CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 ottobre 2023
192.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1517, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, approvato dal Senato;

   preso atto delle disposizioni del Capo I, volte a prevedere interventi infrastrutturali nel territorio del comune di Caivano, in particolare laddove, all'articolo 1, commi 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies, si autorizza il comune di Caivano ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, in deroga ai vincoli assunzionali, al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, nonché 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale e 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale;

   rilevato che l'articolo 1-bis reca disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano e preso atto delle misure di riorganizzazione del personale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri previste al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione;

   osservato che l'articolo 10, al comma 1, autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, prevedendo, al comma 2, il potenziamento dell'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud» di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023;

   preso atto delle disposizioni del comma 5 del medesimo articolo 10, tese a incrementare, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, introducendo alcune misure incentivanti di ordine economico e di ordine premiale ai fini della carriera scolastica in favore dei docenti a tempo indeterminato presenti nelle zone più disagiate per garantirvi la continuità didattica;

   osservato che il comma 6 del richiamato articolo 10, oltre a recare la copertura degli oneri, dispone che, per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse aggiuntive assegnate dal comma 5 al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto;

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   rilevato che l'articolo 11 è volto ad assicurare il rispetto del target del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», favorendo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale;

   preso atto, infine, delle disposizioni dell'articolo 15, volte al potenziamento dell'organico dell'AGCOM, in vista delle nuove competenze attribuite alla predetta Autorità, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Legge sui servizi digitali o Digital Services Act);

   osservato che l'articolo 15-bis reca misure per il rafforzamento e l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prevedendo una rideterminazione delle articolazioni di livello dirigenziale generale e della rimanente dotazione organica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 144/2023: Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum. C. 1491 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1491, di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum;

   osservato che il provvedimento – atteso che la piattaforma digitale per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative popolari, prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020, risulta non ancora operativa – è volto ad assicurare la gestione delle richieste di referendum, quali l'espletamento delle operazioni di verifica e conteggio della regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità dei quesiti referendari;

   rilevato che a tale fine l'articolo 1, nell'ambito delle norme di più diretto interesse della XI Commissione, prevede misure di temporaneo rafforzamento dell'organico dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, stabilendo che quest'ultimo si avvalga, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale della segreteria nel numero massimo di 28 unità appartenenti all'Area Assistenti (ex Comparto Ministeri seconda area – fascia economica da F4 a F6);

   osservato che il medesimo articolo 1 contempla altresì, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, procedure di assegnazione temporanea di ulteriore personale – nel numero massimo di 100 unità – rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, riservate al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni nell'amministrazione stessa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1450, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014;

   rilevato che l'Accordo di cui si propone la ratifica è finalizzato ad includere la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'Accordo SEE (Spazio economico europeo), dettando in proposito disposizioni di dettaglio;

   preso atto, per quanto concerne gli ambiti di competenza della XI Commissione, di quanto previsto all'articolo 2, laddove si stabiliscono gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, facendosi riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti in talune disposizioni transitorie dell'Accordo SEE, tra cui quelle dell'allegato V, nel campo della libera circolazione dei lavoratori, e quelle dell'allegato XVIII, relative alla sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento tra uomini e donne,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

