CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 ottobre 2023
185.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 68

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.
C. 1406 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, ricorda che il disegno di legge, di iniziativa governativa, già approvato con modifiche dal Senato conferisce al Governo deleghe legislative in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese. Ricorda, inoltre, che il testo iniziale del provvedimento era corredato di relazione tecnica e che, con riferimento al testo del disegno di legge approvato dal Senato, è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.
  Per quanto riguarda i profili di quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, osserva preliminarmente che il presente disegno di legge delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, ivi inclusi gli incentivi di natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, demandata alla specifica disciplina di settore. Ciò premesso, segnala che gli articoli da 1 a 6 e l'articolo 8 indicano i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, mentre l'articolo 7 detta disposizioni di carattere ordinamentale limitandosi a definire indirettamente, per effetto dell'abrogazione del comma 3 dell'articolo 27 della legge n. 118 del 2022, al 27 agosto 2024, il termine unico per l'adozione di tutti i decreti legislativi per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche in attuazione della delega contenuta all'articolo 27 della legge n. 118 del 2022. Inoltre, fa presente che il provvedimento reca, all'articolo 9, comma 1, un'autorizzazione di spesa pari a 500.000 euro nel 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 destinata alla valorizzazione delle potenzialità del registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica Incentivi.gov.it, secondo quanto previsto dall'articolo 8, nonché allo svolgimento delle attività di studio, monitoraggio e valutazione utili all'attuazione della delega. Infine, il successivo comma 2 dell'articolo 9 prevede che gli schemi dei decreti legislativi di attuazione siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura e stabilisce, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Tutto ciò considerato, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 9 fa fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa destinata alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 8 – pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 – mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Pag. 69Italy. Al riguardo non formula osservazioni, dal momento che il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità, rilevando peraltro l'esigenza che, pur in assenza nel testo di una specifica previsione in tal senso, il Ministro dell'economia e delle finanze debba comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Rileva che il successivo comma 2 dispone inoltre che, salvo quanto previsto dal comma 1, gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dal presente provvedimento saranno corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Fa presente che la disposizione precisa altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Osserva che il richiamo alla citata procedura è giustificato, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, dall'impossibilità di effettuare sin d'ora una stima compiuta degli oneri connessi all'attuazione delle deleghe conferite dal provvedimento in esame, in ragione dell'ampia portata degli interventi prospettati. Ciò posto, fermo restando quanto già evidenziato con riferimento ai profili di quantificazione, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1), già trasmessa per le vie brevi agli uffici della Camera.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1406, approvato dal Senato della Repubblica, recante delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;

   considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del provvedimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.
C. 1324 Governo, approvato dal Senato e abb.
(Parere alle Commissioni XII e XIII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, segnala preliminarmente che il provvedimento,Pag. 70 di iniziativa governativa, che reca disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi derivanti da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, è stato approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica. Per quanto attiene ai profili di competenza, ricorda che il testo iniziale del provvedimento era corredato di relazione tecnica e che, con riferimento al testo del disegno di legge approvato dal Senato, è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.
  Venendo al contenuto del provvedimento, non formula osservazioni con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3, attesa la loro natura ordinamentale. Per quanto riguarda invece le considerazioni relative allo svolgimento dei controlli, all'irrogazione delle sanzioni e al loro importo rinvia a quanto osservato con riferimento ai successivi articoli da 4 a 7.
  Rispetto all'articolo 4, osserva preliminarmente che la norma individua le Autorità competenti per i controlli sull'applicazione del provvedimento in esame e dispone in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni. Al riguardo evidenzia che le suddette attività di controllo applicative, per effetto dell'introduzione al Senato della disposizione di cui all'articolo 3, vengono estese anche al divieto di denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, previsto dalla medesima disposizione. Tanto premesso, considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa l'assenza di oneri con riguardo alla norma in esame, anche alla luce delle modifiche introdotte al Senato, non formula osservazioni.
