CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 ottobre 2023
192.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 893 e abbinate, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione;

   rilevato che:

    il provvedimento, costituito da quattro articoli, si propone di modificare la normativa in materia di prescrizione del reato;

    per quanto concerne il fondamento e la natura dell'istituto, la Corte costituzionale ha precisato che la prescrizione costituisce, nell'attuale configurazione, un istituto di natura sostanziale, la cui ratio si collega preminentemente, da un lato, all'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato l'allarme della coscienza comune e dall'altro, al «diritto all'oblio» dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela;

    con riguardo al contenuto del provvedimento, l'articolo 1, prevede le modifiche al codice penale in materia di prescrizione; la lettera a) del comma 1 introduce nel codice penale l'articolo 159-bis, prevedendo una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni, e in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno; la lettera b) del comma 1, modificando il primo comma dell'articolo 160 del codice penale, aggiunge alle ipotesi di interruzione del corso della prescrizione anche la sentenza di condanna; la lettera c) del comma 1, modificando il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, estende l'elenco dei reati per cui l'aumento del tempo necessario a prescrivere, a seguito dell'interruzione del corso della prescrizione, non può superare la metà del tempo ordinario; la lettera d) del comma 1 abroga l'articolo 161-bis del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado;

    l'articolo 2 abroga l'articolo 344-bis del codice di procedura penale, in materia di improcedibilità dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione;

    gli articoli 2-bis e 2-ter apportano alcune modifiche di coordinamento al codice di procedura penale e alle norme di attuazione;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     la proposta di legge incide sulla materia «ordinamento penale» che l'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato;

    per quanto attiene al rispetto degli altri princìpi costituzionali:

     con riguardo alla successione delle leggi nel tempo, in ragione della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione ad essa si applica, di norma, il principio di retroattività penale della legge più favorevolePag. 26 al colpevole di reato (cosiddetto lex mitior), sancito dall'articolo 2 del codice penale, che trova il proprio fondamento costituzionale nel principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione e nella tutela convenzionale da parte dell'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 123/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel territorio del Comune di Caivano aggiungere le seguenti: e nei comuni limitrofi.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: d'intesa con il Comune di Caivano aggiungere le seguenti: e con comuni interessati;

   b) al terzo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 60 milioni.
1.1. Boschi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: predetto comune aggiungere le seguenti: , con priorità per gli interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia ecosostenibile dell'area Parco Verde e di bonifica del capannone dell'ex fabbrica Partenofond di Casolla.
1.2. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività di sgombero degli immobili abitativi dell'area Parco Verde nonché per il trasferimento delle famiglie interessate presso gli immobili messi a disposizione dal comune di Caivano o da altri enti pubblici o privati, il Commissario straordinario può avvalersi di un apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base delle priorità e delle indicazioni del Commissario.
1.3. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente articolo, il Commissario straordinario è titolare dei procedimenti di approvazione e di autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tale fine il Commissario straordinario adotta gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessari alla realizzazione degli interventi, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  3-ter. Gli atti adottati ai sensi del comma 3-bis sostituiscono i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'avvio e l'esecuzione dell'intervento, comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunquePag. 28 alla conclusione del procedimento. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti della metà.
  3-quater. Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  3-quinquies. Ai giudizi di cui al comma 3-quater si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
1.4. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
1.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4.1. Il piano straordinario di cui al comma 1 prevede, altresì, la riqualificazione della zona di Santarcangelo del comune di Caivano ai fini della realizzazione, sulla superficie di proprietà del predetto comune di una «Cittadella dello sport», dotata di un palazzetto dello sport, di una pista di atletica circostante e di strutture per la pratica di discipline sportive da parte della collettività.
  4.2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4.1, il Commissario straordinario può avvalersi di un apposito soggetto attuatore, anche tra quelli individuati al comma 4, il quale opera sulla base delle priorità e delle indicazioni del medesimo Commissario.
1.6. Penza.

  Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

  Gli interventi di cui al primo periodo sono, altresì, finalizzati alla realizzazione di idonee strutture per garantire una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare, prevedendo – nello specifico, attraverso l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale – attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale.
1.7. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 5, sopprimere le parole: anche in deroga alle disposizioni vigenti,.
1.8. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , nonché prevedendo il coinvolgimento delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio al fine di promuovere attività ludico-sportive di inclusione sociale.
1.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , e prevedendo inoltre la partecipazione di associazioni giovanili del territorio Pag. 29al fine di promuovere attività socio-culturali volte all'inclusione sociale.
1.10. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e dalle associazioni e gruppi sportivi presenti sul territorio, favorendo l'interazione con gli istituti scolastici e il Terzo settore.
*1.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*1.12. Berruto, Manzi, Bonafè, Girelli, Furfaro, Schlein, Orfini, Cuperlo, Zingaretti, Fornaro, Mauri, Malavasi, Ciani, Stumpo.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di ridurre la marginalizzazione e il degrado sociale, incrementando i valori della convivenza, l'integrazione, il rispetto dell'altro, la crescita armoniosa, lo spirito di collaborazione e di squadra, l'educazione alla cittadinanza e alla sicurezza attraverso la promozione dell'attività sportiva, il Commissario, nel limite di spesa di cui al comma 1, favorisce, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità con l'Avviso «Sport e periferie 2023» il restauro e la messa in sicurezza di spazi adibiti a palestre, piscine, campi da gioco e impianti sportivi.
1.13. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: nell'area del Comune di Caivano aggiungere le seguenti: e dei comuni limitrofi.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: cinque milioni con le seguenti: dieci milioni.
1.14. Boschi.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: attività educative e formative aggiungere le seguenti: corsi di specializzazione post laurea, master e seminari.
1.15. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 mette a disposizione del comune di Caivano ai fini dell'acquisizione al patrimonio i beni confiscati presenti nel territorio comunale. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 ne determina il successivo affidamento.
1.16. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:

