CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 novembre 2023
196.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 124

ALLEGATO 1

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per assicurare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico dei comuni ricadenti nella zona rossa dei Campi Flegrei.
1.1. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 2.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere la parola: anche.
2.1. Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: Consiglio superiore dei lavori pubblici aggiungere le seguenti: e della Struttura Tecnica Nazionale degli Ordini e dei Collegi Professionali di Supporto alle Attività di Protezione Civile (STN).
*2.2. Bonelli, Borrelli.
*2.3. Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a partire dagli edifici collocati nella classe di rischio più elevata.
2.4. Bonelli, Borrelli.

  Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: Città metropolitana di Napoli aggiungere le seguenti: , il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) un'analisi della vulnerabilità sismica e un programma di rafforzamento del monitoraggio conservativo e delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

   b) al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera d-bis), mediante il rafforzamento dell'analisi di vulnerabilità sismica e del monitoraggio conservativo, ad integrazione della rete di monitoraggio già esistente e gestita dal Ministero della Cultura. A tal fine le strutture periferiche del Ministero della Cultura, di cui all'articolo 33, comma 3, numero 22), e all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, competenti per il territorio, possono avvalersi di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2024.
2.5. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: che tenga conto sia Pag. 125della morfologia della superficie che della topografia, inclusi i manufatti esistenti.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , le quali devono includere l'impiego di strumenti avanzati di rilievo a bassa quota, conformemente alle pratiche e standard tecnologici vigenti;

   b) al comma 4, sesto periodo, dopo le parole: nonché di, aggiungere le seguenti: soggetti privati,.
2.7. Schiano Di Visconti, Mattia.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , redatto da professionisti iscritti agli albi degli ordini professionali tecnici con competenza e comprovata esperienza in materia di microzonazione sismica, con il supporto e coordinamento scientifico dei centri di competenza di protezione civile.
2.8. Montemagni, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: di livello 3, comprensivo dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano.
2.9. Morfino, Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: privata aggiungere le seguenti: , estesa anche ai territori confinanti e in continuità alle zone definite rosse e gialle nonché ai territori prospicienti le vie di fuga.
2.10. Pizzimenti, Benvenuto, Bof, Montemagni.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per la cui esecuzione possono essere attivati accordi con i competenti ordini professionali al fine di assicurare tempi certi, omogeneità e celerità dell'attuazione. A tale fine deve essere individuato un campione statisticamente significativo di edifici su cui effettuare un sondaggio finalizzato a:

    1) definire la distribuzione degli edifici per classe di rischio sismico;

    2) produrre per ciascun edificio del campione un progetto e un computo metrico estimativo degli interventi riparativi e di messa in sicurezza antisismica necessari;

    3) determinare, sulla base degli elementi di cui ai punti 1) e 2), la previsione di costi medi standard di intervento associati a ciascuna classe di rischio individuata, ciò al fine di quantificare il costo complessivo del piano di ristrutturazione sismica e definire un orizzonte temporale realistico in cui l'intero piano di messa in sicurezza potrà essere portato a termine. Il fabbisogno di investimento derivante dall'analisi tecnica del perimetro di intervento è finanziato attraverso il sisma bonus «Campi Flegrei», con detrazione al 90 per cento, a favore di ciascun proprietario di immobile, dei costi di intervento e servizi tecnici connessi, a condizione che dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad almeno una classe di rischio inferiore. Le detrazioni sono ripartite in 10 rate annuali per un massimale di spesa di euro 95.000. Il 10 per cento di spesa residua a diretto carico del proprietario di immobile, può essere finanziato da un mutuo ventennale a tasso agevolato garantito dallo Stato. Godono del 100 per cento di detrazione fiscale, con relativa cessione del credito fiscale, i soli proprietari di immobili che risultano essere contribuenti incapienti o con un ISEE il cui valore risulti inferiore o uguale al valore medio ISEE nazionale dell'anno precedente all'avvio dell'intervento. Per l'esecuzione delle attività di rilevazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità e della relativa pericolosità locale, al fine di garantire l'accuratezza delle informazioni ed il livello qualitativo delle simulazioni sugli edifici, sono attivati accordi con gli ordini professionali dell'area tecnica competenti per la progettazione e relativi studi specialistici, Pag. 126volti all'esecuzione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico.
2.11. Montemagni, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'esito, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della regione Campania e sentiti la città metropolitana di Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sono individuate le modalità di erogazione dei contributi per la realizzazione di interventi di miglioramento o di adeguamento sismico degli edifici che presentano indici di vulnerabilità e di esposizione sismica elevati, al fine di conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico, nonché le soluzioni abitative che consentano, nelle more del completamento degli interventi, adeguate sistemazioni alloggiative temporanee.
2.12. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , indicando la quota a carico del bilancio dello Stato.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per la realizzazione degli interventi connessi alle misure di mitigazione sull'edilizia privata individuate a seguito dell'analisi di cui al comma 1, lettera b), per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2026, per interventi anti sismici realizzati nell'area dei Campi Flegrei, si applica l'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con l'aliquota delle detrazioni spettanti elevata al 110 per cento. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al periodo precedente possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per la cessione o per lo sconto, ai sensi dell'articolo 121 del medesimo decreto, fino al 31 dicembre 2026.
2.13. Sarracino, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Scotto, Speranza.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: pubblica aggiungere le seguenti: nonché delle infrastrutture sia puntuali che a rete di proprietà e gestione pubblica.
2.14. Pizzimenti, Benvenuto, Bof, Montemagni.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: pubblica aggiungere le seguenti: e del patrimonio culturale.
2.15. Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'istruttoria tecnica ed economica dell'analisi delle vulnerabilità e del piano delle misure è svolta dai centri di competenza che ne garantiscono l'omogeneità.
*2.16. Mazzetti, Pella, Cortelazzo, Battistoni.
*2.17. Ruffino.
*2.18. Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.
*2.19. Curti, Simiani, Ferrari, Scarpa, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza.
*2.20. Manes.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) un'analisi dello stato di salute di sottoservizi, la cui funzionalità potrebbe essere compromessa dalla deformazione e sollevamento del suolo, quali acquedotti, Pag. 127condotte di depurazione per la raccolta di acqua piovana e acque reflue urbane, cavidotti, comprese le linee elettriche per i servizi stradali, reti di trasporto e di distribuzione per le telecomunicazioni e il cablaggio di servizi speciali, condotte di teleriscaldamento, gasdotti di distribuzione, nonché l'individuazione di idonee misure di primo intervento per garantirne la continuità di funzionamento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera c-bis), nel limite massimo di 5 milioni di euro, di cui 4,25 milioni di euro per l'anno 2024 destinati ad opere, e fino a un massimo di 750 mila euro per l'anno 2023 destinati all'analisi di vulnerabilità;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: b) e c) con le seguenti: b), c) e c-bis) e le parole: euro 14.142.858 con le seguenti: 14.892.858;

