CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 30 ottobre 2023
191.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 30 ottobre 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. – Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 1458 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele POZZOLO (FDI), relatore, in premessa, evidenzia che la relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame chiarisce che l'intervento si è reso necessario e urgente in ragione dell'eccezionale afflusso di migranti verificatosi nel corso del 2023 e delle conseguenze che ne derivano sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica.
  Rilevando che il provvedimento consta di tredici articoli, suddivisi in cinque Capi,, precisa che l'unico articolo di specifica competenza della Commissione affari esteri è l'articolo 2, relativo al potenziamento del controllo sulle domande di visto. Nell'esposizione illustrerà comunque anche le altre norme di maggior rilievo del provvedimento, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti specifici.
  Quanto all'articolo 1, sostanzialmente fuori dal perimetro di competenza della Commissione affari esteri, sottolinea che interviene sulla disciplina dell'espulsione dello straniero sotto diversi profili. In primo luogo, incide sull'espulsione dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Al riguardo, vengono aggiornati i riferimenti normativi alla base delle situazioni soggettive che devono essere considerate nel valutare la pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del richiedente il permesso ai fini del rilascio del permesso stesso, facendo riferimento alle categorie sottoposte a misure di prevenzione indicate dal Codice delle leggi antimafia. Inoltre, si conferma che l'autorità deputata a decretare l'espulsione dello straniero soggiornante di lungo periodo che costituisce una minaccia per l'ordinePag. 50 pubblico o per la sicurezza dello Stato è il Ministro dell'interno, che deve informare preventivamente il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza, il provvedimento in esame prevede che l'espulsione è disposta dal prefetto. Rimane ferma la competenza del giudice amministrativo nell'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione disposti dal Ministro dell'interno e quella del giudice ordinario contro quelli del prefetto.
  In secondo luogo, segnala che viene disciplinata la procedura di espulsione dello straniero nei casi in cui sia destinatario di una delle misure amministrative di sicurezza (ricovero in casa di cura, libertà vigilata, divieto di soggiorno, ecc.) di cui al Titolo VIII del codice penale. Si tratta di una fattispecie non prevista in precedenza dall'ordinamento, che prevedeva esclusivamente l'ipotesi di espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale non in stato di custodia cautelare in carcere.
  In terzo luogo, osserva che l'articolo in esame modifica la disciplina relativa al diritto di difesa dello straniero parte offesa, ovvero sottoposto a procedimento penale, che sia stato espulso, prevedendo che il questore abbia la facoltà di negare l'autorizzazione al rientro in Italia qualora la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. Al riguardo, precisa che nella formulazione previgente l'autorizzazione era concessa in modo automatico.
  Passando all'articolo 2, evidenzia che esso autorizza l'assegnazione, presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, fino a 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti della Polizia di Stato, al fine di potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia. Tale personale – impiegato per un periodo dai due ai quattro anni – è collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed opera secondo le linee di indirizzo del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Il trattamento economico di tale contingente è pari a quello previsto dall'ordinamento amministrativo degli affari esteri per gli assistenti amministrativi (se si tratti di ispettori) ed i coadiutori (se si tratti di sovrintendenti). Dal punto di vista dei costi, rileva che la spesa è quantificata in 125 mila euro per l'anno 2023 e 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri. Precisa che il più contenuto importo per l'anno 2023 è calibrato su una previsione di destinazioni effettive da novembre di questo anno, per non più del venti per cento delle sedi previste. Al riguardo, segnala che la relazione tecnica allegata al provvedimento individua le seguenti sedi dove dislocare prioritariamente il personale: Islamabad e Karachi (Pakistan); Colombo (Sri Lanka); Dhaka (Bangladesh); Manila (Filippine); Algeri (Algeria); Baku (Azerbaigian); Yaoundé (Camerun); Abidjian (Costa d'Avorio); Il Cairo (Egitto); Accra (Ghana); Astana (Kazakistan); Nairobi (Kenya); Calcutta (India); Teheran (Iran); Baghdad (Iraq); Rabat (Marocco); Lagos (Nigeria); Dakar (Senegal); Tunisi (Tunisia).
  Passando all'articolo 3, esso prevede che, in caso di reiterazione di domanda di riconoscimento di protezione internazionale presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, già convalidato dall'autorità giudiziaria, il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale per l'esame della domanda di asilo, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e qualora non sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento. Se invece emergono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale la commissione territoriale procede all'ulteriore esame. Allo stesso modo, la commissione territoriale procede all'esame in caso emergano elementi rilevanti ai fini del divieto di espulsionePag. 51 stabilito dall'articolo 19 del testo unico immigrazione, quali, ad esempio il pericolo di espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione.