  Relativamente all'articolo 5, evidenzia che la norma definisce il trattamento sanzionatorio amministrativo per la violazione dei divieti introdotti dal provvedimento in esame, disponendo che alla violazione consegua, in via accessoria, tra l'altro, la confisca del prodotto illecito. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità che la gestione dei beni sottoposti a confisca possa essere effettuata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7.
  Per quanto riguarda l'articolo 6 segnala che la norma rinvia, per quanto non previsto dal provvedimento in esame, alle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981, recante la disciplina generale delle sanzioni amministrative. Evidenzia, altresì, che il medesimo articolo 6 demanda ad un decreto interministeriale l'aggiornamento biennale dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie recate dal provvedimento in esame sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo dell'ISTAT. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Parimenti non formula osservazioni in ordine alla formulazione della clausola d'invarianza finanziaria generale recata dall'articolo 7, ai sensi della quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate svolgeranno le attività ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 2), già trasmessa per le vie brevi agli Uffici della Camera. Con riferimento all'ulteriore richiesta di chiarimento della relatrice, fa presente che alla gestione dei beni eventualmente sottoposti a confisca in applicazione dell'articolo 5, che definisce le sanzioni per la violazione dei divieti introdotti dal provvedimento in esame, potrà provvedersi nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per la gestione dei beni confiscati.

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  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1324, approvato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, e abb.;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che alla gestione dei beni eventualmente sottoposti a confisca in applicazione dell'articolo 5, che definisce le sanzioni per la violazione dei divieti introdotti dal provvedimento in esame, potrà provvedersi nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per la gestione dei beni confiscati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) nell'evidenziare che il provvedimento non ha alcuna portata realmente innovativa, ma si limita sostanzialmente a introdurre divieti e norme sanzionatorie, che tra l'altro puniscono l'utilizzo di termini che fanno riferimento alla carne per prodotti derivanti da proteine vegetali, si domanda se veramente l'intento del Legislatore possa essere quello di sanzionare il ricorso a denominazioni tradizionali, come ad esempio «salame di cioccolato».

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) in riferimento all'articolo 2, chiede se l'introduzione del divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati possa comportare indirettamente oneri a carico della finanza pubblica conseguenti all'eventuale interruzione della produzione da parte di quelle imprese che sono già produttrici dei predetti prodotti e che, a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, verosimilmente incontreranno numerose difficoltà nello smaltimento delle scorte.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che non risulta dimostrato in concreto il rischio paventato dal deputato Dell'Olio, evidenziando in ogni caso che eventuali effetti sul gettito derivanti dal divieto introdotto dall'articolo 2 avrebbero carattere del tutto indiretto e, pertanto, non necessiterebbero di quantificazione e di copertura.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), replicando alla sottosegretaria Albano, evidenzia che, a sua memoria, in passato alcune disposizioni sono state considerate onerose anche in relazione ai loro effetti indiretti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
C. 1387, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che la proposta di legge in esame, già approvata con modificazioni dal Pag. 72Senato, riproduce il testo di un disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura il cui esame non si era tuttavia concluso entro il termine della legislatura.
