CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 dicembre 2023
211.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 54

ALLEGATO 1

Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo e abb., approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1556 Governo e abb., approvato dal Senato, recante: «Disciplina della professione di guida turistica»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 55

ALLEGATO 2

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il progetto di legge C. 1555 Governo, recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 56

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Atto n. 90.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (Atto n. 90);

   rilevata l'opportunità di chiarire, all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che il criterio della residenza ivi richiamato continua a far riferimento alla corrispondente nozione del codice civile, come peraltro precisato nella relativa relazione illustrativa, e di chiarire il concetto di «frazioni di giorno»;

   rilevata l'opportunità di coordinare i criteri della residenza fiscale delle società di persone con i nuovi criteri di collegamento con il territorio dello Stato adottati per le persone giuridiche nell'articolo 2;

   evidenziato, con riferimento all'articolo 3, il criterio di semplificazione della disciplina sulle società controllate estere contenuta nella legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e considerata l'opportunità di consentire al socio residente in Italia di avvalersi della normativa vigente di cui all'articolo 167 del TUIR qualora non sia verificato il nuovo calcolo semplificato della tassazione effettiva subita dalla controllata estera;

   rilevata l'opportunità di rivedere l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, che disciplina il nuovo regime fiscale a favore degli impatriati, per meglio definirne i presupposti applicativi e per disciplinare i casi in cui detto regime possa applicarsi anche ai trasferimenti della residenza fiscale in costanza di rapporto di lavoro con lo stesso soggetto ovvero sulla base di un nuovo rapporto di lavoro instaurato con un soggetto appartenente allo stesso gruppo aziendale;

   rilevata l'opportunità, con riguardo al medesimo articolo 5, di attribuire, nell'ambito del regime degli impatriati, una maggiore detassazione ai lavoratori con figli, anche nati successivamente al trasferimento in Italia;

   rilevata l'opportunità di ripensare la disciplina di cui al suindicato articolo 5 anche sotto gli ulteriori seguenti profili:

    1) rivedere la durata del periodo minimo di residenza fiscale in Italia e le relative conseguenze anche modulandolo in ragione della presenza di figli minori;

    2) rivedere il regime transitorio applicabile ai soggetti che usufruiscono del regime agevolativo anche sotto il profilo della durata e tenendo conto dell'eventuale intervenuto acquisto di un immobile entro il 31 dicembre 2023;

    3) introdurre una maggiorazione delle agevolazioni in favore dei soggetti che trasferiscono la residenza nelle aree interne, nel Mezzogiorno, in zone montane o in zone economiche speciali;

    4) includere anche i redditi di impresa nell'ambito del nuovo regime agevolativo di cui all'articolo 5;

    5) riconoscere alle società un'agevolazione, anche sotto forma di credito di imposta, per i rapporti di lavoro sportivo;

    6) introdurre un monitoraggio sugli effetti del nuovo regime agevolativo;

   evidenziato come lo schema di decreto intenda recepire anche le disposizioni della Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, intesa a garantirePag. 57 un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;

   ricordato che la citata Direttiva dell'Unione europea introduce nel mercato unico il nucleo principale dell'accordo globale sul cosiddetto Secondo Pilastro raggiunto in sede OCSE/G20, che mira a garantire una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (cosiddetta «global minimum tax»);

   considerata l'opportunità di allineare il testo dello schema di decreto alla citata Direttiva dell'Unione europea in particolare riformulando: la disposizione contenuta nell'articolo 11 sulle entità escluse; la disposizione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), sulle variazioni in aumento delle imposte rilevanti rettificate derivanti dall'utilizzo delle imposte anticipate relative a perdite rilevanti; la disposizione sull'allocazione delle imposte pagate dal socio sul reddito della società controllata estera di cui all'articolo 31, comma 6; la disposizione sul regime del dividendo deducibile di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a);

