CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 settembre 2023
172.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , considerando comunque obbligatoria l'applicazione della direttiva per i comuni e le province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza.
3.1. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) inserire tra i soggetti ai quali deve essere applicata obbligatoriamente la direttiva (UE) 2022/2555 anche tutte le imprese culturali che siano impegnate nel settore della gestione dei siti culturali o museali, o organizzino attività ed eventi, oltre a quelle impegnate nello svolgimento di attività di produzione di contenuti digitali secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;.
3.2. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva 2022/2555, che i soggetti di cui alla lettera g) si dotino di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee, salvo che ciò non sia possibile;.
3.3. Cesa, Bicchielli, Alessandro Colucci.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva 2022/2555, che i soggetti di cui alla lettera g) si dotino prioritariamente di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee al fine di garantire gli obiettivi di sicurezza nazionali e europei nel pieno rispetto delle relative legislazioni;.
3.4. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere che, per ciascuna misura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, siano indicate puntualmente le relative tecnologie necessarie ad assicurarne l'effettiva attivazione. L'adozione delle medesime tecnologie deve essere verificata nell'ambito dei controlli;.
*3.5. Cesa, Bicchielli, Alessandro Colucci.
*3.6. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) prevedere, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, anche attraverso la revisione di misure già esistenti, meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali Pag. 80soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima;.
**3.7. Cesa, Bicchielli, Alessandro Colucci.
**3.8. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

ART. 9.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) assicurare che una parte significativa dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a finanziare progetti aventi lo scopo di individuare e sviluppare tecnologie che consentano la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo con interventi volti a sostenere il rinnovo delle flotte, l'efficientamento energetico delle navi, gli investimenti nella ricerca finalizzata all'individuazione e alla produzione di carburanti alternativi meno inquinanti e alla realizzazione di un'adeguata rete logistica e di distribuzione, in modo da garantire l'effettiva disponibilità sul mercato di questi ultimi nel più breve tempo possibile;.
9.1. Frijia, Raimondo, Deidda, Baldelli, Cangiano, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) assicurare, in considerazione dell'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che prevede l'estensione dell'EU-ETS al settore del trasporto marittimo e in coerenza con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti di merce originate e con destino in Italia e nell'Unione europea, la salvaguardia delle imprese dei porti italiani, che svolgono prevalentemente attività di transhipment, e dei relativi livelli occupazionali, al fine di scongiurare il rischio di delocalizzazione a causa della perdita di competitività rispetto agli impianti portuali non europei;.
9.2. Frijia, Raimondo, Deidda, Baldelli, Cangiano, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) destinare al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, sezione «Fondo per la compensazione degli svantaggi», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, una parte significativa dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS, al fine di compensare i maggiori costi derivanti dalla condizione di insularità e di garantire il necessario sostegno ai cittadini e alle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, al fine di evitare che il regime previsto dalla citata direttiva comporti oneri supplementari per il trasporto a carico dei passeggeri residenti e del traffico turistico.
9.7. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) assicurare, al fine di ridurre gli svantaggi derivanti dall'insularità e nel pieno rispetto del diritto alla continuità territoriale garantito dall'articolo 119 della Costituzione, il necessario sostegno alle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, al fine di evitare che il regime previsto dalla citata direttiva comporti oneri supplementari per il trasporto a carico dei passeggeri residenti e del traffico turistico;.
9.3. Frijia, Raimondo, Deidda, Baldelli, Cangiano, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