  Ai fini della valutazione degli effetti finanziari, risulta utilizzabile la relazione tecnica depositata dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura presso la 5a Commissione del Senato, nella seduta del 25 luglio 2023.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che gli oneri vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in 10.000 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025 e in 231.600 euro annui a decorrere dall'anno. Al riguardo, osserva che tutti gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono configurati come «spese autorizzate» e, quindi, come limiti di spesa, eccetto quelli relativi all'articolo 19 riguardante la Commissione mista, i cui oneri sono valutati. In merito alla Commissione prevista all'articolo 19 dell'Accordo, che si riunisce ogni tre anni, a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, osserva che tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere, è riportata nella medesima relazione tecnica ma non emerge espressamente dal testo dell'Accordo né dal disegno di legge di ratifica. Ritiene, pertanto, che la quantificazione appaia corretta nel presupposto che trovi effettiva applicazione l'ipotesi indicata. Infine, prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica con riguardo alla neutralità finanziaria delle disposizioni di cui agli articoli 4, 7, 11, 12, 14, 17, 18 e 20 dell'Accordo, nonché di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi all'articolo 21, comma 2 dell'Accordo, concernente le modifiche dell'Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. In particolare, sulla collaborazione in campo radiotelevisivo, di cui all'articolo 11, la relazione tecnica afferma che gli eventuali oneri discendenti dalla norma saranno posti a carico degli stessi enti direttamente interessati alla realizzazione di tali iniziative. Al riguardo, posta l'invarianza degli oneri affermata dalla relazione tecnica, ritiene opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine ai profili di potenziale onerosità della previsione, anche in considerazione dell'inclusione della RAI-Radiotelevisione di Stato nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 1, fa fronte agli oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo, valutati in 10.000 euro ogni tre anni a decorrere dal 2025, nonché a quelli derivanti dagli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo stesso, pari a 231.600 annui a decorrere dal 2023. Ai citati oneri, complessivamente determinati in euro 231.600 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e in euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo non formula osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità. Segnala che il successivo comma 2 autorizza conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre fa presente che l'articolo 4, comma 1, reca una clausola di invarianza secondo cui dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica, ad esclusione degli articoli dell'Accordo stesso puntualmente richiamati nella norma di copertura di cui al comma 1 dell'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisandosi che le amministrazioni interessate vi provvederanno mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò posto, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.
  Segnala, quindi, che il successivo comma 2 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 dell'Accordo, relativo a future modifiche dello stesso, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo non formula osservazioni, rilevandoPag. 73 che si tratta di una previsione normativa consolidata nei disegni di legge di ratifica di analoghi Accordi di cooperazione.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal presidente in sostituzione del relatore, fa presente che agli eventuali oneri derivanti dall'incoraggiamento di forme di collaborazione nel settore della radio e della televisione, previsto dall'articolo 11 dell'Accordo, gli enti interessati potranno provvedere nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Segnala inoltre che la Commissione mista di cui all'articolo 19 dell'Accordo si riunirà ogni tre anni a decorrere dal terzo anno di entrata in vigore dell'Accordo medesimo e, pertanto, i relativi oneri finanziari si determineranno a decorrere dall'anno 2025.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1387, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    agli eventuali oneri derivanti dall'incoraggiamento di forme di collaborazione nel settore della radio e della televisione, previsto dall'articolo 11 dell'Accordo, gli enti interessati potranno provvedere nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    la Commissione mista di cui all'articolo 19 dell'Accordo si riunirà ogni tre anni a decorrere dal terzo anno di entrata in vigore dell'Accordo medesimo e, pertanto, i relativi oneri finanziari si determineranno a decorrere dall'anno 2025,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020.
C. 1388 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato senza modificazioni dal Senato e avente ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020, è corredato di relazione tecnica, riferita al testo non modificato dal Senato.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che il disegno di legge definisce il quadro della cooperazione bilaterale in materia di polizia, individua l'autorità competente, che per l'Italia è il Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, ed enumera, quali forme di cooperazione, lo scambio di informazioni, dati, esperienze e prassi su varie materie. Osserva che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede, per l'attuazione dell'Accordo, un onere di euro 63.627 annui a decorrere dal 2023, di cui euro 41.423 Pag. 74come oneri valutati ed euro 22.204 come oneri autorizzati. Tali oneri derivano dalle spese relative all'articolo 5, per scambi informativi, formativi e addestrativi, e all'articolo 10, per riunioni e consultazioni. Rileva come la relazione tecnica fornisca gli elementi sulla cui base gli oneri risultano verificabili ed è desumibile la neutralità delle restanti disposizioni, essa inoltre informa dettagliatamente circa la scomposizione degli oneri fra spese valutate ed autorizzate. Osserva che l'Accordo in esame è analogo ad altri accordi già ratificati o conclusi in materia di cooperazione bilaterale di polizia. Ad esempio, rammenta, nella XVIII legislatura le ratifiche degli accordi con l'Ecuador, legge n. 62 del 2022 e con Cuba, legge n. 148 del 2019 e nell'attuale XIX legislatura il disegno di legge di ratifica dell'Accordo con l'Ucraina, approvato dalla Camera il 6 settembre 2023 ed attualmente all'esame del Senato.
