CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 novembre 2023
207.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 39

ALLEGATO 1

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. C. 1341 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    il provvedimento, che consta di 48 articoli, suddivisi in VI titoli, si pone l'obiettivo, esplicitato nella relazione illustrativa, di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del made in Italy;

    l'articolo 17 introduce la facoltà di registrazione dei marchi per i luoghi di cultura e di loro cessione a titolo oneroso;

    gli articolo 19 e 20 recano, rispettivamente, la definizione di «imprese culturali e creative», e l'istituzione dell'albo delle medesime imprese culturali e creative di interesse nazionale;

    l'articolo 39 include il delitto di contraffazione di cui all'articolo 517-quater codice penale fra i reati di competenza della procura della Repubblica distrettuale ove rientri tra i «reati-fine» di un'associazione per delinquere ai sensi dell'articolo 416 codice penale;

    l'articolo 40 rafforza il contrasto della contraffazione anche sul versante delle attività formative della Scuola Superiore della magistratura riservate agli operatori della giustizia;

    l'articolo 41 modifica il sistema sanzionatorio relativo all'acquisto e all'introduzione nel territorio nazionale di merci contraffatte, sia innalzandone l'importo minimo sia prevedendo che i proventi delle medesime sanzioni irrogata da organi di polizia locale siano versati all'ente locale di riferimento;

    l'articolo 42, novella l'articolo 517 codice penale per estendere la condotta del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, anche al soggetto che tiene per la vendita opere dell'ingegno o prodotti industriali;

    l'articolo 43 modifica la disciplina in materia di distruzione delle merci sequestrate, novellando i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 260 codice di procedura penale.;

    l'articolo 44 semplifica le attività connesse alla redazione del verbale di sequestro;

    l'articolo 45 estende al reato di contraffazione di cui al citato articolo 517- quater codice penale l'attuale disciplina delle operazioni sotto copertura;

    l'articolo 46, interviene in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno nei riguardi di chi abbia commesso i reati di contraffazione, al fine di favorire un comportamento di collaborazione dello straniero con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 40

ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari. C. 823 Cafiero De Raho.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera e), capoverso «Art. 440»:

    1) al primo comma sopprimere le parole: o medicinali;

    2) al secondo comma sopprimere le parole: medicinali;

    3) al medesimo secondo comma sopprimere le parole: o dei medicinali;

    4) aggiungere in fine il seguente comma: La pena è aumentata se sono contaminati, adulterati o corrotti medicinali.;

   b) alla lettera f):

    1) al capoverso «Art. 440-ter», primo comma, dopo le parole: settore alimentare aggiungere la seguente: , farmaceutico;

    2) al capoverso «Art. 440-quater» sopprimere le parole: o incomplete e alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: per la salute pubblica.

   c) Alla lettera l), capoverso «Art. 448», sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al secondo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, o la revoca di autorizzazioni, licenze o qualunque provvedimento amministrativo che consenta l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso»;

   d) alla lettera m), capoverso «Art. 452», al punto 1, sostituire le parole: da tre a otto anni con le seguenti: da due a sei anni. e al medesimo capoverso «Art. 452», al punto 2, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da uno a quattro anni.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettera e):

    1) al capoverso «Art. 517-sexies.», dopo le parole: qualità o quantità aggiungere la seguente:, sostanzialmente.

    2) al capoverso «Art. 517-septies.» sostituire le parole da: al fine di fino a ingannevoli con le seguenti: utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli atti ad indurre in errore il consumatore sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti.

    3) al capoverso «Art. 517-octies», primo comma, sopprimere il punto 3.

   b) all'articolo 4:

    1) al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

   «0a) all'articolo 246, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   "2-bis. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel Pag. 41rispetto della normativa di settore vigente"»;

    2) al comma 1, sopprimere la le lettere b) e c);

    3) al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 86-quater», comma 1 dopo le parole: consumo umano aggiungere le seguenti: , non contraffatti, deteriorati e in linea con i termini di scadenza e dopo le parole: enti territoriali aggiungere le seguenti: , ad enti caritatevoli;

    4) al comma 2, sopprimere la lettera b);

    5) al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

   «c-bis) all'articolo 223, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   "3-bis. Qualora risulti provata la necessità di provvedere ad analisi di campioni con tecniche diverse da quelle definite da leggi, decreti e regolamenti di settore, si applica l'articolo 189 del codice"».