   c) al medesimo articolo 7, comma 2, dopo le parole: lettere c) aggiungere le seguenti: e c-bis) e sostituire le parole: 37.200.000,00 con le seguenti: 41.450.000,00.
2.21. Ilaria Fontana, Caso, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) un piano di interventi di monitoraggio strutturale e di messa in sicurezza del patrimonio culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'esito dell'analisi della vulnerabilità sismica.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera c-bis), nel limite massimo di 4,5 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2024 destinati ad opere, e fino a un massimo di 500.000 euro per l'anno 2023 destinati all'analisi di vulnerabilità;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: b) e c) con le seguenti: b), c) e c-bis);

   c) al medesimo articolo 7, comma 1, sostituire le parole: euro 14.142.858 con le seguenti: 14.642.858;

   d) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: lettere c) aggiungere le seguenti: e c-bis);

   e) al medesimo articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 37.200.000,00 euro con le seguenti: 41.200.000,00 euro.
2.22. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: a tal fine prevedendo l'istituzione di un Osservatorio permanente dei Campi Flegrei (OCF) con il compito di coordinare le attività e i risultati del monitoraggio strutturale e continuo degli edifici e delle infrastrutture ricadenti nell'area flegrea.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché mediante l'istituzione dell'Osservatorio permanente dei Campi Flegrei (OCF), entro il limite complessivo di spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 e 200.000 euro a decorrere dall'anno 2025;

   b) all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: vulnerabilità aggiungere le seguenti: , d) relativamente all'istituzione di un osservatorio permanente, e sostituire le parole: euro 857.142 per l'anno 2024 con le seguenti: euro 1.007.142 per l'anno 2024 e euro 200.000 a decorrere dall'anno 2025.
2.23. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) uno studio di adeguamento dell'infrastruttura portuale alle mutate condizioniPag. 128 del livello del suolo, che preveda l'adozione di idonee misure per la corretta accessibilità dei traghetti alle banchine.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera d-bis), nel limite massimo di 2 milioni di euro, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 destinati ad opere, e fino a un massimo di 500 mila euro per l'anno 2023 destinati alla progettazione;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: b) e c) con le seguenti: b), c) e d-bis) e le parole: euro 14.142.858 con le seguenti: euro 14.642.858;

   c) al medesimo articolo 7, comma 2, dopo le parole: lettere c) aggiungere le seguenti: e d-bis) e sostituire le parole: 37.200.000,00 euro con le seguenti: 38.700.000,00 euro.
2.24. L'Abbate, Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) il potenziamento del sistema di monitoraggio geodetico dei Campi Flegrei, costituito dalla rete di stazioni geodetiche gestita dalla Sezione INGV di Napoli Osservatorio Vesuviano e da quattro punti di misurazione nella parte sommersa della caldera dei Campi Flegrei – attraverso l'installazione di nuovi punti di misurazione nella parte sommersa, nonché eventuali altre tecniche e metodologie di geodesia marina con ulteriori tipologie di sensori in grado di misurare gli spostamenti verticali del fondo marittimo;

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera d-bis), nel limite massimo di 500 mila euro per l'anno 2024;

   b) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: lettere c) aggiungere le seguenti: e d-bis) e sostituire le parole: 37.200.000,00 euro con le seguenti: 37.700.000,00 euro.
2.25. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) un programma di potenziamento della sezione di Napoli dell'INGV, Osservatorio Vesuviano, mediante la riapertura delle graduatorie a suo tempo risultanti in applicazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e la contestuale immissione in ruolo, a tempo indeterminato, di 8 persone nel ruolo di ricercatore e tecnologo vulcani tra coloro i quali siano utilmente collocati nelle suddette graduatorie e non ancora assunti a tempo indeterminato nell'ente, nel medesimo ruolo, prevedendo a tal fine una spesa di 55.000,00 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali per ciascuna unità di personale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 milione di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
2.26. Schiano Di Visconti, Mattia.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) un elenco degli immobili pubblici e privati vulnerabili, anche in ragione dei danni subiti dalle micro-sollecitazioni che interessano le strutture nell'area dei Campi Flegrei.
*2.27. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.
*2.28. Pizzimenti, Benvenuto, Bof, Montemagni.
*2.29. Toni Ricciardi, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Amendola, De Luca, Graziano, Sarracino, Scotto, Speranza.

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  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli studi e le analisi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) devono essere principalmente finalizzati all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi e con le procedure del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

  Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Le attività di verifica di cui al comma 1 devono essere principalmente finalizzate all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 2, comma 1-bis, ai sensi e con le procedure del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2.30. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli studi e le analisi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) sono finalizzati principalmente all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi e con le procedure del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
*2.31. Montemagni, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
*2.32. Scarpa, Simiani, Curti, Ferrari, De Luca, Amendola, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Entro centoventi giorni dalla predisposizione del piano di cui al comma 1, i comuni ricadenti nella zona rossa come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri indicati nella pianificazione nazionale d'emergenza dell'area flegrea e adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti all'esito della positiva verifica da parte dell'autorità di protezione civile. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici non sono consentiti incrementi di volumetria.
2.33. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A fine di garantire la celere attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le analisi di vulnerabilità sismica delle zone edificate, di cui al comma 1, sono concluse entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.34. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al solo fine di accedere ai finanziamenti previsti con risorse pubbliche a favore degli enti territoriali in cui ricadono zone colpite da eventi sismici, l'area rossa che delimita il rischio vulcanico dell'area flegrea è equiparata alla zona sismica 1.
*2.35. Mazzetti, Pella, Cortelazzo, Battistoni.
*2.36. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*2.37. Manes.
*2.38. Ruffino.
*2.39. Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.
*2.40. Graziano, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Amendola, De Luca, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza.

