CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 settembre 2023
169.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XII e XIII)
COMUNICATO
Pag. 20

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente della XII Commissione Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE.
Atto n. 71.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Ricorda che il termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in esame scadrà il 15 ottobre prossimo.
  Ricorda, altresì, che la richiesta di parere del Governo è stata assegnata, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 settembre prossimo, nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Avverte, inoltre, che la richiesta di parere non è corredata dell'intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciò Pag. 21nonostante, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega e all'urgenza segnalata dal Governo, e considerato quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la proroga del predetto termine, il Presidente della Camera ha proceduto comunque all'assegnazione dell'atto, richiamando peraltro l'esigenza che le predette Commissioni non si pronuncino definitivamente sul medesimo prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Dà, quindi, la parola ai relatori, deputati Ciocchetti per la XII Commissione e Nevi per la XIII Commissione, per lo svolgimento della relazione.

  Luciano CIOCCHETTI (FDI), relatore per la XII Commissione, anche a nome del relatore della XIII Commissione, deputato Nevi, fa presente che le Commissioni riunite XII e XIII avviano l'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE (Atto del Governo n. 71).
  Prima di entrare nel merito del contenuto del provvedimento, richiama brevemente il quadro normativo di riferimento, rinviando alla documentazione prodotta dal Servizio Studi per ulteriori approfondimenti. Segnala, quindi, che lo schema di decreto legislativo è sottoposto al parere parlamentare sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 16 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021). In particolare, sottolinea che il citato articolo 16 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio. Osserva che, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi: individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando le rispettive competenze; adeguare e semplificare le norme vigenti, al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti; ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.
  Rileva, pertanto, che lo schema di decreto in esame è finalizzato ad adeguare l'assetto normativo nazionale ai dettami del regolamento (UE) 2019/4, permettendo l'applicazione della normativa dell'Unione europea in modo coerente con la normativa nazionale in materia di mangimi e di farmaci veterinari. Dalla relazione illustrativa al provvedimento in oggetto si evince, infatti, che il settore dei mangimi si pone come anello di congiunzione tra l'alimentazione animale e l'igiene dei mangimi, da una parte, e il farmaco veterinario, dall'altra, in quanto i mangimi medicati rappresentano uno degli strumenti di somministrazione orale di medicinali veterinari agli animali in allevamento per i trattamenti di gruppo.
  Rammenta che la vigente normativa nazionale in materia di mangimi medicati e prodotti intermedi discende dalla direttiva 90/167/CEE, con la quale sono state stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi in Europa. Segnala che tale direttiva è stata abrogata dal 28 gennaio 2022, in applicazione del regolamento (UE) 4/2019; tuttavia, che disposizioni del citato regolamento si sono sovrapposte ad un impianto normativo nazionale sostanzialmente immutato dagli anni Novanta, che deriva dal recepimento della direttiva 90/167/CEE. Osserva, infatti, che, mentre le disposizioni nazionali in conflitto o superate dal regolamento (UE) 4/2019 sono diventate immediatamente inapplicabili, le disposizioni nazionali inserite nel recepimento nazionale Pag. 22della direttiva 90/167/CEE, compatibili con le prescrizioni del citato regolamento, sono tuttora vigenti, ma per la maggior parte non sono armonizzate con i dettami del citato regolamento, né adeguate rispetto ad un assetto normativo più recente, che ha disciplinato altre aree del settore dell'alimentazione animale.
  Evidenzia che, come affermato dal Governo nella relazione illustrativa al provvedimento, ciò ha creato incertezze applicative e inutili appesantimenti normativi che inficiano sia l'attività di controllo ufficiale che lo svolgimento della regolare attività amministrativa, ad esempio per quanto riguarda il riconoscimento degli operatori. Fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame prevede, pertanto, l'abrogazione esplicita della normativa di recepimento della direttiva 90/167/CEE, riportando e facendo quindi salve le sole parti ritenute funzionali all'applicazione del regolamento (UE) 4/2019 sul territorio nazionale. Inoltre, segnala che lo schema di decreto provvede, in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (UE) 4/2019, e dell'articolo 16, comma 1, lettera c), della legge n. 127 del 2022, alla ridefinizione dell'impianto sanzionatorio, in precedenza disciplinato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 90 del 1993, rendendolo rispondente alle condotte previste dal citato regolamento e prevedendo sanzioni dettagliate, effettive e dissuasive, proporzionate con le altre discipline sanzionatorie del settore dei mangimi.
