CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 ottobre 2023
192.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 12.35.

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.
C. 1517 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, ed è corredato di una relazione tecnica, riferita al testo iniziale del provvedimento.
  Venendo ai profili di interesse della Commissione, con riferimento all'articolo 1, comma 1, evidenzia che la disposizione prevede la nomina per un anno, prorogabilePag. 77 di un altro anno, di un Commissario straordinario per la predisposizione e l'attuazione di un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio del comune di Caivano, con l'assegnazione, a tal fine, di risorse nel limite complessivo di 30 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027 – di cui al comma 1. Rileva che il successivo comma 2 prevede che il Commissario si avvalga del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A., con oneri a carico del summenzionato stanziamento e comunque, nel limite massimo del 2 per cento dello stanziamento stesso, al netto dei costi relativi agli interventi da attuare presso il centro sportivo ex Delphinia del Comune di Caivano ai sensi del comma 4. Fa presente che il Commissario si avvale, inoltre, di una struttura di supporto alla quale è assegnato un contingente massimo di personale di cinque unità, delle quali una con incarico dirigenziale non generale e quattro con incarico non dirigenziale, provenienti da altre amministrazioni pubbliche, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Segnala che le dotazioni finanziarie, strumentali e quelle di personale della struttura sono determinate nei limiti del suddetto stanziamento e che il Commissario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali, degli enti territoriali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato e il suo compenso è determinato in una parte fissa e in una variabile, di importo, rispettivamente, non superiori a 50 mila euro annui, di cui al comma 3. Osserva che viene, altresì, previsto che, all'interno del piano del Commissario straordinario siano contemplati anche interventi urgenti in favore del centro sportivo ex Delphinia del Comune di Caivano e che, a tal fine, il Commissario si avvale del supporto tecnico-operativo della Società Sport e salute S.p.A. con oneri a carico del suddetto stanziamento e comunque, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse specificamente destinate a tale intervento, di cui ai commi 4 e 5.
  Fa presente, infine, che i commi 6 e 7 del medesimo articolo 1 dispongono che il Ministero dell'università e della ricerca finanzi specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania. Gli interventi sono finanziati a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per 5 milioni di euro nel 2024.
  Con riferimento alle disposizioni richiamate, segnala che la relazione tecnica, nel riferire che il Fondo per lo sviluppo e coesione – periodo di programmazione 2021-2027 – di cui al comma 1 presenta complessivamente sufficienti disponibilità ai fini dell'attuazione, nel limite complessivo di euro 30.000.000, del piano straordinario, stima i soli oneri di personale della struttura di supporto in euro 133.588 per il 2023, euro 534.349 per il 2024 ed euro 400.762 per il 2025.
  Al riguardo, pur considerati i dati e i parametri della relazione tecnica come integrati alla luce degli ulteriori elementi di valutazione forniti durante l'esame al Senato che consentono di verificare e confermare la quantificazione dei suddetti oneri di personale, andrebbero forniti, a suo avviso, ulteriori chiarimenti circa la dinamica temporale della spesa prevista a valere e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, ossia 30 milioni di euro, con particolare riferimento al complesso degli interventi previsti, anche al fine di escludere che la destinazione delle risorse del Fondo però lo sviluppo e la coesione per le finalità della norma non determini un pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente.Pag. 78
  In merito alle funzioni di supporto di Invitalia S.p.A. e Sport e salute S.p.A. segnala che andrebbero forniti chiarimenti circa le attività che saranno chiamate a svolgere le medesime società al fine di poter valutare la congruità delle risorse destinabili a tali società sulla base dei parametri indicati dalla norma.
  A suo avviso andrebbero forniti, inoltre, elementi di stima in merito alle spese di funzionamento della struttura di supporto del Commissario, nonché elementi di valutazione volti a confermare che le altre amministrazioni di cui, in base alla disposizione, il Commissario potrà avvalersi, possano svolgere i relativi compiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Rileva che, nell'ambito delle modifiche e integrazioni approvate dal Senato della Repubblica, è, tra l'altro, riconosciuto al personale non dirigenziale della struttura di supporto il trattamento economico accessorio del corrispondente personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché è prevista la possibilità di corrispondere allo stesso compensi per lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti. Infine, si prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi di un numero massimo di tre esperti con un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare considerati i dati e gli elementi forniti nella relazione tecnica riferita all'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto le modifiche di cui trattasi all'articolo in esame, che consentono di determinare gli importi dei conseguenti oneri e di ricondurre gli stessi nell'ambito delle risorse complessivamente stanziate per l'attuazione dell'articolo in esame.
