CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 ottobre 2023
175.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835-A.

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminati, ai fini del parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti alla proposta di legge C. 835-A, recante «Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico»;

   rilevato che:

    l'emendamento Manzi 7.1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo destinato ai comuni per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, senza prevedere alcuna disciplina attuativa volta a stabilire le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo;

    tale proposta emendativa appare riconducibile alla materia «norme generali sull'istruzione», di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, e alla materia «istruzione», di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

    a fronte di tale intreccio di competenze legislative la giurisprudenza costituzionale richiede opportune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali (sentenze n. 7 del 2016, n. 56 e n. 72 del 2019);

    l'emendamento Manzi 7.1 non prevede alcuna procedura concertativa tra lo Stato e le regioni,

  esprime

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento Manzi 7.1;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1267, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018»;

   rilevato che:

    l'Accordo oggetto del disegno di legge di ratifica si propone di rafforzare e intensificare il dialogo tra le Parti, assicurandone un più coerente inquadramento giuridico, in relazione ad un ampio spettro di settori e di questioni di comune interesse, anche alla luce delle complesse e crescenti sfide regionali e mondiali;

    in particolare l'Accordo disciplina la cooperazione in campi quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia e i trasporti;

    in materia di giustizia, libertà e sicurezza, l'Accordo prevede la promozione dello Stato di diritto, il rafforzamento delle istituzioni, il dialogo sulle politiche in materia di migrazione, la collaborazione nel contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nonché in materia di droghe illecite, il miglioramento della protezione dei dati personali;

    analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con Stati terzi, l'Accordo comprende clausole politiche vincolanti, basate su valori condivisi da entrambe le Parti, in materia di diritti umani, ruolo della Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro e lotta al terrorismo;

    il disegno di legge prevede l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il disegno di legge si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022. C. 924 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 924, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022»;

   rilevato che:

    l'Accordo estende la cooperazione giudiziaria bilaterale con la Repubblica di San Marino facendo seguito a quanto già disciplinato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1964, ratificata dall'Italia con la legge n. 772 del 1973, e dalla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, attuata dal decreto legislativo n. 38 del 2016;

    in particolare, l'Accordo è volto a garantire, prioritariamente, oltre che il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, anche e soprattutto l'osservanza di obblighi e prescrizioni che derivano dall'applicazione delle citate misure, ai fini della sorveglianza della corretta esecuzione delle medesime, qualora riguardino persone che non hanno la cittadinanza o la legale e abituale residenza nello Stato in cui la decisione giudiziaria è stata emessa, bensì nell'altro Stato;

    il disegno di legge prevede l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, individua alcune norme applicabili per attuare l'Accordo dettando le relative disposizioni finanziarie e dispone sull'entrata in vigore della legge di ratifica;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il disegno di legge si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1436, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

   rilevato che:

    il decreto-legge in conversione, a seguito dell'esame in Senato, risulta composto da 41 articoli in luogo degli originari 29, suddivisi in 5 Capi;

    in particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 4, detta misure urgenti a tutela degli utenti che investono i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di trasporto aereo, la disciplina delle licenze per i taxi e il ristoro dei danni patiti nel settore turistico e ricettivo a causa degli incendi estivi in Sicilia e Sardegna; il Capo II, composto dagli articoli da 5 a 12, detta misure urgenti in materia di attività economiche; il Capo III, composto dagli articoli da 13 a 23, reca disposizioni in materia di investimenti; il Capo IV, composto dagli articoli da 24 a 27, reca disposizioni in materia fiscale, intervenendo sulla disciplina del c.d. superbonus 110 per cento e introducendo una imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche; il Capo V, infine, composto dagli articoli 28 e 29 detta le disposizioni finali;

    nell'articolo 13-bis sono confluite le disposizioni del decreto-legge n. 118 del 2023 in materia di investimenti di interesse strategico e che, conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione del decreto-legge n. 118 del 2023 facendone salvi gli effetti nel periodo di vigenza;

    il provvedimento contiene altresì misure urgenti in materia di disapplicazione di alcune disposizioni del codice dei beni culturali alle aree sottoposte al vincolo di rimboschimento (articolo 5-bis), di computo dell'anzianità di servizio negli enti di ricerca (articolo 6, comma 2-bis), di contrasto alla diffusione del «granchio blu» (articolo 10), di sistema sanzionatorio nel settore della riproduzione animale (articolo 10-bis), di imprese viticole colpite da attacchi della peronospora (articolo 11), di calendario venatorio (articolo 11-bis), di sanzioni per detentori munizioni in ambito venatorio (articolo 11-ter), di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (articolo 12-bis) e di misure in materia di enti locali (articoli 21, 21-bis e 21-ter);

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il provvedimento in esame appare prevalentemente riconducibile, nel suo complesso, alle materie «tutela della concorrenza» e «sistema tributario e contabile dello Stato» di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché alle materie «governo del territorio» e «grandi reti di trasporto e di navigazione» di competenza legislativa concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

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     assumono rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni, le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere g) e s), della Costituzione), la materia «protezione civile» di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e la materia agricoltura, riconducibile alla competenza legislativa residuale regionale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

     la giurisprudenza costituzionale, a fronte di un intreccio di competenze legislative, richiede, in attuazione del principio di leale collaborazione, l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, appare orientata (sentenza n. 7 del 2016) a ritenere l'intesa quale forma più idonea di coinvolgimento nel caso di prevalenza di una materia di competenza legislativa concorrente o di una materia di competenza legislativa residuale regionale, ovvero (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019) l'acquisizione del parere in presenza di un «nodo inestricabile» di competenze nel quale non sia possibile stabilire la prevalenza di una materia di competenza legislativa concorrente o residuale regionale;

     in tale quadro, caratterizzato da un intreccio di competenze, il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento: all'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico al fine di velocizzare il servizio taxi (articolo 3, comma 8); alla ripartizione del fondo per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese di pesca e acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione del cosiddetto «granchio blu» (articolo 10, comma 2-bis); al riparto delle risorse stanziate per le imprese viticole colpite da peronospora (articolo 11, comma 2-bis); alla nomina del commissario straordinario per l'attuazione dei programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale (articolo 13, comma 3); all'adozione delle ordinanze del commissario straordinario per l'attuazione dei programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale (articolo 13, comma 4); alla localizzazione delle opere comprese nei programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale (articolo 13, comma 6) nonché al riparto prioritario a favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali della primavera 2023 delle risorse del fondo per la rigenerazione urbana (articolo 23, comma 1-ter);

     l'articolo 4, comma 2, che demanda a un decreto ministeriale la ripartizione delle risorse del fondo per il ristoro di viaggiatori e operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni per gli eventi avversi verificatisi in Sicilia e Sardegna nel luglio e agosto 2023, potrebbe prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata in quanto incide anche sulla materia del turismo, ricondotta alla competenza legislativa residuale regionale;

     l'articolo 10, comma 2, che affida a un decreto ministeriale la definizione delle modalità di erogazione delle risorse del fondo istituito per il contrasto della diffusione del «granchio blu», potrebbe prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del concorso della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che appare prevalente, e della competenza legislativa residuale regionale in materia di pesca;

     all'articolo 17, comma 3-quinquies, che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per l'individuazione dei requisiti tecnici di protezione per i veicoli del trasporto pubblico locale per tutelare la sicurezza degli operatori di guida, potrebbe essere valutata la previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata alla luce del carattere residuale regionale della competenza legislativa coinvolta;

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     all'articolo 19, comma 2, che demanda a un decreto ministeriale le modalità di riparto tra gli enti locali del fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, potrebbe essere valutata la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (governo del territorio),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.