   tenuto conto di quanto affermato nei Considerando della citata Direttiva e della dichiarazione «Soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia», adottata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione europea il 9 novembre 2023, in cui il Consiglio ha affermato di accogliere con favore e sostenere l'accordo raggiunto dal Quadro Inclusivo dell'OCSE avente ad oggetto i chiarimenti riguardanti l'applicazione del Secondo pilastro, contenuti negli orientamenti amministrativi approvati dal Quadro Inclusivo nel dicembre 2022, nel febbraio 2023 e nel luglio 2023, inclusa la normativa sui Porti Sicuri in materia di imposta minima nazionale qualificata, e tenuto conto dell'allegata dichiarazione della Commissione europea secondo cui i suddetti orientamenti amministrativi sono compatibili con la Direttiva Ue;

   rilevata l'opportunità, richiamate sul punto le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della citata legge delega e dell'articolo 9, comma 3, dello schema di decreto legislativo, di recepire le disposizioni della citata Direttiva dell'Unione europea tenendo conto dei successivi chiarimenti forniti dall'OCSE;

   rilevata l'opportunità di espungere il comma 6 dell'articolo 18 dello schema di decreto legislativo, alla luce dei richiamati orientamenti amministrativi approvati dal Quadro Inclusivo dopo l'adozione della Direttiva dell'Unione europea del 14 dicembre 2022, e di adeguare le regole riguardanti il calcolo dell'imposizione integrativa qualora le giurisdizioni estere abbiano implementato nel proprio ordinamento un'imposta minima nazionale equivalente che tenga conto della «Switch-off Rule» prevista negli orientamenti amministrativi pubblicati dall'OCSE nel mese di luglio 2023;

   ritenuto opportuno, altresì, ampliare l'ambito della cooperazione virtuosa tra amministrazione finanziaria e contribuenti, in coerenza con quanto già attualmente previsto dall'ordinamento nazionale in relazione agli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento, e dare attuazione al criterio recato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge delega con la previsione di una disposizione volta a favorire la compliance rispetto agli obblighi dei contribuenti in materia di disallineamenti da ibridi derivanti dalle disposizioni BEPS recepite con le direttive ATAD,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti il Governo l'opportunità di chiarire, nell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che nel definire i criteri della residenza fiscale delle persone fisiche la disposizione in argomento fa rinvio, tra gli altri, al criterio della residenza civilistica ex articolo 43 del codice civile;

   b) valuti il Governo l'opportunità di chiarire, altresì, la definizione di «frazioni di giorno» di cui al medesimo articolo 1, al Pag. 58fine di evitare eventuali dubbi interpretativi e diseguaglianze di trattamento;

   c) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo per coordinare i criteri di residenza delle società di persone con i nuovi criteri di residenza adottati per le persone giuridiche;

   d) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo consentendo di valutare la tassazione effettiva subita dalla controllata estera anche sulla base delle vigenti disposizioni di cui all'articolo 167, comma 4, del TUIR, indipendentemente dalla condizione riguardante la certificazione del bilancio di esercizio;

   e) con riferimento all'articolo 5 – tenuto conto della condivisa intenzione di disciplinare un nuovo regime incentivante per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (cosiddetti impatriati) – valuti il Governo l'opportunità di:

    1) specificare che i redditi da lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, di cui al comma 1, alinea, sono i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni;

    2) puntualizzare che, per accedere al regime fiscale agevolativo disciplinato dalla disposizione in oggetto, il limite di 600.000 euro dei redditi prodotti in Italia, cui si riferisce il comma 1, alinea, è da considerarsi su base annuale;

    3) ridurre il periodo di residenza fiscale in Italia di cui al comma 1, lettera a), ad almeno tre anni;

    4) definire in modo più chiaro e puntuale le condizioni previste dal comma 1, lettera b), per la fruizione del regime fiscale agevolativo, anche al fine di ammetterne la fruizione per il lavoratore che trasferisca la propria residenza in Italia e presti l'attività lavorativa per lo stesso soggetto o lo stesso gruppo per il quale lavorava prima del trasferimento, prevedendone requisiti certi;