  7-ter. Per far fronte alle esigenze di tutela della sicurezza dei cittadini nel territorio del comune di Caivano e dei comuni limitrofi è altresì autorizzato l'impiego, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, di un contingente adeguato di personale militare appartenente alle Forze armate secondo le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
1.17. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

  7-ter. Al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa sono autorizzatiPag. 30 a rafforzare con propri decreti, adottati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organici delle forze di pubblica sicurezza presenti nel territorio del comune di Caivano e dei comuni limitrofi.
1.18. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

  7-ter. Per l'anno 2023, al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, al comune di Caivano è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per l'installazione di sistemi di videosorveglianza urbana ed extraurbana, nel limite di spesa previsto dal comma 1.
1.19. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana, il controllo del territorio, la coesione sociale e l'adeguato sostegno dei minori, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 20 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale nonché almeno 15 unità di personale con funzione di educatori, assistenti sociali, operatori culturali, mediatori familiari.
1.20. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Al comma 8, sostituire le parole: 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale con le seguenti: unità di personale in numero equivalente alla copertura integrale della pianta organica.
1.21. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: e assistenti sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 797, della legge n. 178 del 2020.
1.22. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10.1. Al fine di corrispondere alla accresciuta esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di innalzare i livelli di presenza e operatività della Polizia di Stato nel territorio interessato, con conseguente maggiore controllo e incisività nella lotta alla criminalità organizzata e miglioramento dei servizi a beneficio della cittadinanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le procedure di istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Caivano nonché l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi. Agli oneri per il funzionamento nell'anno 2024 del Commissariato di cui al presente comma, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1.23. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10.1. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Pag. 31legge il comune di Caivano, nel rispetto della dotazione organica, provvede a bandire ulteriori procedure concorsuali semplificate per l'assunzione di personale dirigenziale entro un limite massimo di spesa di euro 750 mila nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
1.24. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

  Sostituire il comma 10-bis con il seguente:

  10-bis. Al fine di prevenire il disagio giovanile, definire e attivare il percorso di rieducazione del minore di cui all'articolo 8, il comune di Caivano è autorizzato a istituire un'équipe di professionisti, composta da psicologi, educatori professionali e assistenti sociali, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del proprio territorio. A tal fine il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con le medesime deroghe alla normativa vigente richiamate dal comma 8, 15 unità di personale non dirigenziale con i profili di psicologo, assistente sociale ed educatore professionale.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere il comma 10-ter;

   b) al comma 10-quater, sopprimere le parole: e 10-ter;

   c) sostituire il comma 10-quinquies con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a euro 150.000 per l'anno 2023 e pari a euro 560.000 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.25. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sostituire il comma 10-bis, con il seguente:

  10-bis. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana, il controllo del territorio, la coesione sociale e l'adeguato sostegno dei minori, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 20 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale nonché almeno 15 unità di personale con funzione di educatori, assistenti sociali, operatori culturali, mediatori familiari.
1.26. Girelli, Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 10-bis, sostituire le parole: 3 unità di personale con le seguenti: 15 unità di personale.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10-ter, sostituire le parole: 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici con le seguenti: 15 unità con il profilo di educatore professionale da collocare all'interno dei servizi socio-educativi comunali;

   b) sostituire il comma 10-quinquies con il seguente: Agli oneri derivanti dai 8-bis e 8-ter, pari a euro 277.800 per l'anno 2023 e pari a euro 1.110.800 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.27. Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 10-ter, sostituire le parole: 6 unità di personale con le seguenti: 15 unità di personale.
1.28. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Pag. 32

  Dopo il comma 10-sexies, aggiungere il seguente:

  10-septies. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, a partire dal 2021, ai sensi del decreto-legge n. 164 del 31 maggio 1991, sono autorizzati ad assumere, con un incremento pari al 30 per cento dell'organico al momento in servizio, unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le analoghe procedure di cui ai commi 8 e 9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1 milione di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.29. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 10-sexies, aggiungere il seguente:

  10-septies. Il comune di Caivano è, altresì, autorizzato, in deroga ai vincoli assunzionali e delle modalità concorsuali previsti a legislazione vigente, nel rispetto della dotazione organica e nella soglia massima di 1 milione di euro per l'anno 2024 nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali semplificate per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di unità di personale dirigenziale.
1.30. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 10-sexies, aggiungere il seguente:

  10-septies. Il Ministero per la per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di cui all'articolo 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in raccordo con la regione Campania provvede ad istituire un centro antiviolenza nel comune di Caivano.
1.31. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Istituzione del servizio di assistenza psicologica per gli istituti scolastici del comune di Caivano)

  1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti nel territorio del comune di Caivano, è istituito, in via sperimentale, un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire i fenomeni di disagio giovanile, di abbandono e di dispersione scolastica, soprattutto in riferimento alle evidenti situazioni di vulnerabilità sociale.
  2. Il servizio di assistenza e counseling di cui al comma 1 è erogato in collaborazione con i servizi sociali del comune di Caivano. Nell'ambito dell'autonomia dei singoli istituti scolastici sono organizzati periodicamente momenti di ascolto e di supporto per gli studenti che ne facciano espressamente richiesta o qualora sia il consiglio di classe a ritenere necessario il supporto psicologico.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 250 mila euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzionePag. 33 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.01. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 2.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine sono organizzati seminari, campus formativi e giornate dedicate, per almeno 20 ore annuali nel quarto anno di scuola secondaria di secondo grado e per almeno 40 ore nel quinto anno.
2.1. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023 e 700.000 euro per l'anno 2024 per l'organizzazione di attraverso seminari, campus formativi e giornate dedicate per almeno 20 ore annuali nel secondo anno di scuola secondaria di primo grado e per almeno 40 ore nel terzo anno a favore degli istituti ubicati nel territorio di Caivano e nei comuni limitrofi, da impegnare per la prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica. Al relativo onere si si provvede tramite si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.2. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di prevenire il mancato rispetto dell'obbligo scolastico nelle scuole secondarie di primo grado ubicate nel territorio del comune di Caivano, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, sono rafforzate le attività relative all'orientamento scolastico da parte degli istituti superiori di secondo grado, ubicati nel territorio del comune di Caivano e nei comuni limitrofi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in 100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per l'anno 2024 si provvede tramite si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.3. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Programma straordinario di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate)

