CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 ottobre 2023
177.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XII e XIII)
ALLEGATO
Pag. 7

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324 Governo, approvato dal Senato e C. 746 Carloni.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 7.
1.1. Zanella, Evi, Grimaldi, Bonelli.

  Sopprimerlo
*1.2. Zanella, Evi, Grimaldi, Bonelli.
*1.3. Magi.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

  1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.
  2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-bis.
(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

  1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.
(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

  1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.Pag. 8
  2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-quater.
(Etichettature)

  1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».
  2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Art. 1-quinquies.
(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

  1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 1-sexies.
(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

  1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioniPag. 9 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-septies.
(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

  1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-octies.
(Mangimi)

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano, in quanto compatibili ed in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea, ai mangimi destinati agli animali da allevamento e di affezione.

Art. 1-novies.
(Controlli e sanzioni)

  1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.
  2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
  3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere gli articoli da 2 a 6;

   b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari.
1.4. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Pag. 10

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

  1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.
  2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-bis.
(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

  1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.
(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

  1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-quater.
(Etichettature)

  1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».
  2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Pag. 11

Art. 1-quinquies.
(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

  1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-sexies.
(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

  1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-septies.
(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

  1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Pag. 12

Art. 1-octies.
(Controlli e sanzioni)

  1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.
  2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
  3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere gli articoli da 2 a 6;

   b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari.
1.5. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

  1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.
  2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-bis.
(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

  1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.
(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

  1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, Pag. 13della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-quater.
(Etichettature)

  1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».
  2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Art. 1-quinquies.
(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

  1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 1-sexies.
(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

  1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle Pag. 14imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-septies.
(Controlli e sanzioni)

  1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.
  2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
  3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.>>.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere gli articoli da 2 a 6;

   b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari.
1.6. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

  1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.
  2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-bis.
(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

  1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamentoPag. 15 (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.
(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

  1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-quater.
(Etichettature)

  1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».
  2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Art. 1-quinquies.
(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

  1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-sexies.
(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

  1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di Pag. 16spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-septies.
(Controlli e sanzioni)

  1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.
  2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
  3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.>>.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere gli articoli da 2 a 6;

   b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari.
1.7. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Disposizioni concernenti lo studio di alimenti coltivati)

  1. Al fine di assicurare la tutela della salute umana, preservare il patrimonio agroalimentare, nonché garantire la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere animale e fornire un'alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario Pag. 17nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo:

   a) alla sicurezza alimentare;

   b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;

   c) alle emissioni di CO2 in atmosfera derivanti dal processo di produzione;

   d) analisi e gli impatti sulla salute umana;

   e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.

  2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati di seguito denominato «Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati».
  1. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale e le modalità per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 1.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Sulla base degli esiti dei progetti di ricerca di cui al comma 1, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta tutte le misure necessarie per assicurare la tutela della salute e la sicurezza alimentare, tenuto conto delle decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie competenti.

Art. 1-bis.
(Istituzione della Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati e disposizioni concernenti la ricerca)

  1. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati, di seguito denominata «Commissione nazionale», composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, da un rappresentante dell'Istituto Superiore di sanità, da tre rappresentanti delle regioni e da sette rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati esperti in alimenti, nutrizione e tecnologie alimentari, in ingegneria genetica e biologia sintetica.
  2. La Commissione nazionale ha il compito di:

   a) valutare la qualità e benessere degli alimenti prodotti da colture cellulari e dei rischi e benefici rispetto a quelli da allevamento tradizionale;

   b) valutare la sicurezza alimentare e i parametri per una sana ed equilibrata nutrizione;

   c) stabilire le procedure di controllo durante il processo di produzione;

   d) esaminare le tecnologie, con particolare riguardo alle tecniche di ingegneria genetica e biologia sintetica, per la produzione degli alimenti coltivati;

   e) analizzare la sostenibilità economica dei costi di produzione, agli impatti sul mercato e i possibili profili di concentrazione monopolistica, ovvero oligopolistica.