    5) prevedere il riconoscimento di un regime di maggior favore per il lavoratore che si trasferisce in Italia con un figlio minore nonché incentivare la natalità attraverso ulteriori misure agevolative per i lavoratori che diventano genitori durante il periodo di fruizione del regime agevolativo disciplinato dalla disposizione in oggetto, con un prolungamento temporale dell'incentivo che sia, per quanto riguarda i figli minori a carico, anche proporzionale al numero degli stessi;

    6) al comma 2, prevedere, a pena di decadenza dal beneficio, il mantenimento per almeno tre anni della residenza fiscale in Italia, in luogo dei cinque anni previsti nell'attuale formulazione del testo, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi;

    7) ai fini dell'applicazione del regime transitorio, prevedere un regime transitorio temporalmente più esteso di quello attualmente stabilito; contestualmente, prevedere per i contribuenti che trasferiscono la loro residenza anagrafica nell'anno 2024 e che acquistino in Italia un immobile entro il 31 dicembre 2023, l'estensione del regime fiscale agevolativo per ulteriori tre periodi di imposta;

    8) in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, ed in particolare dalla lettera i) della legge n. 111 del 2023, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», prevedere una maggiorazione delle agevolazioni nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza nelle aree interne, nel Mezzogiorno, ovvero in zone montane o in zone economiche speciali;

    9) alla luce delle disposizioni recate dal comma 6, riconoscere eventualmente alle società, con riferimento ai rapporti di lavoro sportivo instaurati a partire dal 1° gennaio 2024, un'agevolazione, eventualmente anche sotto forma di credito d'imposta e nel rispetto del regolamento de minimis, a condizione che le stesse siano in regola con gli obblighi fiscali e contributivi e i relativi adempimenti;

    10) prevedere un'attività di monitoraggio dell'impatto del nuovo regime agevolativo pubblicandone annualmente i risultati;Pag. 59 trascorso un triennio dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo, modificare o mantenere il nuovo regime agevolativo in base a quanto emerso dal predetto monitoraggio al fine di massimizzarne la finalità attrattiva;

    11) riesaminare l'istituto del ricongiungimento famigliare prevedendo incentivi per l'occupazione professionale a beneficio in particolare di donne e/o vittime di violenza;

   f) valuti il Governo l'opportunità di allineare il Titolo II dello schema di decreto legislativo alla Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 e ai più recenti chiarimenti dell'OCSE forniti nell'Administrative Guidance pubblicata a luglio 2023 modificando le seguenti disposizioni:

    1) l'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), in materia di «entità escluse»;

    2) l'articolo 18, eliminando il comma 6 sul cosiddetto «Porto sicuro» in materia di imposta minima nazionale e, conseguentemente, l'articolo 39 eliminando il riferimento all'articolo 18, comma 6, in esso contenuto;

    3) l'articolo 28, comma 2, lettera b), per rendere più chiaro che le imposte anticipate sono relative alla perdita rilevante e che tali imposte sono utilizzate secondo quanto previsto nell'articolo 30, comma 2, dello schema di decreto legislativo;

    4) l'articolo 31, comma 6, eliminando l'inciso in base al quale le imposte rilevanti relative a redditi attivi conseguiti dall'impresa controllata sono da considerare ai fini del calcolo dell'aliquota di imposizione integrativa relativa al Paese di localizzazione dell'impresa controllata;

    5) l'articolo 34, disciplinando le regole riguardanti il calcolo dell'imposizione integrativa qualora le giurisdizioni estere abbiano implementato nel proprio ordinamento un'imposta minima nazionale equivalente che tenga conto della «Switch-off Rule»;

    6) l'articolo 46, comma 1, lettera a), eliminando il riferimento all'esenzione «del reddito» delle cooperative per sostituirlo con una nozione più generica di esenzione dall'imposizione cui sono soggette le società cooperative;

   g) valuti il Governo l'opportunità di integrare il decreto legislativo con la seguente disposizione sulla documentazione dei disallineamenti da ibridi:

    «1. Al fine di incentivare la cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti e garantire la proporzionalità nell'applicazione delle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi, all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

  “6-bis. In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al Capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142 da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al periodo precedente ne dà apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 2.”.

