CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 novembre 2023
207.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 114

ALLEGATO 1

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. C. 1341 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 6.0100, 9.0101, 13.100 E 20.0100 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 6.

subemendamenti all'articolo aggiuntivo 6.0100

  Al comma 2 dopo le parole: «valenza nazionale» aggiungere le seguenti: «, in particolare i Marchi Storici iscritti al Registro speciale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,».
0.6.0100.1. Benzoni.

  Sopprimere il comma 3

  Conseguentemente:

   al comma 4 sostituire le parole: «di cui ai commi 2 e 3» con le seguenti: «di cui al comma 2».
0.6.0100.2. Boschi, Benzoni.

  Nel titolo II, capo I, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale)

  1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
  2. Nel caso di cui al comma 1, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità, il Ministero delle imprese e del made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria di cui al medesimo comma 1.
  3. Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
  5. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
6.0100. I Relatori.

Pag. 115

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per la promozione del settore della nautica da diporto)

  1. All'articolo 27 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, qualora non sia in possesso del titolo di proprietà di cui all'articolo 19, comma 1, l'interessato può presentare, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nella quale attesta che il natante da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando la data e il luogo di acquisto nonché le generalità del venditore»;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria centrale di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. La documentazione di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere».
9.0101. I Relatori.

ART. 13.

subemendamenti all'emendamento 13.100 dei relatori

  All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 1, sostituire le parole da: è istituito fino alla fine del comma, con le seguenti: è introdotta l'opzione made in Italy nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire l'alinea con la seguente: Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dell'opzione «made in Italy» di cui al comma 1, mediante integrazione della disciplina del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, secondo i seguenti criteri:;

   sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6;

   alla rubrica, sostituire la parola: Liceo con le seguenti: Istituto superiore.

Pag. 116

   sopprimere l'articolo 14.
0.13.100.1. Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 1, sostituire le parole: dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 con le seguenti: degli istituti tecnici industriali di cui all'articolo dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 con le seguenti: da emanare ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e le parole: decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 89 con le seguenti: al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

   sostituire il comma 3 con i seguenti: 3. Per l'attuazione del regolamento di cui al comma 2, è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2024.

  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

   sopprimere i commi 4, 5 e 6;

   alla rubrica sostituire le parole: Liceo con le seguenti: l'Istituto tecnico industriale.
0.13.100.2. Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto.

  All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 2, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, aggiungere le seguenti: e nel rispetto delle Linee guida per le discipline STEM, emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 552, lettera a) della legge 197 del 29 dicembre 2022, nonché.
0.13.100.3. Cavo.

  All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 2, lettera a), dopo le parole: competenze aggiungere le seguenti: digitali e.

  Conseguentemente:

   alla medesima lettera a):

   dopo le parole: alle scienze matematiche, fisiche aggiungere le seguenti: , tecnologiche;

   aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche;

   alla lettera e), dopo le parole: dell'apprendimento integrato aggiungere le seguenti: delle competenze digitali e;

   alla lettera h), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

    4-bis) strumenti digitali tecnologicamente innovativi.
0.13.100.4. Colombo, Maerna, Schiano Di Visconti.

  All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 2, lettera a), dopo le parole: scienze matematiche, aggiungere le seguenti: merceologiche,.

  Conseguentemente, all'Allegato A, aggiungere il seguente insegnamento obbligatorio: Merceologia.
0.13.100.5. L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 2, lettera a), dopo le parole: scienze Pag. 117matematiche, fisiche aggiungere le seguenti: , tecnologiche, ingegneristiche.

  Conseguentemente:

   alla lettera b):

    dopo le parole: competenze aggiungere le seguenti: digitali e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche attraverso l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche e del commercio digitale;

    alla lettera e), dopo le parole: dell'apprendimento integrato aggiungere le seguenti: delle competenze digitali e;

   alla lettera h):

    dopo il numero 3), aggiungere il seguente: 3-bis) tecniche e strategie per la promozione e la vendita dei prodotti del made in Italy attraverso i canali del commercio digitale;

    dopo il numero 4), aggiungere il seguente: 4-bis) strumenti digitali tecnologicamente innovativi.
0.13.100.6. Squeri.

  All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici del settore economico (Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo), dell'istituto professionale ad indirizzo «Industria e artigianato per il Made in Italy» e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni, che rilasciano qualificazioni connesse ai settori produttivi del made in Italy;.
0.13.100.7. Benzoni, Grippo, Manes.

  All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: , attraverso il potenziamento fino alla fine della lettera.
*0.13.100.9. Piccolotti, Evi, Zanella, Grimaldi.
*0.13.100.8. Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.
*0.13.100.10. Benzoni, Grippo, Manes.

  All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 2, lettera h), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

    4-bis) metodi e strategie per la produzione di beni sostenibili.
0.13.100.11. L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  All'emendamento 13.100 dei relatori, sopprimere i commi 3, 4 e 5.
0.13.100.12. Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 3, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e.
0.13.100.13. Boschi, Benzoni, Giachetti.