Pag. 18

  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri e criteri per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui all'articolo 1.
  4. La Commissione nazionale redige un elenco pubblico degli enti di ricerca pubblici o privati che presentano richiesta per essere ammessi a beneficiare delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 1. L'elenco è consultabile sul sito web del Ministero della salute.
  5. La Commissione nazionale garantisce la pubblicità degli studi effettuati e dei relativi esiti.
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività della Commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 1-ter.
(Linee guida per la valutazione ed analisi di impatto sulla salute umana degli alimenti coltivati)

  1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti sulla salute umana degli alimenti coltivati.
  2. Le linee guida devono contenere l'indicazione delle procedure e delle tecniche per la produzione di alimenti coltivati e sono aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica con le medesime procedure.
  3. Le linee guida sono vincolanti per gli enti pubblici e privati che accedono ai progetti di ricerca di cui all'articolo 1 e rappresentano un modello di riferimento e una uniforme metodologia per la valutazione degli impatti sulla salute degli alimenti coltivati.>>.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere gli articoli da 2 a 6;

   b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: Disposizioni concernenti lo studio e la ricerca degli alimenti coltivati.
1.8. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonché.
1.9. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché a preservare fino alla fine del comma.
1.10. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, sostituire le parole: di cui agli articoli 2 e 3 con le seguenti: di cui agli articoli 1, 2 e 3.
1.11. Forattini, Vaccari, Marino, Andrea Rossi, Ciani, Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
*2.2. Zanella, Evi, Grimaldi, Bonelli.

Pag. 19

*2.3. Castiglione, Pastorella.
*2.4. Magi.

  Sostituire gli articoli da 2 a 6 con i seguenti:

Art. 2.
(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

  1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 3.
(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

  1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
  2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

  Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale.
2.5. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Sostituire gli articoli da 2 a 6 con il seguente:

Art. 2.
(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

  1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

  Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale.
2.6. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.

  Sostituire gli articoli da 2 a 5 con i seguenti:

Art. 2.
(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

  1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionalePag. 20 alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 3.
(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

  1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 4.
(Etichettature)

  1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».
  2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

  Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale.
2.7. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati)

  1. Al fine di consentire la produzione e commercializzazione di prodotti a partire da colture cellulari soggette a trasformazioni, i produttori inviano richiesta di autorizzazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministero della salute allegando una relazione contenente le modalità di coltivazione delle cellule, nel rispetto delle procedure sanitarie previste a livello UE da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.Pag. 21
  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce con proprio decreto le modalità di trasmissione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, le informazioni che i produttori devono includere nella stessa nonché i criteri per la sua concessione.
2.8. Castiglione, Pastorella.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002,.
2.9. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, sostituire le parole: è vietato con le seguenti: è consentito.
2.10. Zanella, Evi, Grimaldi, Bonelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: produrre per esportare,.
2.11. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. In linea con il principio di precauzione di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero della salute e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un tavolo tecnico-scientifico, composto da ricercatori e tecnici del settore, rappresentanti delle associazioni di categoria della filiera alimentare, operatori del settore di alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, nonché enti del terzo settore specializzati. Secondo quanto previsto dall'articolo 7 comma 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, il tavolo ha lo scopo di assicurarsi che le restrizioni di cui al comma 1 siano necessarie alla tutela della salute e ad essa proporzionate. A tal scopo, il tavolo si riunisce periodicamente per monitorare l'avanzamento della tecnologia e della ricerca in materia, valutando l'eventuale impatto che i prodotti oggetto delle restrizioni hanno sulla salute, sull'ambiente e sul sistema agroalimentare nazionale.
  3. Le modalità di funzionamento del Tavolo di cui al comma 2 sono demandate ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
2.12. Forattini, Vaccari, Marino, Andrea Rossi, Ciani, Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. In linea con il principio di precauzione di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero della salute, un tavolo tecnico-scientifico, composto da ricercatori e tecnici del settore, rappresentanti delle associazioni di categoria della filiera alimentare, operatori del settore di alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, nonché enti del terzo settore specializzati. Secondo quanto previsto dall'articolo 7 comma 2 del Regolamento UE 178/2002, il tavolo ha lo scopo di assicurarsi che le restrizioni di cui al comma 1 siano necessarie e proporzionate per la tutela della salute. A tal scopo, il tavolo si riunisce periodicamente per monitorare l'avanzamento della tecnologia e della ricerca in materia, valutando l'eventuale impatto che i prodotti oggetto delle restrizioni hanno sulla salute, sull'ambiente e sul sistema agroalimentare nazionale.
  3. Le modalità di funzionamento del Tavolo di cui al comma 2 sono demandate ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Pag. 22da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
2.13. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Il divieto di commercializzazione di cui al comma 1 si applica anche ai prodotti importati da Paesi extra Unione europea.
2.14. Castiglione, Pastorella.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Istituzione della Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati e disposizioni concernenti la ricerca)