  1. A decorrere dall'anno 2024 è istituito il Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni, di seguito denominato «Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza e della coesione territoriale e sociale attraverso lo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché attraverso le attività culturali, educative e ricreative promosse da soggetti pubblici e privati.
  2. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1 marzo di ogni anno gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando approvato, entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Pag. 34Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabiliti le modalità e i criteri di valutazione dei progetti, in coerenza con le finalità del Programma, dando priorità alla tempestiva esecutività degli interventi, alla capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati e all'effettiva potenzialità del progetto di incidere, attraverso il potenziamento delle attività educative, culturali e ricreative allo sviluppo dell'inclusione e della coesione sociale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di attuazione dei progetti, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni o accordi di programma.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 500 milioni di euro a partire dall'anno 2024.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 500 milioni di euro annui a partire dal 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.01. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Morassut.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure in favore dell'accesso al lavoro e della formazione professionale)

  1. Al fine di favorire la formazione professionale e l'accesso al mercato del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottoscrive un accordo di programma con i Centri per l'impiego, con l'Agenzia per il lavoro e con gli Enti di formazione professionale aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento al lavoro finalizzati al supporto sociale, culturale ed economico delle famiglie degli studenti delle scuole primarie e secondarie site nel territorio comunale di Caivano e nel territorio dei comuni ad alta dispersione scolastica e che presentano un'alta percentuale di reati commessi dai minori.
2.02. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Assistenza psicologica universitaria per gli studenti)

  1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling.
  2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

   a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

   b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

   c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione Pag. 35del presente decreto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.
  4. Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articoli, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.03. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

(Inammissibile)

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*3.2. Magi.
*3.3. Boschi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: quattordicesimo con la seguente: diciassettesimo.
3.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: quattordicesimo con la seguente: sedicesimo.
3.6. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3-bis.
3.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 2-ter.
3.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 36

ART. 3-bis.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.1.
(Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile)

  1. Presso ogni Prefettura è istituito un «Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile», che coinvolge rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'Università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda sanitaria provinciale, delle Direzioni provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del Terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni, per promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, ed anche attraverso progetti di rigenerazione urbana.
3-bis.01. D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.1.
(Istituzione dell'Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile)

  1. Presso ogni Prefettura è istituito un «Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile», che coinvolga rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle Direzioni Provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni, per promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, ed anche attraverso progetti di rigenerazione urbana.
  2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3-bis.02. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 3-ter.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. All'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quest'ultimo aspetto, tenendo conto dei seguenti criteri:

   1) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;

   2) indice di delittuosità del comune;

   3) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.».
3-ter.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 37

*4.2. Boschi.
*4.3. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Zan, Lacarra.

  Sopprimere il comma 1.
4.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere i commi 1-bis, 2, 2-bis, 3 e 3-bis.
4.6. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Sopprimere il comma 1-bis.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
4.7. D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 1-bis.
4.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 2.
4.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies.
4.10. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 2-bis.
4.11. D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 2-ter.
4.12. D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere i commi 3 e 3-bis.
4.13. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 3.
*4.14. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*4.15. Magi.
*4.16. D'Orso, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dai commi 1, 2, e 3, che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa fino a euro 10.000. Si applica la pena della reclusione da due mesi a due anni e della multa fino a euro 2.000 nel caso di cui al comma 4».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.
4.17. Magi.

Pag. 38

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dai commi 1, 2, e 3, che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa fino a euro 10.000. Si applica la pena della reclusione da due mesi a due anni e della multa fino a euro 2.000 nel caso di cui al comma 4».
4.18. Magi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di porto d'armi)

  1. Alla legge 6 marzo 1987, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dell'articolo 1 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, rilasciato ai sensi dell'articolo 1-bis»;

   b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

   1. Ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, dell'articolo 1, della presente legge, l'accertamento dei requisiti psichici previsti dagli articoli 1, numero 5), e 2, numero 5), del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso ciascuna azienda sanitaria locale, composto da tre medici del Servizio sanitario nazionale, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria.
   2. Nel caso in cui vengano riscontrati segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, il certificato di cui al comma 1 dell'articolo 1 non può essere rilasciato. Il mancato rilascio è immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio in base alla residenza 31 dell'interessato, che rifiuta il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi e che, ove già rilasciata, ne dispone la revoca».

Art. 4-ter.
(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi)

  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 35:

    1) al comma 4, la parola: «mensilmente» è sostituita dalle seguenti: «contestualmente alla vendita o all'acquisto»;

    2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di una certificazione medica di idoneità psico-fisica rilasciata dal collegio medico costituito presso l'azienda sanitaria locale competente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis della legge 6 marzo 1987, n. 89»;

    3) al comma 10, dopo le parole: «compreso il convivente more uxorio» sono inserite le seguenti: «, all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva»;

   b) all'articolo 42, secondo comma, dopo le parole: «compreso il convivente more uxorio» sono inserite le seguenti: «, all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da Pag. 39convivenza o da stabile relazione affettiva».

