CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 16 ottobre 2023
183.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1.1. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 1, capoverso comma 178, alinea, primo periodo, sostituire le parole: sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo con le seguenti: finanziare interventi per lo sviluppo e per il sostegno agli investimenti delle imprese.
1.2. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

  Al comma 1, capoverso comma 178, alinea, primo periodo, sostituire le parole: sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo con le seguenti: finanziare interventi per lo sviluppo e per il sostegno agli investimenti.
*1.3. Pella, Cannizzaro.
*1.4. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso comma 178, alinea, primo periodo, dopo la parola: ripartiti aggiungere le seguenti: , in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, nella misura del 20 per cento del totale, in favore delle Sicilia e della Sardegna, in proporzione alla popolazione residente, e ciò allo scopo di ridurre gli svantaggi connessi allo stato di insularità, e per la restante somma,.
1.5. Calderone, Pella.

  Al comma 1, capoverso comma 178, alinea, primo periodo, sostituire le parole: nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord con le seguenti: nella proporzione del 70 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 30 per cento nelle aree del Centro-Nord.
1.6. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 1, capoverso comma 178, alinea, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nell'ambito dell'80 per cento destinato alle aree del Mezzogiorno, una quota del 10 per cento è riservata agli interventi utili a mitigare la condizione di insularità di Sicilia e Sardegna.
1.7. Mulè, Pella.

  Al comma 1, capoverso comma 178, alinea, secondo periodo, dopo le parole: legge 31 dicembre 2009, n. 196 aggiungere le seguenti: , destinando, allo scopo di ridurre la marginalità derivante dalla condizione di insularità nonché di attenuare lo spopolamento dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, una ulteriore quota del 10 per cento della dotazione complessiva del Fondo per sostenere nuove iniziative imprenditoriali e professionali mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, in conto esercizio e credito di imposta.
1.8. Calderone, Pella.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), primo periodo, sostituire le parole:Pag. 9 per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d) con le seguenti: per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano medesimo, compresi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche.
1.9. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: le politiche di coesione e il PNRR aggiungere le seguenti: , d'intesa con le regioni interessate;

   b) alla lettera c), alinea, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

   c) alla lettera d), alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: e il ruolo proattivo e dopo il medesimo terzo periodo aggiungere il seguente: Qualora l'Accordo non sia definito entro sei mesi, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi;

   d) alla lettera i), sopprimere le parole da: Per far fronte a eventuali carenze di liquidità fino alla fine delle lettera medesima.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: , sulla base degli esiti fino alla fine del medesimo periodo e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, può essere modificato qualora, sulla base di valide motivazioni tempestivamente fornite, le amministrazioni assegnatarie ne facciano richiesta.
1.10. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), primo periodo, dopo le parole: le politiche di coesione e il PNRR aggiungere le seguenti: , d'intesa con le regioni interessate.
1.11. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), secondo periodo, dopo le parole: in coerenza con aggiungere le seguenti: gli obiettivi e le strategie dei Fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027,;

   b) alla lettera d), terzo periodo, dopo le parole: compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche nazionale aggiungere le seguenti: e con quelle individuate dai Fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027.
1.12. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

  Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sostituire le parole: con le politiche settoriali con le seguenti: con gli obiettivi e le strategie dei Fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027;

   b) alla lettera c), primo periodo, sostituire le parole: e tenuto conto con le seguenti: dato atto;

   c) alla lettera d), primo periodo, sostituire le parole: e tenuto conto con le seguenti: dato atto.
1.13. Cannata.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: Pag. 10con le politiche settoriali con le seguenti: con gli obiettivi e le strategie dei Fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027.
*1.14. Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.
*1.15. Pella, Cannizzaro.
*1.16. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove la dotazione finanziaria del suddetto Fondo è impiegata per interventi già previsti dal PNRR, la medesima è impiegata nel rispetto del criterio territoriale di ripartizione nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord.
1.17. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 2), dopo le parole: regioni aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni Sicilia e Sardegna,;

   b) dopo il numero 2), aggiungere il seguente: 2-bis) le risorse del Fondo destinate alle regioni Sicilia e Sardegna, con l'indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso comma 178:

   a) alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: provincia autonoma aggiungere le seguenti: , ad esclusione di quelli delle regioni Sicilia e Sardegna,;

   b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2-bis), il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e i presidenti della regione Sicilia e della regione Sardegna individuano attraverso i Piani di sviluppo e coesione aree tematiche e obiettivi strategici da perseguire per ciascuna area. Il CIPESS, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, ripartisce tra le due regioni la dotazione finanziaria.
1.18. Lai.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: 2-bis) le risorse del Fondo da destinare alla copertura economica degli interventi oggetto di rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con puntuale indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna regione.
1.19. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, e sopprimere le parole: , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;

   b) alla lettera d), alinea:

    1) al primo periodo, sopprimere le parole: e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, e sopprimere le parole: , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

   c) alla lettera d), numero 1), sostituire le parole: congiuntamente alla regione o alla con le seguenti: d'intesa con la regione o con la;

   d) alla lettera h), sostituire le parole: 10 settembre con le seguenti: 15 ottobre;

   e) alla lettera i), ultimo periodo, sostituire le parole: sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato con le Pag. 11seguenti: d'intesa con l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato, sempre nell'ambito del medesimo Accordo per la coesione.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei fino alla fine del medesimo periodo;

   b) al comma 3:

    1) sopprimere il secondo periodo;

    2) al terzo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente e sostituire la parola: dimostrazione con la seguente: comunicazione.
1.20. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, e sopprimere le parole: , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;

   b) alla lettera d), alinea:

    1) al primo periodo, sopprimere le parole: e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, e sopprimere le parole: , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
1.21. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera c), alinea, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
1.22. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera c), alinea, primo periodo, dopo le parole: la realizzazione di specifici interventi aggiungere le seguenti: , tra i quali gli investimenti destinati a favorire la riconversione industriale necessaria alla transizione energetica di determinate aree.

  Conseguentemente all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: gli interventi prioritari aggiungere le seguenti: , anche con riferimento agli investimenti destinati a favorire la riconversione industriale necessaria alla transizione energetica di specifiche aree,.
1.23. Pella, Cannizzaro.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: cicli di programmazione, aggiungere le seguenti: su proposta della regione o provincia autonoma interessata;

   b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ciascuna regione o provincia autonoma interessata perviene alla elaborazione della propria proposta di Accordo per la coesione con il coinvolgimento attivo degli enti locali e dei soggetti sociali ed economici rappresentati nei tavoli di partenariato istituiti o da istituire nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
1.24. Barbagallo, Sarracino.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: attraverso la realizzazione aggiungere le seguenti: di linee di azione o e sopprimere il terzo periodo;

   b) al numero 1), sostituire le parole: la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione con le seguenti: le eventuali linee d'azione o la specificazione degli interventi;

   c) al numero 6), sopprimere le parole: articolato per annualità definito in considerazionePag. 12 del cronoprogramma finanziario degli interventi;

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, capoverso comma 178:

    1) alla lettera f), sostituire le parole: a seguito con le seguenti: nelle more e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salva revoca nell'ipotesi di mancata registrazione;

    2) alla lettera i), sopprimere il quarto e il quinto periodo;

    3) sopprimere la lettera l);

   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dal presente articolo, aggiungere le seguenti: su richiesta di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma interessata e dopo le parole: che risultano aggiungere le seguenti: dalle stesse;

   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dal terzo periodo con le seguenti: dal terzo e dal quarto periodo e dopo il terzo periodo inserire il seguente: Le modifiche dell'Accordo consistenti nella previsione di ulteriori interventi finanziati a valere sulle economie maturate sugli interventi o linee d'azione previsti dall'Accordo sottoscritto, ovvero derivanti dal definanziamento totale o parziale degli stessi, sono comunicate dalla regione interessata al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la presa d'atto da parte del Ministro.
1.25. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, primo periodo, dopo le parole: attraverso la realizzazione aggiungere le seguenti: di linee di azione

  Conseguentemente, al medesimo comma 178, lettera d):

   a) all'alinea, sopprimere il terzo periodo;

   b) al numero 1), sostituire le parole: la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione con le seguenti: le eventuali linee d'azione o la specificazione degli interventi.
1.26. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: e il ruolo proattivo.
1.27. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, terzo periodo, dopo le parole: compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche nazionale aggiungere le seguenti: e dei Programmi regionali a valere sui Fondi strutturali europei;

   b) al numero 1), sostituire le parole: europea e nazionale con le seguenti: europea, nazionale e regionale a valere sui Fondi strutturali europei.
*1.28. Roggiani.
*1.29. Steger, Manes.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Qualora l'Accordo per la coesione non sia definito entro sei mesi, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi.
1.30. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 1), sostituire le parole: e delle eventuali con le seguenti: o delle linee e sopprimere le parole: nonché l'indicazionePag. 13 delle diverse fonti di finanziamento previste;

   b) al numero 2), sostituire le parole: di ciascun intervento o linea d'azione con le seguenti: dell'Accordo per la coesione;

   c) sostituire il numero 5) con il seguente: 5) l'entità e il relativo utilizzo delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento di tutti i programmi regionali e provinciali europei cofinanziati dai fondi europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della citata legge n. 178 del 2020, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazione, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La modifica del piano finanziario dell'Accordo per la coesione è consentita qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione;

   b) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dopo le parole: «cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027» sono aggiunte le seguenti: «nonché dal fondo europeo FEASR della programmazione 2023-2027» e le parole: «15 punti» sono sostituite dalle seguenti: «30 punti».
1.31. Stefanazzi.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 1), sostituire le parole: e delle eventuali con le seguenti: o delle linee e sopprimere le parole: nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

   b) al numero 2), sostituire le parole: di ciascun intervento o linea d'azione con le seguenti: dell'Accordo per la coesione;

   c) sostituire il numero 5) con il seguente: 5) l'entità e il relativo utilizzo delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento di tutti i programmi regionali e provinciali europei cofinanziati dai fondi europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della citata legge n. 178 del 2020, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazione, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
1.32. Stefanazzi.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), numero 1), sostituire le parole: congiuntamente alla regione o alla con le seguenti: d'intesa con la regione o con la.
1.33. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), numero 3), sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 53 con le seguenti: ivi comprese quelle di cui all'articolo 53.
*1.34. Roggiani, Ubaldo Pagano.
*1.35. Pella, Cannizzaro.
*1.36. Steger, Manes.
*1.37. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), dopo il numero 3) aggiungere il seguente: 3-bis) in caso di presenza nel territorio regionale di operatori pubblici fornitori di servizi di interesse economico generale (SIEG) nei campi oggetto di procedure di infrazione comunitaria o operatori SIEG titolari di specifici programmi di infrastrutturazioni o titolari di contratti istituzionali di sviluppo, l'entità delle risorse ad essi destinate, sia sotto forma di aiuti che di sostegno agli investimenti;

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  Conseguentemente:

   a) al comma 1, capoverso comma 178, lettera g), dopo le parole: ambiti territoriali aggiungere le seguenti: o settoriali.

   b) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole «15 punti» sono sostituite dalle seguenti: «30 punti»;

   c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le parole: «esclusivamente destinati alla spesa in conto capitale per investimenti anche finalizzati, secondo le modalità stabilite per l'impiego dei fondi comunitari, a rimuovere» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità stabilite per l'impiego dei fondi comunitari, anche al fine di rimuovere».
1.38. Cannizzaro, Arruzzolo.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), numero 6), sopprimere le parole: articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi.
1.39. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 1, capoverso comma 178, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: d-bis) agli Accordi per la coesione si applicano le disposizioni sui Comitati di sorveglianza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
1.40. Barbagallo, Sarracino.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese quelle destinate alla competitività del sistema produttivo.
*1.41. Pella, Cannizzaro.
*1.42. Peluffo.
*1.43. Steger, Manes.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera f), sostituire le parole: a seguito con le seguenti: nelle more e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salva revoca nell'ipotesi di mancata registrazione.
1.44. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera g), dopo le parole: il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR aggiungere le seguenti: , anche su richiesta di uno degli enti interessati,.
1.45. Barbagallo, Sarracino.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera h), dopo le parole: presenta al CIPESS aggiungere le seguenti: e alle competenti Commissioni parlamentari.
1.46. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera h), sostituire le parole: 10 settembre con le seguenti: 15 ottobre.
1.47. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera i), sopprimere le parole da: Per far fronte a eventuali carenze di liquidità fino alla fine della medesima lettera.
1.49. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera i), ultimo periodo, sostituire le parole: sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato con le seguenti: d'intesa con l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato, sempre nell'ambito del medesimo Accordo per la coesione.
1.50. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

Pag. 15

  Al comma 1, capoverso comma 178, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e provvede a riassegnare all'amministrazione titolare dell'intervento definanziato un pari ammontare di risorse.
1.51. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso comma 178, sopprimere la lettera l).
1.52. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 1, capoverso comma 178, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: l-bis) ai fini dell'efficace attuazione degli Accordi per la coesione, per ogni Accordo è istituito un apposito Comitato di Sorveglianza, costituito secondo i princìpi previsti dall'articolo 44, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
*1.53. Pella, Cannizzaro.
*1.54. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Sopprimere il comma 2.
1.55. Santillo, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dal presente articolo, aggiungere le seguenti: su richiesta di ciascuna amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma interessata e dopo le parole: che risultano aggiungere le seguenti: dalle stesse.
1.56. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data del 31 dicembre 2024.
1.57. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei fino alla fine del medesimo periodo.
1.58. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dal terzo periodo con le seguenti: dal terzo e dal quarto periodo e dopo il terzo periodo inserire il seguente: Le modifiche dell'Accordo consistenti nella previsione di ulteriori interventi finanziati a valere sulle economie maturate sugli interventi o linee d'azione previsti dall'Accordo sottoscritto, ovvero derivanti dal definanziamento totale o parziale degli stessi, sono comunicate dalla regione interessata al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la presa d'atto da parte del Ministro.
1.59. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: , sulla base degli esiti fino alla fine del medesimo periodo.
1.61. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere il secondo periodo;

   b) al terzo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente e sostituire la parola: dimostrazione con la seguente: comunicazione.
1.62. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La modifica del piano finanziario dell'Accordo per la coesione è consentita qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma per circostanze non Pag. 16imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.
1.63. Stefanazzi.

  Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, può essere modificato qualora, sulla base di valide motivazioni tempestivamente fornite, le amministrazioni assegnatarie ne facciano richiesta.
1.64. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di promuovere la coesione territoriale e la solidarietà sociale e garantire una condivisione degli obiettivi di sviluppo economico tra lo Stato e le regioni e una piena concertazione degli interventi e dei progetti a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si riunisce con cadenza semestrale ai fini di valutare gli obiettivi raggiunti e delineare le linee di indirizzo e coordinamento.
1.65. Santillo, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nel caso in cui intervengano modifiche ai sensi del comma 3, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, gli Accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, come modificato dal presente articolo.
1.66. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale» sono sostituite dalle seguenti: «cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus, dal Fondo per una transizione giusta (JTF), dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 20 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale sia per interventi relativi a spese di investimento che di spesa corrente».
1.67. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dopo le parole: «cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027» sono aggiunte le seguenti: «nonché dal fondo europeo FEASR della programmazione 2023-2027» e le parole: «15 punti» sono sostituite dalle seguenti: «30 punti».
1.68. Stefanazzi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è abrogato.
1.69. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Soppressione e devoluzione delle funzioni del CITE)

  1. L'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. è abrogato.Pag. 17
  2. Le funzioni spettanti al Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, sono attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), che le esercita su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e secondo le procedure disciplinate dal vigente regolamento interno del CIPESS medesimo.
  3. Le funzioni spettanti al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), che le esercita su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
  4. La denominazione «Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile» sostituisce, a ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Comitato interministeriale per la transizione ecologica».
1.01. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

ART. 2.

  Al comma 2, dopo le parole: viene erogata aggiungere le seguenti: , anche in più soluzioni,.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: , a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, aggiungere le seguenti: sulla base della spesa sostenuta dai beneficiari, e al secondo periodo, dopo le parole: spese sostenute aggiungere le seguenti: dai beneficiari;

   b) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Il mancato rispetto del piano finanziario dell'Accordo per la coesione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un ammontare corrispondente alla differenza tra l'importo della dotazione nel piano finanziario per l'anno n, e i pagamenti complessivamente effettuati entro l'anno n 3, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal presente decreto, secondo criteri di premialità nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178;

   c) al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale e sostituire le parole: e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi con le seguenti: e delle eventuali azioni correttive poste in essere;

   d) al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;

   e) sostituire il comma 7 con il seguente: 7. In caso di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio, imputabile alla diretta responsabilità delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse, ovvero di mancato invio della relazione annuale di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a quarantacinque giorni per motivare il mancato monitoraggio e le azioni poste in essere per porvi rimedio.
2.1. Stefanazzi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: viene erogata aggiungere le seguenti: , anche in più soluzioni,.
2.2. Stefanazzi.