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  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) utilizzare, attraverso la destinazione al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, sezione «Fondo per gli investimenti strategici», parte dei proventi di cui alla lettera e) al fine di incentivare la produzione del SAF.
9.8. Il Relatore.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g) destinare le risorse aggiuntive derivanti dall'eliminazione delle quote di emissione a titolo gratuito per il settore del trasporto aereo prioritariamente al finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
9.9. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023» (C. 1342 Governo);

   rilevato che:

    l'articolo 9 reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959, che intervengono modificando la disciplina del sistema EU ETS, il sistema dell'Unione europea per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

    in particolare, la direttiva (UE) 2023/958 interviene in materia di contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione, rivedendo la normativa dell'UE in materia di ETS nel settore aereo, disponendo la graduale eliminazione, delle quote di emissione a titolo gratuito per il settore del trasporto aereo, fino all'attuazione, a decorrere dal 2026, della messa all'asta integrale;

    la direttiva (UE) 2023/959 dispone, fra l'altro, l'estensione del sistema EU ETS al settore del trasporto marittimo;

    pur risultando condivisibile l'obiettivo della riduzione delle emissioni inquinanti nel settore del trasporto marittimo, l'estensione del sistema EU ETS a tale settore, nei termini delineati dalla direttiva, rischia di determinare una perdita di competitività dei porti europei, con il rischio di una progressiva delocalizzazione verso gli altri porti del Mediterraneo, risultando fortemente penalizzante per il settore portuale nazionale;

    il «considerando» n. 28 della direttiva riconosce che con l'aumento dei costi di trasporto marittimo si determina un «rischio di elusione»;

    il nuovo articolo 3 octies octies della direttiva 2003/87/CE introdotto dalla direttiva direttiva (UE) 2023/959 – dispone, al paragrafo 3, che la Commissione europea controlla l'attuazione della direttiva in relazione al trasporto marittimo in particolare al fine di individuare comportamenti elusivi ed evitarli sin dalla fase iniziale. La Commissione monitora inoltre gli effetti per quanto riguarda, tra l'altro, gli eventuali aumenti dei costi di trasporto, le distorsioni del mercato e i cambiamenti nel traffico portuale, quali l'elusione dei porti e il cambiamento di centri di trasbordo, la competitività complessiva del settore marittimo negli Stati membri e, in particolare, gli effetti sui servizi di trasporto marittimo che costituiscono servizi essenziali di continuità territoriale. Se del caso, la Commissione propone misure per garantire l'efficace attuazione della direttiva in relazione al trasporto marittimo, in particolare misure volte ad affrontare le tendenze riguardanti le società di navigazione che cercano di eludere le prescrizioni della direttiva,

   delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente osservazione:

   alla luce di quanto evidenziato in premessa, siano adottate tutte le necessarie Pag. 83iniziative a livello europeo per una tempestiva revisione della direttiva (UE) 2023/959, al fine di superare le distorsioni del mercato in danno delle infrastrutture portuali europee e, in particolare, italiane, estendendo il regime applicato ai porti del Mediterraneo non europei anche ai porti europei di trasbordo di container.

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ALLEGATO 3

5-00704 Traversi: Realizzazione dello «Skymetro Val Bisagno Genova».

