CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 ottobre 2023
182.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 31

ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.

  Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: considerando comunque obbligatoria l'applicazione della direttiva per i comuni e le province secondo princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;.
3.14. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) ad inserire tra i soggetti ai quali debba essere applicata obbligatoriamente la direttiva (UE) 2022/2555 anche tutte le imprese culturali che siano impegnate nel settore della gestione dei siti culturali o museali, o organizzino attività ed eventi, oltre a quelle impegnate nello svolgimento di attività di produzione di contenuti digitali secondo princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;.
3.15. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) tenere in considerazione gli orientamenti nazionali ed europei esistenti adottati per il recepimento delle norme relative alle misure di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 della direttiva (UE) 2018/1972, relativamente alle misure di sicurezza e le notifiche degli incidenti, inclusi gli orientamenti sui requisiti di sicurezza e sugli obblighi di segnalazione per i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), potrà elaborare al fine di facilitare l'armonizzazione e la transizione e di ridurre al minimo le perturbazioni;.
*3.7. De Monte.
*3.18. Bagnai, Cecchetti.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148, aggiungere le seguenti: garantendo termini congrui di adeguamento pari ad almeno 12 mesi,.
3.8. Giordano, Pietrella, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) chiarire l'ambito di applicazione per i servizi gestiti e per i servizi di sicurezza gestiti, specificandone l'inclusione nei settori ad alta criticità laddove i destinatari del servizio rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2022/2555;.
*3.2. De Monte.
*3.9. Giordano, Pietrella, Mantovani.

  Al comma 1, alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: compresi quelli che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività oggetto delle disposizioni della presente direttiva relative al settore della cultura.
3.22. Mollicone, Mantovani.

Pag. 32

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che tali soggetti si dotino prioritariamente di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee ai fini di garantire gli obiettivi di sicurezza nazionali e europei nel pieno rispetto delle relative legislazioni;.
3.13. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che tali soggetti, nel caso in cui appartengano al Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, si dotino di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee, salvo che ciò non sia possibile;.
3.21. Furgiuele, Bagnai, Cecchetti.

  Al comma 1 dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che tali soggetti si dotino di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee, salvo che ciò non sia possibile;.
3.5. Cattaneo, Rossello, Battilocchio.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere l'individuazione, per ciascuna misura di cui all'articolo 21, punto 2, della direttiva (UE) 2022/2555, attraverso successivi provvedimenti di natura secondaria, delle relative tecnologie necessarie ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure stesse. L'autorità amministrativa individuata come responsabile di tale procedimento dovrà provvedere almeno annualmente all'aggiornamento dei provvedimenti che individuano le tecnologie;.
3.19. Furgiuele, Bagnai, Cecchetti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere che, per ciascuna misura di cui all'articolo 21, punto 2, della direttiva (UE) 2022/2555, siano indicate puntualmente le relative tecnologie necessarie ad assicurarne l'effettiva attivazione. L'adozione delle medesime tecnologie deve essere verificata nell'ambito dei controlli;.
*3.4. Cattaneo, Rossello, Battilocchio.
*3.11. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi di informativa di cui all'articolo 23 della direttiva (UE) 2022/2555 da parte dei soggetti interessati nei confronti dei destinatari dei loro servizi;.
**3.10. Giordano, Pietrella, Mantovani.
**3.3. De Monte.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) prevedere, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, anche attraverso la revisione di misure già esistenti, meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima;.
*3.6. Cattaneo, Rossello, Battilocchio.
*3.12. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