Art. 4-quater.
(Disposizioni in materia di tracciabilità delle armi)

  1. Al fine di garantire, anche ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, la tracciabilità delle armi presenti nel territorio e di permettere un sempre più efficiente scambio di dati tra i soggetti, le istituzioni e le amministrazioni coinvolti, il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, linee guida in materia di formazione del personale per la gestione delle banche dati nell'ambito del sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito presso il Dipartimento 32 della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno dall'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 104 del 2018.

Art. 4-quinquies.
(Ambito di applicazione)

  1. Fatte salve le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4-ter, comma 1, lettera a), numero 3), sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4-bis, 4-ter, e 4-quater le seguenti categorie, alle quali continua ad applicarsi la normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto:

   a) i titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia;

   b) i titolari di licenza per uso sportivo iscritti a una delle federazioni o a una delle associazioni con esse convenzionate che svolgono attività sportiva con l'utilizzo delle armi;

   c) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

   d) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

   e) le persone che per la loro attività professionale, disciplinata dalla normativa vigente, hanno diritto ad andare armate, limitatamente al numero e alle specie delle armi loro consentite.
4.01. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*5.2. Boschi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso , dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: È fatto obbligo di dare avviso al competente Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, anche al fine di valutare l'attivazione degli strumenti previsti dall'articolo 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1404.
5.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), alinea, sopprimere le parole: e 6-bis.
5.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a) numero 3), capoverso 6-bis, sostituire le parole: Nei casi di Pag. 40cui ai commi 1 e 3-bis, con le seguenti: Nei casi di cui al comma 1.
5.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 6-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il questore, qualora lo ritenga opportuno, può proporre al tribunale il coinvolgimento dei servizi socio-sanitari del territorio al fine di accompagnare le famiglie e i minori di età in percorsi di sostegno, recupero e cura.
5.6. Ciani, Furfaro, Malavasi, Girelli, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 6-ter, secondo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.
5.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il questore ritenga vi siano prove di irregolarità della condotta o del carattere del minore, riferisce i fatti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,.
5.8. Boschi.

  Sopprimere i commi da 5 a 9.
5.9. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Sopprimere i commi 5, 6, 6-bis e 7.
5.10. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Il questore comunica al Tribunale per i minorenni del luogo di abituale residenza del minore dell'applicazione della procedura di ammonimento.
5.12. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 8, sostituire le parole: Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5 con le seguenti: Nei casi di reiterazione di condotte di reato successive all'ammonimento di cui al comma 5.
5.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*6.2. Magi.
*6.3. Boschi.
*6.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.
*6.5. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera 0a), capoverso «Art. 6», sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   b) sopprimere le lettere a), b), b-ter) e c).
6.6. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

Pag. 41

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
6.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 18-bis, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituire dalle seguenti: «quattro anni».
6.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere la lettera b);

   b) alla lettera c), sopprimere il numero 2).
6.9. Boschi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 19, dopo il comma 3, è inserito il seguente.

   «3-bis. Qualora al momento dell'applicazione della misura o nel corso di essa emergano elementi che facciano ritenere che per il minorenne siano necessari interventi psico-sociosanitari, il giudice lo affida altresì ai servizi sanitari più vicini al luogo in cui la misura è eseguita con richiesta formulare un programma terapeutico d'intesa con i servizi minorili».
6.10. Boschi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b-bis) e bis-quater).
6.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c) e c-bis).
6.12. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
6.13. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
6.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: al primo periodo, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sei» e.
6.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5.
6.16. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1-bis).
6.17. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
6.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 42

  Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).
6.19. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

   c-bis) all'articolo 28 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «5-bis. Il pubblico ministero quando procede per reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena e quando sulla base degli elementi raccolti ritenga provata la penale responsabilità del minore, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale e comunicare ai servizi ministeriali minorili la proposta di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo predisposto dai servizi minorili di cui all'articolo 6 che preveda la regolare frequenza scolastica, e, compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, nonché l'accesso ove possibile a programmi di giustizia riparativa per un periodo compreso da due a nove mesi.
   5-ter. L'accesso al programma rieducativo il minore è riconosciuto a seguito dell'interrogatorio del medesimo da parte dell'autorità giudiziaria o dall'autorità di polizia dalla stessa delegata nel corso del quale abbia riconosciuto almeno parzialmente le proprie responsabilità.
   5-quater. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire, entro tre mesi dalla comunicazione della proposta del pubblico ministero all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e all'indagato. Ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice per le indagini preliminari al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.
   5-quinquies. Il giudice, sentito il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, la persona offesa e i servizi, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 3 può disporre ulteriori prescrizioni al minore e stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di nove mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore e in tali casi sono sospesi il corso della prescrizione e quello dei termini per le indagini preliminari.
   5-sexies. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice per le indagini preliminari, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti e i servizi minorili di cui all'articolo 6, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, o quando non ammette il programma, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale».
6.20. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Al comma 1, lettera c-bis), capoverso, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: si applicano anche.
6.21. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

