CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 ottobre 2023
192.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1517 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1437 Governo, di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1450 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020. C. 1451 Governo.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1451 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. C. 836 Molinari.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.
*1.1. Berruto.
*1.2. Zaratti, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: articoli 2 e 3, secondo comma, della Costituzione con le seguenti: articoli 2, 3, secondo comma, 33 e 41 della Costituzione.
**1.3. Berruto.
**1.4. Zaratti, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: articoli 2 e 3, secondo comma, della Costituzione con le seguenti: articoli 2, 3, secondo comma, e 33, ultimo comma, della Costituzione.
1.5. Amorese, Perissa, Mollicone.

  Al comma 2, sostituire le parole da: costituiscono fino alla fine del comma con le seguenti: nonché degli enti pubblici di partecipazione popolare sportiva, sono utilizzabili anche dagli enti territoriali e dagli altri enti pubblici.
1.6. Amorese, Perissa, Mollicone.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) le società sportive professionistiche in cui l'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3 detenga una quota minima dell'uno per cento del capitale nominale;.
2.1. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: società sportive professionistiche inserire le seguenti: e dilettantistiche.
2.2. Berruto, Zaratti.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: società sportive professionistiche inserire le seguenti: e dilettantistiche.
2.3. Berruto, Zaratti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
2.4. Il Relatore.

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: quota minima dell'1 per cento con le seguenti: quota minima del 5 per cento.
2.5. Berruto, Zaratti.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) venga garantito il diritto dell'ente di partecipazione popolare sportiva a nominarePag. 116 un componente del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica.
2.6. Il Relatore.

  Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   c-bis) venga previsto nei relativi statuti l'esercizio del diritto civico generalizzato e l'istituzione, nel relativo sito istituzionale, di un'apposita sezione denominata «società sportiva trasparente», contenente i dati economici, finanziari e di bilancio, nonché quelli relativi ai contratti di lavoro sportivo stipulati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
2.7. Berruto, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza e del diritto all'accesso civico, sia fatto obbligo alle associazioni e alle società sportive di cui al presente articolo di prevedere all'interno del proprio sito istituzionale un'apposita sezione dedicata all'amministrazione trasparente, contenente tutti i dati finanziari e informazioni sui contratti di lavoro sportivo stipulati, recanti cifre e beneficiari.
2.8. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: gli enti di partecipazione popolare sportiva inserire le seguenti: , in conformità al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,.
3.1. Berruto, Zaratti.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: di società cooperative.

  Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.
3.2. Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: di cinque deleghe con le seguenti: di tre deleghe.
3.3. Zaratti, Berruto, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: direttamente connesse, inserire le seguenti: nonché di campagne di sensibilizzazione e educazione contro qualsiasi forma di discriminazione.
3.4. Zaratti, Berruto, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: direttamente connesse, inserire le seguenti: e campagne di sensibilizzazione e educazione contro la violenza di genere.
3.5. Zaratti, Berruto, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché l'obbligo di impiegare quota parte degli utili o avanzi di gestione per la riqualificazione e gestione degli impianti sportivi e per il sostegno delle attività sociali sportive giovanili.
3.6. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) sia prevista l'adesione, anche in qualità di socio partecipante o sovventore, dell'ente locale ove ha sede legale e operativa l'ente di partecipazione popolare sportiva, nonché quella di eventuali ulteriori soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 operanti nel relativo ambito territoriale di riferimento.
3.7. Berruto, Zaratti.

Pag. 117

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) sia previsto che all'interno degli enti di partecipazione popolare sportiva di cui alla presente legge possano essere annoverati quali soci sovventori anche le amministrazioni locali di riferimento e gli altri stakeholder pubblici e no profit operanti nel territorio di riferimento della società sportiva.
3.8. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) sia prescritto l'obbligo di attivare convenzioni con Università e centri di ricerca e specializzazione per favorire la qualificazione degli attuali dirigenti dei club e per immettere giovani e qualificate professionalità.
3.9. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