  Al comma 2, sostituire le parole: fino al 10 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento.

Pag. 18

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, entro il primo semestre 2024 viene, in ogni caso, erogata alle regioni e alle province autonome un'anticipazione del 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2017 ad essi imputate da utilizzare per le spese di progettazione esecutiva.;

   b) sopprimere il comma 4;

   c) al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale;

   d) al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;

   e) al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
2.3. Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al 10 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento.
2.4. Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al 10 per cento con le seguenti: fino al 20 per cento.
2.5. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, entro il primo semestre 2024 viene, in ogni caso, erogata alle regioni e alle province autonome un'anticipazione del 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2017 ad essi imputate da utilizzare per le spese di progettazione esecutiva
2.6. Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: , a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, aggiungere le seguenti: sulla base della spesa sostenuta dai beneficiari;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: spese sostenute aggiungere le seguenti: dai beneficiari.
2.7. Stefanazzi.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.

   b) sopprimere il comma 6;

   c) al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
2.8. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale;

   b) sopprimere il comma 6;

   c) al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.
2.9. Mulè, Pella.

  Sopprimere il comma 4.

Pag. 19

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale;

   b) al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;

   c) al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
2.10. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 6

   b) al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
2.11. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
2.12. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

  Sopprimere il comma 4.
2.13. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Il mancato rispetto del piano finanziario dell'Accordo per la coesione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un ammontare corrispondente alla differenza tra l'importo della dotazione nel piano finanziario per l'anno n, e i pagamenti complessivamente effettuati entro l'anno n+3, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal presente decreto, secondo criteri di premialità nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178.
2.14. Stefanazzi.

  Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, dopo la parola: determina inserire le seguenti: , previa verifica con l'Amministrazione assegnataria delle risorse delle motivazioni del mancato rispetto del cronoprogramma,;

   b) dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2.15. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: dell'Accordo medesimo con le seguenti: dell'intervento e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che dall'istruttoria svolta dai competenti uffici risulti che il ritardo è dovuto a causa non imputabile all'Amministrazione beneficiaria e comunque sia recuperabile nel periodo di programmazione.

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: secondo criteri di premialità, nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articoloPag. 20 1, comma 178 con le seguenti: dall'Amministrazione centrale o regionale assegnataria delle medesime risorse;

  Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.
2.16. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dell'Accordo medesimo con le seguenti: dell'intervento e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che dall'istruttoria svolta dai competenti uffici risulti che il ritardo è dovuto a causa non imputabile all'Amministrazione beneficiaria e comunque sia recuperabile nel periodo di programmazione.
2.17. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il definanziamento di cui al precedente periodo non si applica laddove l'amministrazione centrale, regionale o la Provincia autonoma coinvolta nell'Accordo sia stata colpita da eventi calamitosi con conseguente dichiarazione dello stato di emergenza ad opera della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2.18. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: per le finalità aggiungere le seguenti: e nel rispetto del criterio territoriale della ripartizione per l'80 per cento alle aree del Mezzogiorno e per il 20 per cento alle aree del Centro-Nord.
2.19. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: secondo criteri di premialità, nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178 con le seguenti: dall'Amministrazione centrale o regionale assegnataria delle medesime risorse.
2.20. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 4, sostituire le parole: nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178 con le seguenti: ripartiti nella proporzione del 70 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 30 per cento nelle aree del Centro-Nord.
2.21. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale e sostituire le parole: e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi con le seguenti: e delle eventuali azioni correttive poste in essere.

  Conseguentemente:

   a) al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;

   b) al comma 7, sopprimere la parola: semestrale.
2.22. Stefanazzi.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.

  Conseguentemente:

   a) al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;

   b) al comma 7, sopprimere la parola: semestrale.
2.23. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.
2.24. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Pag. 21

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. In caso di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio, imputabile alla diretta responsabilità delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse, ovvero di mancato invio della relazione annuale di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a quarantacinque giorni per motivare il mancato monitoraggio e le azioni poste in essere per porvi rimedio.
2.25. Stefanazzi.

  Al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
2.26. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3.1. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

  1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari della programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
3.2. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

  1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime Province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna Provincia.
3.01. Stefanazzi.

ART. 4.

  Sopprimere il comma 4.
4.1. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

Pag. 22

ART. 6.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
6.1. Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È ammessa la stipulazione di contratti istituzionali di sviluppo per la realizzazione di interventi o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e interventi di notevole complessità o interventi di sviluppo integrato relativi a particolari ambiti territoriali a prescindere dal valore complessivo».
6.2. Roggiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere la parola: esclusivamente;

   b) dopo la parola: interventi aggiungere le seguenti: o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi;

   c) dopo le parole: 31 marzo 2023, n. 36 aggiungere le seguenti: , e interventi di notevole complessità o interventi di sviluppo integrato relativi a particolari ambiti territoriali a prescindere dal valore complessivo.
*6.3. Pella, Cannizzaro.
*6.4. Steger, Manes.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente e dopo la parola: interventi aggiungere le seguenti: o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi.
6.5. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente.
6.6. Cannata.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: non inferiore a 200 milioni di euro con le seguenti: non inferiore a 100 milioni di euro.
6.7. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6, sopprimere le parole: anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea.
6.8. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Ai fini del presente articolo i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, definiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, devono promuovere il riconoscimento, nell'ambito della formazione specialistica e avanzata, di corsi di master, di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale post universitari di secondo livello specificamente finalizzati ad assicurare la formazione specialistica dei RUP ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, e del personale che sia in possesso dei requisiti per poter esser nominato membro dei collegi consultivi tecnici.
  2-ter. Al termine del percorso formativo e previa verifica dell'apprendimento, i corsi accreditati dalla Scuola nazionale Pag. 23dell'amministrazione ai sensi del comma 2-bis rilasciano l'abilitazione come Public Project Manager. L'abilitazione conseguita è requisito preferenziale per la direzione di unità organizzativa in materia di contratti pubblici, ed in particolare dei contratti istituzionali di sviluppo di cui al presente articolo, e per la designazione nei collegi consultivi tecnici.
  2-quater. I corsi di formazione specialistica del RUP e del personale dei ruoli tecnici di cui ai commi 2-bis e 2-ter devono essere organizzati dalle università in collaborazione con istituzioni, enti o associazioni esponenziali o rappresentative delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti e degli avvocati e devono essere in grado di fornire competenze integrate di legislazione, progettazione, esecuzione e contenzioso delle opere pubbliche e dei contratti pubblici.
6.9. Zinzi, Ottaviani, Pierro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In deroga alle disposizioni vigenti i certificati bianchi emessi in relazione alle attività connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo, dei contratti di sviluppo o nell'ambito dei progetti applicativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea e nel rispetto delle norme operative di ciascuna misura. La disposizione di cui al presente comma si applica alle comunicazioni preliminari, alle richieste di valutazione preliminare e ai progetti a consuntivo di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica del 21 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 128, presentati al GSE dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026.
*6.10. Nevi, De Palma, Pella, Cannizzaro.
*6.11. Pizzimenti, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021 n. 234)

  1. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «ai lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «e ai lavoratori autonomi».
6.01. Furfaro, Vaccari.

ART. 7.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, sopprimere le parole: STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E.
*7.1. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*7.2. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, il Comitato Tecnico Aree Interne di cui alla Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 9, è integrato dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire le parole: La Cabina di regia con le seguenti: Il Comitato Tecnico Aree Interne;

Pag. 24

   b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: la Cabina di regia con le seguenti: il Comitato Tecnico Aree Interne e, all'ultimo periodo, sostituire le parole: sentita la Cabina di regia con le seguenti: sentito il Comitato Tecnico Aree Interne.

   c) ai commi 5 e 6, ovunque ricorrono, sostituire le parole: la Cabina di regia con le seguenti: il Comitato Tecnico Aree Interne.
7.3. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Al comma 1, dopo le parole: dal Ministro delle imprese e del made in Italy, aggiungere le seguenti: dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7.4. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: dal Ministro per lo sport e i giovani, nonché, aggiungere le seguenti: dal presidente del CNEL,
7.5. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: dai presidenti delle regioni e delle province autonome.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2:

    1) sostituire la lettera a) con la seguente: a) esercita funzioni di indirizzo nei settori di competenza in materia di servizi essenziali e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;

    2) sostituire la lettera c) con la seguente: c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui alla lettera b) di cui al comma 3, la parte finanziaria a valere sulle risorse nazionale di ciascuna Strategia Territoriale elaborata in condivisione tra regioni e comuni capofila di ciascuna Area Interna;

    3) alla lettera e), sopprimere le parole: ai soggetti attuatori.

   b) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato «Piano strategico nazionale delle aree interne», di seguito PSNAI. Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, esclusivamente con riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio – sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

   c) sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. L'attivazione delle risorse per l'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne sia a valere sulle risorse nazionali o regionali che su quelle europee, è in capo a ciascuna regione o provincia autonoma che sottoscrive apposito Accordo con l'area in cui sono declinati gli interventi, completi di CUP, e sono stabilite le rispettive responsabilità, ai fini della successiva attivazione e monitoraggio degli interventi medesimi.;

   d) al comma 5, sostituire le parole: dagli enti e dai soggetti attuatori con le seguenti: dalle regioni o ovvero dalle province autonome e sopprimere le parole: ed europee.
7.6. Stefanazzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: dai presidenti delle regioni e delle province autonome.
7.7. Stefanazzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché dal presidente aggiungere le seguenti: e dal coordinatore della Commissione Affari europei e internazionali.
7.8. Mulè, Pella.

Pag. 25

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: autonome, aggiungere le seguenti: dai presidenti delle regioni interessate,

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sopprimere a lettera c);

   b) sopprimere il comma 4.
7.9. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e da rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo individuati, sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*7.10. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*7.11. Steger, Manes.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7.12. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché dai presidenti delle Commissioni competenti di Camera e Senato.
7.13. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: i Ministri aggiungere le seguenti: e i presidenti di regione

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sopprimere la lettera c);

   b) sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. In coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le regioni approvano le strategie territoriali delle rispettive aree interne per la cui attuazione è assicurata la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, anche attraverso la sottoscrizione di Accordi di programma quadro.
7.14. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: i Ministri aggiungere le seguenti: e i presidenti di regione.
7.15. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 2 , sostituire la lettera a) con la seguente: a) esercita funzioni di indirizzo nei settori di competenza in materia di servizi essenziali e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire la lettera c) con la seguente: c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui alla lettera b), la parte finanziaria a valere sulle risorse nazionale di ciascuna Strategia Territoriale elaborata in condivisione tra regioni e comuni capofila di ciascuna Area Interna;

    2) alla lettera e), sopprimere le parole: ai soggetti attuatori;

Pag. 26

   b) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato «Piano strategico nazionale delle aree interne», di seguito PSNAI. Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, esclusivamente con riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio – sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).;

   c) sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. L'attivazione delle risorse per l'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne sia a valere sulle risorse nazionali o regionali che su quelle europee, è in capo a ciascuna regione o provincia autonoma che sottoscrive apposito Accordo con l'area in cui sono declinati gli interventi, completi di CUP, e sono stabilite le rispettive responsabilità, ai fini della successiva attivazione e monitoraggio degli interventi medesimi.;

   d) al comma 5, sostituire le parole: dagli enti e dai soggetti attuatori con le seguenti: dalle regioni o ovvero dalle province autonome e sopprimere le parole: ed europee.
7.16. Stefanazzi.

  Al comma 2, lettera b), dopo la parola: approva aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza unificata e previa consultazione con i portatori di interessi collettivi o diffusi,.
7.17. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
7.18. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sulle risorse nazionali, in coordinamento con l'utilizzo delle risorse europee o regionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con dette risorse, complete di cronoprogrammi e soggetti attuatori;.
7.19. Cannata.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: la Cabina di regia approva aggiungere le seguenti: d'intesa con il Comitato tecnico aree interne, istituito con delibera CIPESS 28 gennaio 2015, n. 9, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 in data 20 aprile 2015,

  Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del Comitato tecnico aree interne.
7.20. Maccanti, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: della mobilità con le seguenti: delle infrastrutture per la mobilità, del trasporto pubblico.
7.21. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e dei servizi socio-sanitari, con le seguenti: , dei servizi socio-sanitari e della infrastruttura digitale,.
7.22. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: socio-sanitari aggiungere le seguenti: nonché per lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese.
*7.23. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Pag. 27

*7.24. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.
*7.25. Pella, Cannizzaro.
*7.26. Peluffo, Curti.
*7.27. Steger, Manes.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: salvaguardando quanto realizzato in attuazione dell'Accordo di Partenariato per Italia 2014-2020 e del ciclo di programmazione 2021-2027.
**7.28. Pella, Rossello, Cannizzaro.
**7.29. Roggiani, Ubaldo Pagano, Peluffo.
**7.30. Steger, Manes.
**7.31. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. In coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le regioni approvano le strategie territoriali delle rispettive aree interne per la cui attuazione è assicurata la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, anche attraverso la sottoscrizione di Accordi di programma quadro.
7.32. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Presso il Ministero della salute è istituito un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, finalizzato a incentivare la presenza nelle aree interne di medici di medicina generale, di pediatri di libera scelta e di personale infermieristico, al fine di assicurare anche in queste zone un'adeguata assistenza primaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.33. Sarracino, De Luca, Curti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Istituzione delle zone franche montane nella Regione Siciliana)

  1. Al fine di favorire dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna site nel territorio della Regione Siciliana, sono istituite le Zone franche montane.
  2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per le attività produttive, sono individuate le zone franche montane, le zone di esenzione e i parametri per l'allocazione delle risorse sulla base dei seguenti criteri: oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico registrato in tali aree negli ultimi cinquanta anni.
  3. Le imprese e le microimprese che hanno la sede principale o operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali, nei limiti del Regolamento (UE) n. 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata, per i primi cinque anni al 60 per cento, per il sesto e settimo anno al 40 per Pag. 28cento e per l'ottavo, nono e decimo anno al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2023 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive sul valore della produzione netta per i primi tre periodi di imposta dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per ciascun periodo di imposta;

   c) esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2026 per gli immobili siti nelle zone franche montane, posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per attività economiche avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

   d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

  4. Le agevolazioni possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana in data antecedente al 1° gennaio 2024 nonché da coloro che trasferiscono nelle zone franche montane della Regione Siciliana la sede legale e operativa della loro attività, nei limiti del Regolamento (UE) n. 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 267,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, dopo le parole: PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE aggiungere le seguenti: , ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE MONTANE NELLA REGIONE SICILIANA.
7.01. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esonero contributivo per start-up innovative e PMI innovative con sede in comuni delle aree interne con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)

  1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione nonché la diffusione delle nuove tecnologie nell'ambito dei piccoli borghi delle aree interne, ai datori di lavoro di start up innovative, di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che istituiscono o trasferiscono la propria sede legale o operativa in un comune ricadente nelle aree interne, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, Pag. 29per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
7.02. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Fenu, Giuliano, Lovecchio, Raffa, Scutellà.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esonero contributivo e welfare aziendale per lavoratori dipendenti di start-up innovative e PMI innovative con domicilio in piccoli borghi delle aree interne del Paese)

  1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione nonché la diffusione delle nuove tecnologie nell'ambito dei piccoli borghi, per i rapporti di lavoro dipendente stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una start up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o una PMI innovativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è riconosciuto un esonero totale sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, a condizione che lo stesso:

   a) abbia o trasferisca il proprio domicilio in un comune ricadente nelle aree interne del Paese con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

   b) svolga la propria prestazione lavorativa in modalità agile in misura non inferiore all'80 per cento dell'orario complessivo di lavoro;

   c) percepisca una retribuzione imponibile parametrata su base mensile per tredici mensilità non eccedente l'importo mensile di 2692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

  2. L'esonero contributivo di cui al precedente comma è riconosciuto per un periodo non superiore a 36 mesi.
7.03. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Fenu, Giuliano, Lovecchio, Raffa, Scutellà.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Ai medici di assistenza primaria ed ai pediatri di libera scelta che avviino la propria attività in uno dei comuni delle Aree Interne e la mantengano per almeno cinque anni è riconosciuta un'esenzione d'imposta pari al 40 per cento fino ad un massimo di 5 esercizi. Nel caso in cui la sede ambulatoriale principale sia ubicata in uno dei Comuni che rientrino nella definizione di «periferico» o «ultraperiferico», così come richiamata dalla «Strategia Nazionale Aree Interne – SNAI» per il ciclo di programmazione 2021/2027, il beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.04. Curti.

