CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 novembre 2023
201.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. C. 1297 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge recante disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale (C. 1297 Governo, approvato dal Senato), cui è abbinata la proposta di legge Bagnai (C. 789), e che è stato adottato come testo base per il prosieguo dell'esame;

   rilevato che:

    il disegno di legge si compone di quattro articoli, il primo dei quali, ferme le sanzioni penali applicabili, introduce una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;

    in particolare, il comma 7 dell'articolo 1 specifica che, nel caso in cui per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria ovvero una sanzione penale: l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

    nel medesimo caso, è altresì previsto dal comma 7 dell'articolo 1 che l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa sia limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria;

    l'articolo 2 modifica il primo comma dell'articolo 518-duodecies del codice penale al fine di circoscrivere la fattispecie (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici), nella parte in cui punisce la condotta di chi rende il bene non fruibile, all'ipotesi in cui la fruibilità del bene sia prevista;

    l'articolo 3 modifica il terzo comma dell'articolo 635 del codice penale prevedendo per la fattispecie prevista (danneggiamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico) anche la pena pecuniaria della multa fino a 10 mila euro, in aggiunta alla già prevista pena della reclusione da uno a cinque anni;

    l'articolo 4 infine modifica l'articolo 639 del codice penale (deturpamento e imbrattamento di cose altrui): elevando fino a euro 309 la multa comminabile ai sensi del primo comma; prevedendo specifiche sanzioni per coloro che deturpano o imbrattano teche, custodie e altre strutture adibite alla esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico; introducendo una fattispecie aggravata (sanzionata con pene raddoppiate) a carico di chi, al di fuori dei casi previsti dal citato articolo 635 del codice penale (danneggiamento), deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico;

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   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili alle materie «ordinamento civile e penale» e «tutela dell'ecosistema, dell'ambiente e dei beni culturali», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere l) e s), della Costituzione;

    per quanto attiene al rispetto degli altri princìpi costituzionali:

     l'articolo 1 del provvedimento sembra introdurre un «doppio binario» sanzionatorio, per il quale per un medesimo fatto è prevista l'applicazione congiunta di sanzioni penali e amministrative;

     il doppio binario sanzionatorio non trova alcun limite nell'articolo 649 del codice di procedura penale, il quale vieta formalmente il bis in idem soltanto con riguardo alle sanzioni penali;

     in ogni caso la giurisprudenza europea ha ritenuto compatibili, a determinate condizioni, i sistemi a doppio binario sanzionatorio, penale e amministrativo, con il principio del ne bis in idem, sancito dall'articolo 4, paragrafo 1, del VII Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

     la Corte di giustizia dell'Unione europea conclude che il doppio binario sanzionatorio è conforme all'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a condizione che la normativa nazionale rispetti determinati criteri, in particolare con riguardo alla proporzionalità complessiva delle sanzioni;

     la verifica della proporzionalità delle sanzioni, quale criterio cardine del ne bis in idem, è richiamata anche dalla giurisprudenza nazionale;

     il comma 7 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede un coordinamento nei casi di applicazione concorrente di sanzioni penali e amministrative, imponendo all'autorità (giudiziaria o amministrativa) che si pronuncia per seconda, di tenere conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

     in ogni caso le sanzioni di cui al presente provvedimento risultano proporzionate,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi. C. 1538 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1538, recante «Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi», approvato dal Senato,

   rilevato che:

    il disegno di legge contiene misure di proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di: associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (articolo 1); revisione dello strumento militare, in particolare in tema di dotazioni organiche, riserva ausiliaria, concorsi, formazione del personale e servizio sanitario militare (articolo 2); fonti energetiche rinnovabili (articolo 3, lettera a)); semplificazione dei controlli sulle attività economiche (articolo 3, lettera b));

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il disegno di legge appare principalmente riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale alla materia «difesa e Forze armate» di competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera d), della Costituzione;

     la disposizione di cui all'articolo 3 del provvedimento appare riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

     si rammenta che, con sentenza n. 99 del 2012, la Corte costituzionale ha affermato che «il legislatore statale [...], attraverso la disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto principi [...] espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione»;

     a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

     l'articolo 2, comma 2, prevede che i decreti legislativi con i quali è esercitata la delega per la revisione dello strumento militare nazionale siano adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, relativamente all'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119;

     l'articolo 3, comma 1, modificando l'articolo 26, commi 4 e 7 della legge n. 118 del 2022, interviene su due disposizioni che già prevedono che i decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata;

    per quanto riguarda il rispetto degli altri princìpi costituzionali

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     in relazione al differimento del termine previsto dall'articolo 1, in materia di esercizio del diritto sindacale dei militari, rilevano anche gli articoli 39 e 52, comma terzo, della Costituzione, concernenti, rispettivamente, il diritto di organizzazione sindacale e il principio di democraticità dell'ordinamento militare,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. C. 113 Panizzut.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 113 Panizzut, recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia», come risultante dalle proposte emendative approvate;

   rilevato che:

    la proposta è finalizzata a riconoscere la mototerapia quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità;

    il provvedimento prevede il riconoscimento e la promozione della mototerapia in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale (articolo 1) e rimette ad un accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la definizione delle linee guida per la garantire una uniforme regolamentazione e implementazione della mototerapia sul territorio nazionale (articolo 2) consentendo alle pubbliche amministrazioni di promuovere l'organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia presso strutture ospedaliere, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali (articolo 3) ed assicurando l'invarianza della spesa (articolo 4);

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     la proposta di legge è riconducibile alla materia «tutela della salute» attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

     allo Stato compete dunque la definizione dei principi fondamentali, spettando, invece, alle regioni la potestà di adottare una propria disciplina, che si muova pur sempre nell'ambito dei principi fondamentali vigenti in materia;

     conformemente a tale impostazione, l'articolo 2 del provvedimento, introdotto in sede referente, rimette la definizione delle linee guida volte a garantire una uniforme regolamentazione e implementazione della mototerapia sul territorio nazionale ad un accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.