CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 novembre 2023
206.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 119

ALLEGATO

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti)

  1. Al fine di verificare il pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di tutela del risparmio, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, o successive modificazioni, è istituito presso la Consob l'Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti. Con regolamento della Consob sono disciplinati la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.
1.01. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Organo di controllo PMI)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2477, comma 2, del codice civile, è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti all'articolo 2477, comma 2, lettera c), del codice civile. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'articolo 2477, del codice civile, deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 del codice civile anche se la società è priva di organo di controllo.».
3.01. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Pag. 120

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 102, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «non quotati» sono inserite le seguenti: «o non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione»;.
4.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   e-bis) all'articolo 125-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione.».
4.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 3, prima della lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 2325-bis, primo comma, le parole: «o diffuse» sono sostituite dalle seguenti: «, quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, nonché quelle con azioni diffuse»;.
4.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter», sostituire la rubrica con la seguente: (Emittenti diffusi).

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter», comma 1, sostituire le parole: mercati regolamentati italiani con le seguenti: mercati regolamentati e non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione;

   b) al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter», comma 5, sostituire le parole: dalle azioni o dagli strumenti finanziari con le seguenti: dalle azioni o dai valori mobiliari;

   c) al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter», comma 6, sopprimere le seguenti parole: strumenti finanziari;

   d) al comma 3, sopprimere la lettera c).
4.4. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter», sostituire il primo comma con il seguente:

  Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

   1) più di cinquecento azionisti, diversi dai soci di controllo, i quali detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento;

   2) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.
4.5. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter», terzo comma, numero 2), sopprimere le parole: o in continuità indiretta.
4.6. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Pag. 121

  Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

   b-bis) all'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, le parole: «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter»;

   b-ter) all'articolo 2369, primo comma, secondo periodo, le parole: «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter»;

   b-quater) all'articolo 2377, terzo comma, le parole: «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione;».
4.7. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) all'articolo 2437, quarto comma, dopo le parole: «che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono inserite le seguenti: «e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;

   c-ter) all'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), dopo le parole: «società con azioni quotate in mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione».
4.8. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 838-bis, comma 1, del codice di procedura civile, le parole: «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile».
4.9. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 66-bis, il comma 2 è abrogato;.
8.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Trattamento economico degli amministratori)

  1. Per gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società quotate e in quelle a partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, il complessivo trattamento economico è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.
8.01. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 9.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 93-bis, comma 1, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 Pag. 122febbraio 1998, n. 58, la lettera d) è soppressa.
9.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

   «4-bis. Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni, per un controvalore non inferiore a euro 100.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-sexies.
   4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.».
11.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

   «4-bis. Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare e di formulare proposte di delibera sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale, per un controvalore non inferiore a euro 10.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-sexies.
   4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.».
11.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

   «4-bis. Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni.
   4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.».
11.4. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1.», comma 1, sostituire le parole: Lo statuto può prevedere con le seguenti: Salvo che sia escluso dallo statuto, nell'avviso di convocazione può essere previsto.

Pag. 123

  Conseguentemente:

   a) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis con riferimento alle richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, coloro che hanno diritto al voto possono presentare proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Ogni proposta di deliberazione deve essere motivata e presentata con le modalità previste dall'articolo 126-bis, comma 1, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le proposte di delibera che risultino complete e pertinenti alle materie da trattare sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.;

   b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dell'assemblea aggiungere le seguenti: e le domande devono pervenire alla società entro la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2;

   c) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: le risposte alle domande pervenute con le seguenti: con le modalità previste dall'articolo 127-ter, commi 1-bis e 2, le risposte alle domande pervenute dai soggetti legittimati.
11.5. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1.», comma 1, sostituire le parole: Lo statuto può prevedere che con le seguenti: Salvo che lo statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che.
*11.6. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
*11.7. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1.», dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. I soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono, in ogni caso, chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, che l'intervento di voto in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano in forma collegiale.
11.8. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1.», dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. Alle società cooperative non si applica l'articolo 135-undecies.
11.9. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12.1. Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-ter.1.
(Lista del consiglio di amministrazione)

   1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione, garantendo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente.».