Pag. 43

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per la protezione e l'assistenza di soggetti minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata – Progetto «Liberi di scegliere»)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a sostegno dei minorenni e di eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di grave, attuale e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, quando non ricorrano i presupposti per assumere lo status di collaboratore di giustizia, ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito, con modificazioni nella legge 15 marzo 1991 n. 82 o di testimone di giustizia, ai sensi della legge n. 6 del 21 febbraio 2018.
  2. Sono destinatari degli interventi i soggetti minorenni che siano già interessati da provvedimenti di cui agli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero già raggiunti da misure amministrative ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 26 del regio decreto n. 1404 del 1934, nonché i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o comunque provenienti da nuclei familiari organici o affiliati o contigui alla criminalità organizzata del territorio e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto criminale di provenienza.
  3. Sono altresì destinatari della misura i prossimi congiunti dei minorenni di cui al comma precedente, ancorché maggiorenni, nei casi in cui sia stata accertata dall'Autorità Giudiziaria la volontà di affrancarsi dal nucleo familiare di provenienza e dal contesto criminale in cui esso è inserito.
  4. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a realizzare i seguenti interventi: a) Fornire adeguato supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza; b) Fornire un servizio di orientamento volto a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza; c) Ove il minorenne sia destinatario della misura unitamente ad un proprio congiunto maggiorenne e sia necessario l'allontanamento dall'abitazione abituale, fornire una sistemazione abitativa autonoma alternativa, ove occorra anche in un comune diverso da quello di provenienza, e, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un'occupazione, provvedere con assegno periodico a garantirne il sostentamento; d) Promuovere percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo per i destinatari della misura che abbiano già assolto l'obbligo scolastico; e) Assicurare l'istruzione obbligatoria ai destinatari della misura che, ancorché adulti, non abbiano assolto l'obbligo scolastico; f) Ove occorra, garantire idonei presidi di sicurezza individuale a tutela dell'incolumità dei soggetti destinatari della misura.
  5. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, acquisita la manifestazione di volontà da parte del minore di recedere il legame con il contesto criminale di provenienza, propone al Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie l'applicazione degli interventi di protezione ed assistenza di cui al comma precedente. Il Tribunale per i minorenni dispone in conformità.
  6. L'attuazione degli interventi di cui al comma 4 è demandata agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) che possono avvalersi per la realizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, dei Servizi Sociali Pag. 44degli enti locali, delle istituzioni scolastiche ed universitarie del territorio, degli enti di formazione regionale, delle diocesi, nonché di associazioni di volontariato qualificate accreditate presso il Ministero della giustizia, anche in forza di accordi di partenariato.
  7. Quando ritenga vi sia imminente e concreto rischio di ritorsioni che mettano in pericolo la vita del destinatario delle misure di protezione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, sentito il Procuratore della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia del luogo ove il soggetto destinatario delle misure risieda unitamente al proprio nucleo familiare di origine, può proporre alla Commissione di cui al successivo comma 8, di disporre la temporanea assegnazione di nuove generalità al soggetto minorenne nonché al soggetto adulto congiunto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale ed il contestuale trasferimento presso altra idonea località. La Commissione delibera entro 15 giorni il programma di protezione.
  8. Presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della giustizia è istituita una Commissione tecnica che valuta la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di protezione di cui al comma precedente e ne coordina l'attuazione. Con decreto del Ministro della giustizia emesso, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita la composizione della Commissione tecnica predetta, sono adottate le linee-guida per la predisposizione e l'attuazione delle misure di protezione nonché le indicazioni relative ai livelli di segretezza e sicurezza dell'attività della Commissione. Della Commissione Tecnica deve far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'interno.
  9. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.01. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*8.2. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*8.3. Boschi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», al comma 1, dopo le parole: Il pubblico ministero inserire le seguenti: dopo aver acquisito quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,.
8.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», al comma 1, dopo le parole: alla predetta pena detentiva inserire le seguenti: e quando sulla base degli elementi raccolti ritenga provata la penale responsabilità del minore, e dopo le parole: di appartenenza inserire le seguenti: nonché disporre l'invio a programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 129-bis del codice di procedura penale,.
8.9. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

Pag. 45

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, sostituire la parola: notifica con le seguenti: può notificare, acquisiti elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutata la rilevanza sociale del fatto.

   2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il pubblico ministero minorile può sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.
8.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», al comma 1, dopo la parola: attività aggiungere le seguenti: anche di carattere socio-culturale.
8.11. Bruno, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», sopprimere i commi 4, 5 e 6.
8.4. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», sopprimere i commi 5 e 6.
8.6. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.
8.12. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

  1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale o di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.
  4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di Pag. 46entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali e destinati ai comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.
8.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio)

  1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
  2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali e destinati ai comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
8.02. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo potenziamento iniziative di assistenza per i minori a rischio devianza)

  1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge Pag. 4725 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.
  4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali e destinati ai comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.
8.03. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
*9.1. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.
*9.2. Boschi.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 10-bis».
9.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, dopo le parole: Il direttore dell'istituto penale per i minorenni inserire le seguenti: , tenuto conto delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto,.
9.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, sostituire le parole: al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, del con le seguenti: all'attivazione di uno specifico programma di sostegno psicologico e di reinserimento sociale, da attuarsi anche attraverso l'inclusione in percorsi sportivi, artistici, di studio o professionalizzanti, per il.
9.5. Boschi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, dopo le parole: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria inserire le seguenti: fatto salvo il rispetto del principio della territorialità dell'esecuzione, come disposto dall'articolo 22 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, salvo che non ricorrano specifici motivi ostativi,
9.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire la parola: alternativamente con la seguente: cumulativamente;

   b) al comma 1, sopprimere la lettera a);

   c) sopprimere il comma 2;

   d) sostituire il comma 3 con il seguente: Il magistrato di sorveglianza, nei casi in cui il trasferimento possa arrecare danno alla prosecuzione del percorso educativo in atto del detenuto può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato.
9.7. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, sopprimere le lettera a) e c).

