CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 settembre 2023
169.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-
BIS, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 20 settembre 2023. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

  La seduta comincia alle 15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.
C. 1342 Governo.
(Parere alla Commissione XIV).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Gianfranco ROTONDI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1342 e rilevato che:

    sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

     il disegno di legge, che si compone di 13 articoli e di un allegato, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

    sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

     alcuni principi appaiono prefigurare, in sede di attuazione della delega, la scelta tra diverse opzioni: in particolare, l'articolo 5, al comma 1, lettera a), consente al Governo di apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2021/2167, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea; il medesimo articolo, medesimo comma, alla lettera e) consente invece al Governo di prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva 2021/2167 e dagli orientamenti dell'Autorità bancaria europea; infine, l'articolo 12, comma 2, alla lettera d), nell'ambito dell'adeguamento della normativa nazionale al regolamento 2022/Pag. 42554 nonché per il recepimento della direttiva 2022/2556, consente al Governo di prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità indicate individuate, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 46 del regolamento 2022/2554; potrebbe pertanto essere oggetto di precisazione la portata normativa dei richiamati principi e criteri direttivi;

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

     l'articolo 3, comma 1, alla lettera l) e l'articolo 4, comma 1, alla lettera h) delegano il Governo a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti rispettivamente dalle direttive UE 2022/2555 e 2022/2557, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689; in proposito, si ricorda che l'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge n. 234 del 2012, per cui è prevista dal provvedimento in esame la facoltà di deroga, indica il regime sanzionatorio applicabile, indicando, in particolare, i limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni amministrative; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che “se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei princìpi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest'ultima perseguita (ex plurimis, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018); per l'altro, in particolare, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003); infatti, nella materia penale è più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega; ciò perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei princìpi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenze n. 174 del 2021, n. 127 del 2017 e n. 5 del 2014);”

   il testo del provvedimento risulta corredato di analisi tecnico-normativa (ATN); non è presente l'analisi di impatto della regolazione (AIR), è invece presente la dichiarazione di esenzione dall'AIR con riferimento specifico agli articoli 1 e 2;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 5, al comma 1, lettere a) e e) e l'articolo 12, comma 2, lettera d);

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1, alla lettera l) e l'articolo 4, comma 1, alla lettera h).»

  Bruno TABACCI, presidente, ritiene che la proposta di parere fornisca alla Commissione di merito due indicazioni molto utili. In primo luogo, la proposta invita a precisare quei principi di delega che nell'attuale formulazione appaiono lasciare Pag. 5aperte due opzioni in sede di attuazione al Governo in quanto legislatore delegato. In secondo luogo, la proposta sottolinea la necessità di delimitare meglio i principi di delega in materia penale.

  Alfonso COLUCCI, nel condividere i rilievi formulati nella proposta di parere avanzata dal relatore, si sofferma, in particolare, sull'osservazione formulata con riguardo agli articoli 3, comma 1, lettera l), e 4, comma 1, lettera h), nella quale si stigmatizza l'indeterminatezza della legge di delega in quanto essa consentirebbe al Governo di prevedere nuove misure sanzionatorie, anche di carattere penale, senza indicare la specie delle sanzioni e i relativi limiti edittali. A suo giudizio, la genericità di tali norme è di particolare gravità in quanto riferita ad una materia, quella penale, in cui, come noto, sono particolarmente pregnanti le istanze di tassatività e determinatezza della fattispecie, anche alla luce della riserva di legge di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.10.