5-00646 Barzotti: Iniziative volte a tutelare i lavoratori coinvolti nella chiusura dello stabilimento di Pregnana Milanese di Fpt Industrial e non ancora ricollocati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente. Gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative di competenza sono state adottate al fine di salvaguardare i lavoratori di CNH/FTP Industrial dello stabilimento di Pregnana Milanese.
  In via preliminare, rappresento che il polo industriale coinvolto, al momento della decisione di cessare le attività, contava 240 dipendenti. La cessazione della produzione da parte di CNH/FPT è stata accompagnata da un percorso di ammortizzatori sociali articolato che ha richiesto diversi momenti di confronto e approfondimento tecnico.
  Al riguardo, le attività della società in esame sono state trasferite presso lo stabilimento di Torino e per tale scelta industriale ai dipendenti interessati è stato riconosciuto, per un periodo di dodici mesi decorrenti dal 1° maggio 2021, il beneficio dell'integrazione salariale straordinaria per cessazione dell'attività aziendale.
  Durante questo arco temporale, i tentativi esperiti di cessione del sito e di salvaguardia occupazionale non hanno avuto esito positivo e, per conseguenza, le parti hanno deciso di fare ricorso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale per tutelare i lavoratori.
  A tal proposito, per il periodo dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2023, la società in esame ha chiesto di usufruire per 76 lavoratori – ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015 – della cassa integrazione guadagni straordinaria per transizione occupazionale. Durante i periodi di cassa, i lavoratori CNH Pregnana in CIGS hanno avviato, oltre ad iniziative di politica attiva messe a disposizione dalla azienda, un percorso di Reti per la ricollocazione avviato in data 18 giugno 2021 con capofila AFOL CMM, che ha visto la partecipazione dei sindacati territoriali, della azienda e di GPI Group oltre del comune di Pregnana Milanese.
  Il 10 febbraio scorso, in prossimità della scadenza dell'ammortizzatore sociale, la società ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per i 63 lavoratori ancora in forza presso l'unità di Pregnana Milanese.
  Come comunicato dalla Direzione generale Istruzione, Formazione e Lavoro della regione Lombardia, la fase sindacale si è conclusa il 27 marzo scorso con esito negativo e, pertanto, la stessa regione ha convocato le parti per l'espletamento dell'esame congiunto in sede pubblica previsto nell'ambito della fase amministrativa della procedura.
  Nel corso della consultazione sono state valutate possibili soluzioni alla vertenza con l'obiettivo di avvicinare le posizioni delle parti coinvolte, trovare un accordo e mettere a disposizione dei lavoratori di Pregnana (ridotti a 45 unità) ulteriori strumenti e misure di politica attiva del lavoro.
  Il 26 aprile scorso, dopo lungo confronto, la procedura di licenziamento collettivo è stata chiusa in sede regionale con un accordo sottoscritto tra le parti. Tale intesa prevede incentivi all'esodo, outplacement e incentivi aggiuntivi per coloro che non arrivano alla quiescenza nei 24 mesi successivi alla stipula dell'accordo.
  L'intesa è, quindi, arrivata dopo una lunga vertenza, nel corso della quale, come rappresentato dalla regione Lombardia, sono state promosse diverse misure per i lavoratori coinvolti, e sono stati salvaguardati complessivamente oltre 200 posti di lavoro, prevedendo per i rimanenti esuberi opportunità di ricollocazione presso altre sedi del Gruppo Iveco Group, una significativa incentivazionePag. 145 economica all'esodo ed un ulteriore percorso di outplacement della durata di 12 mesi.
  Infine, la regione Lombardia ha comunicato la possibilità di fruire, per i lavoratori che lo richiedessero, di ulteriori strumenti e misure di politica attiva del lavoro disponibili attraverso i centri per l'impiego e la rete degli operatori accreditati.
  Concludo rappresentando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a monitorare la vicenda segnalata al fine di garantire la salvaguardia e la tutela dei lavoratori coinvolti.

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ALLEGATO 5

5-01273 D'Attis: Iniziative per scongiurare la chiusura dello stabilimento brindisino della LyondellBasell operante nel settore petrolchimico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente. Gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative di competenza si intendano adottare in merito alla comunicata chiusura di una delle due unità produttive del gruppo LyondellBasell ubicate a Brindisi.
  In via preliminare, comunico che la competente struttura tecnica della regione Puglia, il Ministero dell'interno e il Ministero delle imprese e del made in Italy hanno provveduto a fornire i dati necessari relativi alla questione in oggetto.
  Nel merito, evidenzio che il gruppo LyondellBasell, operante nel campo chimico, ha due stabilimenti produttivi presso il polo di Brindisi con un contingente complessivo di circa 150 dipendenti.
  In data 5 settembre scorso, l'azienda ha comunicato l'apertura della procedura di licenziamento collettivo, riguardante n. 47 unità di personale in esubero, alla luce della dismissione di uno dei due stabilimenti brindisini prevista per il 31 dicembre 2023.
  Lo scorso 20 settembre si è tenuto un tavolo di crisi d'impresa presso il Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi (SEPAC), che ha visto la partecipazione, oltre che dell'azienda, anche delle organizzazioni sindacali e del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT).
  In tale sede l'azienda ha chiarito le ragioni legate alla decisione di dismettere l'impianto, rinvenibili oltre che nella generale crisi che il settore chimico sta attraversando, anche nelle debolezze strutturali dell'impianto brindisino.
  La regione Puglia ha riferito di aver richiesto al MIMIT di verificare e considerare l'eventuale utilizzo delle risorse ancora disponibili dell'«accordo di programma stralcio per la chimica di Brindisi», per finanziare interventi e misure a favore dei lavoratori, così come richiesto dalle organizzazioni sindacali.
  Il MIMIT ha riferito di aver aperto una interlocuzione istituzionale con l'Azienda, che si è resa disponibile a valutare eventuali azioni di irrobustimento industriale del sito brindisino.
  Comunico, in ogni caso, che, secondo quanto riferito dalla regione Puglia, ad oggi non vi sono state convocazioni di tavoli tecnici, mentre ha avuto regolare corso la procedura di licenziamento collettivo.
  In particolare, informo gli interroganti che risulta essersi chiusa lo scorso 18 ottobre, con esito negativo, la prima fase della procedura – cosiddetta fase sindacale – mentre la successiva fase amministrativa presso l'Agenzia regionale per le politiche attive, dovrà concludersi entro il prossimo 20 novembre.
  Inoltre, secondo quanto riferito sia dal Ministero dell'interno che dalla regione Puglia, in data 24 ottobre scorso si è svolto uno sciopero di 8 ore indetto dalle principali sigle sindacali.
  Le organizzazioni sindacali hanno palesato alla prefettura di Brindisi le preoccupazioni legate all'esito negativo della fase sindacale della procedura di licenziamento collettivo, e hanno ribadito l'urgenza della convocazione di un tavolo interministeriale.
  Confermo, a tal proposito, la piena disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a prendere parte ad un eventuale tavolo tecnico che, fermo Pag. 147restando gli interventi a favore dei lavoratori che potranno derivare dalla procedura di licenziamento collettivo, possa affrontare in maniera più profonda la questione del polo chimico di Brindisi e, dunque, della crisi dell'azienda in questione.
  Mi preme sottolineare, in conclusione, che il Ministero che rappresento pone la massima attenzione e ampio impegno nella tutela dei diritti e delle garanzie riconosciuti ai lavoratori, in particolare nelle situazioni di crisi aziendale.