Pag. 124

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
12.2. Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-ter.1.
(Lista del consiglio di amministrazione)

   1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, se lo statuto lo prevede, per l'elezione del consiglio di amministrazione può essere presentata una lista di candidati anche dal consiglio di amministrazione uscente. In tale caso si osservano le seguenti disposizioni:

   a) la lista deve contenere un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere;

   b) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per sei o più anni consecutivi o, comunque, per sei o più esercizi consecutivi;

   c) in deroga all'articolo 147-ter, comma 1-bis, la lista deve essere depositata e resa pubblica entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea;

   d) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;

   e) ove la lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa sono tratti i componenti da eleggere con le seguenti modalità:

    1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

    2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

    3) risultano eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi nel numero necessario ad assicurare l'elezione dei componenti tratti dalla lista o dalle liste di minoranza eventualmente presentate in conformità all'articolo 147-ter, comma 3;

    4) in caso di parità tra candidati, e sempre che ciò sia necessario per assicurare l'elezione dei candidati tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

    5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista, il numero di coloro i quali risulti confermato sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere i restanti amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

   f) ove la lista risulti l'unica ritualmente presentata, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risultano eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, risultano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

   2. Se in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, secondo periodo, lettere Pag. 125d) ed e), non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari, si procede nei termini che seguono:

   a) coloro tra gli eletti della lista che in sede di votazione individuale abbiano ricevuto meno suffragi e che risultino privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, sono sostituiti con i candidati tratti dalla medesima lista aventi i requisiti richiesti e risultati non eletti, che abbiano ricevuto più voti;

   b) nel caso di parità tra i candidati eletti privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, e non eletti muniti dei medesimi requisiti si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati e, in caso di ulteriore parità, trova applicazione agli uni o agli altri, a seconda delle circostanze, il criterio di sostituzione rappresentato dal numero progressivo più alto;

   c) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alle lettere a) e b) non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi, sempre che siano state presentate e votate più liste, le sostituzioni sono effettuate una dopo l'altra a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

   3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate di cui all'articolo 2391-bis del codice civile e alla relativa disciplina di attuazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori allo 0,50 per cento del capitale.
   4. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile.
   5. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere.».
12.3. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: maggiorato di un terzo.
12.4. Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano Pag. 126ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire, il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1, comma 1, lettera b-bis), come introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il computo degli anni consecutivi o degli esercizi consecutivi si effettua a partire con la medesima decorrenza.
12.5. Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.

  Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) lo statuto può prevedere che almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.
12.6. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», sopprimere il comma 2.
12.7. Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lettera b). Le modalità di voto assicurano altresì l'espressione, contestualmente al voto di lista, di una preferenza;.
12.8. Tabacci, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti alla lista di cui ai commi 1 e 2 secondo quanto precisato alla lettera b);.
12.9. Tabacci, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;.
12.10. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, lo statuto può prevedere che la medesima lista sia in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3;.
12.11. Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.

Pag. 127

  Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) la remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del codice civile, che siano tratti dalla lista presentata dall'organo amministrativo uscente, non può, in ogni caso, essere superiore a dieci volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.
12.12. Raffa, Alifano, Fenu, Lovecchio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», sopprimere il comma 4.
12.13. Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Lo statuto, previa sottoscrizione dei contratti collettivi dalle parti sociali, può prevedere la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore.
12.14. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile.
12.15. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere.
12.16. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo regolamento, la Consob individua altresì:

   a) le modalità per garantire il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