  Con riferimento ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 1, rileva che le norme autorizzano il comune di Caivano ad assumere 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale quantificando un onere pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024. Rileva, inoltre, che la relazione tecnica afferma che per la quantificazione dell'onere ha utilizzato dati tratti dal Conto annuale, per il trattamento accessorio, e dal CCNL-Comparto Funzioni locali, per il trattamento tabellare. Tanto premesso, prende atto dei criteri di quantificazione proposti, rilevando tuttavia che la relazione tecnica fornisce informazioni riguardo alla sola spesa complessiva stimata senza fornire informazioni di dettaglio circa le qualifiche di assunzione e gli importi unitari utilizzati. Su tale aspetto sarebbe, pertanto, opportuno, a suo avviso, un chiarimento da parte del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 10 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dai precedenti commi 8 e 9, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, poiché da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul citato Fondo sono disponibili per l'anno 2023 circa 15,6 milioni di euro, non ha osservazioni da formulare per l'esercizio in corso. Per quanto riguarda, invece, gli oneri che decorrono dall'anno 2024, ritiene necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle occorrenti disponibilità a partire dal medesimo anno, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle citate risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime.
  Con riferimento all'articolo 1, commi da 10-bis a 10-quinquies, rileva che le norme autorizzano il comune di Caivano ad assumere tre unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale e sei unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici quantificando un onere a pari a 64.500 euro per l'anno 2023 e pari a 409.500 euro a decorrere dal 2024. Tanto premesso, considerato che la proposta emendativa Pag. 79che ha introdotto le norme in esame è priva di relazione tecnica, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti a consentire la verifica della quantificazione proposta, anche in considerazione del fatto che l'onere è configurato quale tetto massimo di spesa, nonostante la natura obbligatoria delle spese da sostenere. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che le lettere a) e b) del comma 10-quinquies dell'articolo 1 provvedono agli oneri derivanti dalle assunzioni di personale presso il comune di Caivano, autorizzate ai sensi dei precedenti commi 10-bis e 10-ter, mediante le seguenti modalità: quanto a 64.500 euro per l'anno 2023, a 409.500 euro a decorrere dal 2024 e a 273.000 euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014; quanto a 136.500 euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021. Al riguardo, nel rinviare a quanto in precedenza rilevato per i profili di quantificazione, prende atto delle rassicurazioni fornite dal Governo durante l'esame presso il Senato in merito alla congruità delle predette modalità di copertura finanziaria, con riferimento tanto alla disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo quanto all'adeguatezza di quelle residue a fronteggiare gli interventi già programmati a valere sui citati stanziamenti, e non ha pertanto osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 1-bis, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma prevede l'adozione di un programma di interventi per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano da parte, tra gli altri, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, di cui al comma 1. Rileva che quest'ultimo, inoltre, attua le relative misure attraverso il proprio personale dirigenziale e non dirigenziale, anche avvalendosi dell'associazione FormezPA, nonché di personale di altre amministrazioni pubbliche in comando o distacco o altro analogo istituto, di cui al comma 2. Segnala, poi, che il comma 3 istituisce, presso il medesimo Dipartimento, un ufficio dirigenziale generale responsabile del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali e che agli oneri derivanti dall'istituzione della summenzionata posizione dirigenziale generale si provvede mediante la soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo Dipartimento, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio. Il comma 4 dispone, inoltre, la riorganizzazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, del Dipartimento della funzione pubblica. Rileva, infine, che, ai fini del comma 1, il comune di Caivano, ai sensi del comma 5, può richiedere al prefetto di Napoli di avvalersi temporaneamente di personale iscritto in albi professionali e che al personale assegnato spetta il compenso previsto a carico dello Stato in favore del personale pubblico temporaneamente assegnato presso enti locali di cui sia stato disposto lo scioglimento. Tanto premesso, con riferimento al comma 1, appare necessario, a suo avviso, che vengano forniti elementi di valutazione in ordine al programma di interventi per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano che il Dipartimento della funzione pubblica è chiamato a predisporre e ad attuare, anche attraverso l'avvalimento di altri enti, come FormezPA, posto che la norma non è corredata da un'espressa clausola di neutralità finanziaria.
  Inoltre, con riguardo all'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica di un nuovo ufficio dirigenziale e alla conseguente riorganizzazione del medesimo Dipartimento, cui invece è espressamente correlata la previsione di una clausola di neutralità finanziaria, ritiene necessario che il Pag. 80Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti a consentirne una compiuta verifica, con particolare riferimento alla compensatività della minor spesa connessa alla soppressione di due posizioni dirigenziali non generali rispetto al maggior onere derivante dall'istituzione di una nuova posizione dirigenziale generale.
  Appare infine necessario, a suo avviso, un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali oneri che potrebbero derivare dalla possibilità prevista dal comma 5 per il comune di Caivano di avvalersi in via temporanea e in posizione di sovraordinazione di soggetti iscritti negli albi professionali, che verrebbero retribuiti sulla base dei parametri indicati dalla disposizione, posto che tale possibilità è riconosciuta anche in deroga alle norme vigenti, senza ulteriori specificazioni, non escludendo quindi – almeno espressamente – le norme che garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 1-ter, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che l'Agenzia italiana per la gioventù destini almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area e che le norme, inoltre, dispongono che la regione collabori con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorità locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato. Fa presente che le norme recano una clausola di invarianza in base alla quale all'attuazione delle norme in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito ritiene necessario che il Governo assicuri che le amministrazioni interessate possano dare attuazione alla norma in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5.
