CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 settembre 2023
165.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.
C. 1267 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Attilio PIERRO (LEGA), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018».
  Evidenzia che, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, l'Accordo in esame, al fine di sostituire l'Accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, attuale quadro giuridico delle relazioni bilaterali, contribuisce al consolidamento del partenariato globale tra l'Unione europea e Singapore, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle complesse crescenti sfide regionali e mondiali. Sottolinea, infatti, che esso disciplina la cooperazione in campi quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia e i trasporti.
  Per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione agricoltura, segnala che l'articolo 10 dell'Accordo prevede lo scambio di informazioni e la collaborazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Singapore su questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS), nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione delle misure SPS.
  Inoltre, in considerazione del rilievo attribuito dalle Parti alla promozione dello sviluppo sostenibile, osserva che l'articolo 34 dell'Accordo di partenariato e cooperazione riflette l'impegno delle medesime Parti a tutelare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica, quale presupposto dello sviluppo e della prosperità delle generazioni future, incoraggiando la condivisione delle migliori pratiche in determinati settori, tra cui l'ambiente costiero e marino, il contrasto del disboscamento illegale e del commercio del relativo legname e la promozione della gestione sostenibile delle foreste.

  Mirco CARLONI, presidente, nessun deputato chiedendo di intervenire, chiede al relatore di illustrare la proposta di parere.

  Attilio PIERRO (LEGA), relatore, illustra la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode.
C. 1123 Caretta ed altri e C. 1304, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mirco CARLONI presidente, avverte che le proposte di legge in esame, vertendo su analogo argomento, sono state abbinate d'ufficio.
  Sostituendo il relatore, fa presente che le proposte di legge in esame recano disposizioni per il riconoscimento dell'agricoltore e dell'allevatore come custodi dell'ambiente e del territorio. Sottolinea, in particolare, che le due proposte intervengono in maniera simile su alcune tematiche.
  Evidenzia che la proposta di iniziativa del senatore Bergesio, approvata dal Senato il 12 luglio scorso, si compone di 11 articoli, mentre la proposta dell'onorevole Caretta si compone di 6 articoli.Pag. 125
  Segnala, in particolare, che l'articolo 1 della proposta Bergesio reca le finalità della legge, prevedendo che lo Stato, le regioni e le province autonome tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 9 della Costituzione, anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole nonché dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.
  Fa presente che l'articolo 2 definisce agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale che si occupano di almeno una delle seguenti attività:

   manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;

   custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;

   allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;

   conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;

   contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;

   contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.

  Evidenzia che l'articolo 3 disciplina la promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio. In particolare, sottolinea che il comma 1 prevede che le regioni, le province autonome, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolane, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, possono promuovere la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2, nonché opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti. Segnala che, in base al comma 2, per le predette finalità, i citati enti territoriali possono prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione dei tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'apposito elenco disciplinato dall'articolo 5.
  Osserva che l'articolo 4 prevede che per la conclusione dei contratti di collaborazione e per la stipula delle convezioni, di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 5, in ragione del servizio che intendono affidare con i medesimi contratti.
  Segnala che l'articolo 5 disciplina l'elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome e al quale sono iscritti, su richiesta, gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.
  Evidenzia che l'articolo 6 istituisce la Giornata nazionale dell'agricoltura, che viene celebrata la seconda domenica di novembre, al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto incarnaPag. 126 l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico, ambientale e sociale del Paese.
  Sottolinea che, al fine di celebrare la Giornata nazionale, l'articolo 7 prevede che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del Terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle funzioni ecosistemiche dell'attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimazione delle acque.
  Fa presente che, in base all'articolo 8, in occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore.
  Segnala che l'articolo 9 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, possa dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
  Evidenzia che l'articolo 10, comma 1, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il premio «De agri cultura», che viene riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema, autorizzando a tal fine la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dal 2023. Sottolinea che il successivo comma 2 stabilisce che il premio è assegnato, a decorrere dall'anno 2023, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli agricoltori che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo.
  Osserva che l'articolo 11, infine, reca la copertura finanziaria della legge.
  Passando all'illustrazione della proposta Caretta, segnala che l'articolo 1 disciplina i medesimi argomenti di cui agli articoli 1 e 2 della proposta Bergesio. In particolare, evidenzia che il comma 1 prevede che, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, lo Stato tutela e sostiene l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore e dell'allevatore custodi dell'ambiente e del territorio. Fa presente che il comma 2 definisce gli agricoltori e allevatori custodi come gli imprenditori agricoli, singoli o in forma associata, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 194 del 2015, che si occupano prevalentemente di:

   salvaguardare l'ecosistema attraverso attività di manutenzione del territorio agrario, montano, forestale e boschivo;

   tutelare il territorio attraverso la conservazione dell'assetto idraulico e idrogeologico dello stesso;

   mantenere e proteggere la vegetazione da avversità atmosferiche e incendi;

   conservare la biodiversità rurale tramite la salvaguardia della tradizione agricola locale e la valorizzazione delle varietà colturali e delle produzioni locali, al fine di concorrere, in particolare, alla protezione del territorio dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole;

   allevare razze animali e coltivare varietà vegetali locali, proteggendole e salvaguardandole da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;

   diffondere la conoscenza, l'uso e le tradizioni legate alle risorse di cui gli stessi sono custodi;

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   conservare, tutelare e promuovere le formazioni arboree e vegetali monumentali.

  Segnala che il comma 3 specifica che possono essere riconosciute come agricoltori e allevatori custodi anche le società cooperative del settore agricolo e forestale che si occupano prevalentemente delle attività previste dal comma 2.
  Fa presente che l'articolo 2 reca una delega al Governo per la tutela e la promozione dell'attività degli agricoltori e degli allevatori custodi, disponendo che, nell'esercizio della delega, il Governo si attenga ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   assicurare il rispetto della disciplina in materia di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, nonché l'armonizzazione, nel rispetto dell'autonomia legislativa delle regioni e delle province autonome, della normativa regionale e provinciale concernente gli agricoltori e gli allevatori custodi;

   riconoscere, promuovere e tutelare le attività agricole e zootecniche svolte dagli agricoltori e dagli allevatori custodi;

   tutelare le pratiche di preservazione della biodiversità rurale, di salvaguardia della tradizione agricola locale e di valorizzazione delle varietà colturali, con particolare riguardo alle pratiche virtuose di contrasto dell'abbandono del territorio agricolo;

   promuovere le iniziative di tutela della memoria antica e recente relativa alle pratiche agricole e zootecniche tradizionali, nel rispetto delle specificità territoriali;

   sostenere gli interventi volti alla conservazione e alla promozione delle formazioni arboree e vegetali monumentali;

   promuovere le attività di messa in sicurezza dei territori colpiti da eventi calamitosi in cui si svolgono le attività degli agricoltori e degli allevatori custodi;

   promuovere il ruolo dell'agricoltore custode e dell'allevatore custode nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare alla luce delle moderne esigenze di tutela della sovranità alimentare nazionale.

  Segnala che l'articolo 3 è volto a semplificare gli oneri fitosanitari per gli allevatori custodi, prevedendo che, ai fini dell'esecuzione del piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli, agli allevatori custodi che esercitano l'attività di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile si applicano unicamente gli oneri connessi alla redazione e all'esecuzione del piano di autocontrollo aziendale semplificato.
  Fa presente che l'articolo 4, analogamente all'articolo 5 della proposta Bergesio, disciplina l'elenco degli agricoltori e degli allevatori custodi, da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura nelle regioni di riferimento e nelle province autonome e al quale sono iscritti, su richiesta e gratuitamente, gli agricoltori e gli allevatori custodi. Osserva che viene previsto che le regioni e le province autonome pubblichino nel proprio sito internet istituzionale appositi bandi per l'individuazione degli agricoltori e degli allevatori custodi da inserire nel citato elenco, nei quali sono specificati le tipologie degli interventi, i criteri e le modalità di loro attuazione nonché le procedure per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
  Fa presente che l'articolo 5, analogamente all'articolo 3 della proposta Bergesio, disciplina appositi criteri di premialità, che possono essere individuati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con le regioni e con le province autonome interessate, nell'ambito dei piani di sviluppo regionale e dei piani strategici della politica agricola comune in favore degli agricoltori e degli allevatori custodi per la promozione dell'attività da essi svolta. Segnala, inoltre, che si prevede che le regioni e le province autonome possano riconoscere specifiche agevolazioni, compresa la riduzione delle imposte di propria competenza, in favore Pag. 128degli agricoltori e degli allevatori custodi iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4.
  Evidenzia, infine, che l'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2.