    2. Per assicurare l'immediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    3. Con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello di entrata in vigore del presente decreto si applicano le previsioni contenute nel comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre Pag. 601997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che la documentazione ivi indicata sia predisposta, con data certa, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ovvero, se posteriore, entro il sesto mese posteriore alla data di approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

    4. La completa e veritiera descrizione delle fattispecie indicate nel decreto previsto dal comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dal precedente comma 1, nonché la tempestiva comunicazione della relativa documentazione all'Agenzia delle entrate costituisce prova della inesistenza della volontà di evadere le imposte sui redditi ad opera del contribuente che ha posto in essere le operazioni ivi descritte».

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Atto n. 90.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO AVS

  La VI Commissione,

   esaminato l'Atto di Governo n. 90;

   premesso che:

    lo schema di decreto in esame, AG 90 è emanato in attuazione degli articoli 3 e 9 della legge la legge 9 agosto 2023, n. 111, recanti i princìpi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale;

   nello specifico:

    l'articolo 3, delega il Governo alla revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di allineare la normativa italiana alla prassi di altri Paesi e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni;

    l'articolo 9, delinea il quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali, compatibile con la disciplina europea e, in particolare, con le norme in materia di aiuti di Stato, nell'ottica di assicurare a lavoratori autonomi e imprese la certezza del regime di favore accordato;

    ulteriore obiettivo del provvedimento è quello di attrarre nel nostro Paese nuove professionalità, specificamente individuate, introducendo un regime fiscale agevolato per i lavoratori che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia (cosiddetti «impatriati») attraverso una rivisitazione del regime agevolato attualmente vigente per limitarne l'ambito di applicazione a talune categorie di lavoratori, nonché per razionalizzare la percentuale di abbattimento della base imponibile e la durata dell'agevolazione;

    infine l'Atto Governo n. 90, recepisce la direttiva (UE) 2022/2523, che introduce nel mercato unico il nucleo principale dell'accordo globale sul cosiddetto Secondo Pilastro (Pillar 2) raggiunto in sede OCSE/G20, che mira a garantire una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (cosiddetta «global minimum tax»);

    con riferimento a quest'ultimo aspetto l'obiettivo della global minimum tax consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, al fine di fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d'impresa;

    il Pillar 2 prevede un sistema coordinato di regole sull'erosione globale della base imponibile sviluppato dall'OCSE per fronteggiare il problema delle distorsioni di concorrenza dovute al differenziale delle aliquote di imposta sulle società applicate nei diversi Paesi. Le regole sono rivolte ai gruppi multinazionali con ricavi complessivi pari o superiori a 750 milioni di euro e sono finalizzate ad assicurare che tali gruppi siano soggetti ad un livello impositivo minimo di almeno il 15 per cento in relazione ai redditi prodotti in ogni Paese in cui essi operano;

    l'accordo è scaturito dalla constatazione che l'elusione fiscale societaria è andata oltre i livelli di guardia. Infatti secondo il «Global Tax Evasion Report» curato dall'economista Gabriel Zucman la ricchezza finanziaria offshore ha raggiunto nel 2022 i 12.000 miliardi di dollari su scala globale, pari al 12 per cento del PIL planetario, valore che per il nostro Paese si Pag. 62attesta a 198 miliardi di dollari, poco meno del 10 per cento del PIL nazionale;

    secondo il medesimo Rapporto gli utili delle multinazionali trasferiti dalle giurisdizioni a tassazione medio-alta d'impresa verso paradisi fiscali societari hanno raggiunto nel 2020 la cifra astronomica di 1.000 miliardi di dollari. Si tratta di un ammontare equivalente a circa il 35 per cento di tutti i profitti realizzati dai colossi corporate fuori dalle giurisdizioni delle relative imprese capogruppo. Tali pratiche elusive deprivano, su scala globale, gli erari dei Paesi di risorse equivalenti al 10 per cento del gettito complessivo dell'imposta sul reddito delle società, un fenomeno particolarmente sentito nel continente europeo. Per l'Italia la perdita di gettito è stimata in circa 5,6 miliardi di dollari nel 2020;

