CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 ottobre 2023
188.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO.

  Martedì 24 ottobre 2023. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 12.25.

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum.
C. 1491 Governo.
(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alfonso COLUCCI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del Comitato per il provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1491 e rilevato che:

    sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

     il provvedimento, composto da 3 articoli, per un totale di 12 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di rafforzare gli uffici della Corte di cassazione impegnati nell'espletamento delle attività di verifica delle sottoscrizioni a sostegno di proposte referendarie che debbono essere svolte entro il 31 ottobre;

     con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 12 commi 1 richiede l'adozione di un provvedimento attuativo; in particolare, è prevista l'adozione di un DPCM;

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    sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

     il comma 2 dell'articolo 1 consente al primo presidente della Corte di cassazione, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, di avvalersi temporaneamente di personale appartenente all'area assistenti “già inquadrati nel comparto Ministeri”, seconda area, fascia economica da F1 a F6, ovvero profili professionali equiparati; in base al comma 3, a tal fine l'amministrazione giudiziaria indice interpello per l'assegnazione temporanea e in base al comma 4, la procedura di assegnazione temporanea è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato almeno tre anni di anzianità nell'amministrazione; in proposito, potrebbero essere oggetto di approfondimento due aspetti: in primo luogo, potrebbe essere approfondito il coordinamento tra il comma 2 che appare prevedere che possa essere assegnato temporaneamente all'Ufficio centrale per il referendum personale di tutti i ministeri e il comma 4 che limita tale possibilità al personale dell'amministrazione della giustizia con almeno tre anni di anzianità; in secondo luogo, potrebbe essere approfondito perché si faccia riferimento a unità di personale “già inquadrati nel comparto Ministeri” e non alla denominazione attualmente utilizzata “comparto funzioni centrali”;

     la rubrica dell'articolo 1 reca “disposizioni urgenti in tema di impiego di personale per il rafforzamento degli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum e disposizioni in materia di piattaforma per la raccolta delle sottoscrizioni”; si segnala che tuttavia l'articolo non contiene disposizioni sulla piattaforma per la raccolta delle sottoscrizioni che è invece oggetto delle misure dell'articolo 2;

     il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

     formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

    sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

     valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire il coordinamento dei commi 2 e 4 dell'articolo 1 e la formulazione della rubrica del medesimo articolo.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.
C. 1474 Governo.
(Parere alla Commissione VIII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Antonio BALDELLI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del Comitato per il provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge C. 1474 e rilevato che:

    sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

     il decreto-legge, composto da 8 articoli, per un totale di 21 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di fronteggiare il fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

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     con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 21 commi 2 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di un provvedimento di altra natura;

    sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

     l'articolo 2, comma 4, prevede che il personale della struttura di supporto istituita dal comma, selezionato tra il personale delle pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali sia “collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”; in proposito si segnala che il richiamato articolo 17, comma 14, contempla le sole posizioni di comando e fuori ruolo e non anche le posizioni di “distacco o altro analogo istituto o posizione”;

     l'articolo 4, comma 1, prevede che il Dipartimento della protezione civile, “in raccordo” con la regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, elabori uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato; al riguardo, pur constatando che nella normativa vi sono precedenti utilizzi dell'espressione “in raccordo”, potrebbe essere oggetto di approfondimento se, come sembra desumersi dal contesto, con tale espressione si intenda la previsione di un'intesa nel senso di quanto prescritto dal paragrafo 4, lettera p), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 [nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici, sono usati, a seconda dei casi: 1) il termine “intesa” per le procedure tra soggetti appartenenti a enti diversi (ad esempio, tra Stato, regioni ed altri enti territoriali); 2) il termine “concerto” per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri)];

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

     l'articolo 2, al comma 3, lettera b), prevede che, nell'ambito delle attività necessarie per la realizzazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, lo studio di microzonazione sismica prescritto dal precedente comma sia effettuato mediante procedure semplificate, individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato per la legislazione ha segnalato l'opportunità di precisare meglio questo tipo di formulazione (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 3 ottobre 2023 sul disegno di legge C. 1436 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2023);

     il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

     formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

    sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

     valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 4 e dell'articolo 4, comma 1;

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    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

     valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, comma 3, lettera b)

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 12.40.