Pag. 33

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) prevedere che, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero dal Piano nazionale complementare, le amministrazioni titolari, i soggetti attuatori e le centrali di committenza nazionali e locali, possano inserire criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza nazionali al fine di conseguire l'autonomia tecnologica e strategica in ambito cybersecurity, nonché la tutela della sicurezza nazionale;.
3.17. Bagnai, Cecchetti.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) prevedere che, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero dal Piano nazionale complementare, le amministrazioni titolari, i soggetti attuatori e le centrali di committenza nazionali e locali, possano inserire criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza nazionali o europee al fine di conseguire l'autonomia tecnologica e strategica in ambito cybersecurity.
3.16. Bagnai, Cecchetti.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) prevedere, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, anche attraverso la revisione di misure già esistenti, meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima;.
3.20. Furgiuele, Bagnai, Cecchetti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale sulle intercettazioni e sulla conservazione delle comunicazioni elettroniche per un corretto e integrale recepimento dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C.162/2022.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) assicurare, tramite le opportune modifiche normative, che ingerenze gravi nei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come quelle derivanti dall'acquisizione e conservazione dei dati relativi alle comunicazioni, al traffico ed ai dati relativi all'ubicazione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 2002/58/CE, siano giustificati solo dalla lotta alle forme gravi di criminalità e alla prevenzione di minacce gravi alla sicurezza pubblica, conformemente al principio di proporzionalità;

   b) modificare il codice di procedura penale al fine di chiarire che i dati personali relativi alle comunicazioni, al traffico e all'ubicazione conservati in applicazione di Pag. 34una misura adottata ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta alla criminalità grave e messi a disposizione delle autorità competenti, non possono essere successivamente trasmessi ad altre autorità e utilizzati ai fini della lotta contro condotte illecite di natura corruttiva.
3.01. Enrico Costa.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera o), primo periodo, dopo le parole: in materia di resilienza fisica delle reti aggiungere le seguenti: di comunicazione elettronica,.
4.1. Ambrosi, Mantovani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   o-bis) favorire la più ampia tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attività ritenute critiche e/o sensibili, anche prevedendo, in raccordo con la normativa europea, disposizioni speciali e ad hoc.
4.2. Giagoni, Cecchetti, Bagnai.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso:

    1) l'obbligo di inviare, pena l'inefficacia della cessione o degli atti esecutivi posti in essere, una comunicazione preventiva al debitore in merito all'avvio dell'attività di recupero o alla cessione del credito deteriorato, con l'indicazione del trasferimento che ha avuto luogo, l'identificazione e i dati di contatto dell'acquirente di crediti e del gestore di crediti, se designato, nonché del valore contabile netto della predetta posizione e degli importi dovuti;

    2) l'attribuzione al debitore della possibilità, anche in fase di riacquisto del credito ceduto, di proporre un accordo transattivo finalizzato al pagamento, a saldo e stralcio, di un importo corrispondente almeno al valore della cessione;

    3) l'esdebitazione del debitore all'avvenuto pagamento e la cancellazione automatica della posizione dalla Centrale dei rischi;.
5.1. Fenu, Scerra.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso:

    1) l'introduzione di specifiche limitazioni all'utilizzo dei dati personali del debitore ai casi di effettivo interesse, tenuto conto dei princìpi di necessità e di proporzionalità, fermo restando l'obbligo di informazione e autorizzazione preventiva del debitore con riferimento a qualsiasi attività di trattamento dei dati;

    2) la garanzia che le tutele e i diritti riconosciuti al debitore non subiscano alcuna diminuzione nei casi di cessione del credito, anche in ipotesi di trasferimento novativo del contratto di credito tra un ente creditizio e un acquirente di crediti;

    3) nei casi in cui i gestori dei crediti siano autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori nello svolgimento di attività di gestione dei crediti, introdurre adeguate garanzie di tutela dei debitori allo scopo di ovviare ai rischi che potrebbero insorgere in caso di insolvenza, vale a dire la segregazione dei conti e dei fondi, nonché in caso di esdebitazione del debitore.
5.2. Fenu, Scerra.