  1. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati, di seguito denominata «Commissione nazionale», composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle Imprese e del made in Italy, da un rappresentante dell'Istituto Superiore di sanità, da tre rappresentanti delle regioni e da sette rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati esperti in alimenti, nutrizione e tecnologie alimentari, in ingegneria genetica e biologia sintetica.
  2. La Commissione nazionale ha il compito di:

   a) valutare la qualità e benessere degli alimenti prodotti da colture cellulari e dei rischi e benefici rispetto a quelli da allevamento tradizionale;

   b) valutare la sicurezza alimentare e i parametri per una sana ed equilibrata nutrizione;

   c) stabilire le procedure di controllo durante il processo di produzione;

   d) esaminare le tecnologie, con particolare riguardo alle tecniche di ingegneria genetica e biologia sintetica, per la produzione degli alimenti coltivati;

   e) analizzare la sostenibilità economica dei costi di produzione, agli impatti sul mercato e i possibili profili di concentrazione monopolistica, ovvero oligopolistica.

  3. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati con particolare riguardo:

   a) alla sicurezza alimentare;

   b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;

   c) alle emissioni di CO2 in atmosfera derivanti dal processo di produzione;

   d) analisi e gli impatti sulla salute umana;

   e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.

  4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri e criteri per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 3.
  5. La Commissione nazionale redige un elenco pubblico degli enti di ricerca pubblici o privati che presentano richiesta per essere ammessi a beneficiare delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 2-ter. Pag. 23L'elenco è consultabile sul sito web del Ministero della salute.
  6. La Commissione nazionale garantisce la pubblicità degli studi effettuati e dei relativi esiti.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività della Commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 2-ter.
(Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio e la ricerca di alimenti e mangimi coltivati di seguito denominato «Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati».
  2. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
2.01. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni concernenti lo studio di alimenti coltivati)

  1. Al fine di assicurare la tutela della salute umana, preservare il patrimonio agroalimentare, nonché garantire la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere animale e fornire un'alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo:

   a) alla sicurezza alimentare;

   b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;

   c) alle emissioni di CO2 in atmosfera derivanti dal processo di produzione;

   d) analisi e gli impatti sulla salute umana;

   e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.

  2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati di seguito denominato «Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati».
  3. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni Pag. 24dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale e le modalità per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  5. Sulla base degli esiti dei progetti di ricerca di cui al comma 1, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta tutte le misure necessarie per assicurare la tutela della salute e la sicurezza alimentare, tenuto conto delle decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie competenti.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
2.02. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Linee guida per la valutazione e l'analisi dell'impatto sulla salute umana degli alimenti coltivati)

  1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti sulla salute umana degli alimenti coltivati.
  2. Le linee guida devono contenere l'indicazione delle procedure e delle tecniche per la produzione di alimenti coltivati e sono aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica con le medesime procedure.
  3. Le linee guida sono vincolanti per gli enti pubblici e privati che accedono ai progetti di ricerca di cui al comma 4 e rappresentano un modello di riferimento e una uniforme metodologia per la valutazione degli impatti sulla salute degli alimenti coltivati.
  4. Il Ministro della salute, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati.
2.03. Di Lauro, Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Denominazione dei prodotti trasformati contenenti proteine vegetali)

  1. Al fine di tutelare la salute umana, la chiarezza espositiva e il diritto all'agire informati, nell'ambito della produzione e commercializzazione di prodotti contenenti proteine vegetali, in attuazione del regolamento UE n. 1169/2011 dovranno essere indicati in etichetta:

   a) denominazione dell'alimento;

   b) natura e quantità degli ingredienti di cui si compone il prodotto;

   c) quantità netta dell'alimento;

   d) termine minimo di conservazione o data di scadenza;

Pag. 25

   e) modalità di conservazione e/o condizioni di impiego;

   f) paese di origine o luogo di provenienza;

   g) dichiarazione nutrizionale;

  2. Il comma 1 si applica per quei prodotti di origine vegetale che, per consuetudine sociale oramai consolidata, utilizzino denominazioni richiamanti prodotti di origine animale.
  3. Laddove gli alimenti prodotti risultino composti sia sostanze di origine vegetale che animale, è riportata in etichetta la percentuale di ciascun tipo di sostanza presente nel prodotto.
3.2. Castiglione, Pastorella.

  Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
3.3. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti importati dagli altri Paesi dell'Unione europea o extra Unione europea.
3.4. Castiglione.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4.1. Zanella, Evi, Grimaldi, Bonelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il Ministero della salute, aggiungere le seguenti: sentita l'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo,.
4.2. Forattini, Vaccari, Marino, Andrea Rossi, Ciani, Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
4.3. Zanella, Evi, Grimaldi, Bonelli.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5.1. Zanella, Evi, Grimaldi, Bonelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

  1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Pag. 26

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
5.01. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Rifinanziamento fondo nazionale per la suinicoltura)

  1. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
5.02. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

  1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
5.03. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo per gli allevamenti sostenibili)

  1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi Pag. 27di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del made in Italy, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato «Fondo per gli allevamenti sostenibili», con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
5.04. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Di Lauro, Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

  1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.05. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Clausola di mutuo riconoscimento)

  1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti di cui all'articolo 2 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
5.06. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.

Pag. 28

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni transitorie e finali)

  1. Le disposizioni della presente legge, notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
5.07. Di Lauro, Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni transitorie e finali)

  1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge è subordinata alla procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.
5.08. Quartini, Di Lauro, Sportiello, Marianna Ricciardi, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535)

  1. La presente legge è notificata alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio. La sua efficacia rimane sospesa fino alla conclusione delle procedure previste dalla medesima direttiva.
6.01. Forattini, Vaccari, Marino, Andrea Rossi, Ciani, Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.1. Zanella, Evi, Grimaldi, Bonelli.

Pag. 29

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE. Atto n. 71.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite XII Commissione (Affari sociali) e XIII (Agricoltura),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE (Atto n. 71);

   considerato che il provvedimento in esame è stato adottato sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 16 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021);

   rilevato, in particolare, che l'articolo 16 reca una specifica delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 ed individua i seguenti princìpi e criteri direttivi che il Governo è stato chiamato ad osservare: individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando le rispettive competenze; adeguare e semplificare le norme vigenti, al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti; ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

   considerato quanto contenuto nel provvedimento in esame che, nello specifico:

    individua il Ministero della salute e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano come autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento;

    definisce le competenze relative all'autorizzazione, alla registrazione e al riconoscimento degli operatori del settore dei mangimi;

    stabilisce le modalità di iscrizione nel Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza degli alimenti degli stabilimenti di produzione riconosciuti;

    dispone circa gli obblighi degli operatori del settore;

    disciplina aspetti relativi alla produzione di mangimi medicati per autoconsumo;

    reca disposizioni specifiche relative ai soggetti autorizzati a produrre, distribuire e utilizzare i prodotti intermedi;

    contiene disposizioni specifiche per la contaminazione crociata e l'omogeneità;

    dispone che gli Stati membri raccolgano dati pertinenti e comparabili sul volume delle vendite e sull'impiego dei medicinali antimicrobici utilizzati negli animali;

    disciplina il sistema di raccolta e smaltimento dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi inutilizzati o scaduti;

    reca la disciplina sanzionatoria;

    preso atto dell'intesa sancita in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul provvedimento in esame,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 30

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE. Atto n. 71.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI QUARTINI, CARAMIELLO, MARIANNA RICCIARDI, SERGIO COSTA, SPORTIELLO, FRANCESCO SILVESTRI, DI LAURO

  Le Commissioni riunite XII e XIII,

   in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 che abroga la direttiva 90/167/CEE (71),

   premesso che:

    il provvedimento in esame è volto a dare attuazione all'articolo 16 della legge 4 agosto 2022, n. 127 che ha conferito una delega al Governo, il cui termine scade il 10 dicembre 2023, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati;

    la predetta delega reca i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

     a) individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando le rispettive competenze;

     b) adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti;

     c) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

    il «mangime medicato» è un mangime pronto per essere somministrato direttamente agli animali senza trasformazione, composto da una miscela omogenea contenente uno o più medicinali veterinari o prodotti intermedi e materie prime per mangimi o mangimi composti.;

    il trattamento del mangime dedicato è strettamente correlato al grave problema della resistenza antimicrobica perché consente spesso l'utilizzo non corretto degli antibiotici in medicina veterinaria;

   considerato che:

    come si evince dai considerata del Regolamento (UE) 2019/4, le norme riguardanti i mangimi medicati hanno un'influenza significativa sulla detenzione e sull'allevamento degli animali, compresi gli animali non destinati alla produzione di alimenti, nonché sulla produzione di prodotti di origine animale;

    i trattamenti con medicinali, in particolare con antimicrobici, non dovrebbero mai sostituire pratiche di allevamento, di biosicurezza e di gestione adeguate;

    i mangimi medicati dovrebbero essere fabbricati unicamente con medicinali veterinari autorizzati ai fini della fabbricazione dei mangimi medicati e la compatibilità di tutti i composti utilizzati dovrebbe essere garantita ai fini della sicurezza e dell'efficacia del prodotto;