   c) all'articolo 5, comma 1,

    1) alla lettera a) capoverso «Art. 6-bis», comma 4, sostituire il primo periodo periodo con i seguenti: Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, organizzano corsi di formazione sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività produttive. Il legale rappresentante o il delegato di enti aventi meno di dieci dipendenti e un volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, che abbia frequentato detti corsi, può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza degli alimenti o dei mangimi e della lealtà commerciale.;

    2) alla lettera c) capoverso «Art. 25-bis.3.» sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) per i delitti di cui agli articoli 438 e 439, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni»;

   d) all'articolo 6, comma 1:

    1) alla lettera b), capoverso «Art. 5», comma 1, sostituire le parole: nocivi o inadatti al consumo umano con le seguenti: dannosi per la salute;

    2) alla lettera b), capoverso «Art. 5», sopprimere i commi 4 e 6;

    3) alla lettera b), capoverso «Art. 5», al comma 7, sostituire la lettera b) con le seguenti:

   «b) si intende dannoso quando è concretamente in grado di arrecare nocumento al consumatore per gli effetti immediati o a lungo termine, in relazione alla particolare sensibilità di una categoria di consumatori qualora l'alimento sia alla stessa destinato;

   b-bis) si intende inadatto al consumo umano quando è incompatibile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi oppure in seguito a putrefazione o decomposizione.»;

    4) alla lettera c), capoverso «Art. 5-bis» sopprimere il comma 2;

    5) alla lettera c), capoverso «Art. 5-ter», comma 1 dopo le parole: norme vigenti aggiungere le seguenti: ovvero in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti;

    6) alla lettera c), capoverso «Art. 5-ter», sopprimere i commi 2 e 3;

    7) alla lettera c), aggiungere in fine il seguente capoverso: «Art. 5-quater.» – 1. Per i fatti di cui all'articolo 5 la punibilità è esclusa quando è accertato il rispetto dei limiti, degli obblighi, delle procedure e delle misure precauzionali prescritti dalla normativa italiana ed europea in materia di sicurezza ed igiene, finalizzati alla gestione del rischio alimentare riguardo la presenza di microrganismi, tossine o metaboliti;

    8) sopprimere la lettera d).
1.1. Vinci, Buonguerrieri, Dondi, La Salandra, Palombi, Pellicini, Pulciani.

Pag. 42

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 440», primo comma, sopprimere le parole: o medicinali.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 440», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La pena è aumentata se sono contaminati, adulterati o corrotti medicinali.
1.2. Vinci, Buonguerrieri, Dondi, La Salandra, Palombi, Pellicini, Pulciani.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 440», secondo comma, dopo le parole: al consumo umano aggiungere le seguenti: o animale.
1.3. Dori.

  Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 440-bis», dopo le parole: al consumo umano, aggiungere le seguenti: o animale.
1.4. Dori.

  Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 440-ter», dopo le parole: del settore alimentare aggiungere le seguenti: farmaceutico o.
1.5. Vinci, Buonguerrieri, Dondi, La Salandra, Palombi, Pellicini, Pulciani.

  Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 440-quater», sopprimere le parole: o incomplete.
1.6. Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 445-bis», dopo le parole: di altre persone aggiungere le seguenti: o animali.
1.7. Dori.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 445-ter», punto 3, dopo le parole: al consumo umano aggiungere le seguenti: o animale.
1.8. Dori.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 445-ter», punto 3, sopprimere la parola: deteriorato.
1.9. Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 448», sostituire il numero 2), con il seguente:

    2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al secondo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, o la revoca di autorizzazioni, licenze o qualunque provvedimento amministrativo che consenta l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso».
1.10. Vinci, Buonguerrieri, Dondi, La Salandra, Palombi, Pellicini, Pulciani.

  Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 452» , al punto 1, sostituire le parole: da tre a otto anni con le seguenti: da due a sei anni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 452», al punto 2, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da uno a quattro anni.
1.11. Vinci, Buonguerrieri, Dondi, La Salandra, Palombi, Pellicini, Pulciani.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-sexies», dopo le parole: provenienza, qualità o quantità inserire la seguente: , sostanzialmente.
2.1. Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-septies», sostituire le parole da: al fine Pag. 43fino a: ingannevoli con le seguenti parole: utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli atti ad indurre in errore il consumatore sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti.
2.2. Vinci, Buonguerrieri, Dondi, La Salandra, Palombi, Pellicini, Pulciani.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-septies», sopprimere le parole: o ingannevoli.
2.3. Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-octies», primo comma, sopprimere il punto 3.
2.4. Vinci, Buonguerrieri, Dondi, La Salandra, Palombi, Pellicini, Pulciani.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-octies», primo comma, dopo il numero 4, aggiungere il seguente:

    4-bis) se l'offerta in vendita avviene attraverso canali informatici o telematici.
2.5. Dori.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane e contrasto all'Italian Sounding)

  1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto «Italian Sounding»), la Repubblica definisce e promuove la «rete degli esercizi della produzione, della vendita e della ristorazione italiana all'estero».
  2. Per «rete degli esercizi della produzione, della vendita e della ristorazione all'estero» si intendono gli esercizi pubblici ove, in un locale apposito, si vendono e si consumano prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento ai «Prodotti Agroalimentari Tradizionali» di cui all'elenco revisionato dal Ministero delle politiche agricole e della sovranità alimentare ed a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione Europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita). Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto «pizza» o il prodotto «gelato», definendoli come «italiani», si applicano le stesse indicazioni di cui al presente dispositivo.
  3. È istituito, presso il MISE, il Comitato per la tutela e la promozione dei prodotti italiani nel mondo, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è presieduto dal Ministro degli affari esteri, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, otto rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze:

   a) uno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale;

   b) uno dal Ministero dello sviluppo economico e del made in Italy;

   c) uno dal Ministero delle politiche agricole, e della sovranità alimentare;

   d) uno dal Ministero per il turismo (MiBACT);

   e) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);

   f) uno dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE);

   g) uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

   h) uno dalle associazioni maggiormente rappresentative della vendita di prodotti italiani all'estero.

Pag. 44

  4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

   a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al presente dispositivo;

   b) attribuisce l'attestazione distintiva di «Prodotto italiano nel mondo»;

   c) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo «prodotto italiano»;

   d) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni eno-gastronomiche nazionali, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi commerciali all'estero;

   e) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi del commercio italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale.

  5. L'attività di promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici dell'Agenzia ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di cui al presente articolo. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni eno-gastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di esercizio di vendita di e consumo di prodotti italiani. Gli uffici competenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere, anche tramite le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei loro territori.
  6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico e del made in Italy d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare emana il relativo decreto di attuazione.
  7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
2.01. Dori.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 246, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

  «2-bis. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente».
4.1. Vinci, Buonguerrieri, Dondi, La Salandra, Palombi, Pellicini, Pulciani.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 223, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Qualora risulti provata la necessità di provvedere ad analisi di campioni con tecniche diverse da quelle definite da leggi, decreti e regolamenti di settore, si applica l'articolo 189 del codice».
4.2. Vinci, Buonguerrieri, Dondi, La Salandra, Palombi, Pellicini, Pulciani.

ART. 5.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
5.1. Pittalis, Calderone, Patriarca.

Pag. 45

ART. 6.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 1, sostituire la parola: nocivi con le seguenti: dannosi per la salute.
6.1. Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 1, dopo le parole: consumo umano aggiungere le seguenti: o animale.
6.2. Dori.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 4, sostituire le parole: di nocività dell'alimento o alla sua quantità con le seguenti: di dannosità dell'alimento.
6.3. Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: , ridotta di due terzi.
6.4. Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 6.
6.5. Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 7, lettera a), dopo la parola: tramite aggiungere le seguenti: maltrattamenti o.
6.6. Dori.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 7, lettera b), dopo le parole: al consumo umano aggiungere le seguenti: o animale.
6.8. Dori.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5», comma 7, lettera b) sostituire le parole: quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato con le seguenti: quando è inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione o decomposizione.
6.9. Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 2.
6.10. Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 5-ter», sopprimere il comma 3.
6.11. Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 12-ter», comma 1, dopo le parole: a quella dell'arresto aggiungere le seguenti: che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alla salute e alla sicurezza alimentare.
6.12. Dori.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992 n. 150)

  1. All'articolo 1 della legge 7 febbraio n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'alinea del comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 febbraio n. 150 è sostituito dal seguente:

   «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila ad euro centocinquantamila chiunque in violazione di quanto previsto Pag. 46dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del regolamento medesimo, fatta eccezione per gli esemplari di antiquariato lavorati ed acquisti in epoca antecedente al 1947:».

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis Qualora l'epoca di cui al comma 1 non fosse deducibile da altri documenti, è necessaria la perizia rilasciata da esperti iscritti all'Albo dei periti del Tribunale».
12.01. Romano.