CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 ottobre 2023
181.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 218

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XIII Commissione Agricoltura,

   esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (C. 1406 Governo, approvato dal Senato);

   preso atto che il provvedimento consta di 10 articoli e, in particolare, per quanto riguarda la competenza della Commissione Agricoltura, esclude il settore agricolo e forestale, della pesca e dell'acquacoltura dalla riforma del sistema di incentivi prevista dalla delega (articolo 3, comma 2, lettera a) e dalla applicazione dell'articolo 8, comma 2, che attribuisce al Registro nazionale degli aiuti di Stato la funzione di assolvere all'onere pubblicitario e di trasparenza a a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzione, contributi, sussidi e ausili finanziari di cui all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 219

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Atto n. 78.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione XIII,

   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (Atto del Governo n. 78);

   premesso che:

    il provvedimento è emanato sulla base di quanto previsto dagli articoli 1 e 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021);

    in particolare, l'articolo 18 reca una delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, stabilendo tra i principi e criteri direttivi generali cui il Governo è stato chiamato ad attenersi nell'esercizio della delega;

   preso atto che:

    il provvedimento, oltre ad introdurre il divieto di abbattimento come individuato nel principio di delega richiamato, elenca le ipotesi di inapplicabilità rispetto al divieto di abbattimento, vieta la metodica della macerazione dei pulcini maschi, prevedendo l'utilizzo di metodi alternativi alla macerazione, prevede che gli incubatoi si dotino di strumenti che consentono di determinare il sesso dell'embrione prima possibile e, comunque, non oltre il quattordicesimo giorno dell'incubazione, reca misure per implementare le tecnologie per il sessaggio e per promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoprodotti attraverso un adeguato sistema di etichettatura, dispone che i pulcini maschi nati nonostante le misure adottate possono essere affidati ad enti e associazioni, aventi ad oggetto la protezione degli animali, individua il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e le ASL, nell'ambito delle rispettive competenze, come le autorità competenti designate ad effettuare il controllo e la vigilanza sugli incubatoi, stabilisce, infine le sanzioni in caso di inosservanza alle disposizioni ivi contenute;

   considerato che:

    aver previsto una ricorrenza del divieto di abbattimento a partire dalla data del 31.12.2026 permette agli incubatoi di adeguare le strutture esistenti mentre un'eventuale anticipazione non consentirebbe di effettuare gli interventi necessari per ampliare gli edifici in essere per l'installazione delle tecnologie per il sessaggio in-ovo. Tali interventi necessitano, infatti, di progettazione, procedure di approvazione delle autorità territoriali preposte e infine di realizzazione, e i 3 anni attualmente previsti risultano congrui a tale scopo oltre che per portare a regime le tecnologie di sessaggio in-ovo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   all'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. L'abbattimento di animali selvatici o randagi ai fini del controllo della popolazione animale non rientra nel campo di applicazione del presente decreto;

Pag. 220

  e con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'opportunità di:

    meglio definire i casi in cui non sia possibile rilevare in tempo utile il sesso dei pulcini;

    prevedere che le opzioni di cui all'articolo 6 siano da considerare prioritarie, rispetto all'ipotesi di eventuale abbattimento dei pulcini maschi rientranti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, dell'articolo. 3, con preferenza per la scelta relativa al reinserimento dei pulcini maschi di cui alla lettera a) rispetto a quella dell'utilizzo per l'alimentazione di cui alla lettera b), comunque senza costi aggiuntivi per gli attori della filiera;

    garantire, anche attraverso una eventuale specificazione all'interno del decreto, l'applicazione dell'obbligatorietà di forme di stordimento preventivo da applicare a tutti i casi indicati all'articolo 3, comma 2 dello schema di decreto in esame;

    adottare le necessarie misure atte ad incoraggiare una maggiore sperimentazione dei nuovi macchinari che siano in grado di lavorare su più linee di uova, anche abbassando la soglia dei giorni entro cui è possibile determinare il sesso dei pulcini, nonché prevedere la possibilità che, in relazione all'evoluzione di nuove tecnologie per il sessaggio dell'embrione, le disposizioni di cui al provvedimento in esame possano essere aggiornate con cadenza quinquennale, o, comunque, compatibilmente con i tempi di adeguamento e di ammortamento dei costi delle strutture interessate;