  Con riferimento all'articolo 2, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Ministero dell'università e della ricerca sottoscriva un accordo di programma con una o più Università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi. Alla copertura degli oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede sui bilanci delle università statali aventi sede in Campania, mentre alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del ondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sul capitolo 7593. Al riguardo, preso atto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame presso il Senato in merito alla sostenibilità della copertura finanziaria in termini di saldo netto mediante le risorse afferenti ai bilanci delle università, non ha osservazioni da formulare. In riferimento alla compensazione degli effetti della disposizione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ritiene opportuno acquisire una rassicurazione del Governo in ordine alla disponibilità delle citate risorse e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 3-bis, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono l'Osservatorio sulle periferie presso il Ministero dell'interno che, con proprio decreto, ne stabilisce l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione. Inoltre le norme stabiliscono che all'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la Pag. 81finanza pubblica e che ai componenti e ai partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza né rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Tanto premesso, considerato che la norma non è corredata di relazione tecnica, pur tenendo conto del fatto che ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza né rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che alle spese di funzionamento dell'Osservatorio possa provvedersi nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'interno, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria recata dalla norma stessa.
  Con riferimento all'articolo 6, rileva preliminarmente che le disposizioni recano alcune modifiche alla disciplina del processo penale minorile di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 principalmente al fine di ampliare l'ambito di applicabilità di alcune misure cautelari e precautelari. Al riguardo, rileva che la relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge in esame e quella relativa alle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato con un emendamento del Governo chiariscono che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tanto premesso, in linea generale, non ha osservazioni da formulare, attesa la natura ordinamentale anche delle disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato con emendamenti dei relatori. Con riferimento alle novelle apportate all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 nel corso dell'esame presso il Senato, rileva peraltro che le stesse prevedono che l'autorità giudiziaria si avvalga, non solo dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali, come stabilito a legislazione vigente, ma anche dei servizi sanitari istituiti dai medesimi enti, specificando però che tali avvalimenti devono essere attuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal proposito, ritiene necessario che il Governo chiarisca se l'avvalimento dei servizi sanitari possa essere effettivamente attuato in condizioni di neutralità finanziaria, conformemente alla clausola di invarianza dianzi citata.
  Per quanto attiene all'articolo 10, evidenzia che la norma autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2023, nei limiti dell'incremento di 12 milioni di euro per il 2023, disposto dalla medesima norma, del fondo istituito dal comma 4-bis dell'articolo 21 del decreto-legge n. 75 del 2023 per far fronte ad assunzioni temporanee, fino al 31 dicembre 2023, di personale ATA per l'attuazione di progetti PNRR. Il comma 2 dell'articolo autorizza, per l'anno scolastico 2023/2024, la spesa di euro 3.333.000 per il 2023 e di euro 10.000.000 per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'attuazione del piano «Agenda Sud», mentre il comma 3 autorizza la spesa di euro 25.000.000 milioni a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali delle medesime summenzionate regioni per iniziative in favore degli studenti. Al fine di rendere disponibili le predette risorse del POC per le finalità del comma 3, viene conseguentemente modificata la copertura recata nell'assetto vigente a valere sulle stesse per far fronte a parte degli oneri derivanti dai percorsi scolastici di formazione e aggiornamento permanente introdotti dall'articolo 16-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2017, disponendone il rinvio alle risorse del Programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027. Viene, quindi, incrementato di euro 6.000.000 a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa al fine contrastare i fenomeni abbandono scolastico prevedendo, in particolare, che per l'anno scolastico 2023/2024, le suddette risorse aggiuntive siano oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata Pag. 82tornata negoziale della contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto.