    le pratiche elusive oltre ad aggravare i saldi di finanza pubblica distorcono la concorrenza, garantendo vantaggi competitivi alle multinazionali sui gruppi domestici e sulle piccole e medie imprese;

    il fenomeno è riconducibile alla pianificazione fiscale aggressiva messa in atto da molte multinazionali che, al fine di ottimizzare il proprio carico fiscale globale, trasferiscono, tramite strategie infragruppo più disparate, profitti realizzati in giurisdizioni a fiscalità d'impresa medio-alta verso Paesi che non assoggettano a tassazione i redditi di impresa o che offrono regimi fiscali preferenziali per talune forme di reddito societario, come Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svizzera, Singapore, Hong Kong, Bermuda;

    nel corso del perfezionamento degli accordi in sede di Pillar 2 si è registrato l'indebolimento del disegno della global minimum tax rispetto al modello inizialmente negoziato, che riduce significativamente – da 270 a 136 miliardi di dollari l'anno – gli introiti attesi, su scala globale, nel primo anno di applicazione dell'imposta. Per l'Italia il gettito atteso (che si manifesterà a partire dal 2025) dalla tassazione prevista dal Titolo II dell'Atto Governo n. 90 si attesta, nello scenario prudenziale illustrato nella relazione tecnica di accompagnamento allo schema di decreto, a poco meno di 500 milioni di euro all'anno a regime;

    l'accordo prevede anche la facoltà di introdurre una disposizione interna (cosiddetta «Qualified Domestic Minimum TopUp Tax») prevedendo una tassazione integrativa applicata alle imprese del gruppo situate nel Paese nel caso in cui si verifichi nei loro confronti una sottoimposizione, fino al raggiungimento dell'aliquota minima effettiva del 15 per cento, e comunque non oltre tale livello;

    al fine di perseguire una più efficace azione di contrasto all'elusione fiscale delle multinazionali sarebbe stato, invece, opportuno stabilire un'aliquota minima effettiva domestica più elevata, pari ad almeno il 21 per cento;

    di contro, la tassazione di cui al Capo II dell'Atto Governo n. 90, adottata per fermare la corsa al ribasso sulla tassazione societaria tra Paesi, appare di portata poco ambiziosa rischiando di trasformarla in una corsa al nuovo minimo,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

  Borrelli.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Atto n. 90.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  La VI Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo – Atto del Governo n. 90 – recante l'attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale;

   tenuto conto dei princìpi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui alla legge n. 111 del 2023;

   premesso che:

    al fine di ampliare il novero dei contribuenti Irpef, l'articolo 1 intende modificare le disposizioni che individuano la residenza fiscale delle persone fisiche. Rispetto alla disciplina vigente, viene introdotto il riferimento alla frazione di giorno e vengono considerati residenti anche i soggetti che per la maggior parte del periodo d'imposta risultano «presenti» nel territorio dello Stato. Inoltre, si definisce il concetto di «domicilio» come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Infine, si introduce una presunzione relativa di residenza per le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente, superando la presunzione assoluta prevista dalla normativa vigente;

    l'articolo 2 intende modificare la normativa in materia di residenza delle società e degli enti. In particolare, oltre al requisito formale costituito dalla presenza in Italia della sede legale delle società e degli enti per la maggior parte del periodo di imposta (criterio formale prevalente), si introducono, ai fini della valutazione della residenza, i concetti di sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale, in luogo dei concetti vigenti di sede dell'amministrazione e di oggetto principale. Nella relazione illustrativa si chiarisce che l'obiettivo è quello di garantire una maggiore certezza giuridica in merito ai criteri di individuazione della residenza, superando il riferimento alla sede dell'amministrazione ed evitando l'ampliamento ad ulteriori criteri di natura sostanziale. In sostanza, l'obiettivo è quello di escludere la residenza nei casi di «attività di supervisione» e «attività di monitoraggio della gestione da parte dei soci» ancorandola ai soli fatti espressione diretta della gestione della società;

