CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 settembre 2023
169.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 835, recante «Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico», così come modificata nel corso dell'esame presso la Commissione di merito;

   rilevato che:

    il provvedimento è volto a modificare il codice penale e ad introdurre altre disposizioni al fine di tutelare la sicurezza del personale scolastico;

    in particolare, gli articoli da 1 a 3 instituiscono presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico con funzioni di monitoraggio, consultive e di vigilanza sull'attuazione, in ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione del personale scolastico, demandano al Ministero iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico e istituiscono la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico;

    gli articoli da 4 a 6 intervengono sul codice penale per aggravare alcuni delitti se commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico od ausiliario della scuola, modificando in particolare le fattispecie di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di oltraggio a pubblico ufficiale e introducendo una nuova aggravante comune applicabile a tutti i delitti commessi con violenza o minaccia;

    l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

   ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    le disposizioni relative all'istituzione dell'Osservatorio sono riconducibili alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale che nella sentenza n. 76 del 2013 ha ricondotto la disciplina del personale scolastico alla materia in questione;

    assume rilievo anche la materia dell'istruzione, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rispetto alla quale l'articolo 1 della proposta di legge prevede l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul decreto ministeriale istitutivo dell'Osservatorio;

    le disposizioni che attribuiscono funzioni al Ministero dell'istruzione e del merito e che istituiscono la Giornata nazionale sono riconducibili, rispettivamente, alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e alla materia ordinamento civile, attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere g) e l), della Costituzione;

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    le disposizioni che novellano il codice penale sono anch'esse riconducibili alla materia ordinamento civile e penale, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Istituzione del Museo della Shoah in Roma. C. 1295, Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1295, approvato dal Senato, recante «Istituzione del Museo della Shoah in Roma»;

   rilevato che:

    il provvedimento consta di un solo articolo che, al fine di concorrere a mantenere viva la memoria della tragedia della Shoah e di realizzare in Roma il «Museo della Shoah», prevede la partecipazione del Ministero della cultura alla «Fondazione Museo della Shoah», che provvederà alla gestione del Museo e sarà sottoposta alla vigilanza del Ministero, stanziando le risorse necessarie alla sua realizzazione e al suo funzionamento;

    il comma 1 dell'articolo 1 fa riferimento agli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, che ripartiscono le competenze fra lo Stato e le regioni alla luce della dimensione dell'interesse perseguito oltre che sulla base del criterio dell'appartenenza del bene all'uno o all'altro livello territoriale;

   ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia «valorizzazione dei beni culturali», attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.