CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 ottobre 2023
185.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» (AC 1416);

   preso atto che il provvedimento in questione reca interventi nell'ambito delle politiche di coesione, nell'ottica prospettica di promuovere il superamento del divario economico e sociale delle aree territoriali del Mezzogiorno e altresì prevede misure in materia di trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri, come pure in relazione alla realizzazione di strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio;

   considerato che tale disciplina appare riconducibile in parte a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ossia alla materia dell'immigrazione di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione e preso atto, altresì, del comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione, relativo agli interventi speciali dello Stato in favore di determinati enti territoriali, finalizzati ad assicurare la coesione e a rimuovere gli squilibri economici e sociali;

   preso atto dell'articolo 7, comma 1, che opportunamente prevede il coinvolgimento della Conferenza delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI nella cabina di regia prevista per lo sviluppo delle aree interne;

   valutata positivamente la scelta, di cui all'articolo 8 comma 1 del decreto-legge, di coinvolgere gli enti territoriali competenti nella elaborazione di un piano di interventi strutturali nelle aree interessate, prevedendo a tal fine l'intesa con il comune di Lampedusa e Linosa ed altresì la consultazione della Regione Siciliana;

   preso atto della disposizione contenuta all'articolo 10, comma 1, del provvedimento in questione, che istituisce la Cabina di regia ZES, prevedendo opportunamente la partecipazione alla stessa anche del Presidenti delle regioni interessate;

   tenuto conto della disciplina contenuta all'articolo 19, comma 3 del decreto-legge, che, nel rinviare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie ed umane, prevede opportunamente il coinvolgimento degli enti territoriali attraverso la consultazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997;

   visto l'articolo 15 del decreto-legge – inerente al rilascio di un'autorizzazione unica per le imprese che intendono insediare attività i produttive nella zona ZES – che prevede un procedimento semplificato per il rilascio della predetta autorizzazione attraverso il modulo della conferenza di servizi, stabilendo ai commi 5 e 6 che tale provvedimento costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico;

   preso atto che i profili di tipo urbanistico rientrano nella materia del governo del territorio, demandata dall'articolo 117 della Costituzione alla potestà legislativa concorrente e conseguentemente affidata Pag. 167alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di consultazione degli enti territoriali in sede di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, volto a definire l'organizzazione della Struttura di missione ZES, attese le competenze significative attribuite a tale organismo, ad esempio in ordine allo sportello unico di cui all'articolo 13 e relativamente all'autorizzazione unica di cui all'articolo 15;

   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare il riferimento alla variante urbanistica, contenuto nei commi 5 e 6 dell'articolo 15 del decreto-legge;

   c) si sottolinea l'opportunità di tenere nel debito conto degli svantaggi strutturali dell'insularità e della perifericità, valutando a tal fine anche la possibilità di istituire una sezione speciale della Cabina di regia, con il compito di individuare gli interventi necessari a superare i predetti svantaggi.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, già approvato dal Senato;

   rilevato che il disegno di legge prevede, in assenza di una specifica regolamentazione dell'Unione europea, disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici;

   rilevato che l'assenza di una specifica disciplina europea relativa alla produzione e all'immissione sul mercato di alimenti sintetici ha indotto il Governo a proporre un intervento normativo volto ad assicurare la tutela della salute umana e la preservazione del patrimonio agroalimentare nazionale;

   ritenuto che i divieti introdotti dal disegno di legge, anche a seguito delle modifiche approvate dal Senato, siano coerenti con il principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002, in virtù del quale gli Stati membri possono adottare nell'ambito della legislazione alimentare misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico;

   considerato che le disposizioni del disegno di legge appaiono riconducibili principalmente alle materie della «tutela della salute» e della «alimentazione», rientranti nella competenza legislativa concorrente di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, per cui alla legislazione statale è riservata la determinazione dei princìpi fondamentali, mentre alle regioni spetta la statuizione della normativa di dettaglio;

   considerato che la preservazione del patrimonio agroalimentare appare anche riconducibile alla materia della «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione e che la disciplina del trattamento sanzionatorio rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.