ART. 6.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: corretta aggiungere le seguenti: e integrale.
6.4. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Scutellà, Scerra, Bruno.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: direttiva (UE) 2022/431, aggiungere le seguenti:Pag. 35 in linea con il Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44,.
6.5. Scutellà, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Scerra, Bruno.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: direttiva (UE) 2022/431, aggiungere le seguenti: tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima,.
6.8. Scutellà, Scerra, Bruno.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in ragione dei nuovi livelli di rischio individuati con le seguenti: in ragione del nuovo campo di applicazione della direttiva.
*6.12. Cattaneo, Rossello, Battilocchio.
*6.10. Del Barba, De Monte.
*6.14. Cecchetti, Bagnai.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , sentita anche la comunità scientifica, in tema di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio.
6.21. La XII Commissione.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431.
6.3. Giordano, Pietrella, Mantovani.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine del suo adeguamento al nuovo campo di applicazione della direttiva e alla nuova definizione di sorveglianza sanitaria quale valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell'esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.
*6.15. Bagnai, Cecchetti.
*6.13. Cattaneo, Rossello, Battilocchio.
*6.11. De Monte, Del Barba.
*6.2. Cattaneo, Rossello, Battilocchio.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) aggiornare il sistema delle mansioni usuranti, in termini di esposizione temporale e di specificità dell'attività, al fine di tutelare tutti i lavoratori esposti a sostanze cancerogene o nocive alla salute durante la propria attività lavorativa.
6.18. Giagoni, Cecchetti, Bagnai.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) aggiornare l'attuale sistema di valutazione del rischio nei casi di esposizione ad agenti chimici cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, prevedendo, in tali casi, il coinvolgimento di un medico competente nonché di un professionista sanitario iscritto all'Albo dei chimici.
*6.9. De Monte.
*6.16. Bagnai, Cecchetti.
*6.19. Schifone, Mantovani.
*6.20. Rossello, Battilocchio, Cattaneo.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) aggiornare la sorveglianza e la prevenzione sanitaria soprattutto per quel che concerne la fissazione ed il rispetto dei limiti di esposizione professionale nuovi o rivisti per tre importanti sostanze, quali l'acrilonitrile, i composti del nichel e il benzene, e per la riduzione ulteriore dell'esposizione dei lavoratori all'amianto per proteggerli dai rischi di cancro, in conformitàPag. 36 al Piano europeo per la lotta contro il cancro.
6.7. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) ad adeguare il sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria al Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44,.
6.6. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Scutellà, Bruno, Scerra.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, in linea con la strategia per la parità di genere 2020-2025 e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali;

   b) introdurre disposizioni volte a stabilire strumenti o metodologie per valutare e raffrontare il valore dei diversi lavori, prevedendo anche un coinvolgimento delle parti sociali nella relativa definizione ed evitando incertezze interpretative e applicative;

   c) ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, estendere ad una più ampia platea di destinatari, gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, tenuto conto della rilevanza delle informazioni sul divario retributivo di genere, verificando altresì la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali, al fine di ridurre gli aggravi amministrativi per le aziende.

  Conseguentemente all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 9).
6.01. Scutellà, Scerra, Bruno.

ART. 7.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2022/2380 e della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione delle medesime con particolare riferimento alla riduzione dei rifiuti elettronici generati dalla vendita di apparecchiature radio e alla riduzione dell'estrazione di materie prime e delle emissioni di CO2 generate dalla produzione, dal trasporto e dallo smaltimento dei caricabatteria, promuovendo in tal modo l'economia circolare.
7.1. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Scutellà, Bruno, Scerra.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) adeguare la disciplina nazionale in materia di responsabilità estesa del produttorePag. 37 alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2380, tenendo conto di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/851.
7.2. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scutellà, Bruno, Scerra.

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/57 relativo al piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide)

  1. Al fine di dare piena e coerente attuazione agli adempimenti comunitari del regolamento (UE) 2021/57, prevedendo o superando incertezze nella sua applicazione, il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/57.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie al fine di individuare quali zone umide le aree individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, i fiumi, i laghi e i corsi d'acqua permanenti all'interno delle Zone di protezione speciale (ZPS) e nei Siti d'importanza comunitaria (SIC), nonché quelle presenti nelle riserve naturali e nelle aree naturali protette;

   b) la definizione, in coerenza con l'articolo 126 del regolamento (CE) n. 1907/2006, del sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2021/57, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

   c) prevedere che, nell'ambito dello svolgimento di attività di tiro, il trasporto di munizioni in piombo, nell'attraversamento di una zona umida, è consentito in contenitori rigidi a chiusura ermetica non reversibile che non consentano l'immediata disponibilità.
8.02. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

(inammissibile)