Pag. 30

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo per i servizi di prossimità)

  1. Al fine di assicurare la presenza nelle aree interne e nei piccoli comuni di edicole per la vendita di giornali e riviste nonché per erogare ulteriori eventuali servizi è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.05. Sarracino.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Potenziamento TPL)

  1. Al fine di assicurare e potenziare il servizio di mobilità attraverso il trasporto pubblico locale è autorizzato per l'anno in corso un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 da ripartire mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.06. Sarracino.

ART. 8.

  Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: Comune di Lampedusa e Linosa aggiungere le seguenti: ed il Comune di Porto Empedocle

  Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: assegnate le relative risorse al Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di euro 45 milioni di euro con le seguenti: sono assegnate le relative risorse ai Comuni di Lampedusa e Linosa e Porto Empedocle, nel limite complessivo di 65 milioni di euro.
8.1. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il piano è sottoposto alle procedure di VAS ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8.2. Barbagallo, Sarracino.

  Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

  Conseguentemente, al comma 7, sopprimere le parole: , 3 e l'ultimo periodo.
8.3. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Sopprimere i commi 3, 4 e 8.
8.4. Magi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Nel territorio delle Isole Pelagie non è consentito realizzare centri di permanenza per i rimpatri.

  Conseguentemente sopprimere il comma 4.
8.5. Magi.

Pag. 31

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, è istituito con urgenza un tavolo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti volto alla verifica della fattibilità tecnico-economica dell'aeroporto di Agrigento, al fine di garantire il diritto alla mobilità degli abitanti della provincia medesima.
8.6. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Iaria.

  Al comma 6, dopo le parole: ambito portuale aggiungere le seguenti: e sull'intera fascia costiera delle isole Pelagie

  Conseguentemente:

   a) alla lettera b), sopprimere le parole: e alla riduzione volumetrica delle imbarcazioni;

   b) alla lettera b), dopo la parola: Stato, aggiungere le seguenti: che devono ricadere al di fuori dei siti della rete Natura 2000;

   c) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) lo stoccaggio di cui alla lettera precedente è consentito temporaneamente solo in caso di condizioni meteo che non consentono il celere trasporto fuori dall'Isola di Lampedusa, che deve comunque avvenire con divieto di riduzione volumetrica sul territorio isolano.
8.7. Magi.

  Al comma 6, dopo le parole: ambito portuale aggiungere le seguenti: e di recuperare le imbarcazioni lasciate alla deriva al di fuori del porto.
8.8. Soumahoro.

  Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, entro la soglia massima di 1 milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sino al 31 dicembre 2023, è ammesso l'affidamento diretto per le operazioni di recupero dei relitti delle imbarcazioni dei migranti arenate nell'area portuale, nelle aree di pesca e nel perimetro della riserva marina dell'isola di Lampedusa e Linosa.
8.9. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di ristorare le imprese del settore della pesca nell'isola di Lampedusa, colpite a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce tetto di spesa massimo, è autorizzato per l'anno 2023 un contributo di 500.000 euro.
  6-ter. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 6-bis.
  6-quater. Agli oneri relativi al comma 6-bis, pari a 500.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.10. Soumahoro.

  Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: si applica quanto previsto dal comma 5 con le seguenti: l'intervento per cui si è proceduto alla VIncA non è realizzabile.
8.11. Barbagallo, Sarracino.

  Al comma 8, all'alinea, sostituire le parole: taglio di alberi senza sostituzione con Pag. 32le seguenti: taglio di alberi con obbligo di reimpianto a fini compensativi

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma, alinea, sostituire le parole: in deroga alla normativa paesaggistica con le seguenti: in deroga alla normativa urbanistica e nel rispetto di quella paesaggistica;

   b) al medesimo comma, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a condizione che siano installati per soli tre anni, decorsi i quali vanno rimossi.

   c) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le deroghe di cui al comma 8 possono essere esercitate esclusivamente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8.12. Magi.

  Al comma 8, dopo le parole: normativa paesaggistica aggiungere le seguenti: ma nel rispetto delle disposizioni poste a tutela dell'area marina protetta- Isole Pelagie e della Riserva naturale orientata- Isola di Lampedusa.
8.13. Barbagallo, Sarracino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di fronteggiare la grave ed eccezionale situazione sanitaria nell'isola di Lampedusa e garantire la tutela del diritto alla salute e alle cure a tutta la popolazione dei bacini territoriali limitrofi i cui nosocomi sono interessati dall'eccezionale afflusso della popolazione immigrata, l'Azienda ospedaliera «San Giovanni di Dio» di Agrigento è autorizzata a bandire procedure concorsuali straordinarie, anche in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per assicurare l'integrale copertura dei posti previsti nella propria dotazione organica, con particolare riferimento al personale medico ed infermieristico.
8.14. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis
(Disposizioni in materia di Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano)

  1. Il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano è autorizzato, per il triennio 2023 -2025, ad assumere quattro unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui 2 unità di funzionari e 2 unità assistenti, in aggiunta alla dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica è rideterminata in undici unità di cui 6 unità di funzionari e 5 unità di assistenti.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco è autorizzato, per il medesimo triennio 2023 – 2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35 comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 34.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a 144.834 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano.

  Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE, INTERVENTI IN FAVORE DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DEL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO.
8.01. Bonafè.

Pag. 33

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

  1. Il comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpreta nel senso che:

   a) i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, del canone massimo di locazione delle stesse nonché tutti gli altri vincoli di natura soggettiva, anche riguardo eventuali finanziamenti pubblici, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la cessione del diritto di proprietà, cessano di avere efficacia alla scadenza della convenzione;

   b) la procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 15 marzo 1992;

   c) la procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 1° gennaio 1997.

  2. Nei casi previsti dal comma 1, i comuni provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su richiesta degli aventi diritto, alla restituzione delle somme versate dagli stessi a titolo di affrancazione per la rimozione dei vincoli sugli immobili i cui effetti erano cessati alla scadenza della convenzione.
  3. All'articolo 31, comma 48, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «di cui al comma 47» sono aggiunte le seguenti: «, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione».
8.02. Mancini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Strutture strategiche per l'Area Centro Sud Meridionale della Sicilia)

  1. Il presente articolo è volto alla realizzazione dell'Aeroporto civile di Agrigento, al fine di coadiuvare l'aeroporto di Lampedusa nella gestione del flusso migratorio, e garantire tramite quest'opera infrastrutturale di interesse nazionale uno sviluppo economico, sociale e turistico dell'area Centro Sud Meridionale della Sicilia comprendente le province di Agrigento e Caltanissetta.
  2. La giunta regionale della Sicilia, come già disposto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 25 marzo 2005 n. 12, d'intesa con gli enti locali interessati, con la costituita società pubblico-privata denominata «Aeroporto di Agrigento – Valle dei Templi spa», provvede ad individuare l'area entro la quale procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenendo conto delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.
  3. Nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione Europea e nazionale, è previsto, stante la natura pubblico – privato della società, un contributo finanziario dello Stato da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione ed il PNRR, e dell'autorità politica delegata in materia di programmazione e coordinamento della politica economica; negli stessi limiti può essere previstoPag. 34 un contributo anche da parte della Regione Siciliana.
  4. La società «Aeroporto di Agrigento – Valle dei Templi spa», incaricata della gestione dell'Aeroporto, provvede al finanziamento degli interventi per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto per un periodo non inferiore a cinquanta anni.
8.03. Pisano.

ART. 9.

  Sopprimerlo

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
9.1. Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   a) sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.
(Cabina di regia ZES)

   1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dai Commissari straordinari delle Zone Economiche Speciali e dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Alle riunioni della Cabina di regia possono partecipare singoli Ministri in ragione dei temi da trattarsi e possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
   2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge n. 91 del 2017, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.

   b) sopprimere l'articolo 11;

   c) sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Art. 12.
(Portale web delle ZES)

   1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità delle ZES e dei benefici connessi, è istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri il portale web dedicato alle ZES.
   2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nelle diverse ZES e garantisce l'accessibilità allo sportello digitale di ciascuna ZES.
   3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

   d) sopprimere gli articoli 13, 14 e 15;

   e) all'articolo 16, alla rubrica, sopprimere la parola: unica;

   f) sopprimere l'articolo 22.
9.2. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

Pag. 35

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. A far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica Speciale per il Mezzogiorno che ricomprende tutte le zone urbanisticamente classificate D – zone produttive – nei piani urbanistici comunali e tutti gli agglomerati industriali facenti parte dei piani regolatori generali dei Consorzi Asi, Aree Sviluppo Industriale, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
9.3. Zinzi, Ottaviani, Miele, Pierro.

  Al comma 2, sopprimere le parole: per il Mezzogiorno e dopo la parola: Sardegna aggiungere le seguenti: nonché quelli delle regioni Lombardia e Piemonte al confine con la Svizzera.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentite le regioni Lombardia e Piemonte, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, definisce entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con proprio decreto l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 2.

   b) all'articolo 9, sostituire la rubrica con la seguente: Istituzione della Zona economica speciale – ZES unica;

   c) all'articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: del Mezzogiorno.
9.4. Candiani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 2, sostituire le parole: per il Mezzogiorno con la seguente: unica e dopo la parola: Sardegna aggiungere la seguente: , Lazio.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: per il Mezzogiorno con la seguente: unica.
9.5. Ottaviani, Miele.

  Al comma 2, sostituire le parole: ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna con le seguenti: ZES del Mezzogiorno, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e ZES Isole, che ricomprendere i territori di Sicilia e Sardegna.

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: Il Piano strategico della ZES unica ha con le seguenti: I Piani strategici della ZES Mezzogiorno e ZES Isole hanno.
9.7. Calderone, Pella.

  Al comma 2, dopo le parole: i territori delle aggiungere le seguenti: aree industriali, artigianali e produttive dei Piani regolatori generali e delle aree individuate dal decreto istitutivo delle ZES secondo l'articoli 4, commi 3 e 5, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, delle.
9.10. Carfagna, Marattin, Castiglione, Sottanelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le province di Latina e Frosinone.
9.11. Ottaviani, Miele.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le zone contigue delle province di Latina e Frosinone.
9.12. Ottaviani, Miele.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e il Basso Lazio.
9.13. Ottaviani, Miele.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché, ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, i territori di cui Pag. 36all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: Unione europea aggiungere le seguenti: nonché dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.
9.14. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

  Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 aggiungere le seguenti: nonché nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.
9.15. Mancini, Curti, Orfini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e Marche.

  Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: della regione Abruzzo aggiungere le seguenti: e della regione Marche.
9.16. Curti, Manzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Nell'area ZES unica sono istituiti i distretti per l'innovazione (Innovation District-ID Research) sviluppati nelle aree urbane prossime alla ZES unica e possono essere stabiliti in qualità di ecosistema di innovazione top-down costruito in base a modelli multidimensionali di innovazione che mirano a rafforzare la competitività delle aree interessate. Le regioni, le università e gli enti di ricerca, nonché gli incubatori di imprese a caratterizzazione innovativa possono istituire centri di eccellenza per la ricerca e l'innovazione con la costituzione di un comitato distrettuale per la redazione annuale entro il 31 dicembre di un programma di proposte per la realizzazione di investimenti pubblici e privati e pubblico – privati.
  2-ter. All'interno della ZES unica vengono introdotte nell'ambito del piano strategico, su proposta delle regioni interessate aree doganali intercluse, così come previsto dal Codice Doganale Europeo. Tali aree consentiranno di operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'IVA anche in applicazione dell'articolo 155 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 e della facoltà per tutti gli Stati membri di non assoggettare a imposta i beni non destinati al consumo finale di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331. La perimetrazione delle aree doganali intercluse viene proposta, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e poi recepita in appositi decreti direttoriali della Agenzia delle Dogane territorialmente competente, da pubblicarsi entro 30 giorni dal ricevimento del piano strategico approvato.
9.17. Zinzi, Ottaviani, Pierro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In ragione della peculiarità delle regioni a statuto speciale, rimangono in essere le ZES istituite alla data del 31 dicembre 2023 nei territori della Sardegna e Sicilia, alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5, secondo periodo, e 8, nonché di cui all'articolo 22, comma 4.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 10, sostituire il comma 11 con il seguente: 11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

   b) all'articolo 22, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, Pag. 37n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:

   a) le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

   b) all'articolo 5:

    1) al comma 1, lettera a-sexies), le parole: «e nelle ZES interregionali» sono soppresse;

    2) le disposizioni di cui al comma 1, lettere a-bis), a-quater) e a-quinquies), si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

    3) le disposizioni di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo, si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

    4) le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

   c) le disposizioni di cui all'articolo 5-bis si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna.
9.18. Lai.

ART. 10.

  Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.
(Organizzazione della ZES unica)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata «Struttura di missione ZES», alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.
  3. La Struttura di missione ZES provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

   a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;

Pag. 38

   b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;

   c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;

   d) sovraintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

   e) definisce, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

   f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

   g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

   h) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica di cui all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  4. La Struttura di missione di cui al comma 2 è composta da un contingente di tre unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro unità dirigenziali di livello non generale e di sessanta unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate, nel limite massimo di trenta unità nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 4-bis, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite minimo di trenta unità, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 4-bis, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.
  5. Il personale non dirigenziale di cui al comma 4 potrà essere individuato in funzione della pianta organica, come definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, comprensiva del personale amministrativo e tecnico atto a garantire il funzionamento dello Sportello Unico Digitale S.U.D.-ZES di cui al successivo articolo 13.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 30 Pag. 39giugno 2024, sono definiti l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici, ivi compresi gli uffici territoriali presso i quali incardinare alcune delle funzioni dell'unità di missione, come definite dal piano strategico della ZES unica, in particolare quelle rivolte alla promozione degli investimenti da parte delle piccole e medie imprese ed allo sviluppo delle aree industriali. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data, comunque successiva alla approvazione del Piano Strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del presente decreto, a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  7. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, dalla data di passaggio delle funzioni dai Commissari di Governo a favore della struttura della Unità di missione di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione ZES può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  8. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 7, la Struttura di missione ZES può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  9. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui all'ultimo periodo del comma 6, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017, cessano dal proprio incarico così come gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 ed i contratti stipulati dalla Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  10. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4,comma 6-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.
  11. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 è abrogato.
  12. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).
  13. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017, le parole: «di progetti infrastrutturali» sono sostituite dalle seguenti: «di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche».

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, comma 3, dopo le parole: Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, inserire le seguenti: previo parere vincolante delle Regioni interessate nonché;

   b) all'articolo 13:

    1) al comma 2, alinea, dopo le parole: e ha competenza aggiungere le seguenti: esclusiva;

    2) al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica Pag. 40sono presentate al SUAP attualmente istituiti presso i Commissari di Governo della ZES ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017;

   c) all'articolo 14:

    1) al comma 2, dopo le parole: I progetti aggiungere le seguenti: di autorizzazione unica;

    2) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tuttavia qualora il proponente disponga già di alcuni titoli autorizzatori necessari all'insediamento, gli stessi saranno inglobati, rinnovati ed ove richiesto dal proponente medesimo modificati, con la conferenza di servizi di cui al successivo articolo 15 comma 3;

   d) all'articolo 15, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora alla data di scadenza dei termini della conferenza di servizi siano resi tutti pareri e la determinazione conclusiva del provvedimento non possa essere adottata per assenza di un singolo parere ovvero del giudizio sulla valutazione di impatto ambientale e quindi con provvedimenti non suscettibili di essere superati con l'istituto del silenzio assensi ai sensi dell'articolo 14-quinquies legge n. 241 del 1990, la Struttura di missione ZES può statuire, a richiesta del soggetto proponente, l'improcedibilità del procedimento indicando le ragioni ed il soggetto la cui omissione ha determinato la paralisi della conferenza di servizi;

   d) all'articolo 16:

    1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di fruire del credito di imposta di cui al presente articolo, le imprese devono aver presentato preliminarmente a qualsiasi atto autorizzatorio (CILA, SCIA o Autorizzazione Unica o similari) la Comunicazione Preventiva sullo sportello S.U.D.-ZES preannunciando la richiesta di concessione del credito di imposta, previo deposito del progetto, del business plan e di un computo metrico preciso delle spese che si intende realizzare secondo un crono programma indicato; la presentazione della comunicazione preventiva non determina il sorgere di alcun diritto al credito di imposta ma costituisce presupposto per il suo rilascio al fine di garantire i successivi controlli dell'Agenzia delle Entrate;

    2) al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Tale limite non si applica alle piccole e medie imprese.
10.1. D'Alfonso.

  Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.
(Organizzazione della ZES unica)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2 e dai coordinatori delle strutture regionali ZES di cui al comma 2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pag. 41Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti l'organizzazione delle Strutture regionali ZES, il contingente di personale assegnato e le competenze degli uffici. Il personale non dirigenziale in servizio presso le strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, transita alla corrispondente Struttura regionale ZES. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data a decorrere dalla quale sono trasferite alle Strutture regionali ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  3. I coordinatori delle strutture regionali ZES di cui al comma 2 sono nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017.
  4. Le strutture regionali ZES provvedono, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

   a) assicurano, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;

   b) svolgono compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;

   c) partecipano all'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

   d) definiscono, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

   e) definiscono, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

   f) curano l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

   g) contribuiscono allo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica di cui all'articolo 12;

   h) gestiscono gli sportelli unici digitali di cui al comma 5.

  5. Le istanze di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto sono presentate agli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  6. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, la Strutture regionali ZES possono assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e in ogni caso secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  7. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 4 e 5, le Strutture regionali ZES possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.Pag. 42
  8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 2, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017, ove non confermati come coordinatori delle Strutture regionali ZES, cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alle Strutture regionali ZES, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 2. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.
  9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.
  10. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 è abrogato.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).
  12. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017, le parole: «di progetti infrastrutturali» sono sostituite dalle seguenti: «di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche».

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: La Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2 con le seguenti: La Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, con il supporto dei coordinatori delle Strutture regionali ZES,;

   b) all'articolo 12:

    1) al comma 1, sopprimere le parole: presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2,;

    2) al comma 2, sostituire le parole: allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13 con le seguenti: agli sportelli unici digitali di cui all'articolo 10, comma 5;

   c) sopprimere l'articolo 13;

   d) all'articolo 15:

    1) al comma 1, sostituire le parole: allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13 con le seguenti: agli sportelli unici digitali di cui all'articolo 10, comma 5;

    2) al comma 3, sostituire le parole: il S.U.D.-ZES con le seguenti: lo sportello unico digitale di cui all'articolo 10, comma 5;

    3) al comma 4, sostituire le parole: la Struttura di missione ZES con le seguenti: il coordinatore della struttura regionale ZES;

    4) al comma 6, sostituire le parole: il rappresentante della Struttura di missione ZES con le seguenti: il coordinatore della struttura regionale ZES e le parole: coordinatore della Struttura di missione ZES con le seguenti: il coordinatore della struttura regionale ZES;

    5) sopprimere il comma 7

   e) all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: alla Struttura di missione ZES e Pag. 43al coordinatore della predetta Struttura con le seguenti: alle Strutture regionali ZES.
10.2. Carfagna, Marattin, Castiglione, Sottanelli.

  Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.
(Organizzazione della ZES Unica)

  1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro del turismo, il Ministro della cultura, d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, definisce con proprio decreto l'Organizzazione della ZES unica che prevede il coordinamento tra una struttura centrale con compiti di monitoraggio e vigilanza e delle strutture territoriali situate nelle regioni del Mezzogiorno.
10.3. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, dopo le parole: dal Ministro della cultura, aggiungere le seguenti: dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: Alle riunioni della Cabina di regia, aggiungere le seguenti: partecipano stabilmente le Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e;

   b) al comma 3, lettera e), dopo le parole: con le amministrazioni centrali aggiungere le seguenti: e territoriali;

   c) al comma 4:

    1) sostituire la parola: sessanta con la seguente: seicentosessanta;

    2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le restanti unità di personale di cui al primo periodo sono individuate tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 19;

   d) al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Conclusi i procedimenti volti a garantire la concreta entrata in funzione della Struttura di missione ZES, comprese le procedure di selezione e reclutamento dell'intero contingente di personale di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono trasferite alla Struttura di missione ZES.

   e) all'articolo 19:

    1) al comma 1, le parole: duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento sono sostituite dalle seguenti: duemilaottocento unità, di cui seicentosettantuno unità riservate al predetto Dipartimento;

    2) al comma 3, lettera a), le parole: euro 2.631.154 per l'anno 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 sono sostituite dalle seguenti: euro 20. 631.154 per l'anno 2024 ed euro 50.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025.

    3) al comma 8:

    3.1) le parole: pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 sono sostituite dalle seguenti: pari a euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000;

Pag. 44

    3.2) alla lettera a), le parole: euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 sono sostituite dalle seguenti: euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000;

    3.3) alla lettera b), le parole: 5.262.307 sono sostituite dalle seguenti: 50.000.000;

   f) all'articolo 22, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze, comunque, presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Ferme restando le funzioni decisorie attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al suo coordinatore, fino alla piena operatività della Struttura di missione ZES e all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, secondo periodo, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3, svolgono le attività istruttorie inerenti alle funzioni attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES, garantendo il coordinamento con gli altri livelli istituzionali e il coinvolgimento, ai fini dell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 11, delle Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti.
10.4. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, dopo le parole: dal Ministro della cultura, aggiungere le seguenti: dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: Alle riunioni della Cabina di regia aggiungere le seguenti: partecipano stabilmente le autorità dei Sistemi Portuali, le Camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e
10.5. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, dopo le parole: dal Ministro delle imprese e del made in Italy, aggiungere le seguenti: dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
10.6. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, aggiungere le seguenti: dal Ministro per lo sport e i giovani,

  Conseguentemente, al comma 3, lettera e), sopprimere la parola: centrali.
10.7. Cannata.

  Al comma 1, dopo le parole dal Ministro della cultura, aggiungere le seguenti: dal Ministro per lo sport e i giovani,
10.8. Cannata.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché, aggiungere le seguenti: dal Presidente del CNEL,
10.9. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, aggiungere le seguenti: e dal Presidente dell'ANCI o suo delegato.

  Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
*10.10. Pella, Cannizzaro.
*10.11. Ubaldo Pagano.
*10.12. Steger, Manes.

Pag. 45

  Al comma 1, dopo le parole: Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2 aggiungere le seguenti: e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la parola: coordinatore aggiungere le seguenti: , nominato d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2 e con il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,;

   b) al comma 3:

    1) alla lettera e), sopprimere la parola: centrali;

    2) alla lettera g), premettere le seguenti parole: previa intesa sulle modalità attuative acquisita nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

   c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La congruità del personale di cui al comma 2 è monitorata, con cadenza almeno semestrale, dalla Cabina di regia di cui al comma 1.

   d) al comma 5, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni

   e) al comma 6, dopo la parola: assumere aggiungere le seguenti: , previa intesa con le Regioni territorialmente interessate,;

   f) sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017, costituiscono articolazioni territoriali della Struttura di missione di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 5 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.;

   g) al comma 9, dopo le parole: del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: nonché alle regioni territorialmente interessate,
10.13. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e da rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10.14. Steger, Manes.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e dai Presidenti delle Autorità di sistema portuale e dai rappresentanti dei consorzi di sviluppo industriale presenti sul territorio della ZES unica.
10.15. Lai.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e dai Presidenti delle Autorità di sistema portuale.
10.16. Lai.

Pag. 46

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e dai rappresentanti dei consorzi di sviluppo industriale presenti sul territorio della ZES unica.
10.17. Lai.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da due rappresentanti parlamentari indicati dai Presidenti di Camera e Senato.
10.18. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La Cabina di regia ZES è composta, inoltre, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, delle Autorità di sistema portuale, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) al primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: duecento;

    2) al secondo periodo sostituire, ovunque ricorre, la parola: trenta con la seguente: cento;

   b) sostituire il comma 11 con il seguente:

   11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 26.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede quanto a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).
10.19. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso, Scotto.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La Cabina di regia ZES è composta, inoltre, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, delle Autorità di sistema portuale, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10.20. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere invitati come osservatori con le seguenti: sono invitati a partecipare.
*10.21. Pella, Cannizzaro.
*10.22. Ubaldo Pagano.
*10.23. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere invitati come osservatori con le seguenti: sono invitati a partecipare, a titolo consultivo,.
10.26. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere invitati con le Pag. 47seguenti: sono invitati e le parole: e dei portatori di interessi con le seguenti: e possono essere invitati i portatori di interessi.
10.24. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: come osservatori con le seguenti: , a titolo consultivo,.
*10.25. Pella, Cannizzaro.
*10.27. Steger, Manes.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: enti pubblici locali e nazionali aggiungere le seguenti: i Consorzi di Sviluppo Industriale di cui all'articolo 36 della legge n. 317 del 1991.
**10.28. Pella, Cannizzaro.
**10.29. Zinzi, Ottaviani, Miele, Pierro.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In attuazione del sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, presso la Cabina di regia è costituita una Sezione speciale, cui partecipano i Ministri competenti di cui al precedente periodo e, anche separatamente, i Presidenti della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, avente il compito di individuare gli interventi necessari a superare gli svantaggi dell'insularità, a valere sulla quota riservata di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 16.
10.30. Lampis, Deidda, Mura, Polo.

  Al comma 3, lettera e), dopo le parole: con le amministrazioni centrali aggiungere le seguenti: e territoriali.
10.31. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, D'Alfonso.

  Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: promuovendo anche la stipula di appositi protocolli con le Prefetture territorialmente competenti ai fini della verifica dei profili di legalità con riguardo all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nella ZES unica.
10.32. Barbagallo, Sarracino.

  Al comma 3, sopprimere la lettera g).

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: h-bis) sovraintende e supporta l'attività dei Commissari straordinari di cui al successivo comma 6-ter nello svolgimento delle funzioni agli stessi attribuite, coordinando la loro azione;

   b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: le competenze degli uffici aggiungere le seguenti: e le regole di coordinamento con i Commissari straordinari di cui al successivo comma 5-bis e sopprimere il secondo periodo;

   c) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. I Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017:

   a) supportano le regioni nella elaborazione delle sezioni territoriali del piano strategico della Zes unica di cui al successivo articolo 11 e supportano la struttura centrale proponendo modifiche e integrazioni necessarie nel corso del tempo;

   b) curano l'istruttoria e svolgono le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

   c) supportano gli imprenditori e gli investitori fornendo assistenza e consulenza sui benefici fiscali e amministrativi della ZES unica, organizzando incontri e sopralluoghi sui luoghi potenzialmente idonei agli investimenti;

   d) assicurano l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES Pag. 48e l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

  5-quater. Ciascun Commissario è dotato di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale di 8 unità, di cui 1 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo o tecnico, e 7 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per un massimo di dieci unità e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.;

   d) al comma 6, sostituire le parole: la Struttura di missione ZES può assumere con le seguenti: i Commissari di cui al comma 5-bis del presente articolo possono assumere e aggiungere, in fine, il seguente periodo: I commissari possono comunque, su richiesta degli enti competenti, assumere il ruolo di stazione appaltante per tutti gli interventi infrastrutturali aventi un nesso funzionale con lo sviluppo della ZES unica di riferimento.;

   e) al comma 7, sostituire le parole: Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 6, la Struttura di missione ZES può con le seguenti: Per lo svolgimento delle attività e l'esercizio delle proprie funzioni, la Struttura di missione ZES ed i Commissari di cui al comma 5-bis del presente articolo possono;

   f) sopprimere il comma 8;

   g) all'articolo 15:

    1) al comma 4, sostituire le parole: la Struttura di missione ZES con le seguenti: il Commissario di cui all'articolo 10, comma 5-bis;

    2) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: rappresentante della Struttura di missione ZES con le seguenti: rappresentante della struttura commissariale e, al terzo periodo, sostituire le parole: il coordinatore della Struttura di missione ZES con le seguenti: il Commissario di cui all'articolo 10, comma 5-bis;

    3) sopprimere il comma 7.
10.33. Cappellacci, Pella.

  Al comma 3, lettera g), dopo le parole: fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15 aggiungere le seguenti: con il supporto istruttorio dei Consorzi di Sviluppo Industriale interessati, Pag. 49anche previo distacco di proprio personale presso la Struttura di missione stessa.
*10.34. Zinzi, Ottaviani, Miele, Pierro.
*10.35. Pella, Cannizzaro.

  Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) cura l'inserimento dei dati identificativi di ogni singola iniziativa, nonché i dati di avanzamento delle iniziative stesse nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
10.36. Barbagallo, Sarracino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Il coordinatore sentita l'Agenzia per la coesione territoriale sulla base degli orientamenti della Cabina Nazionale di regia della ZES unica di cui all'articolo 10, comma 2 del presente decreto, al fine di garantire il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nella ZES unica, assicura con cadenza almeno trimestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e il PNRR, sull'andamento delle attività e sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale. Entro la fine di ogni trimestre un piano di monitoraggio che, sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio unitario consente di valutare l'efficacia delle iniziative attraverso i seguenti principali indicatori di realizzazione e risultato:

   a) numero di nuove imprese insediate nella ZES unica suddivise per settore merceologico e classe dimensionale;

   b) numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZES unica;

   c) valore del fatturato delle imprese insediate nella ZES unica suddivise per classe dimensionale;

   d) tipo e valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale e settore merceologico.

  3-ter. Al termine dei tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con cadenza periodica, il coordinatore della struttura di missione valuta il conseguimento dei risultati attesi sulla base del Piano di sviluppo strategico e trasmette tale valutazione al Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e al Ministro dell'economia e delle finanze. La relazione del coordinatore della struttura di missione contiene, altresì, una valutazione del conseguimento dei risultati attesi nella ZES unica, al fine di valutare l'adozione, sentite le Regioni interessate, di modifiche o integrazioni al presente decreto.
10.37. Zinzi, Ottaviani, Pierro.

  Al comma 4, sostituire la parola: sessanta con la seguente: seicentosessanta.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le restanti unità di personale di cui al primo periodo sono individuate tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 19.;

   b) all'articolo 19:

    1) al comma 1, sostituire le parole: duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento, con le seguenti: duemilaottocento unità, di cui seicentosettantuno unità riservate al predetto Dipartimento;

    2) al comma 3, lettera a), sostituire le parole: euro 2.631.154 per l'anno 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: euro 20. 631.154 per l'anno 2024 ed euro 50.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025.

Pag. 50

    3) al comma 8:

    3.1) all'alinea, sostituire le parole: pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 con le seguenti: pari a euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000;

    3.2) alla lettera a), sostituire le parole: euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 con le seguenti: euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000;

    3.3) alla lettera b), sostituire le parole: 5.262.307 con le seguenti: 50.000.000.
10.38. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: duecento.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al medesimo comma 4, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorre, la parola: trenta con la seguente: cento.

   b) sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 26.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede quanto a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).
10.39. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso, Scotto.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: sono individuate aggiungere le seguenti: , previa selezione.
10.40. Calderone, Pella.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ordini, organi, enti o istituzioni.
10.41. Calderone, Pella.

  Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 aggiungere le seguenti: , previa selezione pubblica solo per titoli.
10.42. Calderone, Pella.

  Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
10.43. Calderone, Pella.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo;

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere il comma 8;

   b) sostituire il comma 11 con il seguente: 11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

   c) all'articolo 22, sopprimere i commi 1, 4 e 5.
10.44. Lai.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, sopprimere il comma 8;

Pag. 51

   b) all'articolo 11, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Con il medesimo decreto di cui al precedente comma 3, è individuata altresì la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2021, n. 123. A decorrere da tale data i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017, cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 4, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4, del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma precedente del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.
10.45. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Conclusi i procedimenti volti a garantire la concreta entrata in funzione della Struttura di missione ZES, comprese le procedure di selezione e reclutamento dell'intero contingente di personale di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono trasferite alla Struttura di missione ZES.