  Con riferimento al comma 1 non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione pervenuta al Senato che consentono di confermare e verificare la congruità del disposto incremento del Fondo assunzioni temporanee di personale ATA rispetto alle finalità della disposizione. In merito al comma 2, non si formulano osservazioni giacché la disposizione, come confermato dalla relazione tecnica, troverà applicazione nei limiti della relativa autorizzazione di spesa, in quanto il numero effettivo di docenti da assumere a tempo determinato per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud» sarà individuato in funzione del limite massimo delle risorse rese disponibili dalla norma. Si prende atto, altresì, di quanto chiarito al Senato circa la decorrenza della stessa disposizione, non anteriore al 1° novembre 2023, che appare coerente con gli effetti finanziari riportati sul prospetto riepilogativo e con quanto riferito dalla relazione tecnica che evidenzia che per il 2023 sono state prese in considerazione due mensilità, mentre per il 2024 ne sono state considerate sei. Con specifico riguardo ai profili di copertura relativi al comma 3 e al comma 4 non si formulano osservazioni posto che, come confermato anche dalla relazione tecnica, tali coperture sono disposte a valere di risorse europee rispettivamente del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020 e del Programma nazionale PN «Scuola e competenze» 2021-2027. Si prende atto, altresì, di quanto riferito nella documentazione prevenuta al Senato a conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura con riguardo al complesso delle disposizioni dell'articolo in esame a fronte dei fabbisogni di spesa cui le stesse sono preordinate a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 10, nell'aggiungere il comma 4-bis all'articolo 21 del decreto-legge n. 75 del 2023, prevede l'incremento, per un importo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, del fondo per l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle Regioni del Mezzogiorno. L'ultimo periodo del richiamato comma 4-bis provvede agli oneri che ne derivano mediante corrispondente riduzione: quanto ad euro 9.825.264, del Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023, iscritto sul capitolo 3386 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito; quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. In proposito si ricorda che l'articolo 4, comma 1, della legge n. 440 del 1997 reca la dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito ai sensi del precedente articolo 1, comma 1, della medesima legge, le cui risorse sono poi confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, iscritto in distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi, in particolare, all'istruzione prescolastica, a quella primaria, nonché a quella secondaria di primo e secondo grado (capitoli 1195, 1204, 1196, 1194 e 2394). Con riferimento a entrambe le modalità di copertura finanziaria, considerate le rassicurazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica in ordine all'adeguatezza delle risorse utilizzate con finalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare. Si fa presente, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dal potenziamento dell'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud», pari a 3.333.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui Pag. 83alla legge n. 440 del 1997. Al riguardo, nel rinviare a quanto osservato in relazione all'articolo 1, comma 10, in merito alla copertura mediante le risorse afferenti al citato Fondo, non si hanno osservazioni da formulare. Si segnala, infine, che il comma 6 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dal comma 5, concernente l'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo, nel rilevare che sotto il profilo formale, sarebbe stato più opportuno precisare espressamente che gli oneri oggetto di copertura finanziaria sono quelli derivanti dal comma 5, non si formulano osservazioni, posto che l'accantonamento oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità.
  Con riferimento all'articolo 10-bis, evidenzia che la norma prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali, con riguardo alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possano derogare al numero minimo di alunni per classe previsto a normativa vigente, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale. Al riguardo, pur considerata la natura facoltativa della disposizione e che l'applicazione della stessa è espressamente subordinata al rispetto dei limiti regionali degli organici dell'autonomia, come confermato anche dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo volta a consentirne la verifica della piena neutralità finanziaria. Fa presente come detta richiesta sia motivata dal fatto che alla disciplina vigente del dimensionamento scolastico in ragione del numero di studenti per classe, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 in attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, sono ascritte economie di bilancio ai fini dei saldi di finanza pubblica, e che l'articolo 10-bis in esame non è corredato di relazione tecnica.
  In merito all'articolo 11, rileva preliminarmente che i commi 1 e 2 autorizzano un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni, al fine di assicurare il rispetto del target della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia». Al finanziamento della predetta misura si provvede con diverse risorse disponibili a legislazione vigente: le economie non assegnate dell'Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR; le risorse del Fondo per la messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia del Ministero dell'interno, di cui al comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, legge di bilancio 2020; le risorse ancora disponibili di cui al comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 36 del 2022, già destinate al raggiungimento di obiettivi, target e milestone contenuti nel PNRR; eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai fini del raggiungimento del target. Segnala che la relazione tecnica afferma che dalle stime effettuate in base ai precedenti avvisi pubblici su asili nido e scuole dell'infanzia, prevedendo in media un importo di 2.400 euro/mq e una superficie media per alunno pari a 10 mq, si ipotizza di creare circa 30.000 posti in più sulla base delle economie da accertare sul medesimo Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 e sulle risorse del Fondo per la messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia. Inoltre, con particolare riguardo al Fondo per la messa in sicurezza degli asili nido, evidenzia che la Nota depositata dal Governo nel corso dell'esame al Senato precisa che rispetto Pag. 84alle risorse autorizzate, complessivamente 700 milioni, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ed euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025) ci sono state 31 rinunce per un totale di 36.277.447,89 euro e che la Nota chiarisce che tali risorse saranno reimpiegate, quali economie del precedente piano, nel prossimo piano finalizzato alla realizzazione di ulteriori posti negli asili nido, nella fascia 0-2 anni. Con riferimento all'obiettivo di incremento dei posti negli asili nido ipotizzato dalla relazione tecnica, fa presente che andrebbero forniti ulteriori elementi circa il quadro complessivo delle risorse disponibili che si prevede di utilizzare per l'incremento dei posti di asili nido prefigurato in termini generali dalla norma in esame, senza peraltro specificare il numero dei posti da incrementare, rinviando alla fase attuativa della norma stessa la definizione degli interventi da realizzare sulla base delle risorse che si renderanno disponibili. Rileva inoltre che ai commi 1 e 2 non sono ascritti effetti sui saldi nel presupposto che possano essere riallocate le spese già scontate sui saldi di finanza pubblica nel quadro tendenziale a legislazione vigente, senza pregiudizio degli interventi in essere: in proposito non ha osservazioni da formulare, trattandosi di modifica di finalizzazioni di risorse già destinate a spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2-bis dell'articolo 11 prevede l'incremento, in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 2023, finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 del PNRR, provvedendo ai relativi oneri mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che sono assegnate tutte in anticipazione, salvo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2023/2024. In