    l'articolo 3 reca disposizioni in materia di trattamento fiscale delle società estere controllate. Al fine di adeguare la normativa vigente alle disposizioni che verranno introdotte in recepimento della direttiva (UE) 2022/2523, si introduce, come requisito per l'applicazione del regime CFC, il parametro della tassazione effettiva inferiore al 15 per cento in capo alla controllata estera a condizione che il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti sia oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione. Negli altri casi, si continuerà ad applicare il regime vigente (tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia). Inoltre, nei casi di bilancio revisionato e certificato, si introduce un regime opzionale di tassazione al 15 per cento in favore del soggetto controllante, mediante la corresponsione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio;

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    gli articoli 5 e 6 prevedono modifiche alla disciplina del regime speciale per lavoratori impatriati e al regime agevolato per il trasferimento in Italia delle attività economiche. Per effetto delle modifiche di cui all'articolo 5, l'ammontare detassato è abbassato dal 70 al 50 per cento con riferimento ai soli redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché da lavoro autonomo. Viene inoltre introdotto un limite di reddito pari a 600.000 euro per fruire delle predette agevolazioni nonché stabilite condizioni più stringenti per l'accesso all'agevolazione, tra cui l'elevata qualificazione dei lavoratori e un periodo più lungo di residenza fiscale all'estero nonché di permanenza in Italia dopo il rientro. Non è più prevista la possibilità di prolungare l'agevolazione in specifiche situazioni familiari o patrimoniali né la maggiorazione dell'agevolazione (detassazione del 90 per cento del reddito) per i lavoratori del Mezzogiorno. Il nuovo regime si applicherà a coloro che maturano la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024. Per coloro invece che trasferiscono la residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023, in deroga al criterio della residenza fiscale, continueranno ad applicarsi le vigenti regole;

    gli articoli da 8 a 60 recano il recepimento della direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022 in materia di imposizione minima globale. Il Governo ha ritenuto di avvalersi dell'opzione di introdurre l'imposta minima nazionale, prevalente rispetto all'imposta minima integrativa (in capo alla controllante in Italia) e all'imposta minima suppletiva (in capo alle controllate in Italia);

    l'imposta minima nazionale si applica alle imprese italiane di gruppi multinazionali (in base alla Direttiva, anche nazionali) e alle imprese partecipate in misura minoritaria, indipendentemente dalla quota partecipativa detenuta in tali imprese nonché alle entità a controllo congiunto, ed è calcolata su una base imponibile pari al reddito rilevante al netto della riduzione da attività economica sostanziale, calcolato secondo le regole OCSE;

    la tassazione integrativa è applicata alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia, fino al raggiungimento dell'aliquota minima effettiva del 15 per cento;

    in recepimento della direttiva, si prevedono due mitigazioni dell'imposizione dovuta dai gruppi multinazionali. La prima è data dall'esclusione del reddito derivante dallo svolgimento di un'attività economica sostanziale (c.d. Substance-based Income Exclusion) individuata nei due seguenti fattori produttivi: il valore contabile netto dei beni tangibili non destinati alla vendita e il valore dei salari dei dipendenti (c.d. Substance-based Income Exclusion);

    con riferimento alla seconda mitigazione, essa riguarda il trattamento dei crediti d'imposta. Posto che l'aliquota d'imposizione effettiva (ETR) è data dal rapporto tra imposte rilevanti rettificate (numeratore) e reddito rilevante rettificato (denominatore), il riconoscimento di crediti d'imposta può incidere negativamente sul valore dell'aliquota riducendo il numeratore del rapporto. Come chiarito nella relazione al provvedimento, nel recepire le nuove regole, ai fini del calcolo dell'ETR, i crediti d'imposta rimborsabili qualificati e quelli negoziabili (come definiti nell'allegato A al provvedimento) sono stati equiparati ai contributi pubblici e dunque inclusi nel calcolo in aumento del reddito rilevante, aumentando il valore dell'aliquota d'imposta effettiva e, al contrario, riducendo la possibilità di un'imposizione integrativa;