ART. 4.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: beneficiano inserire le seguenti: di tutte le agevolazioni e le previsioni normative e regolamentari di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché.
4.1. Berruto, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4.2. Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 50 con la seguente: 10.
4.3. Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il reinvestimento, pari ad almeno il 30 per cento degli utili di ciascun esercizio, di cui il 20 per cento da destinare a progetti di potenziamento del settore giovanile maschile e femminile della società sportiva o di società alla stessa affiliate e a progetti orientati a limitare l'abbandono della pratica sportiva giovanile e il 10 per cento da destinare all'avviamento di discipline sportive diverse da quella originaria e prevalente, ai fini di sviluppare un'attività polisportiva.
4.4. Berruto, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 20 con la seguente: 25 e dopo la parola: prevalente aggiungere le seguenti: e pari ad almeno il 25 per cento nella realizzazione e nel potenziamento di attività sportive per i disabili, comprensive di attività integrate con i normodotati;.
4.5. Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 20 con la seguente: 30.
4.6. Zaratti, Berruto, Piccolotti.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo le parole: possono essere assegnati inserire le seguenti: , con l'impegno di ottemperare ai dettati di cui all'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
6.1. Zaratti, Berruto, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: o definitivamente.
6.2. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

  Al comma 1, dopo le parole: strutture analoghe inserire le seguenti: incluse quelle soggette all'applicazione del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
6.3. Berruto, Zaratti.

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ART. 7.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
7.1. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

  Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente: nell'ambito dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, ricorso a fonti energetiche rinnovabili, interventi di riqualificazione ambientale, digitalizzazione, nonché realizzazione di sistemi di trasporto leggero e di centri di formazione sportiva e scolastica;.
7.2. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e agevolazioni fiscali e contributive per promuovere l'azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche e dilettantistiche)

  1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

   «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta da persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, per la sottoscrizione di quote o azioni di società sportive professionistiche o dilettantistiche ad azionariato diffuso, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'investimento massimo detraibile di cui al presente comma non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di 50.000 euro. La cessione, anche parziale, dell'investimento, prima del decorso di un periodo di tre anni, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali».

  2. Alle società sportive professionistiche o dilettantistiche, con sede legale in Italia, che deliberino un aumento di capitale ai fini delle disposizioni di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento del capitale integralmente sottoscritto dalle persone fisiche che siano sostenitori sportivi beneficiari della detrazione prevista dalle predette disposizioni di cui al comma 1. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata al 30 per cento qualora le persone fisiche sostenitori sportivi beneficiari della predetta detrazione detengano una percentuale del capitale sociale della società sportiva professionistica o dilettantistica pari ad almeno il 50 per cento più uno del capitale versato. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei benefici fiscali previsti dal comma 1-quinquies dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  3. Il contribuente può destinare, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito (IRPEF) alle società sportive che rispettano le disposizioni di cui alla presente legge.
7.01. Zaratti, Berruto.

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ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. C. 836 Molinari.

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive con le seguenti: per il tramite dell'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3, al capitale sociale e
1.7. Il Governo.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e la produzione e messa a disposizione del pubblico, verso corrispettivo, dei relativi spettacoli e manifestazioni e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per attività sportiva agonistica o sport agonistico si intende l'attività praticata per il raggiungimento, attraverso la partecipazione a gare, competizioni e manifestazioni sportive, di risultati omologati dall'organismo sportivo competente in forza della normativa nazionale e o internazionale, al fine di stilare classifiche e graduatorie.
1.8. Il Governo.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: le associazioni sportive dilettantistiche nelle quali, in ragione della forma organizzativa prescelta con le seguenti: le società sportive dilettantistiche nelle quali
2.9. Il Governo.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), le società sportive dilettantistiche sono assoggettate a partecipazione popolare qualora venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza all'interno della società sportiva dilettantistica dell'ente di partecipazione popolare sportiva in caso di decisioni di particolare rilevanza e lo statuto possegga i requisiti richiesti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
2.10. Il Governo.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Enti di partecipazione popolare sportiva)

  1. Sono enti di partecipazione popolare sportiva gli enti che assumono la forma giuridica di società o di associazione, compatibilmente con lo scopo sociale o associativo, che sono adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva, ai sensi del comma 2, e nel cui statuto:

   a) a ciascun partecipante spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva;

   b) siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente e alla rispettiva struttura organizzativa interna caratteri di inclusione, Pag. 120di partecipazione, di democrazia e di trasparenza. In particolare:

    1) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati;

    2) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del punto precedente deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;

    3) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione;

   c) sia prescritto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, ivi compreso quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

   d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti; si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