  Nel rilevare che la relazione illustrativa del provvedimento in esame informa che il testo dell'Accordo è stato redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno nelle relazioni con Paesi extra-europei e perfezionato per alcuni specifici aspetti della collaborazione di polizia, sottolinea che il contenuto dello stesso ricalca di massima quello di altri Accordi della stessa natura, quale, ad esempio, quello concluso con l'Armenia il 23 aprile 2010 ed entrato in vigore il successivo 25 ottobre. Circa gli altri profili finanziari recati dal disegno di legge in esame non ha osservazioni da formulare tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che risultano in linea con quelli relativi ad altri accordi di analogo oggetto.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 3, comma 1, fa fronte agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 10 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 22.204 euro annui a decorrere dal 2023 e valutati in 41.423 euro annui a decorrere dal medesimo anno, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo non formula osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità. Rileva, altresì, che il successivo comma 2 autorizza conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Fa presente, inoltre, che l'articolo 4, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 5 e 10 dello stesso, alla cui copertura finanziaria, come si è detto, si provvede ai sensi dell'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò posto, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione. Fa presente che il successivo comma 2, infine, prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11, paragrafo 1, dell'Accordo, concernente eventuali spese straordinarie a carico della Parte cui è stata inoltrata la richiesta di assistenza nel campo della cooperazione di polizia, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo parimenti non formula osservazioni, poiché si tratta di una previsione normativa consolidata nei disegni di legge di ratifica di analoghi Accordi di cooperazione.
  Ciò posto, propone di esprime parere favorevole sul provvedimento.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.
C. 433 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 settembre 2023.

Pag. 75

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che, nella seduta del 13 settembre 2023, la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento, deliberando di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da trasmettere entro il termine ordinario di trenta giorni.
  Essendo scaduto il predetto termine lo scorso 13 ottobre, chiede alla rappresentante del Governo di voler aggiornare la Commissione in ordine alla trasmissione della predetta relazione tecnica.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel far presente che la relazione tecnica non è ancora stata trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di competenza, si impegna a sollecitare le amministrazioni competenti a fornire i necessari elementi istruttori.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nell'invitare il Governo a provvedere tempestivamente alla trasmissione della relazione tecnica, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo.
Atto n. 83.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in esame prevede l'approvazione della Nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario per il 2023. Tale documento, che costituisce parte integrante dello schema di decreto cui è allegato, è stato redatto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, ed è stato quindi approvato dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni standard, il 27 febbraio 2023.
  Ricorda che, ai sensi del quarto periodo del citato articolo 43, comma 5-quater, in data 29 agosto 2023 lo schema è stato trasmesso alle Camere e, in data 28 settembre 2023, è stato assegnato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alla Commissione Bilancio per l'espressione del parere entro il termine di trenta giorni.