   ritenuto che:

    pur condividendo la ratio delle modifiche alla disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, ispirate dall'intento di far prevalere il dato fattuale al dato meramente formale, l'introduzione dell'indefinito e generico concetto di «presenza» sul territorio italiano, per di più slegato dall'elemento volitivo del soggetto, rischia di esporre il contribuente ad un'ampia discrezionalità valutativa da parte dell'Agenzia delle entrate, facendo ricadere Pag. 65unicamente sul contribuente l'onere della prova contraria. Inoltre, la definizione di domicilio, ricondotta esclusivamente alla sfera personale del contribuente, omette ogni riferimento all'altrettanto fondamentale interesse economico patrimoniale che un soggetto può avere con il territorio dello Stato. Non si interviene invece, come auspicato dagli addetti ai lavori anche durante il ciclo di audizioni sulla delega fiscale, sul tema del c.d. «frazionamento del periodo di imposta» uniformando la disciplina nazionale con quella convenzionale ed evitando situazioni di doppia imposizione del reddito ai danni del contribuente, come peraltro previsto tra i criteri direttivi della legge delega;

    lascia molto perplessi, invece, la «stretta sull'interpretazione» voluta dal Governo con riferimento alla residenza delle persone giuridiche per le quali, contrariamente all'impostazione adottata per le persone fisiche, non ha ritenuto necessario preservare una maggiore flessibilità operativa e valutativa in sede di verifiche e accertamenti, nonostante la complessità dei fenomeni di evasione ed elusione internazionale connessi all'utilizzo della residenza fiscale;

    con l'introduzione dei concetti di «direzione effettiva» e «gestione ordinaria in via principale», in luogo di quelli di sede amministrativa e oggetto principale, si introducono stringenti paletti all'attività di verifica degli organi accertatori, orientandone le valutazioni sotto il profilo interpretativo ed evitando – come si legge nella relazione illustrativa – «eccessivi allargamenti»;

    in sostanza, si è ritenuto di privilegiare il mero dato fattuale della pura gestione aziendale, in un contesto nel quale l'esperienza sul campo ha fatto emergere complessi fenomeni e schemi di eterodeterminazione delle decisioni, mascherati dallo schermo societario, che spesso richiedono attività di interpretazione e di verifica più penetranti rispetto all'analisi delle apparenti risultanze della gestione societaria, ben potendo peraltro adeguatamente preservare le garanzie di certezza e le tutele del contribuente rafforzando il contraddittorio preventivo;

    in merito alle misure di semplificazione del regime delle società estere controllate, il tentativo di uniformare e coordinare i criteri di determinazione dell'ETR tra regime CFC e nuovo regime sulla global minimum tax (Pillar 2), rischia di essere frustrato dalla difficoltà di coordinare istituti con schemi e finalità differenti;

    si esprime inoltre piena contrarietà all'introduzione del nuovo regime opzionale dell'imposta sostitutiva, nella misura del 15 per cento, per i soggetti controllanti sottoposti al regime CFC. L'intervento concretizza un eccesso di delega, in quanto non previsto tra i criteri e principi direttivi di cui all'articolo 3, lettera f) della legge n. 111 del 2023, che si traduce nell'ennesima normativa di favore e perdita di gettito per le casse dello Stato;

    riguardo al regime speciale per i lavoratori impatriati, le modifiche proposte dal Governo introducono un netto ridimensionamento della portata del regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, integrando nuovamente un eccesso di delega rispetto ai criteri e ai principi direttivi enunciati dalla legge delega;

    la scelta del Governo di far salvo il regime vigente per coloro che trasferiscono la mera residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023 (indipendentemente dalla maturazione della residenza fiscale), oltre a introdurre un pericoloso precedente in tema di deroga selettiva al principio della residenza fiscale (in assenza di interventi di modifica del principio generale e in contrasto con le stesse regole che si intende introdurre in tema di residenza delle persone fisiche), non risolve la grave lesione del legittimo affidamento di migliaia di italiani che non riusciranno a trasferire la residenza anagrafica entro il 2023, pur avendo già maturato la scelta di trasferirsi in Italia nel 2024 in funzione delle agevolazioni vigenti (che vengono drasticamente attenuate dal Governo);