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con riferimento a quanto richiesto con l'atto di sindacato ispettivo, rappresento quanto segue.
  In premessa, preciso che per gli interventi di trasporto rapido di massa di natura strategica destinati alle grandi città, l'attribuzione delle risorse avviene mediante assegnazione diretta, tramite leggi specifiche o decreti ministeriali attuativi di disposizioni legislative che già individuano gli Enti locali beneficiari.
  Nel caso di specie, l'intervento cui fa riferimento l'onorevole interrogante «SkyMetro Val Bisagno Genova» è beneficiario di un contributo previsto dal decreto interministeriale 97 del 2022, attuativo dell'articolo 1, comma 393, della legge di bilancio 2022, finalizzato a promuovere la sostenibilità della mobilità urbana delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino.
  Le indicazioni circa il riparto delle risorse del citato decreto sono state fornite dal Ministro pro tempore, il quale ha individuato l'elenco delle città indicate con evidenza dei fabbisogni espressi dalle medesime in termini di realizzazione di interventi nel settore del trasporto rapido di massa. Per il comune di Genova, risultava in elenco anche lo «SkyMetro Val Bisagno Genova».
  Con successive comunicazioni, il Ministro pro tempore ha informato i Sindaci delle città indicate di avere ritenuto prioritarie le richieste espresse, chiedendo di compilare una scheda informativa con le specifiche progettuali delle opere individuate.
  In quella dell'intervento in oggetto, trasmessa dal sindaco di Genova in data 23 febbraio 2022, veniva precisata l'estensione della rete metropolitana lungo la Val Bisagno prevista dal PUMS, significando che il Piano prevedeva il prolungamento della metropolitana lungo la direttrice su cui si sviluppa il tracciato dello Skymetro.
  Sulla base delle informazioni acquisite tramite le schede è stato elaborato l'Allegato 1 al citato decreto 97 del 2022.
  Allo stato attuale, il MIT è in attesa della documentazione necessaria per le verifiche tecnico-economiche di competenza, come previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto 97, ai fini del completamento delle procedure di erogazione del contributo.
  In chiusura, preciso che l'altro intervento citato dall'interrogante «Prolungamento a Rivarolo e completamento Stazione Martinez/Terralba», rientra nell'ambito dell'Avviso n. 2 per la presentazione di istanze per accesso alle risorse destinate al Trasporto Rapido di Massa ad Impianti Fissi.
  Tale progetto, inizialmente idoneo ma non finanziabile per indisponibilità di risorse, è stato finanziato per un importo di circa 75 milioni di euro con il decreto ministeriale n. 191 del 7 agosto scorso, di cui si darà conto in dettaglio nella risposta all'interrogazione dell'onorevole Iaria.

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ALLEGATO 4

5-00763 Porta: Rinnovo dell'Accordo con il Brasile in materia di conversione di patenti di guida.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In merito all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federativa del Brasile sul riconoscimento reciproco in materia di conversione delle patenti di guida, rispondo con gli elementi forniti anche dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).
  L'Accordo precedente era stato concluso il 2 novembre 2016 ed era entrato in vigore il 13 gennaio 2018. I suoi effetti sono cessati il 13 gennaio 2023.
  Pur disponendo di una normativa nazionale sulla privatezza, il Brasile non rientra tra i paesi terzi destinatari di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, pertanto è necessario che le Parti concludano un nuovo Accordo in linea con la disciplina europea in materia di protezione dati (Regolamento Generale sulla Protezione Dati dell'UE n. 679 del 2016), come evidenziato dagli onorevoli interroganti.
  Il MAECI ha, quindi, tempestivamente avviato un negoziato con la controparte brasiliana per la conclusione di un nuovo Accordo già a partire dall'11 marzo 2022, in considerazione anche della portata e degli effetti dell'Accordo sull'esercizio delle attività lavorative dei cittadini italiani e brasiliani.
  Il 21 dicembre 2022 il MAECI ha trasmesso alle autorità brasiliane una bozza di nuovo accordo da parte italiana, con contestuale richiesta di chiarimenti su informazioni tecniche.
  Nello scorso mese di gennaio, il MIT ha inviato alla controparte brasiliana, per tramite del MAECI, la bozza degli allegati tecnici all'Accordo indispensabili all'applicazione dello stesso.
  La complessità del negoziato tecnico (su tabelle di equipollenza e modelli di patenti) deriva dal fatto che in Brasile dal 1° giugno 2022 viene rilasciato un unico modello di patente valido per tutto il Paese, ma per alcune categorie risulterebbero essere tuttora vigenti 27 modelli diversi, uno per ciascuno Stato federale.
  A tal proposito, il MIT ha inviato lo scorso 27 aprile una nota formale per aggiornamenti e chiarimenti legati a tali aspetti della normativa brasiliana che il successivo 3 maggio il MAECI ha trasmesso alla controparte brasiliana per poter giungere ad un testo consolidato e comprensivo degli allegati tecnici.
  Il 12 settembre scorso, tali informazioni sono state inviate da parte brasiliana, la quale ha inoltre richiesto ulteriori chiarimenti relativi alle categorie di patenti di guida italiane. Il successivo 18 settembre, il MAECI ha trasmesso al MIT la documentazione prodotta dalle autorità brasiliane contenente gli elementi in riscontro a quanto richiesto dal MIT e le ulteriori informazioni tecniche riguardanti la normativa italiana di settore.
  La documentazione pervenuta è, attualmente, all'esame del MIT che provvederà al più presto a fornire un riscontro completo garantendo di dare seguito tempestivamente agli adempimenti successivi, nonché di rispondere alle ulteriori richieste d'informazioni avanzate dal Brasile.
  Il MIT e il MAECI assicurano che continueranno a riservare la massima importanza alla conclusione dell'Accordo e confermano l'impegno per una sua rapida definizione, a tutto vantaggio delle collettività dei nostri Paesi. L'obiettivo è di giungere alla finalizzazione del testo con la controparte, alla firma e alla conseguente ratifica parlamentare.