  Segnala che la trasmissione dello schema di decreto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze è avvenuta in mancanza del raggiungimento dell'intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per la mancata approvazione da parte dell'ANCI, condivisa dall'UPI. Nella seduta della Conferenza del 21 giugno 2023, il presidente dell'ANCI ha dato atto dei miglioramenti nella metodologia relativa alla capacità fiscale contenuti nella Nota evidenziando tuttavia che tali miglioramenti non consentono, comunque, allo stato attuale di superare lo squilibrio determinato dal meccanismo della perequazione orizzontale, che prevede l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale da parte dei comuni stessi mediante il gettito dell'imposta municipale propria (IMU), non essendo stata accolta la richiesta dell'ANCI di incrementare di 36 milioni di euro le risorse detto fondo, anche sotto forma di anticipazione.Pag. 76
  Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto in esame, segnala preliminarmente che la determinazione delle capacità fiscali, congiuntamente a quella dei fabbisogni standard, è funzionale al riparto delle risorse di carattere perequativo, in attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, che riserva alla legge dello Stato il compito di istituire un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Per quanto riguarda il comparto comunale, tali risorse sono rappresentate dal Fondo di solidarietà comunale, il quale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU, di spettanza dei comuni stessi. Per il 2023, la percentuale delle risorse del Fondo da distribuire con i criteri perequativi è del 65 per cento, percentuale destinata a raggiungere nell'anno 2030 il 100 per cento.
  In coerenza con il quadro ordinamentale appena ricordato, nella medesima data in cui la Commissione tecnica per i fabbisogni standard ha approvato la Nota allegata allo schema di decreto in esame, essa ha approvato, altresì, la Nota metodologica con l'aggiornamento e la revisione dei fabbisogni standard dei comuni delle Regioni a statuto ordinario per il 2023 e la Nota metodologica del Fondo di solidarietà comunale per il 2023, il quale è stato poi ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023.
  Venendo al contenuto dello schema di decreto in esame, esso dispone l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, con l'aggiornamento all'anno 2019 della base dati di riferimento, riportata nell'Allegato A, e della Nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, riportata nell'Allegato B.
  In proposito, rammenta che la capacità fiscale rappresenta il gettito potenziale da entrate proprio di un territorio, considerate la base imponibile e l'aliquota standard. Essa costituisce quella quota parte di gettito che non riflette l'esercizio di scelte autonome degli enti, che possono ad esempio riguardare i livelli delle aliquote o l'introduzione di deduzioni o esenzioni. Attraverso la stima della capacità fiscale le entrate dei comuni sono, quindi, depurate dalle componenti che dipendono dalle scelte autonome degli amministratori locali. La previgente Nota metodologica è stata adottata con il decreto ministeriale 16 novembre 2017 e negli anni dal 2017 ad oggi le stime sono state aggiornate a metodologia invariata.
  In via generale ricorda che le entrate comunali che concorrono alla formazione della capacità fiscale si riferiscono a due principali tipologie: da un lato, le entrate tributarie, riferite all'IMU, all'addizionale IRPEF e ad imposte e tasse minori come la tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e l'imposta di soggiorno e di sbarco, e, dall'altro, le entrate extra-tributarie relative, ad esempio, alla vendita di beni e servizi ovvero ai proventi derivanti dalla gestione dei beni o dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti. Non rientrano, invece, nel perimetro delle entrate che generano capacità fiscale i fondi perequativi, i trasferimenti correnti, le entrate in conto capitale, le entrate da riduzione di attività finanziarie, l'accensione di nuovi prestiti, le anticipazioni da istituto tesoriere o cassiere e le entrate per conto terzi e partite di giro. Ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, la componente rifiuti è invece neutralizzata, nel senso che essa è inclusa anche nella procedura di calcolo dei fabbisogni standard.
  Venendo alle novità introdotte nella metodologia di calcolo delle capacità fiscali con la Nota metodologica in esame, segnala che esse riguardano principalmente la valutazione del gettito standard dell'IMU e delle entrate residuali.
