CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 dicembre 2023
211.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. Esame emendamenti C. 1341-A Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il fascicolo n. 1 degli emendamenti e l'emendamento 21.100 della Commissione, riferiti al disegno di legge C. 1341-A recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy»;

   rilevato che:

    l'articolo aggiuntivo Orrico 29.02 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo a favore delle imprese italiane che operano nel campo della manifattura, del turismo, del terziario, dell'industria del cinema e dell'audiovisivo, prevedendo l'adozione di un decreto ministeriale al fine di stabilire le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo, senza alcuna procedura concertativa tra lo Stato e le Regioni;

    tale articolo aggiuntivo appare riconducibile in primo luogo alla materia «tutela della concorrenza» di competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

    la giurisprudenza della Corte costituzionale ha evidenziato il carattere «finalistico» e la «trasversalità» di tale materia corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise dall'intervento, con conseguente possibilità di influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni. In tal senso, nella recente sentenza n. 179 del 2022, la Corte ha dichiarato l'illegittimità di una disposizione istitutiva di un fondo statale finalizzato alla concessione di contributi alle imprese operanti in più ambiti, non industriali, alcuni dei quali di competenza regionale per mancanza di un adeguato coinvolgimento delle regioni interessate, nella parte in cui non prevede che il decreto attuativo, di determinazione dei criteri, degli importi e delle modalità di erogazione del relativo fondo, sia adottato previa intesa nella Conferenza Stato-regioni;

    l'intervento normativo proposto dall'articolo aggiuntivo Orrico 29.02 incide altresì su materie di competenza legislativa concorrente come la «promozione e organizzazione di attività culturali», ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, laddove fa riferimento anche al sostegno delle attività cinematografiche (sentenza n. 285 del 2005), e su materie che la Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza legislativa residuale delle regioni come il «turismo» (sentenza n. 214 del 2006), ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

    l'articolo aggiuntivo Orrico 29.03 prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della cultura ai fini della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, artigianale, gastronomico e rurale delle minoranze linguistiche, da ripartire secondo quanto stabilito con decreto del Ministro della cultura, senza contemplare alcuna forma di raccordoPag. 12 con il sistema delle autonomie locali;

    esso appare riconducibile alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

    la giurisprudenza costituzionale richiede opportune procedure di coinvolgimento delle autonomie territoriali attraverso attività concertative e di coordinamento nei casi di disposizioni incidenti su tale materia di competenza concorrente (sentenza n. 71 del 2018);

  esprime

PARERE CONTRARIO

   sugli articoli aggiuntivi Orrico 29.02 e 29.03

NULLA OSTA

   sulle restanti proposte emendative presentate.