proposito, segnala preliminarmente che nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica il Governo ha confermato la disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura. Ciò posto, osserva che l'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 65 del 2017, da un lato prevede che l'INAIL – nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili – destini fino a 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 al fine di favorire la costruzione di edifici da adibire a poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, dall'altro pone a carico dello Stato gli oneri inerenti ai canoni di locazione che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all'INAIL stesso, quantificati in 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2019. Rammenta, peraltro, che il successivo comma 5 del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2017 – non novellato, al pari del precedente comma 4, dalla disposizione in commento – provvede alla copertura dei predetti oneri inerenti ai canoni di locazione mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2017. Tale Fondo, iscritto sul capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, reca uno stanziamento di bilancio per l'anno 2023 di 637.448 euro, in termini di competenza e di cassa. Rammenta, altresì, che la relazione tecnica riferita all'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 13 del 2023, nel testo precedente all'incremento ora disposto, precisava la congruità della copertura finanziaria individuata a valere sulle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 65 del 2017, destinate, nella misura di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a finanziare i canoni di locazione a carico dello Stato corrisposti all'INAIL, giacché, sulla base del dato storico e delle esigenze del Ministero interessato, le medesime risorse non sarebbero state – se non in minima parte – utilizzate nel 2023 per le finalità originariamente previste. Tutto ciò considerato, essendo l'autorizzazione di Pag. 85spesa di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 2013 ora rideterminata in complessivi 8 milioni di euro per l'anno 2023, importo superiore rispetto a quello di 4,5 milioni di euro indicato all'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 65 del 2017, ritiene necessario che il Governo chiarisca a quali risorse la clausola di copertura faccia effettivamente riferimento.
  Con riferimento all'articolo 13, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano norme in tema di applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica. Segnala che le norme, inoltre, affidano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la vigilanza sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applica il sistema sanzionatorio previsto all'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997. Fa presente che la relazione tecnica afferma che all'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ciò stante, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa svolgere le citate attività di vigilanza nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria introdotta nel corso dell'esame al Senato.
  Con riferimento all'articolo 13-bis, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame ribadiscono il divieto di accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico e obbligano i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, a verificare la maggiore età degli utenti. Segnala che le norme, inoltre, affidano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo: l'Autorità contesta ai soggetti gestori, anche d'ufficio, le violazioni e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. Fa presente che, in caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti gestori, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità. In proposito, tenuto conto che dalla norma in esame derivano, per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ente incluso nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nuovi adempimenti in materia di tutela dei minori, con potestà regolatorie, di vigilanza, di contestazione, di diffida e sanzionatorie, andrebbe chiarito, a suo avviso, se le risorse umane disponibili, incluse quelle assunte ai sensi della legge n. 93 del 2023 nonché quelle previste dall'articolo 15, comma 5, del presente decreto, siano sufficienti a fronteggiare i nuovi carichi di lavoro o, in alternativa, se l'Autorità sia in grado di finanziare autonomamente gli eventuali nuovi fabbisogni di personale.
  Con riferimento all'articolo 14, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano norme in tema di alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e assegnano una serie di attività ad alcune amministrazioni, quali il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha il compito di promuovere studi ed elaborare linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale nonché di avviare annualmente insieme al Ministero delle imprese e del made in Italy campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, i Centri per la famiglia, che offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, nonché l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che deve predisporre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alla famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13 del provvedimento in esame in materia di applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica. L'Autorità politica Pag. 86con delega alle politiche per la famiglia deve, inoltre, presentare una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione del presente provvedimento entro il 31 maggio di ciascun anno. Rileva che la relazione tecnica afferma che all'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Tanto premesso, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità che le amministrazioni coinvolte possano svolgere le predette attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria introdotta nel corso dell'esame al Senato, con particolare riguardo campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi che devono essere svolte annualmente dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri insieme al Ministero delle imprese e del made in Italy. In particolare, appare necessario, a suo avviso, che sia chiarito a valere su quali risorse della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle imprese e del made in Italy saranno svolte tali campagne di informazione, al fine di poter valutare la presenza di disponibilità da destinare a tale nuova finalità.
  Con riferimento, infine, all'articolo 15-ter, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, reca specifiche modifiche alla legge n. 93 del 2023, in materia di prevenzione e di repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Fa presente che le modifiche sono volte principalmente ad accelerare i tempi di intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a eliminare taluni margini di discrezionalità da parte della stessa nell'adozione dell'intervento stesso. Nel ribadire che la predetta Autorità è inclusa nell'elenco delle pubbliche amministrazioni redatto dall'ISTAT, rileva che la relazione tecnica riferisce che la nuova norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica limitandosi a interventi puntuali sulle prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni oggetto della legge n. 93 del 2023 e che la legge del 2023 ora citata ha disposto, in ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità, l'incremento della sua pianta organica di 10 unità e ai relativi oneri ha fatto fronte imponendo un contributo a carico di taluni dei soggetti vigilati dall'Autorità medesima. In proposito, tenuto conto che dalla norma in esame potrebbero derivare, per l'Autorità un'accelerazione e un aggravio degli adempimenti istituzionali in materia di tutela del diritto d'autore, andrebbe chiarito, a suo avviso, se le risorse umane disponibili – incluse quelle assunte ai sensi della legge n. 93 del 2023 nonché quelle previste dall'articolo 15, comma 5, del presente decreto-legge – siano sufficienti a fronteggiare i nuovi carichi di lavoro o, in alternativa, se l'Autorità sia in grado di finanziare autonomamente gli eventuali nuovi fabbisogni di personale.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti, anche a seguito della verifica della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, segnalando che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la Commissione esprimerà il proprio parere sul provvedimento all'Assemblea.

