CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 settembre 2023
171.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 3

GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 27 settembre 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

  La seduta comincia alle 14.20.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Perugia (procedimento n. 2089/19 RGNR n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 3).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 20 settembre 2023.

  Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di ordinario Perugia – Sezione Gip-Gup (procedimento n. 2089/19 RGNR – n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 3).
  Ricorda che nella seduta del 13 settembre scorso la relatrice, deputata Dondi, ha illustrato la vicenda alla Giunta.
  Avverte inoltre che l'onorevole Sgarbi – ritualmente invitato a fornire chiarimenti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera – ha inviato una memoria scritta, che la relatrice ha illustrato nella seduta del 20 settembre scorso.
  Chiede, quindi, all'onorevole Dondi di intervenire per formulare, se ritiene, una proposta di deliberazione.

  Daniela DONDI (FDI), relatrice, prima di formulare la proposta alla Giunta, desidera brevemente riepilogare i fatti che sono alla base della richiesta di deliberazione proveniente dal Tribunale di Perugia e sintetizzare le tesi dell'autorità giudiziaria richiedente e dell'on. Sgarbi in ordine alla sussistenza dei presupposti della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Innanzitutto, ricorda che il procedimento penale pendente presso il predetto Tribunale trae origine da una denuncia-Pag. 4querela sporta nei confronti dell'ex deputato Vittorio Sgarbi dalla dottoressa Laura Condemi (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma), per il reato di cui all'articolo 595, comma terzo, del codice penale e all'articolo 13 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione aggravata a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione). Secondo quanto emerge dalla documentazione agli atti, la querela della dott.ssa Condemi consegue alle affermazioni che il predetto ex deputato ha reso prima alla testata giornalistica ilGiornale.it del 30 novembre 2018 (poi pubblicate anche sulla versione cartacea) e successivamente alla trasmissione radiofonica I Lunatici, andata in onda su Rai Radio 2 il 2 dicembre 2018. Le dichiarazioni ritenute diffamatorie sono state rese dall'on. Sgarbi appena appresa la notizia dell'indagine condotta nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Roma per il reato di cui all'articolo 178, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004 (contraffazione di opere d'arte), per avere autenticato opere asseritamente false dell'artista contemporaneo Gino De Dominicis. Come la Giunta ha potuto verificare e come pure risulta dal capo di imputazione che lo riguarda, nelle dichiarazioni rese al Giornale, l'on. Sgarbi disse: «mai il nucleo di tutela del patrimonio artistico dei carabinieri era arrivato più in basso mettendo l'ignoranza al servizio della cecità e della mancanza di giudizio di un magistrato, tale Laura Condemi» e definì l'indagine «irresponsabile e criminale». Nell'intervista radiofonica, invece, l'on. Sgarbi definì la dott.ssa Condemi «una povera disperata».
  In secondo luogo, per quanto attiene più specificamente alla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ricorda che: 1) il GIP del Tribunale di Perugia ha rigettato l'eccezione di insindacabilità formulata dalla difesa dell'on. Sgarbi, in quanto non ha ritenuto sussistente alcun collegamento o nesso funzionale con l'attività parlamentare svolta dall'on. Sgarbi stesso; 2) diversamente, ad avviso dell'on. Sgarbi, le dichiarazioni oggetto di querela dovrebbero ritenersi collegate all'attività parlamentare da lui svolta durante il mandato. Non si tratterebbe, peraltro, di un generico riferimento a pregresse «battaglie politiche», bensì di un rapporto di «nesso funzionale» con opinioni espresse e voti dati sullo specifico tema della tutela del patrimonio artistico e culturale e delle indagini condotte in tale ambito. In particolare, l'on. Sgarbi fa riferimento alla dichiarazione di voto contrario in Aula del 18 ottobre 2018 sulla votazione finale dell'AC 843, recante «disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale», in occasione della quale affermò: «nessuno, conoscendo la falsità, farebbe una perizia in favore: cercherebbe di farla fare ad altri».
  Ciò premesso, propone alla Giunta di stabilire che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale n. 2089/19 RGNR – n. 311/20 RG GIP presso il Tribunale di Perugia costituiscono opinioni espresse dall'on. Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare. A sostegno di tale conclusione, depongono a suo avviso le seguenti considerazioni.