  Conseguentemente, all'articolo 22, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze, comunque, presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Ferme restando le funzioni decisorie attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al suo coordinatore, fino alla piena operatività della Struttura di missione ZES e all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, secondo periodo, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3, svolgono le attività istruttorie inerenti alle funzioni attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES, garantendo il coordinamento con gli altri livelli istituzionali e il coinvolgimento, ai fini dell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 11, delle autorità dei Sistemi Portuali, le Camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti.
10.46. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 6, dopo le parole: in tal caso, aggiungere le seguenti: anche in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e in ogni caso.
10.47. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. La Struttura di missione per le attività di cui al comma 6 potrà delegare i Consorzi di Sviluppo Industriale interessati,Pag. 52 in qualità di stazione appaltante qualificata.
*10.48. Pella, Cannizzaro.
*10.49. Zinzi, Ottaviani, Miele, Pierro.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017, cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo. I presidi territoriali, istituiti ai sensi del quinto periodo del comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, sono riorganizzati con il decreto di cui al primo periodo che definisce il numero delle risorse assegnate e le relative competenze in ragione delle differenti esigenze territoriali. Gli oneri del personale assegnato ai presidi territoriali sono posti a carico del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della Programmazione 2021-2027.
10.50. Pella, Cannizzaro.

  Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da: ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali fino a: di cui al comma 5.
10.51. Calderone, Pella.

  Sopprimere il comma 12.
10.52. Barbagallo, Sarracino.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di contrastare i cambiamenti climatici, implementare l'efficientamento energetico, quanto disposto in merito alla ZES Unica viene esteso anche alle Zone Economiche Ambientali (ZEA), previste dall'articolo 4-ter del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
10.53. Bicchielli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR assicura il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica.
  2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR individua con proprio decreto, un piano di monitoraggio che, sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, consente di valutare l'efficacia delle iniziative attraverso i seguenti principali indicatori di realizzazione e risultato:

   a) numero di nuove imprese insediate nella ZES suddivise per settore merceologico e classe dimensionale;

   b) numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZES;

   c) valore del fatturato delle imprese insediate nella ZES unica suddivise per classe dimensionale;

   d) valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale;

   e) valore dei benefici fiscali e delle agevolazioni concessi suddivise per classe dimensionale e settore merceologico delle imprese.

  3. Gli esiti del monitoraggio sono pubblicati, con periodicità almeno semestrale, sul sito Opencoesione
  4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione Pag. 53vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10.01. Barbagallo, Sarracino.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire la parola: triennale con la seguente: settennale.

  Conseguentemente, all'articolo 16, comma 5, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.
11.1. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Al comma 1, dopo le parole: in coerenza con il PNRR aggiungere le seguenti: e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi SIE.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: e le modalità di attuazione aggiungere le seguenti: assicurando specifica attenzione al sistema dei porti e interporti, alle infrastrutture e alle aree retro-portuali.
11.2. Roggiani.

  Al comma 1, dopo le parole: in coerenza con il PNRR aggiungere le seguenti: e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi SIE.
11.3. Steger, Manes.

  Al comma 1, dopo le parole: in coerenza con il PNRR aggiungere le seguenti: e con le strategie regionali di specializzazione intelligente e con i piani regionali finanziati con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e con il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) già approvati.
11.4. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Al comma 1 dopo le parole: in coerenza con il PNRR aggiungere le seguenti: e con le politiche di coesione dell'Unione europea relative alla programmazione 2021-2027.
11.5. Barbagallo, Sarracino.

  Al comma 1, dopo la parola: in coerenza con il PNRR aggiungere le seguenti: e nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.
11.6. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, sostituire le parole: settori da promuovere e quelli da rafforzare con le seguenti: le priorità produttive e le specializzazioni strategiche da promuovere e da rafforzare, le modalità per accompagnare le imprese innovative con politiche per la formazione e la valorizzazione del capitale umano, le iniziative per sostenere l'ampliamento e l'integrazione del sistema produttivo meridionale nelle filiere strategiche indicate nella Strategia industriale europea,.
11.7. Barbagallo, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: sviluppo della ZES unica aggiungere le seguenti: , con particolare attenzione all'accessibilità garantita dalla filiera dei trasporti,.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del partenariato economico e sociale ai sensi del Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240 del 7 gennaio 2014.
11.8. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 1, dopo le parole: di sviluppo della ZES unica aggiungere le seguenti: ponendo particolare attenzione all'accessibilità garantita dalla filiera dei trasporti,.
*11.9. Steger, Manes.
*11.10. Pella, Cannizzaro.
*11.11. Barbagallo, Peluffo.

Pag. 54

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando specifica attenzione al sistema dei porti e interporti, alle infrastrutture e alle aree retro-portuali.
11.12. Steger, Manes.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano ripartisce percentualmente tra le regioni le risorse complessivamente disponibili, sulla base di parametri legati al ritardo nello sviluppo economico e nella dotazione infrastrutturale di ciascuna di esse rispetto alla media nazionale.
11.13. Caroppo, Pella, Cannizzaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano ripartisce tra le regioni le risorse complessivamente disponibili, prevedendo una quota del 20 per cento ripartita paritariamente e la restante quota dell'80 per cento ripartita sulla base della popolazione di ciascuna di esse.
11.14. Cannizzaro, Caroppo, De Palma, Pella.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano ripartisce percentualmente tra le regioni le risorse complessivamente disponibili, sulla base della popolazione di ciascuna di esse.
11.16. Cannizzaro, Caroppo, De Palma, Pella.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito del Piano strategico sono altresì definite le misure volte allo sviluppo delle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 che ricadono nel territorio della ZES unica.
11.18. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una specifica sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere gli svantaggi dell'insularità, nelle regioni Sicilia e Sardegna.
11.19. Lampis, Deidda, Mura, Polo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli interventi prioritari di cui al comma precedente includono la previsione, per alcune aree industriali maggiormente depresse da individuare, d'intesa con le regioni, con il Piano Strategico all'interno della ZES unica, di:

   a) introdurre nuove Zone Doganali intercluse;

   b) introdurre meccanismi di sospensione dell'IVA all'importazione, per le merci destinate all'esportazione;

   c) prevedere l'esenzione totale dei tributi locali;

   d) prevedere lo sgravio IRES del 50 per cento, nella misura già prevista dall'articolo 1, commi da 173 a 176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con l'obbligo di mantenimento dell'investimento e della salvaguardia dei livelli occupazionali per l'intera durata della ZES unica.
11.22. Zinzi, Ottaviani, Miele, Pierro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli interventi prioritari di cui al comma precedente includono la previsione di:

   a) introdurre nuove Zone Doganali intercluse;

   b) introdurre meccanismi di sospensione dell'IVA all'importazione, per le merci destinate all'esportazione;

   c) prevedere l'esenzione totale dei tributi locali;

   d) prevedere lo sgravio Ires del 50 per cento, nella misura già prevista dall'articolo 1, commi da 173 a 176, della legge 30 Pag. 55dicembre 2020, n. 178, con l'obbligo di mantenimento dell'investimento e della salvaguardia dei livelli occupazionali per l'intera durata della ZES Unica.
11.23. Pella, Cannizzaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: La struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, con le seguenti: La Cabina di regia ZES di cui all'articolo 10, comma 1,.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1,
11.24. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 2, dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti: , d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e sentite le Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle medesime regioni,.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: , previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1 aggiungere le seguenti: e d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2.
11.25. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, D'Alfonso.

  Al comma 2, dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti: , d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e sentite le Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle medesime regioni,.
11.26. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, D'Alfonso.

  Al comma 2, sostituire le parole: garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate con le seguenti: previa acquisizione delle proposte pervenute dalle regioni interessate.
11.27. Castiglione, Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in sede di conferenza di servizi istruttoria.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

   b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione ZES su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.
11.28. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Barbagallo, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: in sede di conferenza di servizi istruttoria.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
*11.29. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.
*11.30. Pella, Cannizzaro.

Pag. 56

*11.31. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.
*11.32. Steger, Manes.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in sede di conferenza di servizi istruttoria.
11.33. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dell'ANCI.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: , previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1 aggiungere le seguenti: e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
*11.34. Pella, Cannizzaro.
*11.35. Ubaldo Pagano.
*11.36. Steger, Manes.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del partenariato economico e sociale, ai sensi del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240 del 7 gennaio 2014.
**11.37. Steger, Manes.
**11.38. Pella, Cannizzaro.
**11.39. Peluffo.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: dell'ANCI e dell'Unione Province d'Italia, delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, della rappresentanza delle Università e dei Centri di ricerca. Le regioni attivano nelle fasi di elaborazione del piano strategico i tavoli del partenariato istituiti nell'ambito delle politiche di coesione ai quali partecipano, ove non già presenti, le Università e i centri di ricerca presenti nella regione.
11.40. Barbagallo, Sarracino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il piano strategico della ZES unica tiene conto dei piani strategici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, dei piani strategici definiti dalle città metropolitane e dei documenti di programmazione strategica di sistema definiti dalle autorità di sistema portuale ricadenti nei territori della ZES unica.
11.41. Barbagallo, Sarracino.

  Al comma 3, dopo le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
11.42. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso, Lacarra.

  Al comma 3, sostituire le parole: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare con le seguenti: e tutti i Ministri interessati.
11.43. Calderone, Pella.

  Al comma 3, dopo le parole: previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, aggiungere le seguenti: e d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2.
11.44. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, D'Alfonso.

  Al comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 10, comma 1, aggiungere le seguenti: e sentite le parti sociali.
11.45. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Pag. 57

  Dopo il comma, 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta della Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, anche su iniziativa delle Autorità di sistema portuale, ovvero delle regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.

  Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:

    2) al comma 1, la lettera a-sexies) è soppressa.
11.46. Cannata.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione ZES su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.
*11.47. Barbagallo, Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.
*11.48. Pella, Cannizzaro.
*11.49. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

ART. 12.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sulle aree e sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accessibilità agli sportelli unici digitali delle aree territoriali di cui all'articolo 13.
12.1. Pella, Cannizzaro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e la visibilità di ulteriori strumenti regionali di agevolazione dei progetti di investimento.
12.2. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

ART. 13.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio nazionale, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale per le attività produttive, denominato S.U.D. nazionale, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D.-ZES rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e con le seguenti: Il S.U.D. nazionale;

Pag. 58

   b) al comma 3, sostituire le parole: S.U.D.-ZES con le seguenti: S.U.D. nazionale.

   c) all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: all'interno della ZES unica;

   d) all'articolo 14, comma 2, sopprimere le parole: all'interno della ZES unica.

   e) all'articolo 15, comma 1, sopprimere le parole: all'interno della ZES unica;

   f) all'articolo 15, comma 3, sostituire le parole: S.U.D.-ZES con le seguenti: S.U.D. nazionale;

   g) all'articolo 15, comma 4, lettera b), sopprimere le parole: nonché il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica.
13.1. Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo sportello unico digitale ZES è articolato in sedi regionali presenti in ciascuna delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, competenti per territorio ad esercitare le funzioni attribuite al S.U.D.-ZES ai sensi degli articoli 14 e 15.
13.2. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: intervento edilizio aggiungere la seguente: produttivo;

   b) al comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente: Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate: per le attività localizzate o da localizzare nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, agli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del medesimo decreto-legge n. 91 del 2017; per le attività localizzate o da localizzare negli altri territori della ZES Unica, le domande di autorizzazione unica sono presentate ai SUAP territorialmente competenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmettono immediatamente, secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021, agli sportelli unici digitali attivati presso i Commissari straordinari territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 22, comma 3.
13.3. Cannata.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e.
13.5. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

  Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
13.6. Castiglione, Sottanelli.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: l'intervento edilizio aggiungere la seguente: produttivo;
*13.7. Steger, Manes.
*13.8. Pella, Cannizzaro.
*13.9. De Luca.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: da realizzarsi ad iniziativa e con risorse di soggetti imprenditoriali privati.
13.10. Barbagallo, Sarracino.

Pag. 59

  Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 11, comma 3, le istanze di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto sono presentate agli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
13.11. Carfagna, Castiglione, Marattin, Sottanelli.

  Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: e le altre pubbliche amministrazioni come definite dal predetto decreto ministeriale 12 novembre 2021 aggiungere le seguenti: anche con il supporto istruttorio dei Consorzi di Sviluppo Industriale territorialmente competenti, previo distacco di proprio personale presso la Struttura di Missione stessa.
*13.12. Pella, Cannizzaro.
*13.13. Zinzi, Ottaviani, Miele, Pierro.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle politiche di sviluppo economico del Mezzogiorno)

  1. Al fine di monitorare gli interventi di sviluppo economico del Mezzogiorno nell'ambito delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica, nonché realizzare, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, un efficiente coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, presso il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è istituito l'Osservatorio nazionale sulle politiche di sviluppo economico del Mezzogiorno, di seguito denominato «Osservatorio».
  2. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono nominati il Presidente e i componenti dell'Osservatorio tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di una volta.
  3. L'Osservatorio, in raccordo con le regioni e le province autonome e con l'ISTAT, cura la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monitoraggio degli interventi di sviluppo economico del Mezzogiorno nell'ambito delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo.
  4. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.01. Loizzo, Ottaviani.

ART. 14.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: nonché.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e dall'articolo 13 del decreto-legge Pag. 6010 agosto 2023, n. 104, aggiungere le seguenti: nonché dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 in materia di disciplina del commercio,;

   b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività aggiungere le seguenti: di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero in relazione ai quali non previsto il rilascio di un titolo abilitativo;

   c) sostituire il comma 2 con il seguente:

  Sono di pubblicità utilità, indifferibili ed urgenti i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, purché relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11;

   d) al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Ciascuna regione interessata può presentare al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, una o più proposte di protocollo o di convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali.;

   e) al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza.
14.1. Cannata.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: nonché e dopo le parole: decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 aggiungere le seguenti: nonché dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio,.
*14.2. Steger, Manes.
*14.3. Pella, Cannizzaro.
*14.4. Peluffo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: attività economiche aggiungere le seguenti: , alle opere pubbliche, incluse quelle infrastrutturali,.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle opere pubbliche, incluse quelle infrastrutturali. Per le opere e i progetti di qualsiasi natura per i quali i relativi appalti risultino già assegnati alla data del 31 dicembre 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

   b) al comma 2, dopo le parole: attività economiche aggiungere le seguenti: , alle opere pubbliche, incluse quelle infrastrutturali,;

   c) all'articolo 22, comma 1, sopprimere la lettera c).
14.5. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: , non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività aggiungere le seguenti: di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i procedimenti per i quali, in ragione dell'ubicazione, del settore di attività, della rilevanza economica dell'investimento, del numero di enti coinvolti o delle particolari caratteristichePag. 61 dell'intervento, si applica l'autorizzazione unica di cui all'articolo 15.
*14.6. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.
*14.7. Pella, Cannizzaro.
*14.8. Steger, Manes.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività aggiungere le seguenti: o comunque non soggetti a un titolo abilitativo espresso.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, sopprimere le parole: entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 22, comma 2;

   b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   4-bis. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di loro competenza. In tali casi, per gli interventi privi di rilevanza strategica individuati dal piano di cui all'articolo 11, è data la facoltà all'impresa di avvalersi dello Sportello unico per le attività produttive.
14.9. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività aggiungere le seguenti: o comunque non soggetti a un titolo abilitativo espresso.
14.10. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, aggiungere le seguenti: ivi compresi quelli di natura urbanistica, se del caso anche in deroga alla vigente normativa,.
14.11. Zinzi, Ottaviani, Pierro.

  Sopprimere il comma 2.
*14.12. Barbagallo, Sarracino.
*14.13. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto il seguente:

   «3. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito dei territori della ZES unica.».
14.14. Pella, Cannizzaro.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: Entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 22, comma 2.
14.15. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: amministrazioni locali e statali aggiungere le seguenti: e i Consorzi di sviluppo industriale.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, terzo periodo, dopo le parole: amministrazioni locali o statali aggiungere le seguenti: o i Consorzi di Sviluppo Industriale.
14.16. Pella, Cannizzaro.

  Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: amministrazioni locali o statali aggiungere le seguenti: o i Consorzi di Sviluppo Industriale.
14.17. Zinzi, Ottaviani, Miele, Pierro.

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  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di loro competenza. In tali casi, per gli interventi privi di rilevanza strategica individuati dal piano di cui all'articolo 11, è data la facoltà all'impresa di avvalersi dello Sportello unico per le attività produttive.
14.18. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

ART. 15.