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ALLEGATO 5

5-00825 Iaria: Realizzazione della «nuova Linea 12» presso la città di Torino.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Il quesito posto mi consente di fornire un aggiornamento rispetto al question time discusso in questa Commissione lo scorso 21 marzo, presentato dal medesimo onorevole interrogante.
  Il Comune di Torino ha presentato istanza di finanziamento nel gennaio 2021 ai sensi dell'Avviso n. 2 per la presentazione di istanze per accesso alle risorse destinate al Trasporto Rapido di Massa ad Impianti Fissi del progetto denominato Prolungamento linea tranviaria 12 all'Allianz Stadium e recupero trincea ferroviaria Torino-Ceres. L'intervento è stato valutato positivamente dai competenti uffici tecnici del MIT e, dunque, inserito nella graduatoria di merito tra i progetti idonei ma non finanziabili per indisponibilità di risorse.
  Con legge di bilancio 2023 sono state rese disponibili ulteriori risorse, che hanno consentito il finanziamento di nuovi interventi.
  Il MIT ha concluso le verifiche sugli interventi idonei, approvando il progetto per il prolungamento della linea 12 di Torino per un contributo corrispondente all'intero costo di realizzazione, pari a 221.721.410 milioni di euro.
  Il relativo decreto ministeriale per il riparto delle risorse ai progetti finanziati ha acquisito l'intesa in Conferenza Unificata lo scorso 7 giugno 2023.
  Il successivo 7 agosto, detto provvedimento è stato firmato dal Ministro Salvini ed è stato registrato alla Corte dei conti lo scorso 25 settembre.
  Il progetto, che si articola in 2 macro-tratte oggetto di specifici interventi, la tratta Sud 12 Lepanto – Corso Giulio Cesare e la tratta Nord Corso Giulio Cesare – Allianz Stadium, rappresenta un investimento strategico per la mobilità dei cittadini nell'area nord di Torino.

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ALLEGATO 6

5-01320 Barbagallo: Emanazione del regolamento di attuazione del cd. «Marebonus».

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante, evidenzio che il 13 giugno scorso lo schema di regolamento cosiddetto Marebonus – recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi – è stato trasmesso dal MIT al Ministero dell'economia e delle finanze per il prescritto concerto.
  Lo scorso 11 agosto il MIT ha acquisito detto concerto dal MEF ed il successivo 14 agosto, il MIT ha richiesto il relativo parere al Consiglio di Stato.
  Con nota del 22 settembre, è pervenuto il parere favorevole del suddetto consesso e lo scorso 25 settembre detto Regolamento è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  Successivamente, si procederà con tempestività a mettere in atto i conseguenti adempimenti, al fine di garantire il finanziamento della misura a tutela della sostenibilità economica delle imprese italiane e della competitività a livello nazionale ed internazionale, in favore di un comparto centrale per lo sviluppo dell'intermodalità.