Pag. 31

    dovrebbero essere previsti specifici requisiti aggiuntivi o istruzioni per l'inclusione dei medicinali veterinari nei mangimi al fine di garantire un trattamento sicuro ed efficace degli animali;

    l'omogeneità della dispersione del medicinale veterinario nel mangime è altresì cruciale per la fabbricazione di un mangime medicato sicuro ed efficiente. Pertanto, si dovrebbe prevedere la possibilità di definire criteri, per esempio dei valori obiettivo, per l'omogeneità dei mangimi medicati;

    gli operatori del settore dei mangimi fabbricano all'interno dello stesso impianto una vasta gamma di mangimi per diversi tipi di animali bersaglio e contenenti diversi tipi di composti, quali additivi per mangimi o medicinali veterinari; la fabbricazione successiva di vari tipi di mangimi nella stessa linea di produzione può comportare la presenza lungo la linea di tracce di una sostanza attiva che si ritrovano all'inizio della produzione di altri mangimi. Tale trasferimento di tracce di una sostanza attiva da un lotto di produzione a un altro è detto «contaminazione incrociata»;

    la contaminazione incrociata può verificarsi durante la fabbricazione, la lavorazione, lo stoccaggio o il trasporto di mangimi nel caso in cui siano utilizzate le stesse attrezzature di produzione e di lavorazione, compresi i miscelatori mobili, gli stessi impianti di stoccaggio o gli stessi mezzi di trasporto per mangimi con diverse componenti. Ai fini del presente regolamento il concetto di «contaminazione incrociata» è utilizzato specificamente per indicare il trasferimento di tracce di una sostanza attiva contenuta in un mangime medicato a un mangime non bersaglio. La contaminazione di mangime non bersaglio con sostanze attive contenute nei mangimi medicati dovrebbe essere evitata o ridotta al minimo;

    al fine di proteggere la salute animale, la salute umana e l'ambiente, dovrebbero essere stabiliti valori massimi di contaminazione incrociata per sostanze attive contenute nei mangimi non bersaglio sulla base di una valutazione scientifica dei rischi effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e in collaborazione con l'Agenzia europea per i medicinali, nonché tenendo conto dell'applicazione di buone prassi di fabbricazione e del principio ALARA «tanto basso quanto ragionevolmente ottenibile» (As Low as Reasonably Achievable — ALARA). Fino al completamento di tale valutazione scientifica del rischio, dovrebbero applicarsi i livelli massimi nazionali di contaminazione incrociata per le sostanze attive contenute nei mangimi non bersaglio, a prescindere dalla loro origine, tenendo conto della contaminazione incrociata inevitabile e del rischio causato dalle sostanze attive in questione;

    l'etichettatura dei mangimi medicati dovrebbe rispettare i principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 767/2009 e dovrebbe essere soggetta a specifici requisiti di etichettatura al fine di fornire all'utilizzatore le informazioni necessarie per la corretta somministrazione dei mangimi medicati. Analogamente, si dovrebbero stabilire limiti alla divergenza tra i contenuti riportati sull'etichetta del medicinale veterinario e i contenuti effettivi;

    i mangimi medicati e i prodotti intermedi dovrebbero essere commercializzati in confezioni o recipienti sigillati per motivi di sicurezza e di protezione degli interessi degli utilizzatori. Questo non dovrebbe applicarsi ai miscelatori mobili che forniscono mangimi medicati direttamente al detentore degli animali;

    la pubblicità di mangimi medicati potrebbe influire sulla salute pubblica e animale e distorcere la concorrenza. Pertanto, la pubblicità di mangimi medicati dovrebbe soddisfare determinati criteri. I veterinari possono valutare correttamente le informazioni disponibili nella pubblicità a ragione della loro conoscenza e della loro esperienza in materia di salute degli animali. La pubblicità di mangimi medicati rivolta a persone che non siano in grado di valutare adeguatamente il rischio associato al loro utilizzo può determinare un uso Pag. 32improprio o un consumo eccessivo di medicinali che potrebbe nuocere alla salute pubblica o animale o all'ambiente;