  Al comma 1, sostituire le parole: Le imprese con la seguente: Coloro.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

    1) all'alinea, dopo le parole: tre giorni inserire la seguente: lavorativi;

    2) alla lettera b), sostituire le parole: il soggetto attuatore con le seguenti: l'amministrazione procedente;

   b) sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere pubbliche e private e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale. Nel caso di investimenti privati, la Struttura di missione ZES provvede a trasmettere, entro il termine di cui al comma 4, tramite lo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi. Nel caso di opere pubbliche, l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, acquisisce direttamente l'istanza e la documentazione necessaria, provvede a convocare la conferenza di servizi, informando la Struttura di missione ZES tramite lo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, nonché a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi. Alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità di sistema portuale partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quarto periodo, si applicano le previsioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo.
15.1. Cannata.

  Al comma 1, dopo le parole: previsti dalle normative di settore aggiungere le seguenti: e nel rispetto delle pertinenti normative regionali.
15.2. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'istruttoria delle istanze si provvede seguendo l'ordine cronologico della presentazione.
15.3. Barbagallo, Sarracino.

  Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni, anche in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,Pag. 63 dei beni culturali, alla tutela della salute o dell'incolumità pubblica, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;.
15.4. Zinzi, Ottaviani, Miele, Pierro.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nell'ambito della conferenza di servizi l'istruttoria tecnico-amministrativa dovrà essere effettuata dalle amministrazioni competenti convocate in via prioritaria. Per le istanze di autorizzazione unica relative all'insediamento di attività produttive in aree assoggettate a tutela paesaggistica, l'autorità competente in materia si esprime con parere obbligatorio non vincolante individuando, ove necessario, prescrizioni specifiche finalizzate al migliore inserimento nel paesaggio e alla tutela di beni di interesse archeologico;.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'approvazione dei progetti nell'ambito della procedura di autorizzazione unica, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
15.5. Pella, Cannizzaro.

  Al comma 4, sopprimere la lettera c).
15.6. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Nel caso in cui la realizzazione dell'intervento comporti una variante dello strumento urbanistico e l'intervento sia assoggettato alle procedure di via, il parere del comune interessato dalla variante è espresso dopo la conclusione del procedimento di via.
15.7. Barbagallo, Sarracino.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.
15.8. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
15.9. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Sopprimere il comma 7.
15.10. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere pubbliche e private e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale, ivi incluse le aree immediatamente retroportuali. Nel caso di investimenti privati, la Struttura di missione ZES provvede a trasmettere, entro il termine di cui al comma 4, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi, informandone tramite lo sportello unico digitale di cui all'articolo 13 la Struttura di missione ZES, Pag. 64ed a rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi della presente legge. Alla conferenza di servizi partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES, il quale rappresenta le amministrazioni statali invitate ed è abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni stesse su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quarto periodo, si applicano le previsioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo.
*15.11. Barbagallo.
*15.12. Pella, Cannizzaro.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale. In tal caso, l'istanza e la documentazione è presentata per il tramite dello Sportello Z.E.S. all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi.
15.13. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

  Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: altresì, alle opere aggiungere le seguenti: pubbliche e private;

   b) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi incluse le aree immediatamente retroportuali;

   c) al secondo periodo, sostituire le parole: In tal caso con le seguenti: Nel caso di investimenti privati;

   d) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per le opere pubbliche da realizzare nei porti, l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi, informandone tramite lo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, la Struttura di missione ZES, e a rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi del presente decreto.;

   e) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , il quale rappresenta le amministrazioni statali invitate ed è abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni stesse su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
15.14. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Nelle aree incluse nella ZES unica, per tutte le iniziative ammesse ai benefici previsti che hanno ottenuto l'autorizzazione unica, viene fissato il termine di 90 giorni per la realizzazione degli allacciamenti a tutti i servizi di pubblica utilità, quali energia elettrica, telecomunicazioni, acqua e gas, funzionali per la piena efficacia operativa delle attività produttive all'interno dell'area della ZES unica. A tutti i fornitori di servizi di pubblica utilità che non dovessero rispettare il termine perentorio previsto è applicata dalla struttura di Pag. 65missione della ZES unica una sanzione pari a 1.000 euro per ogni giorno di ritardo.
15.15. Zinzi, Ottaviani, Pierro.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Con riguardo alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica, relative al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, continua ad applicarsi in ogni caso il procedimento autorizzatorio previsto dagli articoli da 44 a 54 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.
*15.16. Cavandoli, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.
*15.17. Lai.
*15.18. Deidda, Cannata.
*15.19. Pastorella, Marattin, Sottanelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Il rispetto dei termini previsti dal presente articolo viene monitorato, con cadenza almeno semestrale, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, che individua le opportune misure in caso di mancato rispetto degli stessi.
15.20. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

ART. 16.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

   6. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare entro il 30 dicembre 2023, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
16.1. Sarracino, De Luca, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 2024 con le seguenti: Per gli anni 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, dopo la parola: investimenti aggiungere, in fine, le seguenti: o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza Pag. 66con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

    2) sopprimere il secondo periodo;

   b) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, sopprimere le parole: Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6,;

    2) al primo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 con le seguenti: dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2026;

    3) al secondo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.

   c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2016, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, di cui all'articolo 9, comma 1, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175, 176 dell'articolo 1 della medesima legge. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

   d) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Credito d'imposta e riduzione IRES ZES unica.
16.2. Scerra, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 2024 con le seguenti: Per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, sostituire le parole: 15 novembre 2024 con le seguenti: 15 novembre 2026;

   b) al comma 6, sostituire le parole: per l'anno 2024 con le seguenti: per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
*16.3. Carfagna, Marattin, Sottanelli.
*16.4. Scerra, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Per l'anno 2024, alle imprese aggiungere le seguenti: , ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale,.
**16.5. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.
**16.6. Nevi, Pella, Cannizzaro.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie inserire le seguenti: , ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole,.
16.7. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: acquisto di terreni aggiungere le seguenti: o fabbricati anche già utilizzati.
*16.8. Steger, Manes.
*16.9. Pella, Cannizzaro.
*16.10. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
*16.11. Lai, D'Alfonso, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Roggiani, Stefanazzi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alla realizzazione aggiungere le seguenti: , alla ristrutturazione,.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
16.12. Pella, Cannizzaro.

Pag. 67

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ovvero all'ampliamento aggiungere le seguenti: o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica.
16.13. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: agli investimenti aggiungere, in fine, le seguenti: o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
16.14. Scerra, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'acquisizione di immobili strumentali può avere a oggetto anche attivi non nuovi.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'articolo 5, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123, si interpreta nel senso che l'acquisizione di immobili strumentali può avere a oggetto anche attivi non nuovi.
*16.15. Pella, Cannizzaro.
*16.16. Marattin, Carfagna, Sottanelli.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'acquisizione di immobili strumentali può avere a oggetto anche attivi non nuovi.
16.17. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono agevolabili, altresì, gli investimenti effettuati mediante contratto di locazione operativa; per tali investimenti, si assume il costo sostenuto dal locatario, per l'intera durata del contratto, a titolo di canone di locazione.;

   b) dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

  6-bis. Per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2023, restano applicabili le disposizioni di cui al Capo III del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
16.18. Bagnai, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
16.19. Scerra, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il valore dei terreni e degli immobili non deve superare il 75 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono agevolabili, altresì, gli investimenti effettuati mediante contratto di locazione operativa; per tali investimenti, si assume il costo sostenuto dal locatario, per l'intera durata del contratto, a titolo di canone di locazione.;

   b) dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

  6-bis. Per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2023, restano applicabili le disposizioni di cui al Capo III del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con Pag. 68modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
16.20. Bagnai, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.
*16.21. Steger, Manes.
*16.22. Pella, Cannizzaro.
*16.23. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.
*16.24. Peluffo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il valore dei terreni e degli immobili superi il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato, il credito d'imposta per la parte relativa all'investimento immobiliare, spetta in ogni caso nel limite del 50 per cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Sono agevolabili, altresì, gli investimenti effettuati mediante contratto di locazione operativa; per tali investimenti, si assume il costo sostenuto dal locatario, per l'intera durata del contratto, a titolo di canone di locazione.;

   b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2023, restano applicabili le disposizioni di cui al Capo III del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
16.25. Bagnai, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il valore di cui al precedente periodo è incrementato fino al 75 per cento per i settori della logistica e del commercio a condizione che sui terreni siano realizzati anche impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile e sugli immobili interventi di efficientamento che consentano una classificazione dell'edificio non inferiore alla C.
16.26. Pella, Cannizzaro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli investimenti nei territori delle isole, il cui ammontare non supera il regime de minimis previsto dalla normativa comunitaria, il credito di imposta riconosciuto è pari al 70 per cento dell'importo dell'investimento.
16.27. Calderone, Pella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'agevolazione di cui al comma 2 è estesa anche agli insediamenti industriali esistenti.

  Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.
16.28. Zinzi, Ottaviani, Miele, Pierro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'agevolazione di cui al comma 2 è estesa anche agli insediamenti industriali esistenti.
16.29. Pella, Cannizzaro.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dei trasporti aggiungere le seguenti: , esclusi i settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti,
*16.30. Steger, Manes.
*16.31. Pella, Cannizzaro.
*16.32. Peluffo.
*16.33. Cannata.
*16.34. Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

Pag. 69

  Al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti nei beni indicati nel comma 2, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
**16.35. Pella, Cannizzaro.
**16.36. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
**16.37. Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.
**16.38. Marattin, Carfagna, Sottanelli.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6 con le seguenti: Fermo restando il limite complessivo di spesa eventualmente definito ai sensi dei commi 6 e 6-ter.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, sono individuate le risorse necessarie al riconoscimento, per l'anno 2024, del credito di imposta di cui al presente articolo, assicurando la più ampia diffusione dei benefici tra le imprese. L'individuazione delle risorse di cui al precedente periodo è effettuata a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, garantendo l'equilibrato accesso agli incentivi tra le diverse categorie di imprese, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché privilegiando meccanismi automatici di riconoscimento del beneficio.
  6-bis. Le autorità preposte alla gestione dei crediti d'imposta assicurano il costante monitoraggio dell'andamento degli investimenti e dell'utilizzo dei crediti d'imposta in funzione delle risorse individuate ai sensi del precedente comma, trasmettendo le relative informazioni al Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e il Ministero dell'economia e delle finanze. Con il decreto di cui al precedente comma sono definite le procedure per il monitoraggio dei crediti di imposta assicurando la piena e trasparente pubblicazione dei dati in favore delle imprese, con particolare riferimento alla disponibilità delle risorse.
  6-ter. In ogni caso, all'esito della ricognizione di cui al precedente comma 6, ove sia necessaria l'individuazione di un limite complessivo di spesa, una quota parte di almeno il 50 per cento del risorse individuate è riservata al riconoscimento dei crediti d'imposta in favore delle piccole imprese, fermo restando la possibilità di destinare eventuali residui non utilizzati in favore delle altre categorie di imprese, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio degli investimenti ai sensi del precedente comma 6-bis.
16.39. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 aggiungere le seguenti: , ovvero dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,.
16.40. Pella, Cannizzaro.

Pag. 70

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
*16.41. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*16.42. D'Alfonso, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi.

  Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese.
**16.43. Pella, Cannizzaro.
**16.44. Steger, Manes.
**16.45. D'Alfonso, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Stefanazzi, Peluffo.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 100.000.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, sostituire la parola: quinto con la seguente: settimo;

   b) al comma 5, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette;

   c) al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota non inferiore al 40 per cento del totale del limite di spesa complessivo determinato ai sensi del precedente periodo è riservato ai progetti di investimento di importo inferiore a 500.000 euro.
16.46. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.

  Conseguentemente, al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota non inferiore al 40 per cento del totale del limite di spesa complessivo determinato ai sensi del precedente periodo è riservato ai progetti di investimento di importo inferiore a 500.000 euro.
16.47. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.
*16.48. Scerra, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*16.49. D'Alfonso, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.
**16.50. Nevi, Pella, Cannizzaro.
**16.51. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
**16.52. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: 200.000 euro aggiungere seguenti: per le grandi imprese, a 150.000 per le medie imprese e a 75.000 per le piccole e micro imprese, come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione.
16.53. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

  Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: 200.000 euro aggiungere le seguenti: per le grandi imprese, a 150.000 per le medie imprese e a 75.000 per le piccole imprese, come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione.
*16.54. Marattin, Carfagna, Sottanelli.
*16.55. Pella, Cannizzaro.
*16.56. Ubaldo Pagano.

  Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: inferiore a 200.000 euro aggiungere le Pag. 71seguenti: per le medie imprese e 1 milione di euro per le grandi imprese.
16.57. Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.

  Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: 200.000 euro aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per gli investimenti sulle isole, dove l'investimento minimo non può essere inferiore a 100.000 euro.
16.58. Calderone, Pella.

  Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, per le imprese, anche diverse dagli enti del terzo settore, che svolgono attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, i progetti di investimento relative alle suddette attività di importo inferiore a 50.000 euro.
*16.59. Roggiani.
*16.60. Steger, Manes.

  Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, per le realtà che svolgono attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, i progetti di investimento relative alle suddette attività di importo inferiore a 50.000 euro.
16.61. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

  Al comma 4, quinto periodo, sostituire la parola: quinto con la seguente: settimo.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.
16.62. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2 è, inoltre, concessa la facoltà di poter effettuare le seguenti operazioni:

   a) cessione del credito d'imposta riconosciuto ad altri soggetti, solo se effettuata a favore di società associate e/o collegate, con riferimento anche alla medesima compagine societaria;

   b) nessun vincolo temporale alla compensazione del credito d'imposta riconosciuto;

   c) compensazione tramite modello F24 del credito d'imposta riconosciuto con i debiti iscritti a ruolo oggetto di definizioni agevolate ai sensi dell'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comprese le somme dovute per la definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

   d) nelle spese ammissibili al credito d'imposta rientrano anche gli investimenti in automezzi ed autocarri ad esclusione del settore dei trasporti e rientrano tra le spese ammissibili integralmente, quelle relative ad investimenti in digitalizzazione, quali i data center.
16.63. Zinzi, Ottaviani, Pierro.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli Accordi per la coesione di cui al precedente articolo 1 possono prevedere l'integrazione del credito d'imposta con gli strumenti d'incentivazione delle regioni previsti nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei 2021-2027.
*16.64. Peluffo.
*16.65. Pella, Cannizzaro.
*16.66. Steger, Manes.
*16.67. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.
16.68. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Pag. 72

  Al comma 5, quinto periodo, dopo le parole: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere le seguenti: può essere anche ceduto alle società collegate e associate che determinano la dimensione d'impresa in fase di ammissione alle agevolazioni,.
16.69. Bagnai, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e.

  Conseguentemente, al medesimo comma 6, sopprimere la parola: nazionali ovunque ricorre.
16.70. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: entro il 30 dicembre 2023 aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: e nazionali.
16.71. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: entro il 30 dicembre 2023, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.
16.72. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: procedure di utilizzo delle citate risorse aggiungere le seguenti: , garantendo una quota pari ad almeno il 50 per cento a favore delle micro, piccole e medie imprese.
*16.73. Peluffo.
*16.74. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
*16.75. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.
*16.76. Pella, Cannizzaro.
*16.77. Steger, Manes.

  Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il 30 per cento delle somme individuate ai sensi del primo periodo è destinata agli interventi di cui al presente articolo e al superamento degli svantaggi dell'insularità, realizzati nelle regioni Sicilia e Sardegna.
16.78. Lampis, Deidda, Mura, Polo.

  Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: e nazionali.
16.79. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

  Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare, d'intesa con i Presidenti delle regioni del Mezzogiorno, la priorità nell'accesso al credito d'imposta agli investimenti nei settori da promuovere e rafforzare, come individuati dal Piano strategico ZES unica, e il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
16.80. Lai.

  Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, il rispetto del limite di spesa di cui al primo Pag. 73periodo nonché della equilibrata distribuzione del beneficio tra le regioni del Mezzogiorno.
16.81. Lai.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riconversione immobiliare nelle aree del Mezzogiorno)

  1. Al fine di evitare o contenere il consumo ulteriore di suolo, per favorire la riqualificazione, la rigenerazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, garantendo la presenza e promuovendo la migliore intrapresa industriale per salvaguardare l'occupazione, la regione o le regioni interessate, appartenenti alla ZES unica di cui all'articolo 9, mediante deliberazione della giunta regionale, presentano al Ministro delle imprese e del made in Italy un progetto di riconversione e riqualificazione di immobili inutilizzati presenti nelle aree di propria competenza.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in coerenza con le proposte della regione o delle regioni interessate, è riconosciuto l'interesse dell'area in cui ricadono gli immobili di cui al comma 1 ed è affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di seguito Invitalia, l'incarico di elaborare una proposta di riconversione degli immobili stessi da presentare, entro il termine di tre mesi dalla data di adozione del decreto, eventualmente prorogabile di un altro mese, ai soggetti interessati di cui al comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di riconversione i medesimi soggetti interessati possono richiedere eventuali integrazioni o modifiche del piano proposto da Invitalia. Invitalia presenta entro venti giorni la modifica del piano che gli enti interessati di cui al comma 1 sono tenuti ad accettare a pena di decadenza, autorizzando Invitalia ad effettuare l'investimento previsto nel piano approvato.
16.01. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Per favorire le attività economiche presenti sul territorio, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 65, sono inseriti i seguenti:

   «65.1. Fermo restando quanto previsto dai commi da 62 a 65 per l'istituzione della Zona logistica semplificata, è inoltre istituita, la Zona Logistica Semplificata – Livorno Piombino comprendente i porti di Livorno, Piombino, Marina di Carrara e Portoferraio, le due le due aree intermodali con gli interporti di Guasticce e Prato, oltre che con l'aeroporto di Pisa.
   65.2. Alle imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata – Livorno Piombino comprendente i porti di Livorno, Piombino, Marina di Carrara e Portoferraio, nonché alle imprese che operano nelle due aree intermodali con gli interporti di Guasticce e Prato, oltre che con l'aeroporto di Pisa, si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.».
16.02. Tenerini, Pella.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riduzione IRES nella ZES unica)

  1. L'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella ZES unica di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili Pag. 74di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 22, sopprimere il secondo periodo del comma 4 e il comma 5.
16.03. Scerra, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES unica)

  1. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella Zona economica speciale di cui all'articolo 9, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.
16.04. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle nuove Zone economiche speciali per il Mezzogiorno d'Italia)

  1. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nella ZES unica, come definita ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta al 15 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.
  2. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

   a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;

   b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

  3. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
  4. L'agevolazione di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
16.05. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Maggiorazione del credito d'imposta in favore delle imprese ricadenti nella ZES per investimenti in beni strumentali 4.0)

  1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali ai sensi dei commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,Pag. 75 Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, la misura del credito d'imposta è elevata nel modo seguente:

   a) per gli investimenti di cui al comma 1057-bis, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con Ministero degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro;

   b) per gli investimenti di cui ai commi 1058-bis e 1058-ter, il credito d'imposta è elevato al 50 per cento.

  2. Le maggiorazioni di cui al presente articolo trovano applicazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.06. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Maggiorazione del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nell'area della ZES unica)

  1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono al ZES unica, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuato dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
  2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Pag. 76sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 106,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
16.07. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Finanziamento «Resto al Sud»)

  1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziate, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
16.08. Toni Ricciardi, D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Finanziamento «Resto al Sud»)

  1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziate, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
16.09. Toni Ricciardi, D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Ripristino della prossimità bancaria nel Mezzogiorno)

  1. Al fine incrementare le filiali degli istituti di credito nel Mezzogiorno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo permanente tra il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) finalizzato ad assicurare la presenza di sportelli bancari supportando adeguatamente lo sviluppo territoriale e una prossimità di credito a favore del tessuto produttivo del Mezzogiorno.
16.010. Sarracino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. In considerazione della istituzione della ZES unica di cui al presente decreto, Pag. 77le regioni interessate possono presentare direttamente proposte di istituzione di zone franche doganali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-sexies), del decreto-legge 20, giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, entro il termine del 30 giugno 2024.
  2. Nella ZES unica di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui ai commi da 173 a 176 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
16.011. Barbagallo, Sarracino.

ART. 17.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini del conseguimento delle condizioni abilitanti per l'accesso ai Fondi di Coesione 2021 – 2027, in coerenza con gli obiettivi della Riforma 4.2 del PNRR, le società concessionarie del servizio idrico, individuate dai comuni mediante procedure selettive espletate prima del 31 dicembre 2004, nel rispetto delle forme previste dall'ordinamento europeo, che servono una popolazione pari ad almeno quarantamila abitanti e che sono in condizioni di equilibrio economico-finanziario, sono salvaguardate fino alla scadenza prevista nei relativi contratti di servizio. L'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente provvede a disciplinare le forme di cooperazione tra tutte le gestioni salvaguardate ed il gestore unico d'ambito di cui all'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai fini dell'efficientamento del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.
17.1. Centemero, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
*17.2. Pella, Cannizzaro.
*17.3. Trancassini.
*17.4. Frassini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*17.5. Marattin, Sottanelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
**17.6. De Palma, Nevi, Pella, Cannizzaro.
**17.7. Marattin, Sottanelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono altresì adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

   a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

   b) l'appaltatore è esonerato dal prestare le garanzie di firma che sono oggetto di controgaranzia da parte di SACE S.p.A.

  2-ter. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al comma 2-bis è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-quater del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.Pag. 78
  2-quater. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui ai commi 2-bis e 2-ter a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 2, 3 e 4 con le seguenti: 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e 4.
*17.8. De Palma, Nevi, Pella, Cannizzaro.
*17.9. Marattin, Sottanelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono altresì adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

   a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

   b) l'appaltatore è esonerato dal prestare le garanzie di firma che sono oggetto di controgaranzia da parte di SACE S.p.A.

  2-ter. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al comma 2-bis è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-quater del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
  2-quater. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui ai commi 2-bis e 2-ter a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nei limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 2, 3 e 4 con le seguenti: 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e 4.
17.10. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR in materia di collegamenti ad alta velocità con l'Europa, all'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «comprese tra i siti di interesse nazionale ex SLOI ed ex Carbochimica e» sono soppresse;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma potranno essere utilizzate, oltre che per gli interventi suddetti, anche per uno studio specialistico, e relative attività connesse, sulle predette aree, finalizzato ad individuare le modalità necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico ed operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree».
17.11. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di favorire gli investimenti volti alla qualifica dell'offerta turistica e al rafforzamento della sua competitività rispetto al contesto internazionale, sono prorogati di ulteriori tre anni i termini di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 Pag. 79del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2023, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente alle opere previste negli Accordi di Programma volti alla valorizzazione delle eccellenze turistiche, ricettive ed economiche per i quali siano già state sottoscritte le convenzioni attuative che regolano lo strumento di programmazione negoziata con i quali le amministrazioni centrali e le amministrazioni regionali stanno collaborando per definire dei piani pluriennali di interventi sulla base di costanti ricognizione programmatiche sullo stato di attuazione.
17.12. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di semplificare ed accelerare i procedimenti amministrativi concernenti l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di politiche di coesione, nonché a favorire la realizzazione di investimenti pubblici, e per assicurare gli interventi in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio, con decreto del Presidente della Repubblica il Presidente della giunta regionale può essere nominato, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio regionale, Commissario straordinario, con i poteri, le responsabilità e le competenze di cui all'articolo 13, commi da 1 a 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che si applicano per quanto compatibili.
  6-ter. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17.13. Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

  6-bis. Al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria, all'articolo 16-septies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) è soppressa. Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024». Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di investimenti e per l'attuazione di obblighi derivanti da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano).
17.14. Cannizzaro, Arruzzolo.

Pag. 80

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di contenimento della diffusione da Xylella)

  1. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Xylella fastidiosa» condotte dal CNR, all'articolo 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025 e 2026».
  2. Al comma 1-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.01. Donno, Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Torto.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di contenimento della diffusione da Xylella)

  1. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Xylella fastidiosa» condotte dal CNR, all'articolo 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025 e 2026».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.02. Donno, Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Torto.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di contenimento della diffusione da Xylella)

  1. Al comma 1-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.03. Donno, Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Torto.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di contenimento della diffusione da Xylella)

  1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e, in particolare, Pag. 81di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, il Fondo di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
17.04. Donno, Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Torto.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Estensione del Bonus Investimenti Sud alle aziende agricole produttrici di reddito agrario)

  1. All'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dell'11 dicembre 2013», sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito».
17.05. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Interventi in favore del Porto di Gioia Tauro)

  1. Al fine di contrastare il rischio potenziale di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la creazione di svantaggi competitivi per il porto UE di Gioia Tauro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito, quali definite ai sensi della direttiva 2003/87/CE, a sostegno della competitività e dello sviluppo del Porto di Gioia Tauro, a salvaguardia dei livelli occupazionali e della crescita economica dei territori limitrofi.

  Conseguentemente, al Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e interventi in favore del Porto di Gioia Tauro».
17.06. Orrico, Cafiero De Raho, Scutellà, Tucci, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Sostegno alle zone economiche ambientali)

  1. Il fondo di cui all'articolo 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente Pag. 82riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.07. Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Torto.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Nuove sedi SACE S.p.A.)

  1. In considerazione della necessità di supportare adeguatamente il nostro sistema produttivo ed in particolare l'allocazione di nuovi insediamenti industriali nel Mezzogiorno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze adotta un decreto per l'istituzione di una nuova sede SACE S.p.A. per ciascuna regione del Mezzogiorno a partire dalla Basilicata e la Calabria che ne sono attualmente sprovviste.
17.08. Sarracino.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di collegamenti ferroviari nelle aree svantaggiate)

  1. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in materia di mobilità ferroviaria, nonché di ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse aree regionali, le risorse di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché 20 milioni delle risorse di cui al comma 493 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono destinate alla Regione Siciliana.
  2. Al fine di sottrarre dall'isolamento ferroviario la città di Siracusa e il suo circondario, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, finalizzate all'avvio delle opere di ammodernamento, potenziamento nonché di velocizzazione della rete ferroviaria tra le province Catania-Siracusa-Ragusa.
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate principalmente ad incrementare la dotazione di rete elettrificata e a doppio binario delle infrastrutture ferroviarie, nonché alla gestione della circolazione in sicurezza della rete ferroviaria di cui al comma 2.
17.09. Cannata.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Intervento di messa in sicurezza nella Zes Jonica)

  1. Nell'ambito del perimetro della Zes Jonica Puglia-Basilicata, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per la messa in sicurezza del viadotto di accesso all'area industriale della Valbasento in territorio di Pisticci lungo la strada provinciale Pisticci-Pomarico.
  2. In considerazione della rilevanza strategica e in considerazione della alta percorrenza stradale, la tabella di individuazione della rete stradale di interesse nazionale relativa alla regione Basilicata, di cui all'allegato al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è integrata dalla strada provinciale Pisticci-Pomarico compreso tra lo svincolo di accesso alla SS 407 Basentana e fino all'accesso all'area industriale Valbasento.
  3. Eventuali rettifiche ai dati contenuti nelle tabelle aggiornate ai sensi del comma 2 possono essere apportate d'intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di Pag. 83redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000. A completamento delle operazioni di consegna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, a seguito della trasmissione da parte dell'ANAS S.p.a. dei relativi verbali unitamente alle tabelle aggiornate, alla ricognizione delle rettifiche eventualmente resesi necessarie e, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla ripubblicazione delle tabelle.
  4. All'attribuzione dei connessi beni strumentali inerenti alla strada trasferita si provvede con i criteri e modalità individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000. L'efficacia del trasferimento è subordinata all'adozione del provvedimento di cui al periodo precedente.
  5. Ferma restando l'attuazione del trasferimento di cui al comma 2, resta di competenza della stazione appaltante l'ultimazione dei lavori per i quali, alla data del presente provvedimento, sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione. Resta altresì di competenza ed a carico della medesima stazione appaltante il contenzioso instaurato in relazione a fatti ed atti antecedenti alle date di scadenza di cui al primo periodo, aventi ad oggetto i beni trasferiti.
17.010. Sarracino.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Investimenti a favore di Strutture strategiche per l'Area Centro Sud Meridionale della Sicilia)

  1. Il presente articolo è volto al finanziamento della realizzazione dell'aeroporto civile di Agrigento, quale opera infrastrutturale di interesse nazionale per incentivare lo sviluppo economico, sociale e turistico dell'area Centro Sud Meridionale della Sicilia comprendente le province di Agrigento e Caltanissetta.
  2. La giunta regionale della Sicilia, come già disposto in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 25 marzo 2005 n. 12, d'intesa con gli enti locali interessati, con la costituita società pubblico- privata denominata «Aeroporto di Agrigento – Valle dei Templi S.p.A.», provvede ad individuare l'area entro la quale procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenendo conto delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.
  3. Nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, è previsto, stante la natura pubblico – privato della società, un contributo finanziario dello Stato da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione ed il PNRR, e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Negli stessi limiti può essere previsto un contributo anche da parte della Regione Siciliana.
  4. La società «Aeroporto di Agrigento – Valle dei Templi S.p.A.», incaricata della gestione dell'aeroporto, provvede al finanziamento degli interventi per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto per un periodo non inferiore a cinquanta anni.
17.012. Pisano.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Sostegno all'organizzazione dell'AICE 2024)

  1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'edizione 2024 dell'Annual International Conference Exhibition (AICE) della World Free Zones Organization, che si terrà a Bari dal 19 al 21 giugno 2024, è autorizzato lo stanziamento di 25.000 euro in favore della regione Puglia.
17.013. Lacarra, Ubaldo Pagano, Stefanazzi.

Pag. 84

ART. 18.

  All'articolo 18, premettere il seguente:

Art. 018.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione della misura «Decontribuzione Sud»)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 161:

    1) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive»;

    2) alla lettera c), le parole: «gli anni 2028 e 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive»;

   b) al comma 165, le parole: «Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029» sono soppresse;

   c) al comma 167, dopo le parole: «per l'anno 2030» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni successivi».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e di utilizzo delle citate risorse.

  Conseguentemente, nella rubrica del Capo IV, premettere le parole: «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE DI “DECONTRIBUZIONE SUD” E».
018.01. Scerra, Scutellà, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 9 ottobre 2023, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di consentire la continuità nella gestione delle attività amministrative connesse all'attuazione del PNRR, fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71, non si applica in relazione agli incarichi di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 assunti presso amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR».
18.2. Enrico Costa, Marattin, Sottanelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le sanzioni previste dall'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie relativi ai contributi per investimenti.
18.3. Giorgianni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le sanzioni previste dall'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano ai comuni delle regioni ricomprese nella zona ZES unica di cui all'articolo 9 del presente decreto.
18.4. Giorgianni.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione per la realizzazione delle riforme del PNRR)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioniPag. 85 dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

   «14-bis. La riforma di cui al comma 14 non si applica agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché a quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.»;

   b) al comma 17, dopo le parole: «dai commi» sono inserite le seguenti: «14-bis,».
18.01. Pella, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Adozione di un «Piano di comunicazione e di informazione sul miglioramento della qualità dell'aria nella città di Taranto»)

  1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica elabora una campagna di comunicazione istituzionale per l'adozione di un «Piano di informazione e di sensibilizzazione sul miglioramento della qualità dell'aria nella città di Taranto» volto ad assicurare l'attuazione di iniziative permanenti di informazione e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sul processo di miglioramento della qualità dell'aria e di riduzione degli inquinanti, da svolgere in collaborazione con i competenti enti territoriali. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sul capitolo 8405, piano gestionale 03 «Spese per gli accordi di programma in materia di miglioramento della qualità dell'aria, anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
18.02. Iaia, Cannata.

ART. 19.

  Al comma 1, dopo le parole: delle regioni aggiungere la seguente: Abruzzo,.

  Conseguentemente:

   a) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite la manifestazione di interesse sono definiti i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unità di personale di cui al comma 1, entro i seguenti limiti di spesa:

   a) euro 2.831.154 per l'anno 2024 ed euro 5.462.307 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   b) euro 5.839.375 per l'anno 2024 ed euro 11.478.750 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

   c) euro 1.705.000 per l'anno 2024 ed euro 3.210.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle città metropolitane appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

   d) euro 3.102.500 per l'anno 2024 ed euro 6.005.000 annui a decorrere dall'anno Pag. 862025 per le unità di personale da destinare alle province appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

   e) euro 36.191.000 per l'anno 2024 ed euro 72.182.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare agli enti locali appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

   b) sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, e 6, pari a euro 63.669.029 per l'anno 2024 e 98.338.057 euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025, si provvede:

   a) quanto a euro 63.669.029 per l'anno 2024 e 98.338.057 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE «Capacità per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

   b) quanto a euro 5.462.307 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a euro 11.478.750 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

   d) quanto a euro 3.210.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   e) quanto a euro 6.005.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   f) quanto a euro 72.182.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
19.1. D'Alfonso, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi.