  All'emendamento 13.100 dei relatori, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono individuate, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, le classi di concorso relative agli insegnamenti del percorso di cui al comma 1, in coerenza con le competenze, abilità e conoscenze definite al comma 2.
0.13.100.14. Boschi, Benzoni, Giachetti.

  All'emendamento 13.100 dei relatori, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

  4. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi liceali del «made in Italy» di cui al comma 1, secondo il quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento definiti Pag. 118dal regolamento di cui al comma 2. L'attivazione dei percorsi liceali del «made in Italy» avviene nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e senza esuberi di personale ATA e docente in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4-bis. In via transitoria, per il solo anno scolastico 2024/2025, la costituzione delle classi prime del percorso liceale del «made in Italy» può avvenire, su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in luogo della costituzione, presso le medesime istituzioni, di classi prime della citata opzione economico sociale, ferma restando la prosecuzione, ad esaurimento, per le relative classi successive alla prima. La richiesta avviene previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione, sulla base del quadro orario del primo biennio di cui all'Allegato A) della presente legge, subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'assenza di esuberi di personale in una o più classi di concorso, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
0.13.100.15. Sasso, Andreuzza, Toccalini, Di Mattina, Barabotti.

  All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: possono essere attivati con le seguenti: è facoltà delle regioni attivare.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, primo periodo:

   sostituire le parole: e contestualmente con la seguente: salvaguardando;

   dopo le parole: 15 marzo 2010, n° 89 aggiungere le seguenti: che in caso di attivazione dei percorsi liceali del «made in Italy» da parte delle regioni;

   dopo le parole: confluisce nei percorsi liceali del made in Italy aggiungere le seguenti: , mantenendo la propria autonomia didattica.
0.13.100.16. Manes.

  All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno scolastico 2024/2025 con le seguenti: dall'anno scolastico 2025/2026.
0.13.100.17. Boschi, Benzoni, Giachetti.

  All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e contestualmente fino alla fine del periodo.
*0.13.100.18. Piccolotti, Evi, Zanella, Grimaldi.
*0.13.100.19. Boschi, Benzoni, Giachetti.

  All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 4, sopprimere il secondo periodo.
0.13.100.20. Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 5, dopo le parole: e la Regione aggiungere le seguenti: nel caso la stessa opti per tale offerta formativa.
0.13.100.21. Manes.

  All'emendamento 13.100 dei relatori, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Nell'ambito della formazione obbligatoria di cui all'articolo 1, comma 124 della legge 15 luglio 2015, n. 107 e in collaborazione con la Scuola di alta formazione di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 i docenti assegnati ai percorsi di cui al comma 1 svolgono prioritariamente attività formativaPag. 119 finalizzata all'acquisizione di specifiche competenze didattiche e metodologiche negli ambiti di nuova introduzione a seguito dell'attivazione di detto percorso, con particolare riguardo a quelli di cui al comma 2, lettere f), g) ed h). Il personale docente assunto a tempo determinato, escluso quello impiegato per le supplenze brevi e saltuarie, può partecipare alle attività di cui al periodo precedente.
0.13.100.22. Boschi, Benzoni, Giachetti.

  All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 6, dopo le parole: è oggetto aggiungere le seguenti: al fine di definire le linee guida all'istituzione del percorso di cui all'articolo 1.
0.13.100.23. Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto.

  All'emendamento 13.100 dei relatori, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di rafforzare gli interessi italiani e la diffusione del made in Italy all'estero, anche attraverso la percezione dell'identità e dell'immagine italiana, toccando tutti gli aspetti della presenza italiana nel mondo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.
  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.
0.13.100.24. Di Sanzo, Peluffo.

  Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Art. 13.
(Liceo del made in Italy)

  1. Al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy, è istituito il percorso liceale del made in Italy, che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del «made in Italy» di cui al comma 1, mediante integrazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, secondo i seguenti criteri:

   a) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra le discipline;

   b) sviluppare negli studenti, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy;

   c) promuovere l'acquisizione, da parte degli studenti, degli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali nonché della dimensione storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del made in Italy;

   d) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di strutture e competenze comunicative in due lingue straniere moderne, corrispondenti al livello B2 del quadroPag. 120 comune europeo di riferimento, per la prima lingua, e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, per la seconda lingua;

   e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

   f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS Academy e con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

   g) prevedere l'acquisizione e l'approfondimento, con progressiva specializzazione, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze connesse ai settori produttivi del made in Italy, anche in funzione di un qualificato inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

   h) prevedere l'acquisizione di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:

    1) princìpi e strumenti per la gestione d'impresa;

    2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del made in Italy;

    3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy;

    4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del made in Italy e delle relative filiere.