  Per quanto riguarda l'IMU si è proceduto a una standardizzazione del gettito effettivo dell'anno 2019, rispetto al precedente calcolo che faceva riferimento alla proiezione del gettito relativo all'anno 2015 aggiornata sulla base delle variazioni per ciascun comune delle basi imponibili catastali.Pag. 77 Per stimare il gettito ad aliquota di base dell'IMU, che rappresenta complessivamente il 63 per cento della capacità fiscale complessiva dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, è stato utilizzato il metodo RTS, Representative Tax System, il quale determina la capacità fiscale applicando la normativa fiscale standard con le basi imponibili di ciascun comune. In particolare, è stata utilizzata la procedura di standardizzazione del gettito effettivamente riscosso dai comuni, che determina la capacità fiscale in maniera pari al gettito effettivo valutato ad aliquota di base. Per evitare effetti distorsivi ai danni dei comuni con minore evasione fiscale, il gettito effettivo è stato corretto con sulla base del tax gap relativo all'IMU.
  Anche per la stima della capacità fiscale 2023 dell'addizionale comunale IRPEF è utilizzato il metodo RTS, applicando l'aliquota dello 0,4 per cento alla base imponibile desumibile dalle dichiarazioni dei redditi IRPEF. I dati sono aggiornati alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2020 e relative all'anno d'imposta 2019.
  Fa presente che le ulteriori variazioni metodologiche recate dalla Nota metodologica riguardano l'aggiornamento della metodologia di stima della cosiddetta capacità fiscale residuale, che misura il gettito standard delle entrate tributarie minori, nonché di alcune delle entrate extra-tributarie, riferite alla vendita di beni e servizi e ai proventi derivanti dalla gestione dei beni come quelli derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti. Viene infatti individuata quale nuova variabile proxy della ricchezza del territorio la differenza tra reddito complessivo IRPEF e imposta IRPEF pagata. Per i tributi minori e per le entrate extra-tributarie, per le quali le basi imponibili e le aliquote o tariffe non sono determinabili agevolmente, la determinazione della capacità fiscale è basata su stime econometriche utilizzando il metodo Regression-based Fiscal Capacity Approach, RFCA.
  Un'ulteriore modifica riguarda la definizione della classe di appartenenza dei comuni in relazione alla quale viene calcolata la media della variabile reddituale pro capite. Nel precedente modello, a ogni comune veniva attribuito il reddito pro capite medio calcolato con riferimento alla sola classe demografica di appartenenza. Nel nuovo modello è stato inserito un criterio aggiuntivo, che distingue i comuni anche a seconda della loro collocazione in una determinata zona geografica, segnatamente Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, e Sud, assicurando così una maggiore omogeneità all'interno dei gruppi.
  Una terza modifica riguarda la standardizzazione separata dei proventi da mense scolastiche. Poiché il servizio della mensa scolastica non è omogeneo tra i comuni e il metodo della standardizzazione, a differenza dalle altre entrate residuali, deve tener conto della metodologia dei fabbisogni standard, il gettito standard relativo a tale categoria di proventi è stato determinato con procedura autonoma rispetto alle altre entrate residuali.
  Infine, in considerazione del fatto che l'aggiornamento metodologico della capacità fiscale residuale interviene a cinque anni dalla precedente revisione del modello, la Nota metodologica reca anche un regime transitorio che prevede l'applicazione graduale, in tre anni, della nuova metodologia di stima della capacità fiscale residuale. Con il nuovo modello, infatti, la capacità fiscale residuale si è ridotta dell'8 per cento rispetto all'ultimo aggiornamento effettuato nel 2021. La stima della capacità fiscale residuale di ciascun ente, pertanto, è determinata come media ponderata tra il valore risultante dalla nuova specificazione del modello, pari al 33 per cento, e il valore precedente, pari 67 per cento. Il percorso di transizione triennale, inoltre, mantiene invariata per i prossimi due anni la base dati di riferimento, anche alla luce di alcuni aspetti critici legati all'utilizzo dei dati relativi agli anni 2020 e 2021, fortemente influenzati dagli effetti della crisi epidemiologica.
  Alla luce di quanto rappresentato, espresso un orientamento complessivamente favorevole sul provvedimento, fa presente che la proposta di parere sarà illustrata nel corso della prossima seduta, al Pag. 78fine di tenere conto di eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 ottobre 2023. — Presidenza del Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.