    uniformare il trattamento sanzionatorio di cui all'articolo 8, comma 2, a quello previsto al comma 1 del medesimo articolo e prevedere che i proventi delle sanzioni amministrative ivi previste siano devoluti per attività riguardanti la tutela degli animali e il benessere animale;

    prevedere lo stanziamento di adeguate risorse e delle necessarie politiche di semplificazione, anche di carattere burocratico, in relazione alla peculiarità delle strutture interessate dal provvedimento in esame, nonché di incentivazione a promozione e sostegno dell'introduzione di tecnologie e di strumenti imputati al sessaggio in ovo, al fine di dare espressa attuazione al criterio di delega specifico di cui all'articolo 18, comma 2, dalla lettera d) della legge 4 agosto 2022, n. 127 (delegazione europea 2021), a garanzia della tutela del benessere animale, della tracciabilità della filiera, nonché dei nuovi standard qualitativi per il consumatore finale.

Pag. 221

ALLEGATO 3

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 15 milioni;

   sopprimere il comma 2;

   aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
3.100. Il Relatore.

ART. 4.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I soggetti di cui all'articolo 2 che intraprendono un'attività d'impresa hanno la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Il predetto regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfettariamente ovvero ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi.;

   al comma 2:

    dopo le parole: è riconosciuto inserire le seguenti:, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,;

    aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o a enti neo costituiti rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.;

   sopprimere il comma 3;

   sopprimere il comma 4;

   aggiungere, infine, il seguente comma:

  4-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,31 milioni di euro per Pag. 222il 2025, 5,18 milioni di euro per il 2026, 7,04 milioni di euro per il 2027, 8,91 milioni di euro per il 2028, 10,78 milioni di euro per il 2029 e 9,34 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede, quanto a 1,26 milioni di euro per il 2025, 1,99 milioni di euro per il 2026, 2,71 milioni di euro per il 2027, 3,43 milioni di euro per il 2028, 4,15 milioni di euro per il 2029 e 3,61 milioni di euro per l'anno 2030, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 2,05 milioni di euro per il 2025 e 3,18 milioni di euro per il 2026, 4,31 milioni di euro per il 2027, 5,45 milioni di euro per il 2028, 6,59 milioni di euro per il 2029 e 5,69 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.100. Il Relatore.

ART. 5.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. In caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella A) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto alla metà.
5.100. Il Relatore.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.100. Il Relatore.

ART. 6-bis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6-bis.
(Credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione)

  1. Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti il riordino dei crediti di imposta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera a), che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario. Il credito di imposta è usufruito esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il secondo periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle spese ammissibili al beneficio e alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per Pag. 223l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6-bis.100. Il Relatore.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.100. Il Relatore.

ART. 8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 della presente legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale ed iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60 per cento di quelle ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.
  2. Alle minori entrate derivanti dalle misure di cui al comma 1, valutate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8.100. Il Relatore.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9.100. Il Relatore.

ART. 9-bis.

  Sopprimerlo.
9-bis.100. Il Relatore.

ART. 10.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: la prelazione è accordata, in via preferenziale, ai coltivatori diretti o agli imprenditori agricoli professionali di età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti con le seguenti: si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi e il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

   sopprimere il comma 2-bis.
10.100. Il Relatore.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11.100. Il Relatore.

Pag. 224

ART. 11-bis.

  Sopprimerlo.
11-bis.100. Il Relatore.

ART. 12.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   sopprimere il comma 2;

   al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
12.100. Il Relatore.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13.100. Il Relatore.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14.100. Il Relatore.

ART. 15.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede al funzionamento e agli adempimenti conseguenti alle attività di cui al comma 1 dell'ONILGA con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono dovuti emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. Le regioni individuano una specifica struttura di collegamento con l'ONILGA ai fini dello scambio di dati e di informazioni di cui al comma 1.
15.100. Il Relatore.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
16.100. Il Relatore.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
17.100. Il Relatore.

ART. 18-bis.

  Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

Art. 18-ter.
(Copertura finanziaria)

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge diverse da quelli di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
18-bis.0100. Il Relatore.