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.
C. 1474 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il disegno di legge Pag. 87dispone la conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, ed è corredato di relazione tecnica. Segnala, peraltro, che alla relazione tecnica non è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in quanto il testo iniziale del provvedimento dispone utilizzi di risorse già stanziate a legislazione vigente.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, non ha osservazioni da formulare con riferimento all'articolo 1, giacché la disposizione si limita a individuare la finalità del decreto e a rinviare ai provvedimenti attuativi per la delimitazione delle aree interessate da ciascuna delle misure introdotte dal decreto stesso.
  Evidenzia, poi, che l'articolo 2 prevede che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio svolga attività di coordinamento nei confronti di enti territoriali e locali della regione Campania, nonché di centri di competenza tecnica specificamente individuati dalla medesima disposizione, ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione di un piano valutativo ed operativo, da approvare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, ovvero entro l'11 gennaio 2024, per affrontare il fenomeno bradisismico nel territorio della regione Campania interessato dallo stesso. Il piano, che si articola nel quadro di limiti finanziari definiti dalla norma in esame, contiene l'indicazione degli interventi e delle opere in corso o già attuati con riguardo ad edifici pubblici oggetto del piano, nonché dei finanziamenti a valere su risorse pubbliche disponibili per tali finalità, di cui al comma 2. Per le finalità della norma, il Dipartimento della protezione civile si avvale, fino al 31 dicembre 2024, di una struttura temporanea di supporto, da costituire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ovvero entro il 12 novembre 2023. Alla Struttura è assegnato un contingente massimo di dieci unità di personale, un dirigente non generale e nove unità non dirigenziali, provenienti da altre pubbliche amministrazioni centrali e territoriali fino ad un massimo di quattro unità, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altro analogo istituto o previsti nei rispettivi ordinamenti, con indisponibilità, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine, è autorizzata la spesa massima di 109.278 euro per il 2023 e di 655.664 euro per il 2024. Il Dipartimento della protezione civile può avvalersi, inoltre, delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, delle rispettive società in house, nonché di professionisti, ai quali è riconosciuto un compenso massimo annuo pro capite di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 33.580 euro per il 2023 e di euro 201.478 euro per il 2024. Alle medesime finalità da ultimo menzionate sono destinate le residue risorse eventualmente non utilizzate per l'attuazione di quanto sopra previsto in merito al personale della struttura di supporto, comma 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7, di cui al comma 5. Al riguardo, osserva preliminarmente che la norma reca oneri complessivamente pari ad euro 8.142.858 per il 2023 e ad euro 38.057.142 per il 2024 che sono riferiti all'attività connesse alla predisposizione e all'attuazione del suddetto piano. Tanto premesso, considerato che in base a quanto espressamente previsto dalla norma il medesimo piano dovrà essere approvato entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, quindi entro l'11 gennaio 2024, e che la struttura di supporto dovrà essere costituita entro 30 giorni dalla medesima entrata in vigore, quindi entro il 12 novembre 2023, andrebbe acquisita una valutazione del Governo in merito alla fattibilità applicativa della disposizione con riguardo all'esercizio in corso e all'effettiva spendibilità delle relative risorse nel medesimo esercizio finanziario. Tanto premesso, pur considerato Pag. 88che gli oneri complessivi recati dalla disposizione appaiono configurati come limiti massimi di spesa, evidenzia che la relazione tecnica con riferimento ai fattori che rilevano nella determinazione degli importi – individuati dal comma 3, lettere da a) a d), entro i quali dovranno essere attuati gli interventi, indicati dal comma 1, lettere da a) a d), del piano, si limita a fornire valutazioni di natura perlopiù descrittive. Tanto premesso, rileva l'opportunità che vengano, comunque, forniti i dati quantitativi sottostanti la stima dei suddetti importi.
  In merito alla spesa autorizzata al comma 4 per far fronte alle esigenze di personale della Struttura di supporto, prende atto dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica e di quanto dalla stessa evidenziato in relazione al criterio valutativo impiegato ai fini del computo dell'importo retributivo unitario del suddetto personale. In particolare la relazione tecnica riferisce che, nell'ipotesi di personale in posizione di comando o fuori ruolo sarà corrisposto il medesimo trattamento economico previsto per il personale in analoga posizione presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ulteriori elementi andrebbero, peraltro, forniti in merito agli oneri di funzionamento associati alla struttura di supporto, al fine di assicurare che agli stessi si possa provvedere in condizioni di neutralità finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili a normativa vigente nel bilancio della Presidenza del Consiglio in relazione alle attività del Dipartimento della protezione civile. Nulla da osservare, infine, in merito alla spesa autorizzata sempre al comma 4 per il ricorso da parte della struttura di supporto a professionalità esterne alla Pubblica amministrazione, posto che tale impiego appare di natura facoltativa ed opera nei limiti del compenso massimo pro capite lordo indicato dalla norma e dell'importo della medesima autorizzazione di spesa.
