CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 novembre 2023
201.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 15 novembre 2023. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

  La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi.
Esame C. 1538 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione IV).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Catia POLIDORI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1538 e rilevato che:

    sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

     il disegno di legge interviene prorogando o rinnovando deleghe legislative in due distinti ambiti; il primo, in materia di difesa, è esplicitamente richiamato nel titolo (“disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale”); il secondo, in materia di fonti energetiche rinnovabili, è riportato nel titolo solo in termini generali (“disposizioni in materia di termini legislativi”);

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

     il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 2 prevede che qualora il termine Pag. 10per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni (cd. “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega; tra gli altri, si veda il parere reso nella seduta del 21 novembre 2021 sul disegno di legge C. 1870 e abb. recante l'originaria delega, ora scaduta, al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale);

   formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

     valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, comma 2, terzo periodo»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.
C. 1515 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione VI).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Bruno TABACCI, presidente, constatata l'assenza della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, chiede al deputato Alfonso Colucci di assumerne le funzioni.

  Alfonso COLUCCI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1515 e rilevato che:

    sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

     il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

    sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

     la lettera a) del comma 3 dell'articolo 4, nel disciplinare le società emittenti strumenti finanziari diffusi, precisa, al quinto comma, che le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni; tuttavia il quarto comma definisce quali “emittenti obbligazioni diffuse” gli emittenti italiani di obbligazioni anche relative a emissioni in corso, in possesso di determinate caratteristiche, disciplinando quindi proprio l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni;

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     l'articolo 12 disciplina la presentazione delle liste da parte del consiglio di amministrazione delle società quotate in occasione del rinnovo degli organi apicali; il comma 1 del nuovo articolo 147-ter.1, introdotto dall'articolo, dispone che lo statuto societario possa prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione; tale lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere, maggiorato di un terzo; il comma 3 individua la disciplina applicabile, prevedendo, alla lettera a), n. 1), che, qualora gli amministratori uscenti presentino la summenzionata lista ed essa risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'assemblea, tra le altre cose, è chiamata ad una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato; al riguardo, potrebbero essere oggetto di approfondimento le modalità di tale secondo voto e in particolare se ad esso possano partecipare tutti i soci o tutti i soci che abbiano partecipato alla prima votazione o infine solo quelli che nella prima votazione abbiano votato per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;

     il medesimo articolo, al medesimo comma, lettera b) prevede altresì, per l'attribuzione dei seggi alle liste di minoranza, che, qualora queste abbiano ottenuto non più del 20 per cento dei voti espressi, tali liste concorrano “alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti di ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento”; se le liste di minoranza hanno invece ottenuto più del 20 per cento dei voti espressi, “i componenti del consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti alle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento”; al riguardo si rileva che non appare determinato però il numero di componenti del consiglio di amministrazione “di competenza delle minoranze”; in assenza di tale specificazione potrebbe essere avanzata l'interpretazione di una ripartizione integralmente proporzionale dei posti del consiglio di amministrazione, interpretazione che però appare confliggere con il riferimento testuale ai “componenti del consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze”; non chiarisce questo aspetto il meccanismo previsto dal secondo periodo della medesima disposizione, che stabilisce, che “ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo [cioè quelli di competenza delle minoranze] i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato tale soglia”, in questo caso, infatti, è alle modalità di riparto del numero di componenti del consiglio di amministrazione spettanti alle minoranze che si fa riferimento e non alla definizione di tale numero;

     potrebbe costituire oggetto di ulteriore approfondimento il comma 1 dell'articolo 19 che, al primo periodo, nel delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali, appare prefigurare, per il Governo, nella definizione dell'oggetto della delega, la scelta tra diverse opzioni: secondo tale disposizione “il Governo è delegato ad adottare [...] uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti”;

     il principio di delega dell'articolo 19, comma 2, lettera e) (“semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle regole previste dai codici di autodisciplina”) appare prefigurare piuttosto un oggetto di delega, in contrasto con il paragrafo 2, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, che prescrive di distinguere i principi e i criteri diretti dagli oggetti di delega; Pag. 12potrebbe inoltre costituire oggetto di approfondimento il coordinamento tra l'attuazione del principio di delega e quanto già stabilito direttamente dal provvedimento in esame in materia di governo societario;

     il medesimo articolo 19, al comma 2, prevede, alla lettera f), quale principio e criterio direttivo, “il riordino e l'aggiornamento della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche di acquisto e scambio” nonché, alla lettera l), “procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative”; al riguardo si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale chiarisce che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato “un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante” (sentenza n. 61 del 2021 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012; in questo caso si tratta dei successivi principi e criteri direttivi);

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

     il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 19 prevede altresì che qualora il termine di quaranta giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

     il comma 4 dell'articolo 19 prevede che il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che, riferendosi genericamente all'insieme dei decreti legislativi, non può ritenersi idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi; risulta infatti preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, diciotto mesi dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi;

   formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

     provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire all'articolo 19, comma 4, le parole: “dei decreti” con le seguenti: “di ciascuno dei decreti”;

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   il Comitato osserva altresì:

    sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

     valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 4, comma 3, lettera a); dell'articolo 12, comma 1, capoverso articolo 147-ter.1., comma 3, lettere a), n. 1), e b), n. 2); dell'articolo 19, commi 1, limitatamente al primo periodo, e 2, limitatamente alle lettere e), f) e l);

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

     valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 19, comma 3, limitatamente al terzo periodo.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 9.30.