Pag. 48

  Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) con reiterati comportamenti violenti ponga a rischio la sicurezza degli altri detenuti.
9.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le parole: e c).
9.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», sopprimere il comma 2.
9.10. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», sopprimere il comma 3.
9.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il magistrato di sorveglianza, valutato ogni elemento addotto nella richiesta di cui al comma 1, laddove ravvisi elementi di pericolo nella prosecuzione della detenzione presso l'istituto minorile, dispone motivatamente il provvedimento di accoglimento della richiesta di trasferimento. Contro il provvedimento di accoglimento è ammesso ricorso al Tribunale di sorveglianza entro 30 giorni.
9.12. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere la parola: solo;

   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché nei casi in cui la finalità rieducativa della pena risulta attenuata rispetto all'esecuzione della stessa in un istituto per minori.
9.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 3, sopprimere la parola: solo.
9.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché se le finalità rieducative risultano attenuate rispetto all'esecuzione della pena in un istituto per minori.
9.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 10.

  All'articolo 10, premettere il seguente:

Art. 010.
(Disposizioni urgenti in materia di offerta educativa negli istituti penali)

  1. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con uno stanziamento nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Pag. 49Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l'organico dei docenti in servizio e l'offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di 5 milioni di euro annui.
  3. Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all'offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
010.01. Boschi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-bis.1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità e per gli stessi soggetti di cui al periodo precedente, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e di 24 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di garantire l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 agosto 2024 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano “Agenda Sud” sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al periodo precedente, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 e a 24 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.1. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso 4-bis.1, primo periodo, dopo le parole: negli apprendimenti, inserire le seguenti: garantendo l'apertura pomeridiana delle scuole.
10.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso 4-bis.1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2023 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2024;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: per l'anno 2023 inserire le seguenti: e di 50 milioni per l'anno 2024;

   c) al terzo periodo:

    1) dopo le parole: per l'anno 2023 inserire le seguenti: e di 50 milioni per l'anno 2024;

    2) dopo le parole: euro 9.825.264 inserire le seguenti: per l'anno 2023 ed a euro 50 milioni per l'anno 2024;

    3) sostituire le parole: quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 con le seguenti: quanto ad euro 2.174.736 per l'anno 2023 e ad euro 50 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Pag. 50Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.4. Manzi, Bonafè, Schlein, Orfini, Cuperlo, Berruto, Zingaretti, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. A completamento e integrazione del piano «Agenda Sud» e di quanto stabilito al comma 1 sono individuate misure speciali per l'attuazione di politiche urbane integrate atte a promuovere la coesione e l'inclusione sociale, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, favorendo il riuso edilizio di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, incentivando la riqualificazione edilizia e la sostenibilità ambientale di tali edifici, nonché il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo anche ridefinendo e valorizzando le aree verdi e prevedendo, laddove occorra, una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a soggetti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, socio-sanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.5. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: , in particolare per quanto riguarda l'apprendimento delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche (STEM).
10.6. Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: , con particolare attenzione alla storia dell'arte e del patrimonio artistico nazionale.
10.8. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: , anche per quanto riguarda le competenze informatiche e l'uso delle nuove tecnologie.
10.9. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: , in particolare per quanto riguarda le competenze grammaticali e logico-sintattiche.
10.10. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: , con particolare attenzione all'educazione civica e allo studio della Costituzione.
10.11. Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: , in particolare per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue straniere.
10.12. Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: , anche per quanto riguarda l'educazione motoria e sportiva.
10.13. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

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  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) promuovere l'educazione di genere.
10.14. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 3, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: , anche a livello europeo tramite l'implementazione del Programma Erasmus.
10.15. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: , nel territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione europea.
10.16. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: , sia a livello nazionale che internazionale.
10.17. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: , che comprendano anche attività di educazione affettiva ed emotiva.
10.18. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: , che comprendano anche attività di musicoterapia e artistiche.
10.19. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: , che possano stimolare le capacità cognitive degli studenti.
10.20. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: socio-educativo, anche con con le seguenti: socio-educativo, mediante l'organizzazione di gruppo di educatori professionali socio-pedagogici con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi socio-culturali all'interno degli istituti scolastici nonché con.
10.21. Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: socio-educativo, anche con con le seguenti: socio-educativo, attraverso la selezione di un team di assistenti sociali con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi riabilitativi all'interno degli istituti scolastici nonché con.
10.22. Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, alla lettera d), dopo le parole: socio-educativo aggiungere le seguenti: attraverso l'istituzione di équipe di professionisti, composta da psicologi, educatori professionali socio-pedagogici e assistenti sociali, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno degli istituti scolastici.
10.23. Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, dopo la lettera d-bis), inserire le seguenti:

   d-ter) Promuovere un rapporto con il contesto territoriale finalizzato ad accrescerePag. 52 la cultura del rispetto delle differenze, della tutela ambientale, dell'eliminazione di ogni forma di violenza;

   d-quater) Realizzare percorsi formativi finalizzati a radicare la cultura del lavoro dignitoso e del rispetto dei diritti sul lavoro.
10.24. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, dopo la lettera d-bis), inserire la seguente:

   d-ter) promuovere una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare, prevedendo – nello specifico, attraverso l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale – attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale.
10.25. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, dopo la lettera d-bis), inserire la seguente:

   d-ter) promuovere l'istituzione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di un servizio di coordinamento pedagogico al fine di coadiuvare dirigenti scolastici, corpo docente e famiglie, in ogni azione, iniziativa e intervento volti a favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale degli studenti e delle studentesse, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.
10.26. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, dopo la lettera d-bis), inserire la seguente:

   d-ter) realizzare «Patti educativi di comunità», in collaborazione e congiuntamente a Enti locali, istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, enti del Terzo settore, finalizzati a sostenere le autonomie scolastiche, tenuto conto delle diverse condizioni e criticità del contesto territoriale e sociale di riferimento, nella costruzione delle collaborazioni con i diversi attori territoriali che possono concorrere all'arricchimento dell'offerta educativa, al contrasto alla dispersione scolastica, nonché alla promozione della cultura della legalità e della sostenibilità ambientale, individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili.
10.27. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, dopo la lettera d-bis), inserire la seguente:

   d-ter) l'adozione di iniziative di competenza volte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere.
10.28. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, dopo la lettera d-bis), inserire la seguente:

   d-ter) sostenere e promuovere il tempo pieno negli istituti scolastici.
10.29. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Pag. 53