  Osserva che, in base alle valutazioni del Governo, l'impianto sanzionatorio previsto dal provvedimento in esame ha un grande valore nella lotta all'antimicrobico resistenza, contribuendo ad assicurare un uso razionale dei medicinali veterinari attraverso i mangimi medicati e il rispetto dei requisiti igienici previsti dal regolamento (UE) 4/2019. Il provvedimento prevede anche, in linea con le altre procedure autorizzative degli operatori del settore dei mangimi e con l'organizzazione dei controlli ufficiali, la ridefinizione delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni a favore degli operatori del settore dei mangimi medicati (OSMM), eliminando vincoli obsoleti e semplificando l'iter amministrativo.
  Passando, quindi, all'illustrazione puntuale dei contenuti dell'articolato, segnala che l'articolo 1 reca le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento. In proposito, fa presente che l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 4/2019 è più ampio rispetto alla precedente direttiva, includendo la fabbricazione, lo stoccaggio, il trasporto, l'immissione sul mercato, compreso l'import, l'utilizzo e l'export dei mangimi medicati e prodotti intermedi.
  Evidenzia, inoltre, che il regolamento (UE) 4/2019, non abrogando la normativa del settore mangimistico ma sovrapponendosi alla stessa, non inficia l'applicazione di tutti i requisiti del settore mangimistico, compresa l'applicazione di un sistema basato sui princìpi dell'HACCP, anche al settore dei mangimi medicati. Segnala che dalle disposizioni del regolamento (UE) 4/2019 si evince inoltre che esso si applica solo ai mangimi medicati e ai prodotti intermedi e non ad altre modalità di somministrazione orale di medicinali veterinari, quali via acqua di abbeverata o polveri orali miscelate manualmente al mangime.
  Osserva che l'articolo 2, rinviando alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 4/2019, introduce le definizioni di «persona adeguatamente formata», «produzione industriale di mangimi medicati e prodotti intermedi», «produzione di mangimi medicati per autoconsumo» e «sistema informativo di tracciabilità».
  Evidenzia che l'articolo 3 individua il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento e prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 277, per l'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività di controllo ufficiale per la verifica «delle disposizioni» recate dal regolamento e dal presente provvedimento.
  L'articolo 4 dispone in ordine alle competenze autorizzative, alla registrazione e al riconoscimento degli operatori del settore dei mangimi. Sottolinea che le regioni Pag. 23e le province autonome sono individuate quali Autorità competenti per il riconoscimento degli stabilimenti, previo sopralluogo dell'Azienda sanitaria locale competente (comma 1). Osserva che l'articolo in oggetto, nei commi da 2 a 8, reca inoltre norme di dettaglio per l'iter autorizzativo, per il rilascio del numero di riconoscimento e per le sospensioni e le revoche delle autorizzazioni e delle registrazioni. Fa presente che, in sede di relazione illustrativa, si osserva che tale articolo determina il passaggio delle competenze autorizzative nel settore dei mangimi medicati alle regioni e province autonome, sottolineando che tale innovazione è ritenuta dal Governo e dalle stesse regioni e province autonome opportuna in una prospettiva di ottimizzazione e razionalizzazione della procedura.
  L'articolo 5 prevede che le regioni e le province autonome, anche per il tramite delle Aziende sanitarie locali competenti, iscrivano gli stabilimenti riconosciuti e quelli registrati nel Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza degli alimenti (SINVSA), indicando l'attività svolta e il numero di riconoscimento individuale. Sottolinea che l'articolo in esame è dichiaratamente attuativo dell'articolo 14 del regolamento europeo, in base al quale gli stabilimenti riconosciuti devono essere iscritti in un elenco nazionale, con un numero di identificazione individuale.
  L'articolo 6 dispone circa gli obblighi degli operatori del settore dei mangimi, in tema di produzione, stoccaggio, trasporto, utilizzo e immissione sul mercato dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi. In particolare, segnala che il comma 4 prevede che i predetti operatori del settore verifichino le prestazioni del loro impianto di produzione, per quanto riguarda la contaminazione crociata e l'omogeneità, con frequenza almeno annuale, come parte del piano relativo al controllo di qualità. Sottolinea che nella relazione illustrativa si osserva che questa disposizione è cruciale al fine di produrre mangimi medicati efficaci e sicuri e contrastare fenomeni di antimicrobico resistenza.