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ALLEGATO 6

5-01332 Scotto: Iniziative a tutela di un lavoratore licenziato dalla Dresser di Casavatore.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'interrogazione concernente un licenziamento intimato dall'impresa Dresser di Casavatore, provincia di Napoli, facente parte del gruppo Baker Hughes, nei confronti di un suo lavoratore.
  Al riguardo, è opportuno preliminarmente rilevare che dalle informazioni fornite nell'atto parlamentare presentato e dai fatti illustrati che avrebbero dato origine alla sanzione, la vicenda sembrerebbe rientrare nella fattispecie del licenziamento disciplinare.
  Ciò detto, sulla questione segnalata è stata compiuta attenta istruttoria ed è stato interessato il Ministero dell'interno che ha comunicato che lo scorso 11 agosto si è svolto presso la prefettura di Napoli un incontro alla presenza di rappresentanti della Società nonché del Sindacato Fiom CCGIL che aveva fatto richiesta per l'apertura di un tavolo di mediazione al fine di trovare una soluzione alla problematica del licenziamento di un lavoratore operata dalla società Dresser.
  La prefettura di Napoli ha riferito che durante il suddetto incontro le parti sono state invitate ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a ristabilire un percorso condiviso per riavviare il confronto, in un clima costruttivo per il perseguimento di una soluzione della problematica.
  L'organizzazione sindacale, nel manifestare l'esigenza di individuare idonee soluzioni, ha richiesto alla società di tramutare il provvedimento di licenziamento disciplinare in una sospensione di un mese dal servizio.
  Secondo quanto riferito dalla prefettura di Napoli, la società, nel ritenere non praticabile alcuna mediazione, ha chiesto all'organizzazione sindacale di valutare un accordo transattivo con la corresponsione di un importo economico al lavoratore, la cui entità avrebbe dovuto essere discussa nel corso di successivi incontri.
  Allo stato, tuttavia, il Ministero dell'interno ha comunicato di non avere ulteriori notizie al riguardo.
  Per quanto attiene il quesito formulato dall'Onorevole interrogante relativo alle iniziative normative a tutela del licenziamento, occorre ricordare che nel caso, come quello di specie, del licenziamento disciplinare trova applicazione la procedura prevista dall'articolo 7 della legge n. 300 del 1970 che, oltre a sancire il principio di pubblicità del codice disciplinare, prevede l'obbligo per il datore di lavoro della preventiva contestazione scritta dell'addebito rivolto al lavoratore e il diritto dello stesso di essere sentito a sua difesa prima dell'eventuale adozione, nei suoi confronti, di un provvedimento disciplinare.
  La stessa norma stabilisce, inoltre, che in ogni caso nessuna sanzione più grave del rimprovero verbale può essere applicata prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione del fatto, in modo da consentire al lavoratore di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
  Le sanzioni disciplinari possono, peraltro, essere oggetto di impugnazione da parte del lavoratore sia attraverso ricorso alla competente Autorità giudiziaria, sia mediante le specifiche procedure previste dai contratti collettivi di lavoro.
  Alla luce di tali considerazioni, si rileva come l'ordinamento già provvede a Pag. 149tutelare, in via ordinaria, situazioni come quella rappresentata nell'atto di sindacato ispettivo mettendo a disposizione del lavoratore una pluralità di strumenti di garanzia per contestare la ritenuta illegittimità della sanzione disciplinare che il datore di lavoro intende irrogare.
  In ogni caso, nel ringraziare l'Onorevole interrogante per la segnalazione del caso esaminato, sottolineo che il Ministero che rappresento manterrà alta l'attenzione sul caso segnalato, continuando a seguire gli ulteriori sviluppi della vicenda.