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ALLEGATO 7

5-01366 Ghirra: Continuità territoriale marittima verso la Sardegna.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In riferimento all'atto ispettivo parlamentare oggetto e riguardo a quanto considerato in premessa e formulato in quesito dall'onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.
  I vigenti contratti di concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci, relativi alle linee Napoli-Cagliari-Palermo, Genova-Porto Torres (limitatamente al periodo invernale) e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, con obblighi di servizio pubblico per la continuità territoriale, prevedono un sistema tariffario basato sulle tariffe massime applicabili all'utenza.
  In particolare, le tariffe destinate ai residenti rimangono costanti per l'intero anno, non prevedendo alcuna differenza tra alta e bassa stagione.
  Le tariffe indicate, onnicomprensive di tutte le ulteriori voci accessorie, restano costanti in termini nominali per l'intera durata dell'affidamento del servizio e la rivalutazione per l'inflazione programmata, come da ultimo Documento di Economia e Finanza, verrà effettuata in sede di verifica del Piano Economico Finanziario (PEF), al termine dell'affidamento o del primo periodo regolatorio, e conteggiata nella revisione finale del corrispettivo.
  Si evidenzia, al riguardo, che l'impatto della variazione del costo del carburante è quindi incluso nella formula di aggiornamento del sussidio.
  Infine, qualora nel corso dell'affidamento sopravvengano aumenti del prezzo del carburante eccedenti il 10 per cento, rispetto a quanto stimato nel PEF previsionale dell'impresa di navigazione, questa potrà richiedere il provvisorio adeguamento del corrispettivo, da verificare alla conclusione del periodo regolatorio e/o dell'affidamento del servizio.
  Pertanto, tali contratti, a differenza della precedente Convenzione, non prevedono in alcun caso un aumento delle tariffe da applicare all'utenza.
  Gli eventuali aumenti del prezzo del carburante, quali quelli che si sono registrati nel recente periodo, connessi a straordinari eventi di politica internazionale, prevedono un adeguamento del corrispettivo pagato dall'Amministrazione e non incidono, quindi, né sulle tariffe, né sul prezzo finale delle merci o sull'economia dei territori insulari.
  Diversamente, con riferimento alla linea Civitavecchia-Olbia, le tariffe massime all'utenza, applicate esclusivamente nel periodo invernale, sono aggiornate con cadenza quadrimestrale sulla base di una formula specifica che prende a base il livello regolamentato dell'ultimo quadrimestre in regime di oneri di servizio pubblico, posta l'irrilevanza della dinamica tariffaria attuata in alta stagione.
  Pertanto, le linee Civitavecchia-Olbia e Genova-Porto Torres nel periodo estivo (dal 1° giugno al 30 settembre) sono gestite dalle relative compagnie di navigazione in regime di libero mercato e, quindi, non soggette all'imposizione di tariffe massime.
  Per quanto riguarda la cessione di quote di capitale azionario della Moby SpA in favore della MSC, si fa presente che si tratta di un concordato fra imprese armatoriali e fra queste ultime e le organizzazioni sindacali di settore.
  Il Ministero del lavoro, sentito sul tema, ha comunicato di non aver ricevuto ad oggi alcuna comunicazione né richiesta di intervento, per quanto di propria competenza.
  In tema di tutela dei lavoratori, le prestazioni di integrazione salariale relativamente ai lavoratori del settore marittimoPag. 89 sono erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale Solimare. Con decreto interministeriale Lavoro/MEF dell'8 agosto 2023, il Fondo è stato esteso a tutti i datori di lavoro del settore, a prescindere dal numero dei dipendenti e di causali.
  Garantisco la massima attenzione del Governo sulla vicenda, a tutela della salvaguardia dei livelli occupazionali delle lavoratrici e dei lavoratori, al fine anche di garantire la continuità territoriale marittima verso la Sardegna.