   b) le modalità di partecipazione del comitato nomine, composto in maggioranza da amministratori indipendenti, al processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione.
12.17. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 148-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto già previstoPag. 128 dal Regolamento Consob di cui al comma 1, i componenti degli organi di amministrazione delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, non possono, in ogni caso, ricoprire più di tre incarichi contemporaneamente in società quotate o in società di più rilevanti dimensioni. Con riferimento ai componenti degli organi di controllo, i medesimi non possono ricoprire più di tre incarichi contemporaneamente e non può essere superato il limite dei tre mandati.».
12.18. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 2025 con le seguenti: 1° gennaio 2027.
12.19. Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 13.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Lo statuto può prevedere che il numero massimo di voti sia definito anche in rapporto al capitale sociale.».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto può altresì prevedere limiti alla cessione delle azioni con diritto di voto plurimo e che il suddetto diritto possa decadere decorso un determinato periodo di tempo.».
13.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il superamento della partecipazione di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, e 3, lettera b), avvenga anche tramite l'acquisto di azioni a voto plurimo, l'offerta è promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di azioni a voto plurimo.».
13.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto può altresì prevedere che, qualora l'assemblea non deliberi diversamente, il diritto di voto plurimo possa decadere decorso un determinato periodo di tempo.».
13.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le società che presentano strutture con azioni a voto plurimo le cui azioni sono negoziate o che devono essere negoziate in un mercato di crescita per le PMI mettono a disposizione del pubblico informazioni dettagliate sui seguenti elementi:

   a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di uno Stato membro, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ciascuna categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi a tale categoria e la percentuale del capitale sociale totale e dei diritti di voto totali che tale categoria rappresenta;

   b) eventuali restrizioni al trasferimento di titoli, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni al trasferimento di titoli;

Pag. 129

   c) l'identità dei possessori di qualsiasi titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di tali diritti;

   d) eventuali restrizioni ai diritti di voto, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni ai diritti di voto;

   e) l'identità degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo e della persona fisica o giuridica autorizzata a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso.

  1-ter. Se i possessori di azioni a voto plurimo o le persone autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto o i possessori di titoli che conferiscono diritti speciali di controllo sono persone fisiche, la comunicazione della loro identità richiede soltanto l'indicazione dei nomi.
13.4. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di voto maggiorato)

  1. All'articolo 2351 del codice civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

   «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di cinque voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a quarantotto mesi a decorrere dalla data di annotazione nel libro sociale o di iscrizione nel registro delle imprese. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449.».

  2. Le modalità attuative del presente articolo sono disciplinate con regolamento della Consob, assicurando il coordinamento con l'articolo 127-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
14.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso: «Art. 127-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Nelle società italiane quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, sono attributi due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4. Lo statuto può, tuttavia, escludere l'applicazione del precedente periodo.
14.2. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi. Lo statuto può, tuttavia, escludere l'applicazione del precedente periodo.
  1-ter. Non si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggiorazione del voto di cui al comma 1-bis.
  1-quater. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative dei commi 1-bis e 1-ter entra trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione.
14.3. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Pag. 130

ART. 16.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

   1) al comma 6, dopo le parole: «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi».

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 36, comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»;

   b) al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f-bis) all'articolo 57, comma 6-bis, terzo periodo, dopo le parole: «SGR o enti» sono inserite le seguenti: «, società o associazioni professionali»;

   c) dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzi i princìpi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme.;

   d) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti.
16.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 19.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo costituisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi tavoli con la partecipazione dei tecnici designati dall'AmministrazionePag. 131 finanziaria e di esperti in possesso di comprovata esperienza, alta formazione e competenze professionali nelle materie oggetto della delega. Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.
19.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) implementare le misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato;.
19.2. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) assicurare il giusto equilibrio tra competitività del mercato dei capitali italiano e tutela del risparmio, rafforzando la collaborazione tra i soggetti deputati a garantire la tutela dei risparmiatori e a prevenire le violazioni della normativa di riferimento;.
19.3. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: aumentare la competitività del mercato nazionale inserire le seguenti: in linea con l'obiettivo della realizzazione del capital market union, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica,.
19.4. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: disciplinando in particolare le modalità per garantire:

   1) il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

   2) la tutela sostanziale degli investitori e degli azionisti, anche attraverso disposizioni che regolino la formazione e la presentazione della lista del consiglio di amministrazione, prevedendo in particolare che almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, che non possano essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi;.
19.5. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) semplificare la disciplina del governo societario, garantendo tutela delle minoranze e favorendo l'adozione delle regole nell'ambito degli statuti societari, al fine di regolamentare la vita interna della società nel rispetto del codice civile, e nell'ambito dei codici di autodisciplina al fine di definire i criteri per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo ed a individuare, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione;.
19.6. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: avuto riguardo altresì alla remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, prevedendo che la stessa, non possa, in ogni caso, essere superiore a cinquanta volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.
19.7. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Pag. 132

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo altresì la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore.
19.8. Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.

  Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

   h-bis) rafforzare la vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari, avuto riguardo in particolare alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti e disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;.
19.9. Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.

  Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

   i-bis) garantire la piena partecipazione agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, attraverso una revisione delle disposizioni relative agli incarichi dei componenti degli organi medesimi volta ad evitare la contemporanea appartenenza a più di tre organi di amministrazione e controllo;.
19.10. Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.

  Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: provvedendo altresì a correggere eventuali disfunzioni riscontrate.
19.11. Raffa, Alifano, Fenu, Lovecchio.

  Sostituire il comma 3, con i seguenti:

  3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati, tenendo conto dei pareri ove approvati dalle Commissioni parlamentari. Qualora il termine per l'espressione dei pareri venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
  3-bis. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.
19.12. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, Pag. 133qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
19.13. Raffa, Alifano, Fenu, Lovecchio.

ART. 20.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: 28 dicembre 2005, n. 262, aggiungere le seguenti: alla fine del comma 6-bis, è aggiunto il seguente periodo: «L'ammissione del credito al passivo delle procedure concorsuali dei soggetti vigilati non interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'Autorità di vigilanza.» e.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, capoverso comma «6-ter», sostituire le parole: Fermo restando quanto disposto dal con le seguenti: Al ricorrere dei presupposti di cui al;

   b) al comma 1, capoverso comma «6-ter», sostituire le parole: sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa con le seguenti: di competenza dell'Autorità stessa. Salva l'azione di rivalsa, le Autorità stesse si surrogano ai componenti dei loro organi e ai loro dipendenti nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
20.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 21.

  Sopprimerlo.
21.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», comma 1, dopo la parola: direttamente inserire le seguenti: o indirettamente.
21.2. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: È in ogni caso esclusa, fino a 5 anni dalla cessazione degli incarichi di cui al precedente periodo, la possibilità di intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o con società controllate da questi ultimi, nel caso in cui sia stata avviata a carico dei medesimi una procedura di segnalazione ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», comma 2, dopo le parole: all'anno, inserire le seguenti: o, nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, non superiore ai cinque anni,.
21.3. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», comma 1, sopprimere il secondo periodo.
21.4. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
21.5. Fenu.

ART. 23.

  Al comma 1, capoverso «Art. 196-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per le violazioni di sua competenza, la Consob, prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezionePag. 134 della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, capoverso «Art. 196-ter», dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti.;

   b) al comma 1, capoverso «Art. 196-ter», comma 3, sostituire le parole: può d'ufficio riaprire con le seguenti: può comunque avviare o proseguire;

   c) al comma 1, capoverso «Art. 196-ter», comma 3, sopprimere la lettera a);

   d) al comma 1, capoverso «Art. 196-ter», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.;

   e) al comma 1, dopo il capoverso «Art. 196-ter», inserire il seguente:

Art. 196-quater.
(Procedura di transazione)

  1. Nella comunicazione di cui al primo periodo dell'articolo 196-ter, ovvero in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, Consob può fissare un termine entro il quale gli interessati possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione.
  2. Consob informa le parti che partecipano a discussioni di transazione circa:

   a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti;

   b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere;

   c) versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento;

   d) la stima delle possibili sanzioni.

  3. Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che l'Autorità ne abbia esplicitamente autorizzato la divulgazione.
  4. In caso di esito favorevole di tali discussioni, Consob fissa un termine entro il quale gli interessati possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte.
  5. Consob può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura. Consob non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma 3.
  6. Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione di cui al presente articolo, nonché gli uffici interni a tal fine competenti.
23.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Pag. 135

ART. 25.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: educazione finanziaria inserire le seguenti: , l'Associazione Italiana Educatori Finanziari – AIEF.
25.1. Congedo, Matera, De Bertoldi, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 2, lettera d), capoverso comma 10-bis, dopo le parole: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni inserire le seguenti: , il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – CNDCEC.
25.2. Matera, Congedo, De Bertoldi, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 2, lettera d), capoverso comma 10-bis, dopo le parole: fondi pensione inserire le seguenti: , nonché con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi.
25.3. De Bertoldi, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.