    1) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

    2) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1

    3) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

    4) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

    5) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  2. Ai fini del presente articolo, si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della società sportiva l'ente i cui partecipanti siano pari o superiori al 30 per cento della media degli spettatori paganti a ciascuna gara rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato, compresi gli intestatari di tessere di abbonamento, rilevata negli ultimi tre anni e determinata come segue:

   1) quanto alle società sportive calcistiche professionistiche, utilizzando il dato riguardantePag. 121 il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, e utilizzato per la definizione del radicamento sociale di ciascuna società sportiva professionistica partecipante al Campionato di calcio di serie A ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sue integrazioni e modifiche;

   2) quanto alle società sportive professionistiche diverse da quelle indicate nel precedente punto i) e alle società sportive dilettantistiche, utilizzando i dati ufficiali dell'organizzatore del campionato nazionale cui la società ha partecipato.
3.10. Il Governo.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Requisiti per l'accesso alle agevolazioni delle società sportive a partecipazione popolare)

  1. Le società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva beneficiano delle agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, qualora concorrano le seguenti condizioni:

   a) quanto alle società sportive professionistiche, la distribuzione tra i soci, in misura non superiore al 50 per cento, degli utili, nei limiti previsti dalla legislazione vigente; quanto alle società sportive dilettantistiche, il pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

   b) il reinvestimento, pari ad almeno il 20 per cento degli utili di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate, anche esercenti discipline sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente, fermo quanto previsto alla lettera h) del comma 1, articolo 7, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

   c) la previsione statutaria, modificabile esclusivamente con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, secondo cui le riserve accantonate non possono essere distribuite tra i soci e, in caso di scioglimento della società sportiva, vengano destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro individuate dallo Stato tra quelle situate nel medesimo comune della società sportiva sciolta. Alle associazioni sportive di cui al precedente periodo è vietata la trasformazione in enti lucrativi e, in caso di inosservanza del divieto, si procede alla restituzione di quanto percepito maggiorato dell'interesse legale. Tali somme sono destinate ad altre associazioni sportive dilettantistiche che rispettino i predetti requisiti.

  2. Il venir meno di una delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) del comma 1 per un esercizio sociale comporta l'inapplicabilità alle società sportive a partecipazione popolare delle agevolazioni previste dalla presente legge, per il medesimo anno.
  3. Qualora l'ente di partecipazione popolare sportiva ometta la comunicazione dei nominativi dei propri partecipanti e di coloro che rivestono cariche nell'ente stesso alla struttura istituita presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 8, alla società sportiva partecipata dallo stesso ente non si applicano le agevolazioni previste dalla presente legge. Le agevolazioni di cui alla presente legge si applicano alle società sportive a partecipazione popolare, in presenza degli altri requisiti prescritti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il citato ente di partecipazione popolare sportiva effettua la comunicazione di cui al primo periodo.
4.7. Il Governo.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: in subordine con le seguenti: ove consentito dai regolamenti federali per le rispettive discipline a squadre e in mancanza di soggetti interessati nel medesimo comune,Pag. 122 e sostituire le parole: in ulteriore subordine con le seguenti: in ulteriore assenza di soggetti interessati
5.1. Il Governo.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.4. Il Governo.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.3. Il Governo.

ART. 8.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per le finalità di cui alla presente legge, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una struttura con compiti di:

   a) vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4;

   b) tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche con l'elenco, per singola federazione sportiva nazionale, delle società sportive a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;

   c) tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche relativa agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3.
8.1. Il Governo.

ART. 9.

  Al comma 2, sostituire le parole: l'iscrizione al registro con le seguenti: l'iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

  Conseguentemente:

   1) al comma 3 sostituire le parole: al registro con le seguenti: alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 8

   2) al comma 4 sostituire le parole: del registro con le seguenti: alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
9.1. Il Governo.

  Al comma 3, sostituire le parole: Ministero per lo sport e i giovani con le seguenti: Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Ministero per lo sport e i giovani con le seguenti: Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9.2. Il Governo.

ART. 10.

  Al comma 1, sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2024
10.1. Il Governo.

ART. 11.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: comma 2, lettera a) con le seguenti: comma 1, lettera b)
11.1. Il Governo.

TIT.

  Sopprimere le seguenti parole: , nonchè delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive
Tit.1. Il Governo.