  3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei princìpi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché di spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio.
  4. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del made in Italy di cui al comma 1 a partire dalle classi prime; contestualmente, l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, confluisce nei percorsi liceali del made in Italy, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. L'attivazione dei suddetti percorsi liceali del made in Italy avviene nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, senza determinare esuberi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e di personale docente in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. In via transitoria e nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, la costituzione delle classi prime del percorso liceale del made in Italy può avvenire, su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione, sulla base del quadro orario del piano degli studi per il primo biennio, di cui all'allegato A annesso alla presente legge, subordinatamente alla disponibilità delle occorrenti risorse umane, strumentali e finanziarie, nel limite di quelle disponibili a legislazione vigente nonché all'assenza di esuberiPag. 121 di personale in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando quanto previsto al comma 4.
  6. Il percorso liceale del made in Italy di cui al comma 1 è oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito, di cui fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, delle regioni e degli enti locali, le parti sociali, che opera avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Ai partecipanti al tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti svolgono le attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente allegato:

Allegato A
(articolo 13, comma 5)

PIANO DEGLI STUDI
del
LICEO DEL MADE IN ITALY

1° biennio

1° anno

2° anno

  Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti

  Lingua e letteratura italiana

132

132

  Storia e geografia

99

99

  Diritto

99

99

  Economia politica

99

99

  Lingua e cultura straniera 1

99

99

  Lingua e cultura straniera 2

66

66

  Matematica*

99

99

  Scienze naturali**

66

66

  Scienze motorie e sportive

66

66

  Storia dell'arte

33

33

  Religione cattolica o attività alternative

33

33

891

891

* con Informatica
** Biologia, chimica, scienze della terra
13.100. I Relatori.

ART. 20.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Linee guida per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e librarie)

  1. Il Ministero della cultura adotta linee guida per assicurare che le opere musicali, audiovisive e librarie possedute dalle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche, ancorché oggetto di rielaborazioni successive, siano conservate e rese fruibili anche nella loro versione originale, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento delle medesime opere con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale e ne facciano perdere la memoria.
20.0100. I Relatori.

Pag. 122

ALLEGATO 2

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. C. 1341 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 6.

  Nel titolo II, capo I, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale)

  1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
  2. Nel caso di cui al comma 1, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità, il Ministero delle imprese e del made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria di cui al medesimo comma 1.
  3. Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
  5. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
6.0100. I Relatori.

ART. 19.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: codice civile, aggiungere le seguenti: nonché il lavoratore autonomo

  Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: ha per oggetto sociale esclusivo con le seguenti: svolge in via esclusiva
*19.2. (Nuova formulazione) Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.
*19.3. (Nuova formulazione) Mollicone, Caramanna.
*19.4. (Nuova formulazione) Squeri, Casasco, Polidori.
*19.5. (Nuova formulazione) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*19.6. (Nuova formulazione) Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Sono altresì qualificati imprese culturali e creative i soggetti privati costituiti in una delle forme di cui al comma 2 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, Pag. 123attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.
  2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del Terzo settore previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2 del presente articolo.
**19.8. (Nuova formulazione) Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.
**19.10. (Nuova formulazione) Mollicone, Caramanna.
**19.11. (Nuova formulazione) Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.

ART. 20.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Creatori digitali)

  1. Ai fini del presente articolo, si definiscono «creatori digitali» gli artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale.
  2. Per tutelare i diritti sulle opere dei creatori digitali, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un repertorio delle opere dei creatori digitali nel registro pubblico generale delle opere protette, di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
20.03. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Linee guida per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e librarie)

  1. Il Ministero della cultura adotta linee guida per assicurare che le opere musicali, audiovisive e librarie possedute dalle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche, ancorché oggetto di rielaborazioni successive, siano conservate e rese fruibili anche nella loro versione originale, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento delle medesime opere con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale e ne facciano perdere la memoria.
20.0100. I Relatori.

ART. 23.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Potenziamento degli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia)

  1. Al fine di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha facoltà di effettuare, nell'anno 2024, assunzioni di personale temporaneo a contratto di cui all'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, da destinare esclusivamente a tali sedi, in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. I contratti stipulati con il personale di cui al primo periodo cessano in ogni caso alla data del 31 dicembre 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondentePag. 124 riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
23.03. (Nuova formulazione) Caramanna.

ART. 25.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che offrono all'estero prodotti enogastronomici effettivamente conformi con le seguenti: che operano all'estero con un'offerta enogastronomica effettivamente conforme.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   al primo periodo, dopo le parole: italian sounding aggiungere le seguenti: sia nella preparazione delle pietanze che nell'impiego dei prodotti,

   al secondo periodo, sopprimere le parole: di una tariffa approvata e e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto della normativa dei singoli Stati in materia di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi e di immagine dell'esercizio di ristorazione nonché di schema di certificazione;

   al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché al rispetto della tradizione gastronomica italiana e alla conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell'attività di ristorazione.
*25.3. Caramanna.
*25.4. (Nuova formulazione) Toccalini, Barabotti, Andreuzza, Di Mattina.