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  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di 1 milione di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: euro 857.142 con le seguenti: euro 1.857.142.
2.41. Morfino, Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 3,5 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: euro 14.142.858 con le seguenti: euro 15.642.858.
2.42. L'Abbate, Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 42 milioni.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 3, lettera c), dopo le parole: per l'anno 2024 aggiungere le seguenti: e 40 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 5 milioni;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: euro 14.142.858 con le seguenti: euro 16.142.585;

   c) al medesimo articolo 7, comma 2, dopo le parole: per l'anno 2024 aggiungere le seguenti: e 40 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2.43. Ilaria Fontana, Caso, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: 200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 37.200.000,00 per l'anno 2024 con le seguenti: 37.300.000,00 per l'anno 2024 e 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2.44. Morfino, Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'interno della zona di intervento di cui al comma 2, salvo eventuali diritti risarcitori, le modifiche al Piano regolatore generale da parte dei comuni che riducono le distanze nel limite dei 3 metri dai confini e dei 10 metri dalle costruzioni, conformemente alle disposizioni generali, rendono ineseguibili i provvedimenti amministrativi e civili che hanno disposto l'arretramento o l'abbattimento del manufatto costruito, con permesso rilasciato, in difformità alle norme pregresse, anche nei casi in cui siano disposti in applicazione di sentenze passate in giudicato.
2.45. Rubano.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Capo del Dipartimento, aggiungere le seguenti: con sede in Pozzuoli o nel territorio di un Comune confinante, e.
2.46. Pizzimenti, Benvenuto, Bof, Montemagni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella zona individuata all'esito della delimitazione speditiva di cui al comma 2, secondo periodo, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
2.48. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

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  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per la realizzazione degli interventi connessi alle misure di mitigazione sull'edilizia privata individuate a seguito dell'analisi di cui al comma 1, lettera b), la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
2.49. Santillo, Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Per la realizzazione degli interventi connessi alle misure di mitigazione sull'edilizia privata individuate a seguito dell'analisi di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni in materia di sisma bonus previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella misura del 110 per cento fino al 31 dicembre 2026.
*2.50. Santillo, Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
*2.51. Manes.
*2.52. Ruffino.
*2.53. Mazzetti, Pella, Cortelazzo, Battistoni.
*2.54. Bonelli, Borrelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per la realizzazione degli interventi connessi alle misure di mitigazione sull'edilizia privata individuate a seguito dell'analisi di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni in materia di sisma bonus previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con aliquota delle detrazioni spettanti al 90 per cento e per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, a condizione che dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad almeno una classe di rischio inferiore.
2.47. Montemagni, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per la mitigazione del rischio sismico nelle aree rossa e gialla relative al rischio vulcanico dei Campi Flegrei, si applicano le disposizioni in materia di sisma bonus previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con aliquota delle detrazioni spettanti al 90 per cento e per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, a condizione che dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad almeno una classe di rischio inferiore. Tra gli interventi previsti ricade anche la possibilità di dotare i fabbricati di sopra-tetti spioventi, di struttura e pendenza adatte ad evitare accumuli di cenere e piroclastiti leggere in caso di eruzione dei Campi Flegrei.
2.55. Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Detrazione delle spese per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche nella zona rossa dei Campi Flegrei)

  1. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni campani interessati dai fenomeni bradisismici, ricadenti nella zona rossa come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio Pag. 132vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
2.01. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Detrazione delle spese per le verifiche sismiche dell'edilizia privata nella zona rossa)

  1. Al fine di favorire la diagnosi sismica degli edifici e diminuire la vulnerabilità del patrimonio edilizio privato esistente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuta anche per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per la classificazione e la verifica sismica degli immobili ad uso abitativo o produttivo ubicati nei territori dei comuni campani interessati dai fenomeni bradisismici, ricadenti nella zona rossa come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità o che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
2.02. Ilaria Fontana, Caso, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Valutazione del rischio idrogeologico associato al fenomeno bradisismico)

  1. Al fine di una valutazione dei rischi nel loro insieme nell'area dei Campi Flegrei interessata dall'evoluzione del fenomeno bradisismico, tenuto conto della possibile simultaneità dei fenomeni idrogeologici quali frane e alluvioni, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è assegnato uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2024 e 500.000 euro per l'anno 2025 per la zonazione degli scenari di rischio idrogeologico alla scala di maggior dettaglio e definizione delle misure strutturali e non strutturali per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.
  2. Agli oneri previsti dal presente articolo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 500.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.03. Rotelli.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: Dipartimento della protezione civile aggiungere le seguenti: e con i Comuni ricadenti nella zona rossa di cui allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016.

Pag. 133

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

   b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: e euro 857.142 per l'anno 2024 con le seguenti: , euro 1.857.142 per l'anno 2024 e euro 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
3.1. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo le parole: Dipartimento della protezione civile aggiungere le seguenti: e con i Comuni dell'intera area interessata dal rischio vulcanico dell'area flegrea.
*3.2. Ilaria Fontana, Caso, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*3.3. Manes.
*3.4. Ruffino.
*3.5. Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.
*3.6. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, De Luca, Amendola, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza.
*3.7. Pella, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.
*3.8. Bonelli, Borrelli.

  Al comma 2, dopo le parole: Volontariato organizzato di protezione civile aggiungere le seguenti: e dei competenti ordini professionali.
3.9. Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Prefettura di Napoli aggiungere le seguenti: , con le strutture periferiche del Ministero della Cultura di cui all'articolo 33, comma 3, numero 22), e all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, competenti per il territorio.
4.1. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: testata mediante aggiungere le seguenti: l'utilizzo di modellazioni computerizzate per la simulazione e la valutazione predittiva delle dinamiche di intervento e.
4.2. Schiano Di Visconti, Mattia.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: per l'anno 2023 aggiungere le seguenti: e di 500.000 euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: euro 857.142 con le seguenti: euro 1.357.142.
4.3. Morfino, Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per la gestione tecnico-scientifica del bradisismo, ed in particolare per proporre integrazioni e variazioni, anche urgenti e temporanee, nei piani di emergenza vulcanica e sismica, è costituito un Comitato Tecnico-Scientifico per l'emergenza Campi Flegrei. Il Comitato ha come funzione principale quella di suggerire al Governo le misure più opportune, anche di medio-lungo termine, per la mitigazione efficace del rischio vulcanico e sismico nell'area flegrea, ed ha libero accesso, in tempo reale, a tutti i dati scientifici e di monitoraggio pertinenti tali aree, rilevati dai vari centri di competenza del Dipartimento di protezione civile. Il Comitato è costituito da dieci esperti, selezionati tra le Università e gli Enti di Ricerca nazionali ed internazionali, con curricula del più alto livello internazionale nei campi della vulcanologia, sismologia, ingegneria sismica, economia. Il Comitato è costituito dal Ministro per la Pag. 134Protezione civile e politiche del mare, e resta in carica per 3 anni, rinnovabili automaticamente per il triennio successivo. In caso di necessità, il Comitato può essere rinnovato per un terzo triennio o costituito ex novo dopo il primo o il secondo triennio. I membri del Comitato provenienti da Università ed enti di ricerca Italiani sono posti in comando presso il Ministero per la Protezione civile, continuano a svolgere, in quanto compatibili con le attività del Comitato, le loro mansioni di base, ricerca e/o insegnamento, nei rispettivi enti, con esclusione di eventuali incarichi aggiuntivi gestionali/manageriali. Inoltre, per le attività nel Comitato i suoi componenti percepiscono una indennità aggiuntiva a carico del Ministero per la Protezione Civile, quantificata in euro 6000 mensili lorde, comprensive di oneri fiscali e contributivi a carico del componente, e al netto dell'aliquota contributiva posta a carico dell'Amministrazione. Il Comitato si riunisce almeno una volta a settimana, anche telematicamente, e può essere convocato, di persona o telematicamente, dal Ministro per la Protezione civile e politiche del mare ogniqualvolta lo ritenga necessario. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 720.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.4. Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza)