  Innanzitutto rileva che, anche a voler seguire il noto orientamento particolarmente restrittivo della Corte costituzionale, le dichiarazioni in questione dell'on. Sgarbi sembrano costituire la proiezione esterna – declinata specificamente nel caso concreto concernente l'inchiesta sulla presunta falsificazione delle opere del maestro De Dominicis – di alcune affermazioni di carattere generale dell'on. Sgarbi contenute in interventi e in atti parlamentari. Si riferisce più specificamente alla già menzionata dichiarazione di voto contrario in Aula del 18 ottobre 2018 (data immediatamente precedente alle dichiarazioni all'origine della querela, che sono del 30 novembre/2 dicembre 2018) sulla votazione finale dell'AC 843, recante «disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale». In tale circostanza – come prima anticipato – l'ex deputato de quo svolse considerazioni molto critiche sulle norme in via di approvazione e censurò in particolare proprio la previsione dell'irrogazione di una pena nell'ambito di una disposizione relativa all'autenticazione di opere false. Analogamente, evidenzia che nell'interrogazione a risposta Pag. 5scritta 4-01827 dell'8 dicembre 2018, l'on. Sgarbi – nel richiamare il caso della cosiddetta Tavola Doria (opera falsamente attribuita a Leonardo), caso menzionato, peraltro, proprio nell'intervista a I Lunatici del 2 dicembre precedente – criticò severamente le indagini condotte dal Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e dalla Procura di Roma, definendole «approssimative e inadeguate» nonché «un'inutile e dispersiva azione di recupero di una crosta».
  In secondo luogo, richiama anche in relazione al caso in esame l'esigenza – più volte ribadita dalla Giunta anche nella presente legislatura – di pervenire a un criterio ermeneutico della insindacabilità dei parlamentari che vada oltre la formalistica ricerca dello specifico atto tipico pregresso. In particolare, la Giunta ha avuto modo di sottolineare sovente la necessità di superare tale puntiglioso formalismo, che non appare adeguato alle esigenze di un dibattito politico nel quale il parlamentare deve poter utilizzare tutti gli strumenti e i modi di comunicazione pubblica propri della società attuale; modi che sono caratterizzati spesso da una necessità di immediatezza della comunicazione, che è inconciliabile con il predetto formalismo. È stato anche più volte rilevato, poi, che il parlamentare dovrebbe sentirsi libero di assicurare il proprio raccordo con l'opinione pubblica anche tramite l'uso dei mezzi di comunicazione, esercitando il diritto di critica nell'immediatezza dei tempi presupposti in tale contesto. D'altra parte, tale esigenza sembra essere stata colta – almeno a livello di principio – dalla sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 2018, ove è stato evidenziato che «non è da escludere, in astratto, che nel sistema costituzionale italiano l'insindacabilità possa coprire anche dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare».
  Con specifico riferimento alla fattispecie in questione, occorre a suo avviso evidenziare che – nel procedimento penale avviato dalla Procura di Roma nel 2013 (n. 13359/2013 RGNR) – l'on. Sgarbi è stato sottoposto a indagini (e financo intercettato) per quasi cinque anni, in relazione a reati particolarmente infamanti quali l'associazione per delinquere e la contraffazione di opere d'arte (reato, quest'ultimo, particolarmente disonorevole per un critico d'arte di fama internazionale qual è Sgarbi stesso). Così come ritiene debba sottolinearsi con forza che tali indagini si sono rivelate del tutto infondate fin dall'udienza preliminare, tant'è che il GUP del Tribunale di Roma le ha definite «fumose» e ha assolto l'on. Sgarbi perché il fatto non costituisce reato (sentenza 30 giugno/6 luglio 2021). Sembra esservi stato, dunque, una sorta di «accanimento giudiziario» nei confronti di un deputato della Repubblica che, paradossalmente, si è sempre battuto nella sua attività parlamentare contro l'eccessiva durata dei processi, contro l'uso «disinvolto» delle inchieste giudiziarie e a favore, invece, di una giustizia indipendente e imparziale.
  A suo avviso, pertanto, nella fattispecie all'esame della Giunta, l'on. Sgarbi, pur partendo dalla propria esperienza personale, ha voluto informare il Paese dei fatti che toccano direttamente la corretta amministrazione della giustizia e che hanno spesso effetti devastanti sulla vita e sulla libertà dei cittadini, quando questi sono sottoposti al calvario di indagini che spesso durano anni e talvolta si risolvono in un nulla di fatto. Le frasi pronunciate, quindi – pur essendo molto aspre e forti nei toni – rappresentano, dal suo punto di vista, un giudizio e una critica di natura sostanzialmente politica sui malfunzionamenti della giustizia italiana, che sono sempre stati al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica e del dibattito politico-parlamentare.
  Alla luce delle considerazioni che precedono, propone alla Giunta di stabilire che le dichiarazioni che l'on. Sgarbi ha reso prima alla testata giornalistica ilGiornale.it del 30 novembre 2018 (poi pubblicate anche sulla versione cartacea) e successivamente alla trasmissione radiofonica I Lunatici, andata in onda su Rai Radio 2 il 2 dicembre 2018, siano insindacabili ai sensi Pag. 6dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Enrico COSTA, presidente, chiede ai colleghi se intendono intervenire.

