CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 settembre 2023
172.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale sulle intercettazioni e sulla conservazione delle comunicazioni elettroniche per un corretto e integrale recepimento dell'articolo 15, paragrafo 1, della Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Causa 162/2022.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) assicurare, tramite le opportune modifiche normative, che ingerenze gravi nei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come quelle derivanti dall'acquisizione e conservazione dei dati relativi alle comunicazioni, al traffico ed ai dati relativi all'ubicazione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 2002/58/CE, siano giustificati solo dalla lotta alle forme gravi di criminalità e alla prevenzione di minacce gravi alla sicurezza pubblica, conformemente al principio di proporzionalità;

   b) modificare il codice di procedura penale al fine di chiarire che i dati personali relativi alle comunicazioni, al traffico e all'ubicazione conservati in applicazione di una misura adottata ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta alla criminalità grave e messi a disposizione delle autorità competenti, non possono essere successivamente trasmessi ad altre autorità e utilizzati ai fini della lotta contro condotte illecite di natura corruttiva.
3.01. Enrico Costa.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1342 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023;

   premesso che:

    l'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, la consueta delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali;

    l'articolo 3, tra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione reca, alla lettera l), la revisione del sistema sanzionatorio mediante l'introduzione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla citata direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32 comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

    analoga disposizione è contenuta all'articolo 4, che alla lettera h) prevede quale criterio direttivo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici, l'introduzione di sanzioni anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

    l'allegato A reca la direttiva (UE) 2022/2464, in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità;

    il medesimo allegato A prevede la direttiva (UE) 2023/977, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, volta a rendere più efficace ed efficiente la collaborazione tra gli organismi nazionali che contrastano criminalità e terrorismo all'interno degli Stati dell'Unione europea;

   considerato che:

    i citati articoli 3, comma 1, lettera l) e 4, comma 1, lettera h), consentono di derogare ai principi e criteri direttivi previsti, in generale, dalla legge n. 234 del 2012 in relazione ai limiti minimi e massimi delle sanzioni amministrative e penali senza recare ulteriori principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega ivi prevista; in proposito, si ricorda che secondo la giurisprudenza costituzionale il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega nella materia penale è più elevato, ciò perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei princìpi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (vedasi, da ultimo, la sentenza n. 174 del 2021),

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

  con la seguente osservazione:

   si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera l) e dell'articolo 4, comma 1, lettera h), per le ragioni esposte in premessa.