  Al comma 1, dopo le parole: delle regioni aggiungere la seguente: Abruzzo,.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini del rafforzamento strutturale della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo, le medesime manifestazioni di interesse di cui al presente comma, possono indicare prioritariamente le unità di personale nonché i relativi profili professionali relativi alle unità di personale reclutate tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 50, comma 17, del medesimo decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;

   b) al comma 3, lettera a), sostituire le parole: euro 2.631.154 per l'anno 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: euro 3.298.207 per l'anno 2024 ed euro 5.929.360 a decorrere dall'anno 2025;

   c) al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   e-bis) euro 32.955.250 annui a decorrere dall'anno 2024 per le unità di personalePag. 87 da stabilizzare come comunicate tramite le manifestazioni di interesse di cui al comma 2, terzo e quarto periodo;

   d) al comma 8, lettera a), premettere la seguente:

   0a) quanto a euro 33.622.303 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*19.2. Mari, Grimaldi.
*19.3. Cannizzaro, Pella.
*19.4. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso, Scotto.

  Al comma 1, dopo le parole: delle regioni aggiungere la seguente: Abruzzo,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: duemiladuecento unità, di cui settantuno con le seguenti: tremilanovecentosettantuno, di cui ottanta.
19.5. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso, Scotto.

  Al comma 1, dopo le parole: le predette amministrazioni aggiungere le seguenti: , inclusi i comuni che versino in stato di dissesto o predissesto,
19.6. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, sostituire le parole da: , nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche fino alla fine del comma con le seguenti: , in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni locali – ovvero della categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento. Le assunzioni delle unità di personale di cui al primo periodo sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente.
19.7. Cannata.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , anche valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale che ha già prestato attività lavorativa presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con forme contrattuali a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
19.8. Paolo Emilio Russo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo, le medesime manifestazioni d'interesse di cui al presente comma, possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione.
19.9. Zinzi, Ottaviani, Pierro.

Pag. 88

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: , nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente,.
19.10. Calderone, Pella.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale con qualifica dirigenziale o di funzionario tecnico o amministrativo, in servizio presso le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o in servizio presso le sedi periferiche delle amministrazioni statali nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, può essere collocato in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, anche in deroga all'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per un periodo di trentasei mesi, per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa s'intende concessa decorsi 60 giorni dalla richiesta e non è soggetta alle disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dettate per i casi di cessazione del rapporto d'impiego. I soggetti privati che si avvalgano della prestazione lavorativa o professionale del dipendente collocato in aspettativa e che siano stati destinatari dell'attività autoritativa o negoziale dell'amministrazione di appartenenza nei tre anni antecedenti il periodo dell'aspettativa, sono tenuti alla previa adozione di modelli di compliance idonei ad assicurare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di quanto previsto dal presente comma. In mancanza, la sanzione della nullità si applica nei casi in cui l'attività autoritativa o negoziale dell'ente sia stata influenzata al livello decisionale dal concreto personale contributo procedimentale del dipendente. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e può chiedere di rientrare in servizio entro e non oltre 18 mesi.
  9-ter. Le amministrazioni interessate ai sensi del comma 9-bis sono autorizzate a coprire le vacanze di organico, resesi disponibili dalla collocazione in aspettativa di dipendenti pubblici, mediante la sottoscrizione di contratti a tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi con il personale in possesso dei medesimi requisiti di ingresso richiesti ai dipendenti collocati in aspettativa. Le amministrazioni interessate alla procedura di reclutamento straordinario di cui al comma 9-bis avviano la procedura mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico al fine di raccogliere le domande dei soggetti interessati alla sottoscrizione del contratto a tempo determinato. I soggetti selezionati in base al possesso dei requisiti e dei criteri specificati nell'avviso pubblico sono inseriti in un apposito elenco tenuto dall'amministrazione interessata, che procede allo scorrimento nei limiti delle disponibilità create dalle collocazioni in aspettativa. Il personale reclutato con contratto a tempo determinato ai sensi del presente comma è tenuto all'obbligo formativo della partecipazione ai corsi di formazione specialistica o avanzata accreditati dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il personale assunto a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti può essere stabilizzato, previo esperimento di apposita procedura che tenga conto della valutazione riportata nel periodo di copertura del posto vacante e dell'esito di un colloquio selettivo, purché il posto in organico si sia reso disponibile definitivamente per collocazione a riposo o per rinuncia del dipendente uscente alla reintegrazione in servizio. Ai fini della stabilizzazione il dipendente entrante deve aver assolto l'obbligo formativo di cui al presente comma conseguendo, ove previste, la relativa abilitazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse resisi disponibili dai risparmi di spesa derivanti dalla collocazione in aspettativa dei dipendenti pubblici di cui al comma 9-bis, che costituisconoPag. 89 limite di spesa per il corrispondente esercizio finanziario.
19.11. Zinzi, Ottaviani, Pierro.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura e il Ministero della giustizia. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente comma si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al presente comma possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite Formez PA. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente comma è autorizzata la spesa complessiva di 8 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19.12. Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura e il Ministero della giustizia. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente comma si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al presente comma possono essere svolte mediante una sola prova Pag. 90orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite Formez PA. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche. Agli oneri recanti dalla disposizione di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio delle amministrazioni e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili.
19.13. Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di assicurare continuità all'azione commissariale per l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, le regioni possono procedere, a valere sulle risorse del proprio bilancio, all'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 16-septies, comma 2, lettera d), ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, attualmente in servizio all'esito di procedura comparativa.
19.14. Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per l'anno 2023, gli enti locali sottoposti alle procedure di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati, anche in deroga rispetto ai limiti al decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2020 a stabilizzare il personale precario in servizio, a condizione che le risorse finanziarie necessarie siano disponibili nel bilancio delle regioni di appartenenza.
19.15. Calderone, Pella.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027».
*19.16. Pella, Cannizzaro.
*19.17. Forattini, Ubaldo Pagano, Roggiani, Merola.
*19.18. Steger, Manes.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, dopo le parole «rispettivi ordinamenti» sono inserite le seguenti: «e i segretari comunali e provinciali».
19.19. Lai.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

  All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «4 maggio 2024 ovvero alla successiva data di scadenza del contratto in caso di proroga del medesimo»;

   b) le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
19.01. Tremaglia.

Pag. 91

ART. 20.

  Sopprimerlo.
*20.1. Magi.
*20.2. Zaratti, Zanella, Grimaldi.
*20.3. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Guerra, Ubaldo Pagano, Sarracino.
*20.4. Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 5 con il seguente:

  5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo massimo di 90 giorni.
20.5. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso 5, sopprimere il secondo periodo.
20.6. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso 5, sopprimere il terzo periodo.
20.7. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso 5, terzo periodo, dopo le parole: il questore esegue l'espulsione o il respingimento, aggiungere le seguenti: solo per gravi e documentati motivi di ordine pubblico.
20.8. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso 5, terzo periodo, dopo le parole: il questore esegue l'espulsione o il respingimento, aggiungere le seguenti: esclusi i minori non accompagnati,.
20.9. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso 5, terzo periodo, dopo le parole: il questore esegue l'espulsione o il respingimento, aggiungere le seguenti: escluso i minori e le donne.
20.10. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso 5, quarto periodo, sostituire le parole: ad altri dodici mesi con le seguenti: ad altri 30 giorni.
20.11. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso 5, quarto periodo, sostituire le parole: ad altri dodici mesi con le seguenti: ad altri 60 giorni.
20.12. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso 5, quarto periodo, sostituire le parole: ad altri dodici mesi con le seguenti: ad altri 90 giorni.
20.13. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso 5, quarto periodo, sopprimere le parole: da parte dello straniero o.
20.14. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso 5, sopprimere il quinto periodo.
20.15. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, capoverso 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ogni domanda di proroga del trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio prevista dal presente comma deve essere scritta e specificamente motivata, munita di traduzione in lingua comprensibile allo straniero, deve pervenire alla cancelleria del giudice, allo straniero trattenuto e al suo difensore, unitamente ai documenti e agli atti a sostegno della richiesta, tra il quindicesimo e il decimo giorno precedente la scadenza del precedente periodo di trattenimento. Ogni quarantacinque giorni dalla convalida o dalla proroga il giudice provvede d'ufficio al riesame periodico del trattenimento, sentito lo straniero e il suo Pag. 92difensore, il Questore o un suo delegato. Nei giudizi sulle richieste di proroga e nei giudizi di riesame del trattenimento il giudice effettua comunque una valutazione specifica della situazione individuale dello straniero trattenuto, della perdurante legittimità del provvedimento di respingimento o di espulsione, di quello di accompagnamento e di quello di trattenimento, dell'inesistenza di cause ostative indicate all'articolo 19 e del mantenimento delle condizioni per il trattenimento, inclusa l'impossibilità di adottare l'intimazione ai sensi del comma 5-bis, allorché nel caso concreto manchino o vengano a mancare concrete possibilità di un effettivo allontanamento dello straniero espulso o respinto. Il giudizio sulle richieste di proroga e il riesame del trattenimento previsti nel presente comma spettano alla sezione per l'immigrazione, la protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale ordinario, in composizione monocratica, competente per il luogo in cui si trova il centro in cui lo straniero è trattenuto. Nei giudizi di proroga e di riesame indicati dal presente comma e nello svolgimento delle relative udienze si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 4 e 4-bis. In ogni caso l'identificazione e la preparazione dell'allontanamento dello straniero espulso, il quale si trovi detenuto o internato in un istituto penitenziario, sono effettuate durante la sua permanenza nell'istituto penitenziario in esecuzione di pena detentiva o in esecuzione di misura cautelare in carcere o di misure di sicurezza e le forze di polizia provvedono all'accompagnamento alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario, a qualsiasi titolo, previa autorizzazione del giudice che dispone la cessazione o la revoca della misura cautelare o del magistrato di sorveglianza per il detenuto in esecuzione di pena, i quali, sentito lo straniero, il suo difensore e il Questore o un suo delegato, verificano la perdurante sussistenza dei presupposti per l'espulsione e l'inesistenza dei divieti indicati all'articolo 19 e dispongono il trattenimento nel centro di permanenza qualora ne sussistano i presupposti e la detenzione in un istituto penitenziario sia durata meno di diciotto mesi, durante i quali non è stata comunque possibile l'identificazione o l'esecuzione dell'accompagnamento, nonostante il compimento di ogni ragionevole sforzo; il periodo di detenzione penitenziaria è in ogni caso sottratto alla durata massima complessiva del trattenimento ammissibile in un centro di permanenza per il rimpatrio.
*20.16. Magi.
*20.17. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Sarracino.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni ai sensi al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

  1. Al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima del 1° giugno 2023 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale.Pag. 93
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 1° giugno 2023, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi dodici dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data del 1° giugno 2023, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 1° giugno 2023, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

   a) agricoltura, allevamento e zootecnia;

   b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

   c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

  4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa.
  5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° dicembre 2023 al 1° marzo 2024, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:

   a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;

   b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

   c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

  6. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 15 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.
  7. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, Pag. 94la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

   a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

   b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

   c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

  8. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
  9. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

   a) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione;

   b) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

  10. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

   a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

   b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

  11. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata fino ad un terzo.Pag. 95
  12. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
  13. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° novembre 2023 al 15 aprile 2024, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.
  14. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 9. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 12 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 9.
  15. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
  16. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 5.000 euro. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
20.01. Zaratti, Zanella.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso nel territorio dello Stato)

  1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «di soggiorno per motivi di lavoro,Pag. 96» sono aggiunte le seguenti: «per motivi di studio e per motivi di ricongiungimento familiare,».
20.02. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia della Questura di Agrigento)

  1. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato di stanza presso la Questura di Agrigento, ed impegnate nella gestione dei flussi migratori, il Governo è autorizzato a modificare la tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 al fine di prevedere l'inserimento della Questura di Agrigento.
20.03. Pisano.

ART. 21.

  Sopprimerlo.
*21.1. Soumahoro.
*21.2. Magi.
*21.3. Zaratti, Zanella, Grimaldi.
*21.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Guerra, Ubaldo Pagano, Sarracino.
*21.5. Carmina, Pellegrini, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Alla progettazione e alla realizzazione delle strutture individuate dal piano di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e si provvede nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
21.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
21.7. Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1, dell'articolo 354 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la parola: «difesa», sono inserite le seguenti: «e sicurezza».
21.8. Pellegrini, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
21.9. Maccanti, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti,.
21.10. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , sentita la Pag. 97Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281,.
*21.11. Steger, Manes.
*21.12. Pella, Cannizzaro.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
21.13. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All'individuazione dell'area o delle aree ai fini della realizzazione delle strutture di cui al primo periodo si procede previa intesa con il Presidente della regione ove esse insistono.
21.14. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione delle aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE «Habitat» e della Direttiva 2009/147/CEE «Uccelli».
21.15. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione delle aree sottoposte ai vincoli di tutela dei piani paesaggistici di cui agli articoli 134 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
21.16. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione delle aree ricomprese in zona soggetta a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore.
21.17. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione delle aree ricomprese nei Parchi e riserve naturali nazionali o regionali.
21.18. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione delle aree ad alta o medio alto rischio sismico.
21.19. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
21.20. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

ART. 22.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio 2024 con le seguenti: 1° gennaio 2025.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2024 con le seguenti: 1° gennaio 2025;

   b) al comma 3, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio 2024 con le seguenti: 1° gennaio 2025;

   c) al comma 4, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024;

   d) sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,2 milioni di euro per l'anno Pag. 982027, 3 milioni di euro per l'anno 2028, 3,8 milioni di euro per l'anno 2029, 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, 5,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.
22.1. Lai.

  Al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 10, comma 5, con le seguenti: Fino all'adozione del Piano Strategico nazionale di cui all'articolo 11;

   b) dopo la parola: svolgono aggiungere le seguenti: con le strutture di supporto.
22.2. Castiglione, Marattin, Sottanelli.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) le competenze dei Commissari straordinari sono estese all'intero territorio regionale con riferimento alle zone industriali, artigianali e produttive dei Piani regolatori generali e delle aree individuate dal decreto istitutivo delle ZES secondo l'articolo 4 commi 3 e 5 decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
22.3. Castiglione, Carfagna, Marattin, Sottanelli.

  Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) le competenze dei Commissari straordinari si riferiscono esclusivamente alle istanze di autorizzazione per le attività economiche ed i progetti in possesso dei requisiti per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 16. Ogni altra istanza di autorizzazione resta di competenza dei SUAP;.
22.4. Ubaldo Pagano.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: 25 gennaio 2018, n. 12, aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle previste dall'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015 n. 208;

   b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n. 123, e di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono commisurate alla quota del costo complessivo dei beni, relativi a progetti di investimento avviati entro il 31 dicembre 2023, consegnati entro il 30 giugno 2024.
22.5. Calderone, Pella.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione di cui al primo periodo si applica altresì agli investimenti non ancora realizzati o in corso di realizzazione, il cui procedimento autorizzatorio sia stato avviato entro la data ivi prevista.
22.6. Pella, Cannizzaro.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
22.7. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica ricadente nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale, ivi incluse le aree immediatamente retroportuali, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui dall'articoloPag. 99 1, commi da 173 a 176 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
22.8. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Interventi per la riduzione della dispersione scolastica al Sud)

  1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire i commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies con i seguenti:

   «5-ter. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente al triennio scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 30 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente triennale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
   5-quater. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno di cui al primo periodo del comma 5-ter, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 700 e non superiore 800, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Al fine di garantire una graduale attuazione del presente articolo, si applica un correttivoPag. 100 incrementale corrispondente al 10 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
   5-quinquies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-ter o quello di cui al comma 5-quater del presente articolo definisce un contingente organico in modo da garantire l'incremento dei contingenti di organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-ter o quello di cui al comma 5-quater definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.
   5-sexies. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche autonome cui non siano assegnati dirigenti scolastici a tempo indeterminato sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-sexies, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alle istituzioni scolastiche autonome cui non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche un direttore dei servizi generali e amministrativi. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta annualmente, a seguito di specifica sessione negoziale nazionale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari nel limite a 1 milione di euro per l'anno 2024 e 3 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   5-septies. Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-quinquies, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5, 5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno 2027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82, 5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
22.01. Manzi, Sarracino, De Luca, Ubaldo Pagano.