  Ricorda che la disciplina vigente prevede due ipotesi per le quali la commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame: il richiedente è già stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e può ancora avvalersi di tale protezione; il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.
  Segnala che l'obbligo di sottoporre la domanda reiterata all'esame dell'autorità competente è prevista dalla normativa europea (nello specifico dalla direttiva 2013/32/UE).
  Rileva, quindi, che il successivo articolo 4 introduce due modifiche al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale.
  In primo luogo, dispone il mancato perfezionamento della domanda presentata presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio in caso di mancata presentazione del cittadino straniero presso la questura: in altri termini, se lo straniero non si presenta presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda e il procedimento non s'intende instaurato.
  In secondo luogo, riduce da dodici a 9 mesi – nel pieno rispetto della disciplina europea in materia (direttiva 2013/32/UE) – il termine entro il quale può essere chiesta la riapertura dell'esame della domanda di protezione internazionale a seguito della sospensione decisa dalla Commissione territoriale nel caso in cui il richiedente si allontani senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza, ovvero si sottragga alla misura del trattenimento negli hotspot o nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR).
  Precisa che la riapertura del procedimento sospeso può essere richiesta una sola volta entro il citato termine di nove mesi, trascorso il quale, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento. Resta fermo che lo straniero potrà comunque, successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento, manifestare nuovamente l'intenzione di chiedere la protezione internazionale.
  Sottolinea che l'articolo 5 introduce alcune novità in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nonché di accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore.
  In primo luogo, stabilisce che in situazioni di momentanea mancanza di strutture di accoglienza per minori, incluse quelle temporanee, il prefetto può ordinare l'inserimento del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione specifica dei centri di accoglienza per adulti, per un periodo massimo di novanta giorni. Tale previsione è coerente con la normativa europea (direttiva n. 2013/33/UE), la quale consente di alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i sedici anni in centri di accoglienza per adulti, purché la decisione sia assunta nell'interesse superiore del minore.
  Osserva che l'articolo 5 prevede, inoltre, la possibilità per il giudice di disporre l'espulsione come sanzione sostitutiva in caso di condanna del presunto minore per il reato di false dichiarazioni sull'età. In relazione alla procedura di identificazione dei minori, è introdotta la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati, di ordinare l'effettuazione di misurazioni antropometriche o di altri esami sanitari, inclusi quelli radiografici, al fine di determinare l'età, informando immediatamente la Procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni, che ne autorizza l'attuazione in forma scritta ovvero, in casi di particolare urgenza, oralmente con successiva conferma scritta.Pag. 52
  Rileva, altresì, che l'articolo 7, lettera b), modifica l'elenco delle condizioni soggettive di cui tenere conto nell'ambito delle misure di accoglienza: l'elenco previgente faceva riferimento alle «donne in stato di gravidanza», ora si fa invece riferimento alle «donne», che dunque possono fruire – tutte – della esclusione dalle procedure accelerate di esame della domanda di protezione internazionale e dalla dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda, nonché dell'accesso prioritario al sistema di accoglienza e integrazione. Le altre categorie oggetto di peculiare attenzione – in quanto vulnerabili – sono: minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza, le vittime di mutilazioni genitali.
  Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, sottolineando l'assoluta inadeguatezza delle politiche che il Governo sta mettendo in atto per affrontare il fenomeno migratorio. Pur esprimendo apprezzamento per la relazione, che affronta i diversi aspetti del provvedimento, stigmatizza, sul piano del metodo, il fatto che la III Commissione sia chiamata ad esprimersi solo in sede consultiva sul provvedimento in esame: al riguardo, ricorda che la dimensione esterna della politica migratoria è stata oggetto di regolari interventi da parte del Consiglio europeo, a partire da giugno 2021; inoltre, essa investe direttamente le competenze del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ed è parte integrante dello Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), che è la principale leva finanziaria della politica estera dell'UE. Sulla base di tali considerazioni, ribadisce la richiesta che la Commissione affari esteri venga associata all'esame in sede referente dei provvedimenti riguardanti le questioni migratorie, reiterando la richiesta, già fatta in passato, alla Presidenza della Commissione, di interessare la Presidenza della Camera intorno a tale esigenza.

  Paolo FORMENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Lunedì 30 ottobre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.