ART. 9.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;.
9.4. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scutellà, Bruno, Scerra.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) al fine di contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel settore portuale, a garantire l'applicazione dei meccanismi esistenti nell'assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS, quali definiti ai sensi della direttiva 2003/87/CE, a sostegno della competitività del suddetto settore;.
9.1. Orrico, Scutellà, Iaria.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/959 nell'ordinamentoPag. 38 nazionale, tenendo anche conto di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo monitoraggio e comunicazione delle emissioni agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;.
9.6. Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, L'Abbate, Morfino, Santillo, Scutellà, Bruno, Scerra.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) assicurare che le risorse provenienti dal sistema EU ETS siano destinate a incentivare tecnologie innovative finalizzate alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei princìpi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;.
9.5. Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, L'Abbate, Morfino, Santillo, Scutellà, Bruno, Scerra.

  Al comma 1, alla lettera e), dopo le parole: al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio, inserire le seguenti: a misure di incentivazione delle attività di gestione e manutenzione dei boschi e della viabilità forestale, volte a tutelare il patrimonio silvicolo nazionale,.
9.8. Bof, Bagnai, Cecchetti, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) utilizzare, attraverso la destinazione al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, sezione «Fondo per gli investimenti strategici», parte dei proventi di cui alla lettera e) al fine di incentivare la produzione del carburante sostenibile per l'aviazione (SAF – Sustainable Aviation Fuel).
9.14. Deidda, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2023/959, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, finalizzate a introdurre il calcolo dell'impronta di carbonio (carbon footprint) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale degli interventi edilizi, delle tecniche costruttive e dei materiali da costruzione anche mediante la definizione di un sistema di carbon management nel settore dell'edilizia finalizzato all'individuazione di interventi di riduzione delle emissioni che utilizzano tecnologie a basso contenuto di carbonio;.
9.7. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scutellà, Bruno, Scerra.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-octies-bis, paragrafo 3, quinto periodo, della direttiva 2003/87/CE, una parte significativa dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a finanziare progetti aventi lo scopo di individuare e sviluppare tecnologie che consentano la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo con interventi volti a sostenere il rinnovo delle flotte, l'efficientamento energetico delle navi, gli investimenti nella ricerca finalizzata all'individuazione e alla produzione di carburanti alternativi meno inquinanti e alla realizzazione di un'adeguata rete logistica e di distribuzione, in modo da garantire l'effettiva disponibilità sul mercato di questi ultimi nel più breve tempo possibile;.
9.10. Frijia, Raimondo, Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

Pag. 39

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) destinare al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, sezione «Fondo per la compensazione degli svantaggi», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, una parte dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS, per le finalità di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera f), della direttiva (UE) 2003/87/CE, al fine di garantire un adeguato sostegno ai cittadini e alle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e di evitare che il regime previsto dalla citata direttiva comporti oneri supplementari per il trasporto a carico dei passeggeri residenti e del traffico turistico; l'ammontare dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS da destinare al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, è determinato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;.
9.13. Deidda, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) assicurare, al fine di ridurre gli svantaggi derivanti dall'insularità e nel pieno rispetto del diritto alla continuità territoriale garantito dall'articolo 119 della Costituzione, il necessario sostegno alle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, al fine di evitare che il regime previsto dalla citata direttiva comporti oneri supplementari per il trasporto a carico dei passeggeri residenti e del traffico turistico, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;.
9.12. Frijia, Raimondo, Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) prevedere forme di compensazione per gli svantaggi derivanti dall'insularità destinando una quota dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS per favorire il passaggio a modalità di trasporto a basse emissioni dei cittadini e delle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;.
9.9. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Iacono, Lai.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) assicurare, in considerazione dell'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che prevede l'estensione dell'EU-ETS al settore del trasporto marittimo e in coerenza con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti di merce originate e con destino in Italia e nell'Unione europea, la salvaguardia delle imprese dei porti italiani, che svolgono prevalentemente attività di transhipment, e dei relativi livelli occupazionali, al fine di scongiurare il rischio di delocalizzazione a causa della perdita di competitività rispetto agli impianti portuali non europei, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;.
9.11. Frijia, Raimondo, Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) assicurare che l'incremento dei proventi delle aste conseguenti all'inclusionePag. 40 del settore del trasporto marittimo nel sistema EU ETS sia destinato prioritariamente a finalità legate al clima e in particolare alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione degli ecosistemi marini e delle zone marine protette;.
9.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Scutellà, Bruno, Scerra.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) assicurare che i proventi delle aste conseguenti all'inclusione dei settori dell'edilizia e del trasporto stradale nel sistema EU ETS siano destinati prioritariamente all'attuazione di misure finalizzate al sostegno finanziario per le famiglie a basso e medio reddito nei medesimi settori;.
9.3. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Scutellà, Bruno, Scerra.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la lettera seguente:

   f-bis) destinare le risorse aggiuntive derivanti dall'eliminazione delle quote di emissione a titolo gratuito per il settore del trasporto aereo prioritariamente al finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
9.15. Deidda, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

   b) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione definendo i casi di grave pregiudizio commerciale, anche attraverso:

    1) un adeguato onere di motivazione a carico dell'impresa e l'obbligo di pubblicazione della motivazione;

    2) l'indicazione del termine entro cui le informazioni debbono essere pubblicate una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a tre anni;

   c) prevedere un regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni assicurando la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione;

   d) interpretare in senso estensivo il concetto di succursale soggetta agli obblighi di pubblicazione delle informazioni, come riferito a qualsiasi entità tramite la quale un ente ha una presenza fisica sul territorio dello Stato;

   e) nei casi di esonero dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, numero 2, capoverso 48-ter, paragrafo 6, della direttiva Pag. 41(UE) 2021/2101, prevedere che le imprese figlie e le succursali rendano accessibile ai cittadini, sul proprio sito web, le informazioni pubblicate dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro, anche attraverso il rinvio al sito web dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma ove sono pubblicate le informazioni relative all'imposta sul reddito;

   f) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

  Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).
9.06. Fenu, Scerra.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, nonché quelle occorrenti ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese;

   b) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

   c) con riferimento al novellato articolo 48-quater comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

   d) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione, prevedendo un termine entro il quale le informazioni omesse debbano essere pubblicate in una successiva comunicazione una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a due anni.

  Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).
9.012. Scerra, Fenu.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del Pag. 4224 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) con riferimento al novellato articolo 48-quater comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

   b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione previa valutazione ed autorizzazione dell'Agenzia delle entrate;

   c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

  Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).
9.010. Fenu, Scerra.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) con riferimento al novellato articolo 48-quater comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

   b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

   c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

  Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).
9.09. Fenu, Scerra.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva Pag. 43(UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-quater, comma 2, lettera d) della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

   b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possono essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione.

  Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).
*9.01. Grimaldi, Borrelli.
*9.015. De Luca, Guerra.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) con riferimento al novellato articolo 48-quater comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

   b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni dalla data dell'omissione iniziale.

  Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).
9.02. Grimaldi, Borrelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, Pag. 44n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) con riferimento al novellato articolo 48-quater, comma 2, lettera d), della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

   b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione previa valutazione e autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

  Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).
9.03. Grimaldi, Borrelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-quater, comma 2, lettera d), della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

   b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater, comma 6, della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni.

  Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).
*9.016. De Luca, Guerra.
*9.011. Scerra, Fenu.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) nell'ambito dell'aggiornamento dell'elenco di beni e servizi a cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, garantire le fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili anche Pag. 45aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia;

   b) perseguire il rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari, estendendo l'ambito di applicazione dei beni e servizi considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità;

   c) applicare aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell'ambiente, anche attraverso:

    1) l'adeguamento delle strutture e delle aliquote dell'imposta in coerenza con l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;

    2) rimodulando l'imposizione in funzione delle emissioni di CO2 e aumentando il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti beni e le prestazioni a basse emissioni nonché eliminando, gradualmente, l'attuale trattamento preferenziale per cessioni e prestazioni considerate invece dannose per l'ambiente;

   d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3).
9.07. Fenu, Scerra.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/542;

   b) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni emanate in recepimento della direttiva (UE) 2022/542 e le vigenti forme di imposizione aventi ad oggetto i medesimi beni e servizi, al fine di evitare doppie imposizioni;

   c) in attuazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera b), con riferimento alle accise sui carburanti e per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, prevedere l'esclusione dell'accisa dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, evitando la doppia imposizione, in recepimento degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea che escludono la doppia imposizione nei casi in cui non sussista obbligo di rivalsa e identità del presupposto d'imposta;

   d) prevedere forme di consultazione pubblica preventiva dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/542, con particolare riferimento all'aggiornamento dell'elenco dei beni e servizi cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA.

  Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3).
9.08. Aiello, Fenu, Scerra.

Pag. 46

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

   b) definire princìpi, approcci e standard di rendicontazione ESG uniformi a livello nazionale, anche con riferimento alle metodologie sul rating di sostenibilità, come base di un sistema trasparente, omogeneo, standardizzato e comparabile in materia di investimenti sostenibili adottando le misure necessarie per coordinare le relative disposizioni con gli standard europei di informativa sulla sostenibilità (ESRS);

   c) individuare parametri ed obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un controllo indipendente, da introdursi nella politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indicatori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile;

   d) introdurre disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ampliare il patrimonio conoscitivo a disposizione dei vertici aziendali sugli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali;

   e) introdurre apposite misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei princìpi di rendicontazione di sostenibilità;

   f) introdurre l'obbligo per le imprese di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione chiaramente identificabile, al fine di garantire l'accessibilità e la reperibilità gratuita al pubblico nonché di facilitare il controllo della stessa consentendo agli utenti, soprattutto agli investitori, di ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità, prevedendo pratiche di audit in grado di garantire l'affidabilità dei dati e scongiurare il greenwashing e la doppia contabilizzazione;

   g) prevedere un modello unico di software a livello nazionale, basato su un quadro di parametri e dati per la metodologia di calcolo del rating ESG standardizzati, omogenei, trasparenti e tali da garantirePag. 47 l'integrità e la validità delle informazioni in esso contenute per la rendicontazione di sostenibilità nonché una raccolta e un'analisi affidabile, misurabile e comparabile delle varie informazioni non finanziarie, assicurando altresì il coordinamento con altre banche dati in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni;

   h) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo pubblico, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, esteso ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che rilasciano l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 6).
9.04. Sergio Costa, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cappelletti, Scutellà, Bruno, Scerra.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché i princìpi specifici di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, anche i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) in linea con gli orientamenti e i princìpi sanciti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), al fine di attrarre a imposizione in Italia dei redditi prodotti da multinazionali estere, con particolare riferimento all'economia digitale, rafforzare il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica nel territorio ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   b) coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese, con particolare riferimento ai contributi e crediti d'imposta, al fine di ovviare il rischio di elusione del livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima;

   c) istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia.

  Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 7).
9.05. Fenu, Scerra.

ART. 11.

  Al comma 3, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'inserimento tra le autorità competenti, per i profili di competenza, dell'Agenzia delle entrate;.
11.1. Fenu.

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) la modifica della definizione di denaro contante di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 195 del 2008, in conformità alla Pag. 48definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1672, confermando altresì l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della possibilità di estendere la definizione di denaro contante alle più evolute e forme di trasferimento;.
11.2. Fenu.

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    2-bis) la conferma che l'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 del citato regolamento non possano essere assolti e sostituiti da altre forme e adempimenti dichiarativi, in nessun caso, ivi incluso il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi nell'ambito del monitoraggio fiscale;.
11.4. Fenu.

  Al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 3), dopo le parole: anche mediante procedimenti informatici aggiungere le seguenti: e il trattamento dei dati di cui al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari,;

   b) dopo il numero 3) inserire il seguente:

    3-bis) il rafforzamento del sistema di sorveglianza attraverso il potenziamento dello scambio di informazioni tra le autorità competenti da realizzarsi anche attraverso la piena integrazione delle banche dati;.
11.3. Fenu.

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

    8-bis) l'introduzione dell'obbligo di trasmissione e condivisione della dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 nonché delle informazioni di cui all'articolo 6 del citato regolamento, con l'Agenzia delle entrate ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale;.
11.5. Fenu.