  Rileva che l'articolo 7 prevede che la prescrizione veterinaria per mangime medicato di cui all'articolo 16 del suddetto regolamento possa essere rilasciata esclusivamente da un medico veterinario iscritto all'Ordine professionale e debba essere redatta in formato elettronico tramite il sistema informativo di tracciabilità.
  Segnala che l'articolo 8 disciplina aspetti relativi alla produzione di mangimi medicati per autoconsumo e all'uso degli stessi a livello di azienda. In particolare, sottolinea che al comma 3 si precisa che la prescrizione di medicinali veterinari autorizzati per la produzione di mangimi medicati e di prodotti intermedi deve consentire all'operatore di rifornirsi dei medesimi nella quantità necessaria per assicurare la durata del trattamento e per ridurre al minimo eventuali rimanenze. Nella relazione illustrativa si evidenzia che il comma in esame è fondamentale al fine di contrastare l'abuso di medicinali veterinari per uso orale.
  Fa presente che l'articolo 9 reca disposizioni specifiche relative ai soggetti autorizzati a produrre, distribuire e utilizzare i prodotti intermedi, ricordando che il prodotto intermedio è un mangime che non è pronto per essere somministrato direttamente agli animali ed è destinato esclusivamente a essere utilizzato per la fabbricazione di mangimi medicati.
  L'articolo 10 reca disposizioni specifiche per la contaminazione crociata e l'omogeneità.
  Al riguardo, sottolinea che il comma 1 fissa transitoriamente i livelli massimi specifici di contaminazione crociata per le sostanze attive nei mangimi non bersaglio, nelle more della definizione da parte della Commissione europea, mediante rinvio all'allegato I del provvedimento in esame. Il comma 2 demanda a un decreto del Ministero della salute, previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Centro di referenza nazionale per la sorveglianza e il controllo degli alimenti per gli animali, l'eventuale definizione di ulteriori livelli massimi specifici di contaminazione crociata per le sostanze attive nei mangimi non bersaglio, nelle more della loro definizionePag. 24 da parte della Commissione europea. Il comma 3 autorizza il Ministero della salute a stabilire con proprio decreto, previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Centro di referenza nazionale per la sorveglianza e il controllo degli alimenti per gli animali, criteri di omogenea dispersione dei medicinali veterinari nei mangimi medicati e nei prodotti intermedi, finché alla determinazione degli stessi non provveda la Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 224, del regolamento.
  L'articolo 11 è dichiaratamente attuativo dell'articolo 57, comma 1, del regolamento (UE) n. 6 del 2019, il quale prevede che gli Stati membri raccolgano dati pertinenti e comparabili sul volume delle vendite e sull'impiego dei medicinali antimicrobici utilizzati negli animali, in particolare per consentire una valutazione diretta o indiretta del loro impiego negli animali destinati alla produzione di alimenti a livello di allevamento.
  L'articolo 12 disciplina il sistema di raccolta e smaltimento dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi inutilizzati o scaduti.
  L'articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria. Sottolinea che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, l'articolo in esame è volto ad applicare l'articolo 22 del regolamento e i princìpi di delega in tema di sistema sanzionatorio. Precisa che tutte le sanzioni specifiche previste dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 90 del 1993 (provvedimento abrogato dal successivo articolo 15), sono «ricomprese» nello schema in esame e che molte altre nuove condotte previste dal regolamento, o condotte per cui non era prevista una sanzione nella norma nazionale, vengono sanzionate col presente articolo. Sottolinea che tutte le violazioni punite sono configurate come illeciti amministrativi per i quali sono comminate – salvo che il fatto costituisca reato – sanzioni amministrative pecuniarie.
  L'articolo 14 demanda le attività di controllo ufficiale, l'accertamento degli illeciti e l'irrogazione delle sanzioni al Ministero della salute, alle regioni, alle province autonome e alle aziende unità sanitarie locali, negli ambiti di rispettiva competenza.
  Segnala che l'articolo 15, al comma 1, abroga il citato decreto legislativo n. 90 del 1993, attuativo della direttiva 90/167/CEE (quest'ultima a sua volta abrogata dall'articolo 25 del regolamento). Osserva, infine, che l'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  In conclusione, rileva che il provvedimento in esame si inquadra nell'ambito dell'approccio One Health, che a sua volta si basa sull'interazione tra tutela della salute umana, animale e dell'ambiente.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 20 settembre 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 746 Carloni e C. 1324 Governo, approvato dal Senato, recanti «Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali», di: Legambiente, WWF Italia, Greenpeace Italia e Lega antivivisezione (LAV).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.40.