   atteso che:

    l'articolo 4 del provvedimento in esame individua le competenze autorizzative, di registrazione e riconoscimento degli operatori del settore dei mangimi. Più in particolare, le regioni sono le Autorità competenti per il riconoscimento degli stabilimenti, previo sopralluogo dell'Azienda sanitaria locale, e rilasciano un numero di riconoscimento; le regioni revocano inoltre le autorizzazioni rilasciate agli operatori del settore dei mangimi che esercitano attività non soggette al riconoscimento i quali sono tenuti a notificare notificano la propria attività all'Azienda sanitaria locale;

    come previsto in sede di relazione illustrativa, l'articolo in esame determina il passaggio delle competenze autorizzative nel settore dei mangimi medicati dal Ministero della salute alle regioni e province autonome; tale innovazione è ritenuta dal Governo e dalle stesse regioni e province autonome opportuna in una prospettiva di ottimizzazione e razionalizzazione della procedura;

    i considerata del Regolamento UE come sopra declinati necessitano un attento monitoraggio anche da parte delle autorità centrali;

    l'articolo 7 disciplina la prescrizione di mangimi medicati e prodotti intermedi prevedendo che la relativa prescrizione sia rilasciata esclusivamente da un medico veterinario e in formato elettronico tramite il sistema informativo di tracciabilità e con le informazioni previste dal regolamento UE; il medesimo articolo prevede altresì che nel trasporto sia consentita una tolleranza del 5 per cento in più o in meno tra il peso effettivo del prodotto scaricato presso l'allevamento ed il peso indicato sulla prescrizione veterinaria;

    l'articolo 12 disciplina il sistema di raccolta e smaltimento dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi inutilizzati o scaduti. Al comma 1 si prevede che il detentore di animali, direttamente o tramite accordi stipulati con l'operatore del settore dei mangimi che gli ha fornito i mangimi, provvede alla raccolta e allo smaltimento presso ditte specializzate dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi, qualora questi siano scaduti o non siano stati effettivamente utilizzati per il trattamento indicato nella relativa prescrizione veterinaria. Il comma 2 dell'articolo in esame obbliga il detentore di animali, eccetto il detentore di animali da compagnia, a registrare entro quarantotto ore, nel sistema informativo di tracciabilità, le attività effettuate ai sensi del comma 1. Nella relazione illustrativa al provvedimento si chiarisce che il termine predetto decorre «dall'invio per lo smaltimento» senza tuttavia rendere esplicita tale importante disposizione all'interno dello stesso:

   esprime parere favorevole a condizione che:

    sia salvaguardato almeno un attento monitoraggio da parte del Ministero della salute in riferimento al riconoscimento e al regime autorizzatorio degli stabilimenti di produzione dei mangimi medicati;

    sia rivalutato, in senso più restrittivo, il regime di tolleranza nel trasporto dei mangimi dedicati e prodotti intermedi con riferimento alla necessaria prescrizione rilasciata dal medico veterinario e in formato elettronico;

    siano resi ancora più rigorosi l'etichettatura e il confezionamento dei mangimi medicati al fine di fornire all'utilizzatore le informazioni necessarie per la corretta somministrazione dei mangimi medicati, rafforzando a riguardo il sistema sanzionatorio in caso di mancato rispetto dei requisiti;

    sia esplicitato, all'articolo 12 del provvedimento in esame, il termine entro il quale il detentore sia obbligato a registrare nel sistema informativo di tracciabilità, le attività di raccolta e smaltimento dei mangimi medicati scaduti o non più effettivamente utilizzabili;

    sia ribadito il divieto di impiego dei mangimi medicati per finalità di profilassi Pag. 33o di promotori della crescita (stabilito proprio dal regolamento 2019/4 e che non inerisce direttamente lo schema di decreto legislativo perché non è oggetto di delega), estendendo tale divieto anche agli allevatori extra-europei che desiderano importare i propri prodotti nell'Unione Europea, ciò al fine di dare piena attuazione, per tutti i prodotti presenti sulle piattaforme commerciali unionali, ad un uso più responsabile degli antimicrobici nella lotta contro la resistenza agli antimicrobici negli animali e per la prevenzione della diffusione di batteri resistenti agli antibiotici attraverso la catena alimentare.