  Stefano VACCARI (PD-IDP) chiede chiarimenti in merito alle intenzioni della maggioranza sull'esame dei provvedimenti in oggetto e, in particolare, se vi è la disponibilità ad accogliere proposte di modifica del testo della proposta Bergesio così come approvata presso il Senato.

  Mirco CARLONI presidente, replicando all'onorevole Vaccari, fa presente che è intenzione della maggioranza approvare la proposta di legge Bergesio nel testo già approvato dal Senato.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 64.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Giandiego GATTA (FI-PPE), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto del Governo n. 64).
  Prima di soffermarsi sul contenuto del provvedimento in esame, richiama brevemente il quadro normativo di riferimento, rinviando alla documentazione prodotta dal Servizio Studi per ulteriori approfondimenti.
  Evidenzia, quindi, che lo schema è stato adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed è sottoposto al parere parlamentare sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, come modificato dall'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).
  Sottolinea che le suddette disposizioni prevedono che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995, siano iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Ricorda che il riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono anche inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti.
  Segnala che il riparto delle risorse deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e, dunque, entro il 31 gennaio, evidenziando che tale termine nella prassi è considerato non vincolante, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. Ricorda che, ai sensi del comma 43 del citato articolo 1 della legge n. 549 del 1995, la dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente nella Tabella C della legge di bilancio e che tale previsione, a partire dal 2017, è da riferirsi alla seconda sezione della legge di bilancio e, in particolare, alla tabella concernente il relativo Ministero (in questo caso il Ministero dell'agricoltura, Pag. 129della sovranità alimentare e delle foreste), in base alla recente riforma dei documenti di bilancio.
  Ciò premesso, segnala che lo schema di decreto in esame provvede al riparto della somma stanziata sul capitolo 2200 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che, per l'anno 2023, presenta una disponibilità di risorse finanziarie pari a 300.000 euro.
  Evidenzia che, rispetto alla citata disponibilità di risorse finanziarie, le somme che risultano oggetto di ripartizione per l'anno 2023 ammontano ad un totale di 281.820 euro.
  In particolare, sottolinea che le somme ammesse a riparto dallo schema di decreto per il 2023 risultano assegnate ai seguenti beneficiari sulla base del punteggio conseguito (su 18 soggetti richiedenti):

   1. Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura Piemontese – AGRION. Contributo richiesto: 25.000 euro, finalizzato all'organizzazione di una serie di incontri a carattere tecnico-divulgativi che si terranno nel corso dell'anno 2023 presso varie sedi della regione Piemonte. Punteggio 30/50. Contributo ammesso: 25.000 euro;

   2. ITAL ICID. Contributo richiesto: 30.000 euro, finalizzato allo svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione. Punteggio: 40/50. Contributo ammesso: 30.000 euro;

   3. Associazione Comitato Festival internazionale dell'agricoltura. Contributo richiesto: 35.000 euro, per l'organizzazione del Festival dell'agricoltura «ColtivaTo» che si è tenuto dal 31 marzo al 2 aprile 2023 a Torino. Punteggio: 39/50. Contributo ammesso 25.000 euro;

   4. Consorzio Polo Tecnologico Magona. Contributo richiesto: 25.000 euro, per l'organizzazione del convegno multidisciplinare «FOREVER FOOD» che si terrà a Pisa il 20 ottobre 2023. Punteggio: 41/50. Contributo ammesso: 25.000 euro;

   5. Ente nazionale di ricerca e promozione per la standardizzazione – ENR. Contributo richiesto: 25.000 euro, a supporto delle attività istituzionali dell'ente. Punteggio: 32/50. Contributo ammesso 25.000 euro;

   6. Federazione italiana dottori in scienze agrarie e forestali – FIDAF. Contributo richiesto: 25.000 euro, per l'organizzazione di eventi formativi e divulgativi a carattere tecnico-scientifico in favore degli iscritti alla Federazione. Punteggio: 34/50. Contributo ammesso: 10.400 euro;

   7. Università degli studi di Pisa. Contributo richiesto: 23.450 euro, per l'organizzazione di un workshop a carattere internazionale dal titolo «SAGE: Science, Agriculture, Gender & Environment: Recognizing Silent Spring, 60 years after publication». Punteggio: 36/50. Contributo ammesso: 20.000 euro;