  Al comma 5, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

   a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati;

   b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché' ai fini delle graduatorie d'istituto.
10.30. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di rendere i minori di età direttamente partecipi del processo di cambiamento e risanamento.
10.31. Stumpo, Furfaro, Ciani, Malavasi, Girelli, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) potenziare la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale.
10.32. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) rafforzare le misure in favore degli istituti scolastici al fine di realizzare ambienti di apprendimento innovativi.
10.33. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) promuovere la cultura della legalità e della sostenibilità ambientale, individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili, anche attraverso la realizzazione di «Patti educativi di comunità», in collaborazione e congiuntamente a Enti locali, istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio ed enti del Terzo settore.
10.34. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

  1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica,Pag. 54 collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.
  2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.
  3. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.
  4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.
  5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.
  6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.
  7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.
  8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.01. Manzi, Bonafè, Schlein, Orfini, Cuperlo, Berruto, Zingaretti, Fornaro, Mauri.

(Inammissibile)

ART. 10-bis.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri del comma 1, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-bis.1. Manzi, Bonafè, Schlein, Orfini, Cuperlo, Berruto, Zingaretti, Fornaro, Mauri.

Pag. 55

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Modifiche al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riorganizzazione della rete scolastica)

  1. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso 5-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia,»;

   b) al capoverso 5-quinquies:

    1) al primo periodo, le parole: «, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000,» sono soppresse;

    2) il secondo periodo è soppresso;

   c) al capoverso 5-sexies il primo e il secondo periodo sono soppressi.

  2. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «I risparmi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali risparmi».
10-bis.01. Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di stabilire nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti princìpi generali:

   a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente, sia a livello nazionale che per ambiti regionali, si basi, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2024-2027;

   b) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite da un numero di alunni non superiore a 22, elevabile a 23 qualora residuino resti;

   c) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite inderogabilmente da un numero di alunni non superiore a 20, nel caso accolgano alunni con disabilità, che in ogni caso non possono essere superiori alle due unità;

   d) prevedere che le classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, siano costituite, di norma, da un numero di alunni non inferiore a 20;

   e) prevedere che possano essere costituite classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio solo nel caso in cui esse siano costituite da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20.
10-bis.02. Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

(Inammissibile)

Pag. 56

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

  1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-quater, le parole: «nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto» sono soppresse;

   b) al comma 5-sexies, il secondo periodo è soppresso.
10-bis.03. Boschi.

(Inammissibile)

ART. 11.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , valutando l'opportunità di riutilizzare edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, così da ridurre il consumo di suolo e incentivando la riqualificazione edilizia, nel rispetto della sostenibilità ambientale e del decoro urbano e architettonico complessivo.
11.1. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni», aggiungere le seguenti: «e assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
11.4. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
11.2. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

  2-ter. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma successivo.
  2-quinquies. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
11.3. Manzi, Girelli, Furfaro, Bonafè, Schlein, Malavasi, Ciani, Stumpo, Orfini,Pag. 57 Cuperlo, Berruto, Zingaretti, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Controlli edilizia scolastica)

  1. Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica il Ministero dell'istruzione e del merito svolge controlli anche a campione.
11.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo per il sostegno e sviluppo della comunità educante)

  1. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.
  2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro dall'anno 2025, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.02. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per l'assunzione di assistenti sociali)

  1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziarePag. 58 il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.03. Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per rafforzare l'intervento degli assistenti sociali)

  1. Al fine di rafforzare gli interventi degli assistenti sociali nel contrasto alla dispersione scolastica e ai processi di emarginazione sociale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale degli ordini degli assistenti sociali stipulano un protocollo d'intesa per consentire agli assistenti sociali di intervenire con più efficacia nei contesti di emarginazione sociale, anche con il supporto delle forze dell'ordine ove ritenuto necessario dagli assistenti medesimi.
11.04. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Disposizioni per il rafforzamento dell'obbligo scolastico e della gratuità del diritto allo studio)

  1. In conformità ai princìpi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e in considerazione del valore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese dell'elevamento dei livelli di istruzione e della riduzione del tasso di abbandono scolastico, a partire dall'anno scolastico 2024/2025 ed entro l'anno scolastico 2026/2027, l'obbligo scolastico è progressivamente elevato fino all'età di diciotto anni. Conseguentemente l'età per l'accesso al lavoro, con qualsiasi forma di contratto individuale, è progressivamente elevata da sedici anni a diciotto anni.
  2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'adozione di uno o più regolamenti relativi alla ridefinizione dei curricoli dei piani di studio e dei relativi quadri orari vigenti nel secondo ciclo di istruzione e formazione, sulla base dei seguenti princìpi:

   a) la realizzazione degli interventi relativi all'obbligo scolastico, come ridefinito ai sensi del comma 1 del presente articolo, rientra nelle competenze dello Stato ai sensi degli articoli 33, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

   b) i piani di studio devono prevedere, in tutti i percorsi, che non meno di tre Pag. 59quarti dell'orario complessivo del primo biennio sia riferito a discipline comuni.