    è necessario preservare il legittimo affidamento sul quadro normativo vigente, Pag. 66anche a fronte delle sostanziali restrizioni che si intende introdurre, prevedendo quantomeno la posticipazione al periodo d'imposta 2025 dell'entrata in vigore delle nuove regole;

    è altrettanto opportuno preservare, analogamente alla disciplina vigente, un trattamento differenziato, di maggiore favore, per i contribuenti con carichi familiari o che si trasferiscono in territori più svantaggiati del Paese o, come espressamente previsto dalla legge delega (rimasta inattuata sul punto), in favore di coloro che eseguono la prestazione lavorativa in modalità agile, fermo restando il condivisibile rafforzamento dei presidi per evitare fenomeni elusivi delle disposizioni di favore e il mantenimento delle agevolazioni;

    di fatto, non risultano rispettati i criteri di cui all'articolo 3 della legge delega, con particolare riferimento ai principi di cui alle lettere c) e d);

    infine, con riferimento al recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, ferma restando la necessità e l'opportunità di procedere con il recepimento della direttiva introduttiva della global minimum tax, occorre comunque evidenziare la necessità di monitorare l'attuazione delle disposizioni, anche con riferimento all'interazione con la disciplina CFC (Controlled Foreign Companies) e l'evoluzione delle condotte da parte delle imprese che potrebbero incidere sull'impatto atteso dalle misure;

    al riguardo, si rammenta quanto precisato nel considerando 22 della direttiva con riferimento alla necessità di dotarsi di un sistema inteso a garantire un flusso di informazioni scorrevole, esaustivo e dettagliato in seno al gruppo multinazionale di imprese relativamente ai loro utili e aliquote effettive d'imposta in ogni giurisdizione verso le amministrazioni fiscali ove sono localizzate, con l'obiettivo di garantire la più ampia trasparenza nel settore fiscale;

    il considerando 25 evidenzia come l'efficacia e l'equità della riforma relativa a un'imposizione minima globale passi inevitabilmente dalla sua attuazione a livello mondiale. Per tale motivo, al fine di garantire la corretta applicazione delle norme, gli Stati membri dovrebbero applicare sanzioni adeguate, in particolare nei confronti delle entità che non rispettano i loro obblighi di presentare una dichiarazione sulle imposte integrative e di versare la rispettiva quota di imposta integrativa. Nel determinare tali sanzioni, gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare della necessità di affrontare il rischio che un gruppo multinazionale di imprese non dichiari le informazioni necessarie per l'applicazione dell'UTPR. Per far fronte a tale rischio, gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni dissuasive;

    i moniti di cui alla direttiva non sono stati recepiti dal Governo che non ha previsto nello schema di decreto in esame specifici presidi in merito al corretto assolvimento degli obblighi informativi derivanti dalle nuove regole: non può ritenersi sufficiente il generico rinvio, con riserva di compatibilità, alle disposizioni generali in materia di imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione, né la previsione della modesta sanzione in caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante, addirittura ridotta al cinquanta per cento nei primi tre esercizi di applicazione delle nuove disposizioni. Anche con riferimento a tale ultimo aspetto, lo schema di decreto si discosta da quanto previsto dalla direttiva che, tenuto conto degli adempimenti necessari per l'attuazione delle nuove disposizioni, raccomanda di concedere un periodo iniziale di 18 mesi per conformarsi agli obblighi in materia di dichiarazione;

    sarà in ogni caso dirimente la gestione sostanziale e applicativa degli incentivi fiscali al fine di garantirne la compatibilità con il nuovo quadro normativo che si intende adottare nonché al fine di preservare la stessa efficacia delle disposizioni, garantendo al contempo alle imprese i benefici fiscali spettanti in ottica di attrazione investimenti,

  esprime

PARERE CONTRARIO

  Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.