  Con riferimento all'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame autorizzano la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2023 da destinare alla regione Campania per lo svolgimento di attività di comunicazione rivolte alla popolazione, da includere in un piano di comunicazione. Il piano di comunicazione «può prevedere» – così dispone la norma – tra l'altro iniziative per la conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del volontariato, iniziative specifiche per gli istituti scolastici delle aree interessate, incontri periodici con la popolazione, corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell'area, l'installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità. Evidenzia preliminarmente che l'onere è limitato all'importo dell'autorizzazione di spesa e, sotto questo profilo, non formula osservazioni, considerato che le attività comunicative indicate esemplificativamente dalla norma si prestano ad essere programmate e contenute nel limite delle disponibilità finanziarie. Pur in questo quadro, sarebbe comunque utile, a suo avviso, acquisire ulteriori elementi circa il profilo temporale della spesa posto che le risorse sono riferite al solo esercizio 2023, mentre talune delle attività finanziabili parrebbero avere carattere potenzialmente permanente o pluriennale o comunque non necessariamente limitato all'esercizio in corso. Richiama, ad esempio, il caso della formazione continua dei giornalisti, degli incontri periodici con la popolazione, dell'installazione di segnaletica, cui dovrebbe conseguire la relativa manutenzione. In proposito, ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo tenuto conto che le risorse così finalizzate sono di parte corrente, come si evince dal comma 1 dell'articolo 7, e dunque, per regola generale, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 1, della legge n. 196 del 2009, salvo che non sia diversamente previsto con legge, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio, alla conclusione dell'esercizio in corso mancano circa due mesi e la relazione tecnica non fornisce alcuna informazione in merito a tali aspetti.Pag. 89
  Relativamente all'articolo 4, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la regione Campania, con la prefettura di Napoli e con le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, elabori uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La pianificazione è testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile, promosse dal suddetto Dipartimento d'intesa con la regione Campania, con il coinvolgimento della città metropolitana e della prefettura di Napoli, nonché dei comuni interessati, per lo svolgimento delle quali è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2023, ai cui oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 7. Al riguardo, relativamente al suddetto stanziamento, la relazione tecnica precisa che l'importo è stato determinato sulla base dell'esperienza pregressa dei costi derivanti dallo svolgimento di attività esercitative di protezione civile; quale, a titolo esemplificativo, l'esercitazione del 2019 svoltasi proprio nell'area dei Campi Flegrei. Tenuto dunque conto che gli oneri per le attività esercitative dovranno essere contenuti nel limite dello stanziamento, che la relazione tecnica ne afferma la congruità facendo riferimento ad esperienze pregresse e che, infine, le attività, in quanto individuate in termini generali e non puntuali, si prestano ad essere programmate e modulate in modo da essere contenute nel limite delle disponibilità finanziarie, non si formulano osservazioni. Per quanto attiene agli adempimenti a carico delle prefetture, nonché degli altri soggetti pubblici coinvolti, non ha osservazioni da formulare, dal momento che gli stessi rientrano nelle ordinarie attività istituzionali di rispettiva competenza, come peraltro rimarcato dalla stessa relazione tecnica.
  In relazione all'articolo 5, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che la regione Campania coordini le attività di verifica e di individuazione delle criticità in merito alla funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni interessati, compresi la corrispondente stima dei costi e l'aggiornamento della pianificazione di emergenza. A tali adempimenti si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre per lo svolgimento delle suddette attività di ricognizione è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7. Al riguardo, pur rilevando che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, tenuto conto che gli adempimenti sono volti a individuare le criticità in merito alla funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, ritiene che andrebbero acquisiti i dati necessari per verificare la congruità della somma approntata rispetto agli adempimenti necessari per assicurare la completa attuazione della disposizione.