  1. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione di cui al presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, la regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e con i comuni dell'area flegrea, provvede affinché i dati, i documenti e le informazioni in base ai quali sono stati elaborati i piani e i programmi di cui al presente decreto, nonché i dati riferiti al relativo stato di avanzamento e attuazione, siano resi disponibili e accessibili mediante pubblicazione in una apposita piattaforma di monitoraggio e nei rispettivi siti istituzionali.
4.01. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto, viarie e degli altri servizi essenziali nella zona rossa dei Campi Flegrei)

  1. La regione Campania coordina le attività volte alla verifica e all'individuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto, viarie e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni della zona rossa dei Campi Flegrei, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticità e potenziare l'attuale rete infrastrutturale, con particolare riguardo alle vie di fuga, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo e per il rischio vulcanico dell'intera zona rossa dei Campi Flegrei, cui si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Per lo svolgimento delle attività di ricognizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 400.000 euro per l'anno 2023. La somma di cui al primo periodo è trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Pag. 135

  Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire le parole: euro 14.142.858 con le seguenti: euro 14.542.858.
5.1. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo le parole: di trasporto aggiungere le seguenti: , della rete dei sottoservizi.
5.2. Bonelli, Borrelli.

  Al comma 1, dopo le parole: stima dei costi, aggiungere le seguenti: dando priorità al completamento, alla realizzazione ed all'apertura, con correlato finanziamento, delle opere del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e di altre vie di fuga di primaria importanza, stanziando altresì le risorse necessarie alla copertura dei costi di gestione e manutenzione delle opere.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per far fronte al fabbisogno finanziario di cui al comma 1, necessario per attuare le misure per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, nonché per l'attuazione delle misure per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, si provvede individuando e stanziando le risorse necessarie a carico del bilancio dello Stato, aggiuntive rispetto alle risorse già attribuite, ma non ancora erogate, alla Regione Campania a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
5.4. De Luca, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Amendola, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza.

  Al comma 1, dopo le parole: stima dei costi aggiungere le seguenti: , dando priorità al completamento, alla realizzazione ed all'apertura, con correlato finanziamento, delle opere del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e di altre vie di fuga di primaria importanza, destinando anche risorse per la copertura dei costi di gestione e manutenzione delle opere,.
*5.5. Pella, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.
*5.6. Manes.
*5.7. Ruffino.
*5.8. Montemagni, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di garantire l'immediato avvio all'esercizio delle gallerie di collegamento tra la tangenziale di Napoli e il porto di Pozzuoli, che costituiscono vie di fuga fondamentali, finanziate nell'ambito della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il Comune di Pozzuoli è autorizzato ad affidare alla Società Tangenziale di Napoli S.p.A. le attività di monitoraggio e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture per una durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata dell'affidamento è prorogabile in caso di permanenza delle condizioni di emergenza sismica dell'area flegrea. I reciproci impegni tra il Comune di Pozzuoli, che rimane Ente proprietario dell'infrastruttura, e la Società Tangenziale di Napoli sono disciplinati mediante apposita Convenzione nella quale sono indicati anche i prezzi di regolazione per i servizi corrisposti. Agli oneri derivanti dall'espletamento del servizio garantito da Tangenziale di Napoli S.p.A., nel limite di euro 1 milione annui, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 14.142.858 per l'anno 2023 e euro 857.142 per l'anno 2024 con le seguenti: 15.142.858 per l'anno 2023, euro 1.857.142 per l'anno 2024 e 1 milione di Pag. 136euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
5.9. Speranza, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di garantire l'immediato avvio all'esercizio delle gallerie di collegamento tra la tangenziale di Napoli e il porto di Pozzuoli, che costituiscono vie di fuga fondamentali, finanziate nell'ambito della legge 22 dicembre 1984, n. 887, la gestione delle stesse viene affidata direttamente e in via definitiva a Tangenziale di Napoli Spa, quale operatore specializzato e già concessionario della Autostrada A-56, ferma restando la proprietà delle opere in capo al Comune di Pozzuoli. I relativi costi di gestione sono coperti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso appositi stanziamenti assegnati alla Tangenziale di Napoli Spa.
*5.10. Pella, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.
*5.11. Manes.
*5.12. Ruffino.
*5.13. Speranza, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di garantire l'immediato avvio all'esercizio delle gallerie di collegamento tra la Tangenziale di Napoli e il Porto di Pozzuoli, che costituiscono vie di fuga fondamentali, finanziate nell'ambito della legge 22 dicembre 1984, n. 887, la gestione delle stesse viene affidata direttamente e in via definitiva a Tangenziale di Napoli Spa, quale operatore specializzato e già concessionario della Autostrada A-56, ferma restando la proprietà delle opere in capo al Comune di Pozzuoli. La Tangenziale di Napoli Spa inserisce la gestione dell'opera nel proprio Piano economico finanziario.
5.14. Pizzimenti, Benvenuto, Bof, Montemagni.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale effettua una zonazione degli scenari di rischio idrogeologico alla scala di maggior dettaglio e definizione delle misure strutturali e non strutturali per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.
  1-ter. I soggetti o enti competenti effettuano una verifica complessiva dell'impatto del fenomeno del bradisismo sulle infrastrutture dell'intero ciclo idrico, dal prelievo, all'utilizzo e al trattamento dei reflui nonché al sistema di raccolta delle acque bianche, al fine di prevenire l'innescarsi di possibili situazioni critiche che potrebbero anche pregiudicare la regolarità del servizio.
5.15. Pizzimenti, Benvenuto, Bof, Montemagni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di favorire il superamento delle criticità di cui al comma 1 e consentire l'immediata apertura al traffico e la conseguente gestione, l'adeguamento e la manutenzione tramite la società ANAS Spa, delle gallerie di collegamento tra la Tangenziale di Napoli e il Porto di Pozzuoli, nell'ambito del sistema di trasporto intermodale di cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5.16. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Pag. 137