  3. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono abrogate le seguenti norme e le relative disposizioni applicative:

   a) l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

   b) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;

   c) il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

   d) i commi 622, 623 e 624 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;

   f) il regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;

  3. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.
  4. Ai fini di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all'istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
  5. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
12.1. Manzi, Bonafè, Schlein, Orfini, Cuperlo, Berruto, Zingaretti, Fornaro, Mauri.

(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Modifiche all'articolo 731 del codice penale)

  1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Articolo 731 (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori) 1. Chiunque, responsabile dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione di un minore, omette, senza giustificato motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria è punito con l'ammenda fino a euro 1.000.».
12.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, sostituire, le parole: la reclusione fino a due anni con le seguenti: l'ammenda fino a euro 1.000;

   b) al secondo comma, sostituire le parole: la reclusione fino a un anno con le seguenti: l'ammenda fino a euro 500.
12.4. Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Zan, Lacarra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter» , primo comma, sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.
12.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Pag. 60

  Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter», secondo comma, dopo le parole: durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione aggiungere le seguenti: con conseguente non superamento dell'anno scolastico.
12.6. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter», secondo comma, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre mesi.
12.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Al nucleo familiare al quale è riconosciuto il diritto all'assegno di inclusione ovvero altre forme di sostegno al reddito e nel quale vi siano componenti minorenni o giovani adulti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile è affiancata un'équipe di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori o giovani adulti».
12.8. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 4, lettera c), numero 1), capoverso , aggiungere, in fine, le seguenti parole: o fino alla partecipazione a un progetto di recupero e sostegno del nucleo familiare predisposto dai servizi sociali, educativi e sanitari del comune di residenza.
12.9. Ciani, Furfaro, Malavasi, Girelli, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Nei territori ove sia certificata una mancata o incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani in età scolare, il Ministero dell'istruzione e del merito interviene con propri ispettori, ne verifica le cause e, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni coinvolti istituisce presidi di supporto socio-educativo per intercettare le famiglie dei giovani coinvolti nonché per organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del territorio di riferimento.
12.10. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

  4-ter. I dirigenti scolastici hanno l'obbligo di segnalare per ogni iniziativa utile ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 nonché degli articoli 330 e 333 del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore, i casi di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.
12.11. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Destinazione di una quota dell'assegno unico a progetti di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza e della marginalità minorile e giovanile)

  1. Una quota non superiore a un terzo dell'assegno unico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, può essere destinata, su proposta dei servizi sociali, scolastici, sanitari ed educativi competenti e previo consenso dei beneficiari, a progetti Pag. 61di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza e della marginalità minorile e giovanile, anche personalizzati e al domicilio. Per tali attività non può essere richiesta altra compartecipazione ai beneficiari dell'assegno.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
12.01. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Bonafè, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Istituzione del Fondo per le aree periferiche delle grandi città)

  1. Al fine di favorire l'inclusione sociale, nonché contrastare la criminalità minorile e i fenomeni di marginalizzazione nelle periferie urbane delle grandi aree metropolitane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per le aree periferiche delle grandi città» con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti per la realizzazione di progetti di inclusione sociale, attività socio-educative e sportive, nonché interventi di rigenerazione urbana per le aree altamente degradate nelle aree periferiche a maggiore tasso di vulnerabilità sociale ed economica.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso del Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

   a) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'interno;

   b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.02. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 13.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, a decorrere dalla scadenza prevista dal precedente periodo, l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, è soppresso.

   b) al comma 4, primo periodo, premettere le seguenti parole: Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto,

   c) al comma 5, premettere le seguenti parole: Fino alla scadenza del termine di Pag. 62un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto,.
13.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 13-bis.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:

  5-bis. Nei casi in cui i gestori di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, non adottano un sistema di verifica dell'età conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13-bis, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 4 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.
  5-ter. Nei casi in cui i gestori abbiano adottato un sistema di verifica dell'età non conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13-bis, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 2 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.
  5-quater. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui ai commi 5-bis e 5-ter la sanzione amministrativa è aumentata di un ulteriore 2 per cento.
13-bis.1. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  5-bis. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 5, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, applica comunque la sanzione amministrativa aggiuntiva da euro 250.000 a euro 750.000.
13-bis.2. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Disposizioni per il contrasto alla ludopatia minorile)

  1. È vietata la promozione e l'induzione del gioco d'azzardo, in qualsiasi forma e modalità, nei confronti di minori di anni 18. La violazione del comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
  2. Ai fini del presente articolo, per promozione del gioco d'azzardo si intende qualsiasi attività volta a sollecitare o indurre i minori a giocare d'azzardo, ivi inclusa la pubblicità ingannevole presente su portali internet di carattere sportivo che richiamano al mondo delle scommesse e ai giochi di carte di azzardo; l'offerta di bonus o promozioni per incoraggiare le persone a giocare; la sponsorizzazione di eventi o attività per promuovere i giochi d'azzardo; la diffusione di informazioni false o fuorvianti sui giochi d'azzardo.
13-bis.01. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 14.

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: in particolare per quanto riguarda i siti internet che presentano contenuti violenti e di incitamento all'odio.
14.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Pag. 63

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: in particolare per quanto riguarda i siti internet a sfondo sessuale e pornografico.
14.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: in particolare per quanto riguarda i siti internet di scommesse e giochi d'azzardo.
14.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: anche per quanto concerne i pericoli legati al fenomeno del cyberbullismo.
14.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 15-bis.

  Sopprimerlo.
15-bis.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 15-ter.

  Sopprimerlo.
15-ter.2. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 1.
15-ter.3. Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
15-ter.4. Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).
15-ter.5. Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).
15-ter.6. Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
15-ter.7. Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
15-ter.8. Zaratti.

ART. 15-quater.

  Sopprimerlo.
15-quater.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.