

   Cappelletti 2.02 e Peluffo 2.04, che rinviano il termine di cessazione del regime di prezzo regolato dell'energia elettrica;

   Bonelli 2.06, che istituisce un Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili;

   Evi 2.07, che rinvia di un anno la cessazione del regime di prezzo regolato del gas;

   Bonelli 2.05, che rinvia il termine di cessazione del regime di prezzo regolato dell'energia elettrica e del gas;

   Fontana Ilaria 4.01, in quanto afferente alla progettazione edilizia e alle radiazioni ionizzanti negli edifici;

   gli identici articoli aggiuntivi Benzoni 9.01 e Peluffo 9.04, che estendono la definizione e l'ambito di applicazione delle norme sull'autoconsumatore a cooperative, consorzi e aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente;

   Appendino 11.13, il quale dispone che le regioni attuino politiche di sostegno, sviluppo, riqualificazione urbana e ammodernamento delle aree mercatali;

   Appendino 11.14, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo per la riduzione dei prezzi dei carburanti per gli operatori del settore del commercio su aree pubbliche;

   Appendino 11.15, che modifica il decreto legislativo n. 67 del 2011 recante accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, includendovi lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche;

   Peluffo 11.01, che dispone in ordine al DURC obbligatorio per atti notarili;

   Fenu 12.01 nonché gli identici Peluffo 12.04 e Evi 12.012, che prevedono, nel caso di cessioni immobiliari, l'obbligo per le parti di indicare – nell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà –, il numero di fattura emessa dal mediatore;

   Todde 16.02, che introduce norme regolatorie dell'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria;

   Magi 19.01, che reca disposizioni in materia di portabilità dei fondi pensione;

   Della Vedova 21.07, che reca una delega al Governo per la modifica, aggiornamento e completamento della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale.

  Avverte, infine, che il termine per la presentazione di ricorsi avverso la valutazione di inammissibilità è fissato alle 18 della giornata odierna.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina della professione di guida turistica.
C. 1556 Governo, approvato dal Senato e C. 469 Dori.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2023.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri sono state esaminate le proposte emendative relative al provvedimento in esame.Pag. 129
  Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni I, II, VI, VII, VIII, XII e XIV, competenti in sede consultiva, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali non renderà il proprio parere sul provvedimento.
  Comunica altresì che la Commissione Bilancio esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.
  Nessuno chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di conferire il mandato al relatore, on. Caramanna, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.
  Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 6 dicembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.