Atto n. 84.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, fa presente che lo schema di decreto in esame, che introduce modificazioni al regolamento che disciplina le autorizzazioni alla circolazione di prova dei veicoli, è corredato di una relazione tecnica.
  Illustrando sinteticamente il contenuto del provvedimento, evidenzia che, rispetto alla normativa vigente, lo schema di regolamento in esame esplicita, senza innovare, le categorie di soggetti cui può essere rilasciata un'autorizzazione alla circolazione in prova e introduce, per ciascun richiedente, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili; individua la Motorizzazione civile quale ufficio ministeriale competente al rilascio e alla revoca delle autorizzazioni, laddove la normativa vigente indica il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed elenca i presupposti della revoca; dispone che le procedure siano gestite esclusivamente in via telematica; disciplina la collocazione sul veicolo della targa di prova.
  Sottolinea che la relazione tecnica, nell'esplicitare la ratio dell'intervento normativo, afferma che il provvedimento è volto a chiarire che l'autorizzazione alla circolazione di prova può essere rilasciata sia per i veicoli non ancora immatricolati, sia per i veicoli già immatricolati, anche se privi di revisione in corso di validità nonché a individuare il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili in capo a ciascun soggetto legittimato. Osserva che tali modifiche, di natura esclusivamente ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Rileva, altresì, il regolamento in esame si prefigge la totale digitalizzazione dei processi di rilascio, di rinnovo e di revoca delle autorizzazioni alla circolazione di prova. Ricorda che, infatti, i procedimenti in parola risultano ancora parzialmente digitalizzati, essendo ancora gestiti sulla base di fascicoli cartacei che le imprese di consulenza automobilistica sono tenute a consegnare agli Uffici della motorizzazione civile per i controlli di competenza.
  Aggiunge che, allo stesso modo, per le richieste effettuate direttamente presso gli sportelli degli Uffici della motorizzazione civile, questi ultimi acquisiscono ai propri atti fascicoli ancora cartacei con conseguenti obblighi di archiviazione. Evidenzia che la relazione tecnica conclude che l'attuazione delle finalità di semplificazione descritte non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovendo porre in essere attività di adeguamento delle procedure telematiche nei limiti degli stanziamenti iscritti a bilancio a legislazione vigente a carico del competente capitolo di spesa 1276 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche mediante la loro riprogrammazione.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che lo schema di regolamento in Pag. 79esame, incide su una disciplina cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica ed è attuativo di una norma primaria anch'essa priva di effetti finanziari nonché introduce innovazioni di carattere ordinamentale, quali, ad esempio, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili a ciascun soggetto richiedente o i veicoli cui risulta applicabile la circolazione in deroga agli obblighi di revisione. Per quanto riguarda la previsione di un'integrale digitalizzazione delle procedure, che allo stato risultano ancora parzialmente cartacee, la relazione tecnica informa che la stessa potrà essere attuata mediante utilizzo delle risorse attualmente disponibili sul capitolo 1276, senza per altro fornire informazioni riguardo all'entità di tali disponibilità e alla possibilità di farvi fronte attraverso di esse, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2. Ciò stante, rileva l'esigenza di acquisire dal Governo le occorrenti informazioni al riguardo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, secondo la quale dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente regolamento avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In proposito, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, conferma che agli oneri derivanti dalla completa digitalizzazione dei procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova, prevista dalla novella introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 5, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse finanziarie già destinate alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e iscritte sul capitolo 1276 dello stato di previsione del medesimo Ministero.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli (Atto n. 84);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che agli oneri derivanti dalla completa digitalizzazione dei procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova, prevista dalla novella introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 5, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse finanziarie già destinate alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e iscritte sul capitolo 1276 dello stato di previsione del medesimo Ministero,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto»

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di valutazione favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 18 ottobre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.