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le attività di verifica di cui al comma 1 sono principalmente finalizzate all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi e con le procedure del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
*5.17. Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.
*5.18. Amendola, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'attuazione delle misure ritenute prioritarie volte a superare eventuali criticità presenti nell'attuale rete infrastrutturale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: per l'anno 2024 aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 5, comma 1, relativamente alle misure da attuare in via prioritaria, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,.
5.19. Santillo, Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Programmazione interventi prioritari)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, entro novanta giorni dal termine dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata e dell'edilizia pubblica prevista dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura immediata attuazione all'avvio degli interventi di messa in sicurezza degli immobili con priorità per quelli prospicienti le vie di fuga e le aree di incontro e di accoglienza delle popolazioni.
*5.01. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.
*5.02. Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

ART. 6.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: dei comuni interessati aggiungere le seguenti: dai fenomeni bradisismici, ricadenti nella zona rossa come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi e dopo le parole :della struttura comunale di protezione civile aggiungere le seguenti: e di Polizia Municipale;

   b) al comma 2, dopo le parole: 4 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2023, di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 4 milioni di euro per l'anno 2026;

   c) al comma 5, dopo le parole: per l'anno 2023, aggiungere le seguenti: , di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 4 milioni di euro per l'anno 2026;

   d) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: e euro 857.142 per l'anno 2024 con le seguenti: , euro 8.857.142 per l'anno 2024, euro 8.000.000 per l'anno 2025 e euro 4 milioni per l'anno 2026.
6.1. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: dei comuni interessati aggiungere le seguenti: dai fenomeni bradisismici, ricadenti nella zona rossa come delimitata nell'allegato 1 Pag. 138del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi;

   b) al comma 2, dopo le parole: 4 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2023, di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 4 milioni di euro per l'anno 2026;

   c) al comma 5, dopo le parole: per l'anno 2023 aggiungere le seguenti: , di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 4 milioni di euro per l'anno 2026;

   d) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: e euro 857.142 per l'anno 2024 con le seguenti: , euro 8.857.142 per l'anno 2024, euro 8.000.000 per l'anno 2025 e euro 4 milioni per l'anno 2026.
6.2. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi ed aggiungere, in fine, le parole: , nonché al reclutamento, per le attività di presidio del territorio interessato, in deroga ai tetti di spesa, di agenti di polizia locale a tempo determinato a valere sulle risorse di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ciascun Comune è autorizzato ad assumere con contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto Enti Locali, per le esigenze connesse alle attività in aggiunta alle facoltà assunzionali, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti. Le assunzioni di cui al presente articolo sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. Il trattamento economico accessorio corrisposto al personale assunto ai sensi dei precedenti periodi non concorre al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

   b) al comma 5, sostituire le parole: che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro con le seguenti: e 4.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

   c) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 857.142 per l'anno 2024 con le seguentiPag. 139: 4.857.142 per l'anno 2024 e 4 milioni di euro per l'anno 2025.
6.3. Scotto, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Speranza.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi e aggiungere, in fine, le parole: nonché al reclutamento, per le attività di presidio del territorio interessato, in deroga ai tetti di spesa, di agenti di polizia locale a tempo determinato a valere sulle risorse di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ciascun Comune è autorizzato ad assumere con contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto Enti Locali, per le esigenze connesse alle attività in aggiunta alle facoltà assunzionali, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti. Le assunzioni di cui ai precedenti periodi sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. Il trattamento economico accessorio corrisposto al personale assunto ai sensi dei precedenti periodi non concorre al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*6.4. L'Abbate, Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
*6.5. Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi e aggiungere, in fine, le parole: nonché al reclutamento, per le attività di presidio del territorio interessato, in deroga ai tetti di spesa, di agenti di polizia locale a tempo determinato a valere sulle risorse di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;

  Conseguentemente:

   a) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;

   b) al comma 5, dopo le parole: 4 milioni di euro aggiungere le seguenti: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;

   c) all'articolo 7, comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 4 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.6. Pella, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi.
*6.7. Manes.
*6.8. Ruffino.

Pag. 140

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché al reclutamento, per le attività di presidio del territorio interessato, in deroga ai tetti di spesa, di agenti di polizia locale a tempo determinato a valere sulle risorse di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ciascun Comune è autorizzato ad assumere con contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto Enti Locali, per le esigenze connesse alle attività in aggiunta alle facoltà assunzionali, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti. Le assunzioni di cui ai precedenti periodi sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. Il trattamento economico accessorio corrisposto al personale assunto ai sensi dei precedenti periodi non concorre al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6.9. Manes.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché al reclutamento, per le attività di presidio del territorio interessato, in deroga ai tetti di spesa, di agenti di polizia locale a tempo determinato a valere sulle risorse di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
6.10. Ruffino.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo anche figure professionali specialistiche in tema di rischio sismico e vulcanico.
6.11. Montemagni, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , anche in deroga alle destinazioni d'uso previste dal vigente strumento urbanistico ed anche al di fuori del territorio della Città Metropolitana di Napoli.
6.12. Pizzimenti, Benvenuto, Bof, Montemagni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di garantire un efficace svolgimento degli interventi di monitoraggio strutturale e di messa in sicurezza del patrimonio culturale, il Ministero della Cultura può avvalersi di ulteriori risorse, nel limite massimo di cinque unità di personale, da impiegare nelle attività di cui all'articolo 2 del presente decreto, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, entro il limite di spesa di 30.000 euro annui. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni 2023, Pag. 1412024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.14. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure urgenti per il Piano di ricostruzione dei territori dei Comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017)

  1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 , n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «dalla Regione Campania» sono sostituite dalle seguenti: «dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Commissario straordinario, previo parere della conferenza di servizi di cui al comma 2 lettera c)»;

   c) al comma 2, lettera a), le parole: «dalla Regione Campania» sono sostituite dalle seguenti: «dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto»;

   d) al comma 2, la lettera b) è soppressa;

   e) al comma 2 la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2019 è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto, con la partecipazione del rappresentante della regione Campania, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere è obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei Comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.».
6.01. Bicchielli.

(inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure urgenti per il Piano di ricostruzione dei territori dei Comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017)

  1. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) del medesimo decreto-legge e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità, per i quali i poteri di ordinanza attribuiti al Commissario ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.
  2. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può impartire le direttive.
6.02. Bicchielli.

(inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Potenziamento temporaneo delle strutture sanitarie)

  1. Al fine di predisporre, in forma preventiva, un incremento temporaneo del personalePag. 142 nelle strutture sanitarie ubicate nei territori di cui all'articolo 1, è consentito, per il periodo di un anno, a richiesta del dipendente residente o domiciliato nel territorio della Città Metropolitana di Napoli e impegnato in Regioni diverse dalla Campania, il comando presso una struttura sanitaria ubicata all'interno delle aree ricadenti tra quelle definite dal citato articolo 1. In deroga alle procedure di legge per il comando e il trasferimento di personale del Servizio sanitario nazionale, il comando assume efficacia con il solo atto di accettazione della richiesta emesso dal Direttore Generale della struttura sanitaria alla quale è diretta la richiesta e che deve accettare il dipendente in comando.
6.03. Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure urgenti per il rafforzamento delle professionalità tecniche delle pubbliche amministrazioni nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico)

  1. Per il personale con qualifica dirigenziale o di funzionario tecnico o amministrativo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico come individuate dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 6, l'aspettativa di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali, si intende concessa decorsi 60 giorni dalla richiesta, senza le limitazioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Decorsi due anni, il dipendente può chiedere di rientrare in servizio nel corso del terzo anno.
  2. Le amministrazioni sono autorizzate a coprire le vacanze di organico rese disponibili dalla collocazione in aspettativa dei dipendenti pubblici di cui al comma 1, mediante la sottoscrizione di contratti a tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi. La procedura di reclutamento prevede la pubblicazione di un apposito avviso pubblico, la selezione delle domande in base al possesso dei requisiti richiesti nell'avviso, la loro graduazione in base ai criteri specificati nel medesimo avviso, e l'inserimento in un apposito elenco tenuto dall'amministrazione interessata, che vi attinge nei limiti delle disponibilità numeriche e finanziarie create dalle collocazioni in aspettativa. Il personale assunto a tempo determinato può essere stabilizzato, esclusivamente nei limiti dei posti resi vacanti dalla definitiva collocazione a riposo o dalla rinuncia alla reintegrazione in servizio del dipendente in aspettativa, previo esperimento di apposita procedura che tenga conto della valutazione riportata nel periodo di copertura del posto vacante e dell'esito di un colloquio selettivo, purché il posto in organico si sia reso disponibile definitivamente. Le economie di spesa eventualmente originate dal turn over non possono in nessun caso consentire la stabilizzazione di personale in misura numericamente superiore ai posti resi disponibili dalla fruizione dell'aspettativa. Ai fini della stabilizzazione, il dipendente deve aver assolto l'obbligo di formazione specialistica o avanzata nell'ambito di corsi della Scuola Nazionale dell'Amministrazione o da questa accreditati, conseguendo, ove prevista, la relativa abilitazione. La copertura finanziaria delle assunzioni è garantita dai risparmi di spesa derivanti dalla collocazione in aspettativa dei dipendenti pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6.04. Pizzimenti, Bof, Benvenuto, Montemagni.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure urgenti per il rafforzamento del personale impiegato nelle attività di cui al presente decreto)

  1. Per far fronte alle situazioni emergenziali di cui al presente decreto, il MinisteroPag. 143 delle infrastrutture e dei trasporti e il Provveditorato interregionale per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata possono avvalersi di personale in comando o distacco senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale di cui al primo periodo, proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché dagli enti pubblici economici, in posizione di comando o distacco, è inquadrato nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o del provveditorato interregionale, previa istanza da presentare nei novanta giorni successivi al relativo distacco o comando, per far fronte alle esigenze emergenziali. Nell'ambito della contrattazione collettiva è individuata l'indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o del provveditorato interregionale, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero di appartenenza.
6.05. Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

Pag. 144

ALLEGATO 2

5-01589 Bonelli: Criticità ambientali relative all'installazione e all'esercizio da parte di Edison SpA di un deposito di gas nel porto di Brindisi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla tematica avanzata dall'onorevole interrogante, concernete la revoca del decreto interministeriale 22 agosto 2022 n. 17487, con il quale è stata autorizzata la società Edison Spa alla costruzione e l'esercizio di un deposito di gas naturale liquefatto (GNL) si rappresenta quanto segue.
  Innanzitutto, si rileva le dimensioni dell'impianto in questione, in termini di capacità di stoccaggio, sono sotto la soglia per la quale è prevista l'attivazione di un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, così come previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 punto 8 comma 3 dell'allegato II parte seconda. Né in proposito rilevano le osservazioni dell'interpellante in merito alla riduzione, in specifiche circostanze, di detta soglia prevista dalla normativa regionale del 2001, atteso che il riferimento in materia di procedimenti di VIA e riparto delle relative competenze tra stato e regione resta regolato dal citato decreto legislativo.
  Inoltre, è bene precisare che il progetto interessato dall'onorevole interrogante è riferito all'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare Adriatico Meridionale che non rientra tra le AdSP target di green ports PNRR del MASE, (l'investimento green ports PNRR copre, infatti, solo le AdPS del centro nord). Il progetto, quindi, non è finanziato con l'investimento PNRR del MASE e non esistono altresì nel PNRR MASE misure di finanziamento.
  A tale riguardo, con nota del 10 novembre 2021, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, a seguito di una serie di approfondimenti che hanno interessato il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Capitaneria di Porto di Brindisi, ha fornito il proprio parere evidenziando di avere posto in essere le azioni volte a verificare la compatibilità dell'iniziativa con i traffici attuali e potenziali del sito.
  Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, non sussistono elementi utili per i fondamenti di una revoca in autotutela del decreto interministeriale oggetto dell'interrogazione.

Pag. 145

ALLEGATO 3

5-01586 Fabrizio Rossi: Modalità di gestione della laguna di Orbetello.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La laguna di Orbetello rappresenta, sia a livello ambientale che naturalistico, un'eccellenza non solo della Regione Toscana, ma dell'intera Italia. Tuttavia, nel tempo è stata troppo spesso abbandonata a se stessa e non adeguatamente tutelata dal punto di vista normativo; la crisi ambientale degli scorsi anni ha, infatti, determinato l'inserimento dell'area della laguna tra quelle definite «ad elevato rischio di crisi ambientale».
  È noto che la situazione di assoluta criticità e rischio nella quale versa la laguna in parola è causata soprattutto da un insufficiente ricambio delle «acque di mare», che ha causato copiose morie di pesci negli anni 2017 e 2022.
  Tale situazione si è di recente aggravata anche a causa dell'invasione del cosiddetto granchio blu ed anche la nomina di un Commissario straordinario delegato al risanamento della laguna, nel 2002, non ha potuto far superare la difficile situazione in cui versa la laguna: oggi, nonostante la fine della gestione commissariale, permane l'emergenza.
  Allo stato, appare quindi necessario un intervento normativo e gestionale diverso, con l'obiettivo di definire, una volta per tutte, la forma di una gestione ordinaria del complesso sistema della laguna di Orbetello, con la creazione di un organismo di gestione, come tra l'altro indicato dalla conferenza delle varie amministrazioni territoriali, mediante un percorso che tenga conto delle attuali esigenze ambientali, economiche e giuridiche.
  Deve trattarsi di un soggetto di diritto pubblico, dotato di una propria personalità giuridica, partecipato da Stato, Regione Toscana, Provincia di Grosseto e dalle amministrazioni comunali di Orbetello e di Monte Argentario.
  Un organismo di gestione si rende necessario per due ordini di ragioni: anzitutto perché, sebbene nel tempo siano stati effettuati vari interventi di risanamento da parte del Commissario delegato all'emergenza, la laguna di Orbetello necessita di una serie permanente di interventi di manutenzione e gestionali, per la conservazione e il graduale miglioramento dell'attuale situazione di equilibrio ambientale.
  Va poi sottolineato che le differenti competenze finora esistenti hanno portato ad uno stato non soddisfacente di operatività o, meglio, quasi d'inerzia, che ha contribuito al graduale peggioramento della situazione ecologica e ambientale, fino alla determinazione dello stato di emergenza: dunque, alla frammentazione delle competenze è corrisposta un'inefficienza dell'azione complessiva.
  Atteso quanto sopra, sarà cura di questo Ministero fornire tempestiva risposta sugli esiti dei concerti con gli Uffici e le amministrazioni competenti, da coinvolgere nel percorso di gestione ordinaria della laguna.
  L'attenzione sulla questione è massima, così come la necessità – già evocata – di considerare attentamente le diverse esigenze in essere, che attengono ad aspetti vari, non solo ambientali, ma anche economici e giuridici.
  Pertanto, le interlocuzioni con tutti i soggetti coinvolti, sia preliminarmente che in itinere, durante detto percorso, sono essenziali ed imprescindibili in ragione delle diverse sensibilità coinvolte.
  Contestualmente, il Mase continua ad attenzionare l'attività di monitoraggio e validazione dei dati acquisiti dall'Arpa attraverso un'attività implementata nel corso del tempo, concernente tutti i dettagli delle condizioni lagunari medesime.