   8. Accademia italiana della vite e del vino – AIVV. Contributo richiesto: 25.000 euro, per lo svolgimento di attività di alta formazione destinato agli addetti del settore vitivinicolo che si svolgerà in almeno 3 regioni italiane. Punteggio: 44/50. Contributo ammesso: 25.000 euro;

   9. Associazione italiana di agroecologia – AIDA. Contributo richiesto: 7.240 euro, per l'organizzazione del 3o Convegno nazionale di agroecologia che si è tenuto a Roma dal 30 marzo al 1° aprile 2023. Punteggio: 31/50. Contributo ammesso: 7.240 euro;

   10. Accademia nazionale dell'olivo e dell'olio. Contributo richiesto: 22.300 euro, finalizzato alla realizzazione di un convegno a carattere internazionale che si terrà a Spoleto dal 28 al 29 settembre 2023, dal titolo «Innovazione in olivicoltura ed elaiotecnica per la sostenibilità di processo e la qualità e sicurezza dell'olio extra vergine di oliva». Punteggio: 39/50. Contributo ammesso 22.300 euro;

   11. Università degli studi di Palermo. Contributo richiesto: 50.000 euro, per l'organizzazionePag. 130 di un convegno a carattere internazionale dal titolo «Innovazioni per la sostenibilità delle produzioni vegetali in ambiente mediterraneo» che si terrà a Palermo, presso l'Aula Magna del Dipartimento SAAF dal 12 al 13 luglio 2023. Punteggio: 36/50. Contributo ammesso: 25.000 euro;

   12. Università politecnica delle Marche. Contributo richiesto: 25.000 euro, per l'organizzazione di un ciclo di quattro seminari finalizzati a valorizzare il settore zootecnico marchigiano e le produzioni made in Italy. Punteggio 30/50. Contributo ammesso: 16.880 euro;

   13. Consorzio di ricerca per lo sviluppo di sistemi innovativi agroambientali – CORISSIA. Contributo richiesto: 40.000 euro, per la realizzazione e l'organizzazione del convegno internazionale dal titolo «Climate change & sustainability Agriculture». Punteggio 30/50. Contributo ammesso: 25.000 euro.

  Osserva che dalla relazione tecnica annessa al provvedimento in esame si rileva che lo schema di riparto dei contributi che si propone è stato predisposto a seguito della procedura di selezione indetta sulla base del decreto dirigenziale MIPAAFT n. 608742 del 19 novembre 2021, recante «Criteri per la selezione di domande per la concessione di contributi a favore di enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione al settore agricolo».
  Segnala che con la comunicazione del Direttore Generale dello sviluppo rurale n. 46199 del 31 gennaio 2023 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di concessione del contributo per l'anno 2023 e che con successivo decreto n. 216433 del 21 aprile 2023 è stata istituita la Commissione con il compito di valutare le richieste. Fa presente che sono pervenute 18 richieste di contributo e che, considerata la citata disponibilità di risorse, potranno usufruire del contributo tutte le istanze approvate come «IDONEE», ossia che hanno ottenuto un punteggio superiore a 30/50, sottolineando che la graduatoria di merito è stata approvata con decreto direttoriale n. 286958 del 5 giugno 2023.

  Mirco CARLONI presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.
Atto n. 68.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Davide BERGAMINI (LEGA), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto ministeriale recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (Atto del Governo n. 68).
  Prima di soffermarsi sul contenuto del provvedimento in esame, richiama brevemente il quadro normativo di riferimento, rinviando alla documentazione prodotta dal Servizio Studi per ulteriori approfondimenti.
  Segnala, quindi, che lo schema è sottoposto al parere parlamentare sulla base di quanto previsto dall'articolo articolo 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23. Ricorda, infatti, che il citato articolo 9 disciplina il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica e, in particolare, il comma 3 prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, aggiornato anche annualmente, determini la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano, al finanziamento del Piano nazionale delle sementi biologiche, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamentoPag. 131 dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d), della medesima legge n. 23 del 2022. Sottolinea che il citato comma 3 prevede, inoltre, che lo schema di decreto sia trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono chiamate a pronunciarsi entro trenta giorni dalla trasmissione.
  Fa presente che il successivo comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 23 del 2022 dispone che la dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  Segnala che, come riportato nella relazione illustrativa al provvedimento in esame, esso fa seguito al decreto ministeriale del 22 dicembre 2022, n. 658282, relativo alle modalità di funzionamento del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, nonché ai requisiti e ai criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.
  Passando ad illustrare i contenuti dello schema di decreto ministeriale in esame, segnala che esso si compone di 3 articoli.
  Fa presente che l'articolo 1 individua le risorse disponibili che corrispondono agli stanziamenti assegnati sul capitolo di bilancio 7755 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché alle somme iscritte in conto residui.
  Evidenzia che il comma 1 dell'articolo 2 quantifica in percentuale il riparto dello stanziamento del Fondo nonché delle risorse iscritte in conto residui tra gli ambiti di intervento di cui alla legge n. 23 del 2022, nel triennio. In particolare, segnala che:

