CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 ottobre 2023
186.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 19 ottobre 2023. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

  La seduta comincia alle 12.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.
C.1492 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina BARZOTTI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del Comitato per il provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1492 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, originariamente composto da 2 articoli per un totale di 4 commi, risulta composto, a seguito dell'esame del Senato, da 4 articoli per un totale di 13 commi; esso appare prevalentemente riconducibile, anche sulla base del preambolo, all'esigenza unitaria di adottare disposizioni statali per far sì che le regioni provvedano all'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria, a seguito delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/2019; andrebbe pertanto approfondita la riconducibilità a tale ratio unitaria del provvedimento dell'articolo 1-bis, che, pur con la finalità dichiarata di migliorare la qualità dell'aria attraverso la promozione del turismo di prossimità, prevede l'istituzione di un fondo per la riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e per la valorizzazione del turismo all'aria aperta e dell'articolo 1-ter, che, pur con la finalità dichiarata di ridurre l'impatto ambientale del trasporto su gomma, qualifica l'intervento di implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Malpensa come opera strategica di preminente interesse nazionale;

   con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 13 commi uno Pag. 4richiede l'adozione di un decreto ministeriale;

  sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

   l'articolo 1-ter, come già si è accennato, qualifica, al comma 1, l'intervento di implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Malpensa come “opera strategica di preminente interesse nazionale con caratteri di indifferibilità, urgenza e pubblica utilità”; al riguardo, andrebbe in primo luogo chiarito, in assenza di un preciso rinvio normativo, se si intenda con questa espressione fare riferimento alle opere di cui all'articolo 39 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023), vale a dire “le infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione”; in tale ipotesi dovrebbe essere esplicitato che la qualificazione ex lege dell'intervento relativo all'aeroporto di Malpensa come opera strategica di preminente interesse nazionale deroga alla procedura prevista dal medesimo articolo 39 per individuare tali opere e cioè la delibera del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti; ciò premesso, andrebbe chiarito, alla luce della nuova qualificazione dell'opera, la portata normativa del comma 2 dell'articolo 1-ter che dispone che le amministrazioni e gli enti competenti provvedono entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, a una nuova valutazione, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 (che disciplina la revoca dei provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole), delle determinazioni adottate (sembra intendersi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale richiamata al comma 1), “ponderandole alla luce del riconoscimento del carattere strategico e di preminente interesse nazionale dell'intervento di cui al comma 1”; nel caso in cui finalità della norma sia quella di intervenire sul procedimento amministrativo di valutazione di impatto ambientale, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, ha rilevato che la scelta di intervenire legislativamente in una disciplina oggetto di atto amministrativo non risulta di per sé incostituzionale ma deve soggiacere a un rigoroso scrutinio di costituzionalità “sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore”;

   il testo originario del provvedimento risulta corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), trasmesse al Senato il 9 ottobre 2023, successivamente alla presentazione del disegno di legge di conversione;

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

  sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1-ter;

  Il Comitato raccomanda infine:

   abbia cura il Legislatore di assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (ex plurimis sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019).».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  Antonio BALDELLI, intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta la costante sovrapposizionePag. 5 tra le convocazioni del Comitato e quelle degli altri organi parlamentari di cui è componente.

  Bruno TABACCI, presidente, segnala che il problema è comune a tutti i componenti del Comitato e risulta difficile da risolvere; assume comunque l'impegno di compiere un approfondimento per individuare una collocazione delle sedute del Comitato tale da favorire la più ampia partecipazione.

  La seduta termina alle 12.20.