  Devis DORI (AVS) chiede se sia possibile sapere per la prossima seduta – eventualmente attraverso gli uffici – la data di effettivo deposito, da parte dell'on. Sgarbi, dell'interrogazione n. 4-01827 del 2018.

  Enrico COSTA, presidente, non essendovi ulteriori interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta, nella quale si procederà a votare la proposta della relatrice.

Comunicazioni del Presidente.

  Enrico COSTA, presidente, comunica che, il 20 settembre scorso, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (CSM) ha trasmesso alla Camera una nuova richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche disposte nei confronti di Cosimo Maria Ferri, deputato all'epoca dei fatti. Tale richiesta trae origine dal procedimento disciplinare avviato nel 2019 nei confronti dello stesso on. Ferri nella sua qualità di magistrato, sia pure in aspettativa per mandato parlamentare (proc. n. 93/2019 RG).
  Al riguardo ricorda che, con sentenza n. 157 del 20 luglio scorso, la Corte costituzionale: 1) ha annullato la precedente deliberazione del 12 gennaio 2022 (Doc. IV, n. 10-A) con cui la Camera aveva negato l'autorizzazione all'utilizzo delle medesime captazioni informatiche; 2) ha dichiarato l'illegittimità della predetta deliberazione nella misura in cui essa era basata sul presupposto che le intercettazioni delle comunicazioni dell'on. Ferri fossero state acquisite in maniera indiretta/mirata (e non casuale) nell'ambito del diverso procedimento penale riguardante il dott. Palamara e che, in quanto tali, esse avrebbero necessariamente richiesto l'autorizzazione preventiva della Camera ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003; 3) ha rinviato la questione alla Camera per una nuova valutazione circa la sussistenza dei presupposti ai quali l'utilizzazione delle intercettazioni effettuate in un diverso procedimento è condizionata, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 140 del 2003. Segnala che – a quanto consta – è la prima volta che la Corte costituzionale ha annullato una delibera della Camera chiedendo al contempo di riesaminare la richiesta proveniente dall'autorità giudiziaria.
  Fa presente che la nuova richiesta della sezione disciplinare del CSM è stata trasmessa dal Presidente della Camera alla Giunta il 21 settembre e che, pertanto (salvo eventuale richiesta di proroga), la Giunta dovrà approvare una proposta per l'Assemblea (di concessione o meno dell'autorizzazione) entro il prossimo 21 di ottobre (cioè entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera).
  Ricorda inoltre che, in base allo stesso articolo 18 del Regolamento, l'on. Ferri sarà invitato a fornire alla Giunta – di persona o mediante l'invio di apposite note scritte – i chiarimenti che ritiene opportuni sulla richiesta in esame. Ciò, analogamente a quanto accade con riferimento alle procedure relative all'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Comunica poi ai colleghi di aver affidato all'on. Pittalis l'incarico di riferire alla Giunta, anche in considerazione del fatto che egli è stato relatore in occasione della prima richiesta inviata dal CSM nel corso della passata legislatura.
  Informa, infine, che gli Uffici stanno distribuendo una prima documentazione di base, che è necessaria a valutare approfonditamente questa nuova richiesta proveniente dall'Organo di autogoverno della magistratura. Si tratta in particolare: a) di una raccolta delle principali sentenze della Corte costituzionale in materia di intercettazioni di comunicazioni riguardanti i parlamentari; b) della documentazione di rilievo concernente la richiesta inviata dal CSM nella scorsa legislatura e in particolare: i) della richiesta stessa; ii) della relazione della Giunta per l'Assemblea; iii) del ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal CSM innanzi alla Consulta che ha dato origine alla citata sentenza n. 157/2023; c) Pag. 7della nuova richiesta del CSM inviata il 20 settembre scorso.
  Con tali comunicazioni chiude la seduta della Giunta e dà avvio alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al fine di programmare il calendario delle sedute da dedicare all'esame della nuova richiesta del CSM.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 27 settembre 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.