   alla realizzazione del marchio biologico italiano, di cui all'articolo 6 della legge n. 23 del 2022, sono destinate il 3,96 per cento delle risorse del Fondo nel 2023, il 4,73 per cento delle risorse nel 2024 e il 3,33 per cento delle risorse nel 2025;

   al finanziamento del Piano nazionale delle sementi biologiche, di cui all'articolo 8 della legge n. 23 del 2022, sono destinate l'11,89 per cento delle risorse del Fondo nel 2023, il 14,19 per cento delle risorse nel 2024 e il 18,86 per cento delle risorse nel 2025;

   al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d), della legge n. 23 del 2022, sono destinate il 52,44 per cento delle risorse del Fondo nel 2023, il 57,42 per cento delle risorse nel 2024 e il 74,48 per cento delle risorse nel 2025;

   al finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di cui all'articolo 7 della legge n. 23 del 2022, sono destinate il 31,71 per cento delle risorse del Fondo nel 2023, il 23,66 per cento delle risorse nel 2024 e il 3,33 per cento delle risorse nel 2025.

  Osserva che il comma 2 dell'articolo 2 dispone che, nell'ambito delle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d), della legge n. 23 del 2022, fino al cento per cento delle medesime risorse potrà essere destinato a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva.
  Evidenzia che il comma 3 dell'articolo 2 specifica che i progetti di ricerca di cui all'Avviso pubblico per la concessione di contributi per la ricerca in agricoltura biologica, adottato con decreto ministeriale dell'8 ottobre 2020, trovano copertura nell'ambito della quota del Fondo destinata agli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d), della legge n. 23 del 2022.
  Segnala che l'articolo 2, comma 4, stabilisce che, qualora vi siano risorse eccedenti rispetto a quanto è stato possibile impegnare per ogni intervento relativo alle finalità previste al comma 1, dette risorse eccedenti possono essere assegnate alle altre attività previste dal medesimo comma 1, nel rispetto degli ordinari criteri di flessibilità di bilancio, previa nuova determinazionePag. 132 delle quote del Fondo da destinare ai predetti interventi, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  Fa presente, infine, che l'articolo 3 dispone la trasmissione del decreto agli organi di controllo per la registrazione e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

  Mirco CARLONI presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Mirco CARLONI presidente, su richiesta del relatore, onorevole Davide Bergamini, propone di anticipare l'esame dell'atto del Governo n. 73, recante schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (Atto n. 73), già previsto per domani, giovedì 14 settembre 2023.

  La Commissione, all'unanimità, concorda.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
Atto n. 73.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Davide BERGAMINI (LEGA), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (Atto del Governo n. 73).
  Prima di soffermarsi sul contenuto del provvedimento in esame, richiama brevemente il quadro normativo di riferimento, rinviando alla documentazione prodotta dal Servizio Studi per ulteriori approfondimenti.
  Evidenzia che, in realtà, lo schema è sottoposto al parere parlamentare sulla base della delega prevista dall'articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021), ma anche sulla base della delega contenuta nell'articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
  Segnala che la delega contenuta nell'articolo 10 della legge di delegazione europea 2021 è appunto volta all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, nonché ai controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi prodotti attraverso tale metodologia. SottolineaPag. 133 che i princìpi e criteri direttivi contenuti nella delega fanno riferimento alla necessità di:

   adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle deleghe di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;

   adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attività con metodo biologico;

   definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848;

   dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento (UE) 2018/848;

   adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.