Pag. 146

ALLEGATO 4

5-01587 Ilaria Fontana: Iniziative di contrasto alla cementificazione dell'area fiorentina e al dissesto idrogeologico del territorio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, si rappresenta che il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) ha tra gli altri il compito di monitorare il consumo di suolo, e cura annualmente un rapporto sull'argomento. Secondo lo studio più recente, nel 2022 il consumo di suolo netto è persino accelerato, raggiungendo il valore più alto degli ultimi 10 anni.
  Riguardo ai territori interessati dalla recente calamità, nelle province di Firenze, Prato e Pistoia la percentuale di suolo consumato è, rispettivamente, del 7,34 per cento, del 14,28 per cento e del 10,24 per cento, a fronte di una media nazionale del 7,14 per cento e di una media regionale del 6,17 per cento.
  Nel 2022, la crescita è stata di 45 ettari nella provincia di Firenze, con una densità pari a 1,29 metri quadrati per ettaro, di 6 ettari nella provincia di Prato pari a 1,51 metri quadrati per ettaro, e di 5 ettari nella provincia di Pistoia pari a 0,50 metri quadri per ettaro. La media nazionale della densità è di 2,35 e regionale di 1,03 metri quadrati per ettaro.
  Nel 2022, i Comuni di Firenze, e Campi Bisenzio rientrano tra i sei comuni toscani con maggiore percentuale di superfici costruite rispetto al territorio comunale. In particolare, nel Comune di Campi Bisenzio la densità del consumo di suolo annuale netto è stato il più alto, raggiungendo 9 ettari nell'ultimo anno.
  In materia di protezione del suolo e di contenimento del consumo del suolo, non esiste ancora un riferimento normativo complessivo a livello nazionale. Tuttavia, allo stato attuale le Regioni regolamentano la gestione del consumo di suolo e della rigenerazione urbana nelle proprie leggi urbanistiche.
  La protezione del suolo e il suo uso sostenibile sono diventate priorità che si intersecano con numerosi obiettivi delle politiche ambientali, climatiche e agricole. Al riguardo, lo scorso 5 luglio è stata emanata una proposta di Direttiva Europea sul monitoraggio e la resilienza del suolo. Una volta entrata in vigore e recepita dall'Italia, rappresenterà l'avvio di un processo normativo a scala nazionale che regolerà il bilancio sul consumo di suolo anche nel nostro Paese.
  In relazione al finanziamento delle opere contro il dissesto idrogeologico, per le provincie di Firenze, Pistoia e Prato, dal 2010 al 2022 il Ministero ha programmato 29 interventi, per un importo complessivo di 150 milioni di euro, di cui quasi 100 a carico del bilancio dello Stato.
  Nell'ambito della programmazione del 2023, per la quale è ancora in corso di perfezionamento la fase istruttoria, sono state attribuite alla Regione Toscana risorse derivanti dal bilancio MASE per quasi 16 milioni di euro.
  Inoltre, con cadenza annuale il Ministero procede all'attivazione dei finanziamenti delle progettazioni degli interventi contro il dissesto idrogeologico, al fine di favorire lo sviluppo delle attività progettuali fino al livello esecutivo secondo. I criteri sono stabiliti dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2016, relativo al funzionamento dell'apposito Fondo di cui alla legge n. 221 del 2015, n. 221. Attraverso il suddetto Fondo, sono state ad oggi finanziate 25 progettazioni per la Regione Toscana, per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro.

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ALLEGATO 5

5-01588 Mazzetti: Iniziative di contrasto al dissesto idrogeologico a livello nazionale e relative risorse.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, è necessario anzitutto premettere quali risorse siano state attribuite dal Ministero per la realizzazione delle opere contro il dissesto idrogeologico. Per le sole aree interessate dal recente evento alluvionale, e dunque per le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, dal 2010 al 2022 sono stati programmati 38 interventi per un importo complessivo di 175 milioni di euro, di cui quasi 112 a carico del bilancio dello Stato.
  Inoltre, il Ministero procede annualmente all'attivazione dei finanziamenti delle progettazioni degli interventi, secondo i criteri stabiliti dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2016, recante «Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221». Ad oggi, attraverso il suddetto Fondo, sono state finanziate per la Regione Toscana 25 progettazioni, per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro.
  Nell'ambito della programmazione del 2023 sono state attribuite alla Regione Toscana risorse derivanti dal bilancio del MASE per complessivi 16 milioni di euro, per i quali tuttavia è ancora in corso di perfezionamento la fase istruttoria.
  Questo Ministero, in base alle risorse rese disponibili nel bilancio statale, concretizza le proprie funzioni in materia di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, attraverso atti di programmazione e finanziamento di interventi strutturali proposti dalle Regioni e dalle Province autonome, selezionati secondo la procedura e i criteri stabiliti dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 15 novembre 2021, recante «Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico ai fini dell'ammissione a finanziamento».
  Tali criteri tengono conto, tra l'altro, della pianificazione svolta dalle competenti Autorità di bacino distrettuali, in relazione al rischio da frana (Piani di Assetto Idrogeologico – PAI) e al rischio da alluvioni (Piani di Gestione del Rischio da Alluvioni – PGRA).
  Infine, in merito alla razionalizzazione dell'attuale sistema di governance auspicata dall'onorevole interrogante, si fa presente che è stato istituito un apposito gruppo di lavoro interministeriale, coordinato dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. L'obiettivo è di definire misure di semplificazione normativa e amministrativa miranti ad accelerare l'iter programmatorio, progettuale, autorizzativo e realizzativo degli interventi contro il dissesto idrogeologico.
  Nell'ambito di tale gruppo di lavoro, esteso anche ai rappresentanti di Regioni ed Enti locali, il Ministero ha fornito il proprio contributo in termini conoscitivi e propositivi, ora oggetto di valutazione complessiva da parte del Governo.