  Per quanto concerne l'articolo 6, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sono emanate per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei e prevedono che la città metropolitana di Napoli coordini la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati. Tale ricognizione considera le seguenti esigenze: il reclutamento di unità di personale a tempo determinato per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile; l'acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile; l'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza alla popolazione. In seguito alla ricognizione, la città metropolitana approva un piano dei fabbisogni nel limite complessivo massimo di 4 milioni di euro. Inoltre, il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limitiPag. 90 vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili pro capite per un periodo di dodici mesi, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 4.050.000 euro per l'anno 2023, da trasferire direttamente alla regione Campania, quanto agli straordinari, e ai comuni interessati, quanto al piano dei fabbisogni, cui si provvede ai sensi dell'articolo 7. In proposito rileva preliminarmente che gli oneri indicati sono configurati come tetti di spesa. Ciò posto, tuttavia, per quanto riguarda il piano dei fabbisogni, pur considerando che il piano deve essere contenuto entro il limite delle disponibilità, che esso deve essere limitato ai fabbisogni urgenti e che pertanto le relative attività appaiono, in una certa misura, comprimibili e modulabili, sarebbe necessario acquisire elementi idonei a valutare la congruità della somma stanziata rispetto ai fabbisogni urgenti che devono essere individuati e coperti in quanto la relazione tecnica non fornisce indicazioni sul punto. Inoltre, rileva che dal comma 5, che destina le risorse alla spesa indicata, si desume che le risorse, pari a 4 milioni di euro, sono riferite alla sola annualità 2023. In proposito, andrebbe dunque chiarito se i fabbisogni urgenti abbiano natura transitoria. Per quanto riguarda l'autorizzazione allo straordinario, osserva che poiché la stessa è consentita per dodici mesi e dunque anche nell'esercizio 2024, andrebbe valutato se l'autorizzazione di spesa debba essere ripartita fra le annualità 2023 e 2024.
  In riferimento ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 7, rileva che i commi 1 e 2 indicano le risorse a valere sulle quali sarà data attuazione agli interventi recati dal decreto-legge in esame al fine di prevenire il rischio sismico nelle aree interessate dal provvedimento. Nel rinviare a quanto in precedenza osservato per i profili di quantificazione delle singole misure, fa preliminarmente presente che le norme in commento non sembrano configurarsi propriamente nei termini di una clausola di copertura finanziaria, ma si limitano piuttosto a indicare gli stanziamenti di bilancio di cui si prevede l'utilizzo al fine di dare attuazione agli interventi richiamati dalle medesime norme. Si osserva che tale ricostruzione sembrerebbe suffragata dall'assenza del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari associati alle singole disposizioni del provvedimento in esame, considerato che si tratta essenzialmente della destinazione a determinate finalità di spesa di risorse comunque già stanziate a legislazione vigente, che, nel caso di specie, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In ordine alla correttezza di tale percorso ricostruttivo appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo. Tanto premesso, osserva che il comma 1 dell'articolo 7 provvede agli oneri di parte corrente derivanti dagli articoli 2, commi 3, lettere a), b) e c), limitatamente a parte delle attività ivi previste, e 4, nonché dagli articoli 3, 4, 5 e 6, pari a 14.124.858 euro per l'anno 2023 e a 857.142 euro per l'anno 2024, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, segnala che, come riportato nella relazione tecnica, le risorse di cui trattasi sono quelle iscritte sul capitolo 2179 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Somma da assegnare al Dipartimento della protezione civile», che reca uno stanziamento di 79.528.894 euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, e il cui importo è stato integralmente trasferito in entrata sul capitolo 850 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinato alle spese di funzionamento del medesimo Dipartimento. Il comma 2 del medesimo articolo 7 fa invece fronte agli oneri di parte capitale, rectius «di conto capitale», derivanti dagli articoli 2, comma 3, lettere c), relativamente alle misure di mitigazione, e d), pari nel complesso a 37,2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, delle legge n. 232 del 2016, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli interventi di protezione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del ConsiglioPag. 91 dei ministri. Al riguardo, rammenta che la citata autorizzazione di spesa ha istituito un Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese con una dotazione originaria di 1,9 miliardi di euro per l'anno 2017, di 3,15 miliardi di euro per l'anno 2018, di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2019 e di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in determinati settori di spesa puntualmente elencati dalla norma istitutiva, tra i quali figura quello relativo alla prevenzione del rischio sismico. Rammenta, altresì, che, per effetto della ripartizione del citato Fondo disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze è stato attribuito per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico l'importo complessivo di circa 2,66 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2032 e che quota parte di tali risorse, cui attinge il provvedimento in esame, sono iscritte sul citato capitolo 7458 del medesimo Ministero, denominato «Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia», che per il triennio 2023-2025 presenta uno stanziamento di 111 milioni di euro per l'anno 2023, di 146,7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025. Segnala, da ultimo, che tali importi risultano integralmente trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritti sul capitolo di spesa 908 del medesimo bilancio.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 31 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo.
Atto n. 83.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2023.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, nel ribadire l'opportunità di tener conto di eventuali considerazioni che potranno emergere nel corso dell'esame dello schema di decreto da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, segnala che detta Commissione bicamerale dovrebbe esprimersi sul provvedimento nel corso della prossima settimana.
  Chiede, pertanto, di rinviare l'espressione del parere ad altra seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto dell'esigenza prospettata dalla relatrice, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e il fabbisogno Pag. 92standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.
Atto n. 85.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2023.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, in linea con quanto segnalato dalla relatrice con riferimento all'atto n. 83, sottolinea l'opportunità di tenere conto, nell'ambito dell'esame presso questa Commissione, di eventuali considerazioni che potessero emergere nel corso dell'esame dello schema di decreto da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.
  Nel far presente che la ricordata Commissione bicamerale dovrebbe esprimersi sul provvedimento nel corso della prossima settimana, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 31 ottobre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.