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ALLEGATO 6

5-01591 Montemagni: Destinazione di risorse alla messa in sicurezza idrogeologica del litorale e dei versanti toscani.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, occorre innanzitutto fornire dettagli in merito alle risorse finanziarie afferenti al PNRR. In tale ambito, al MASE è stata attribuita la titolarità del sub-investimento 2.1a della M2C4 relativa alle «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico». Tuttavia, le risorse assegnate a tale azione, che ammontano a un miliardo e 287 milioni di euro, sono state destinate esclusivamente al finanziamento di progetti già in essere. Si tratta pertanto di progetti già inclusi in programmi di finanziamento preesistenti rispetto al PNRR. Tale determinazione è stata altresì assunta dal MEF con il decreto del 6 agosto 2021.
  Sul tema della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, il Ministero esercita le proprie competenze attraverso atti di programmazione e finanziamento di interventi strutturali proposti dalle Regioni e dalle Province autonome. I criteri di selezione sono indicati nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 15 novembre 2021.
  Tali criteri tengono conto, tra l'altro, della pianificazione svolta dalle competenti Autorità di bacino distrettuali, in relazione ai Piani di Assetto Idrogeologico – PAI – relativi al rischio da frana, ed ai Piani di Gestione del Rischio da Alluvioni – PGRA – relativi al rischio da alluvioni.
  In relazione al finanziamento delle opere contro il dissesto idrogeologico, per le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, questo Ministero ha programmato, dal 2010 al 2022, n. 38 interventi per un importo complessivo pari a 175 milioni di euro, di cui quasi 112 a carico del bilancio dello Stato.
  Nell'ambito della programmazione del 2023, per la quale è ancora in corso di perfezionamento la fase istruttoria, sono state attribuite alla Regione Toscana risorse derivanti dal bilancio MASE per complessivi 16 milioni di euro.
  Inoltre, come peraltro già indicato in una precedente risposta, sono da considerare anche le 25 progettazioni per la Regione Toscana per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro, finanziate tramite il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, di cui all'articolo 55 della legge n. 221 del 2015.
  In conclusione, l'assegnazione delle risorse da parte del Ministero è stata indirizzata verso i diversi ambiti territoriali a seguito di indicazioni fornite a monte dalla Regione Toscana, anche sulla base della pianificazione effettuata dalle Autorità di bacino distrettuali. La vigente normativa pertanto non consente la delocalizzazione di risorse già individuate per altre progettualità.
  Sarà comunque cura del Ministero verificare che trovino attuazione le proposte di intervento relative alla messa in sicurezza delle aree costiere toscane, come suggerito dall'Onorevole interrogante, e sulla base delle indicazioni provenienti dagli enti territoriali competenti.

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ALLEGATO 7

5-01590 Simiani: Ipotesi di conflitto di interesse relativamente alle nomine del commissario per la depurazione in Sicilia e del capo di gabinetto dal Ministro per lo sport e i giovani.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per quanto concerne il quesito posto con riguardo al dott. Atelli, si rappresenta che, ai sensi del decreto ministeriale n. 342 del 2017, nessun componente della Commissione VIA/VAS incardinata presso il MASE, presidente compreso, detiene autonomi poteri decisionali, esercitabili su base individuale, sui dossier in valutazione.
  Difatti, la Commissione VIA/VAS si esprime attraverso determinazioni finali che non solo hanno forma di parere, ma sono anche adottate, in sede collegiale, attraverso l'espressione del voto da parte di tutti i componenti (attualmente, 49 unità) in carica. A volte, conseguentemente, il parere viene approvato non all'unanimità dei componenti, bensì a maggioranza.
  Nella fissazione dell'ordine del giorno dell'assemblea plenaria, nella quale viene votato ciascun parere, il presidente non decide autonomamente, essendo la calendarizzazione delle procedure la mera conseguenza della conclusione dell'istruttoria relativa alla singola procedura da parte del gruppo istruttore che l'ha trattata (per gruppo istruttore si intende l'articolazione organizzativa – con competenza prestabilita per materia – di primo livello, interna alla Commissione stessa, che inizia e coltiva l'istruttoria, sviluppandone, a conclusione, una proposta di parere da sottoporre al voto finale di tutti gli aventi diritto).
  Anche nell'assegnazione delle procedure ai diversi gruppi istruttori, per vero, il presidente non svolge alcun ruolo, in quanto gli stessi hanno competenza funzionale per tipologie di opere, il che consente l'assegnazione della procedura in automatico da parte della Direzione.
  Di conseguenza, se il presidente della Commissione VIA/VAS ha il potere/dovere di sottoscrivere il parere – una volta che questo sia stato votato dall'organo collegiale – non ha invece, in alcun modo, quello di adottarlo in via monocratica. Non può, cioè, sostituirsi alla Commissione.
  Inoltre, con riguardo all'incarico di Capo di gabinetto del Ministro per lo sport e le politiche giovanili, detta funzione è svolta dal dott. Atelli a titolo gratuito, sin dal primo giorno.
  Per quanto concerne, invece, il quesito posto con riferimento alla nomina del prof. Fatuzzo, si rappresenta, preliminarmente, che lo stesso è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023 sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il sud, e le politiche di coesione e il PNRR. Per l'adozione del citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri sono state acquisite e valutate le dichiarazioni rese dal prof. Fabio Fatuzzo in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola e la Corte dei Conti non ha rilevato le criticità sollevate dall'interrogante.
  A tal riguardo, si evidenzia che il prof. Fatuzzo quale presidente del consiglio di amministrazione della società richiamata dall'interrogante, soggiace da Statuto e secondo le previsioni del Modello organizzativo e gestionale (MOG) societario – sottoposto al controllo dell'organismo di Vigilanza – a specifici obblighi di trasparenza e astensione, ai sensi della normativa vigente, tendente ad evitare situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziali, in capo a chi, tra l'altro, svolga incarichi finalizzati all'adempimento di pubblici servizi.