  Osserva che l'articolo 19, invece, della legge n. 23 del 2022, senza un riferimento specifico alla normativa comunitaria, reca, anche in tal caso, una delega legislativa al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, prevedendo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

   revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;

   adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

   rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;

   riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

  Segnala che il provvedimento in esame attua, pertanto, in un unico atto entrambe le deleghe.
  Passando all'illustrazione del contenuto del provvedimento in esame, segnala che esso si compone di 32 articoli, suddivisi in cinque Titoli, e di cinque allegati.
  Osserva che il Titolo I riguarda le finalità, l'ambito di applicazione e le definizioni e si compone degli articoli 1 e 2.
  In particolare, sottolinea che l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento. Osserva che il comma 1 fa riferimento all'attuazione del regolamento europeo 2018/848 mentre il comma 2 fa, invece, riferimento a quanto previsto nell'articolo 19 della legge n. 23 del 2022.Pag. 134
  Segnala che l'articolo 2 elenca le definizioni contenute nel decreto legislativo, introducendo, in particolare, le definizioni di «verifica di conformità», «sigillo elettronico» ed «autorizzazione».
  Evidenzia che il Titolo II disciplina il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali e si compone degli articoli da 3 a 16.
  In particolare, segnala che l'articolo 3 disciplina il sistema di controllo in materia di produzione biologica ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, prevedendo che:

   il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è l'autorità competente responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica (comma 1);

   i compiti di controllo sono delegati esclusivamente dal Ministero ad uno o più organismi di controllo, mediante il rilascio di un'autorizzazione; il Ministero, inoltre, affida a un'autorità di controllo i controlli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati (comma 2);

   la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli organismi di controllo è posta in capo all'autorità nazionale, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, le quali concorrono all'esercizio della vigilanza nell'ambito del territorio di propria competenza (comma 3);

   al Ministero sono attribuiti i compiti di vigilanza degli stessi organismi e di controllo sugli operatori, che sono esercitati, unitamente a quelli connessi al rilascio delle autorizzazioni, dal destinatario per legge delle competenze statali in materia di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata e individuato quale autorità competente per l'attività di vigilanza nel vigente sistema di controllo (commi 4 e 5).

  Fa presente che l'articolo 4, comma 1:

   elenca i compiti dell'autorità di controllo, con particolare riferimento al regolamento (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le importazioni di prodotti biologici nel territorio dell'Unione europea (controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri e i punti di immissione in libera pratica, decisione sulla conformità delle partite biologiche e validazione dei certificati nel sistema TRACES – Trade Control and Export System);

   stabilisce che per i controlli fisici l'autorità di controllo possa richiedere tariffe o diritti, da concordare con il Ministero (comma 2);

   prevede che il Ministero, con apposito provvedimento, stabilisca la frequenza con cui l'autorità di controllo è chiamata ad effettuare i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica, definita sulla base di una valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 e delle indicazioni fornite dalla Commissione europea (comma 3).

  Segnala che l'articolo 5, prevede:

   al comma 1, le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione da parte degli enti che devono essere accreditati alla versione più recente della norma internazionale armonizzata UNI CEI EN 17065 «Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi»;

   ai commi 2 e 3, i contenuti dell'istanza, tra i quali i criteri di determinazione delle tariffe da applicare agli operatori e la procedura dell'analisi dei rischi per la gestione dell'imparzialità, e i documenti relativi all'ente richiedente che devono corredare la medesima istanza;

   al comma 4, la verifica da parte del Ministero della completezza della richiesta e il possesso dei requisiti degli organismi di controllo ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Segnala, in particolare, che, rispetto Pag. 135alla normativa vigente, per le associazioni consortili senza fine di lucro è stata eliminata la deroga al requisito di assenza di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni di operatori, che non possono detenere, nel loro complesso, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la metà del capitale sociale dell'organismo di controllo;

   al comma 5, i tempi per il rilascio del provvedimento di autorizzazione, stabiliti entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza completa. Sottolinea che l'autorizzazione contiene la descrizione dei compiti che l'organismo di controllo può espletare, le condizioni alle quali può svolgerli e la delega all'utilizzo del sigillo elettronico per il rilascio del certificato;

   al comma 6, la durata dell'autorizzazione stabilita in 5 anni, la non trasferibilità e la rinnovabilità a seguito di richiesta della relativa da presentare almeno novanta giorni prima delle scadenza;

   al comma 7 la pubblicazione dell'autorizzazione sul sito istituzionale del Ministero e acquista efficacia dalla data della pubblicazione;

   al comma 8, l'affidamento al Ministero della tenuta dell'elenco degli organismi di controllo autorizzati, ne assicura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la comunicazione alla Commissione europea;

   al comma 9 la specifica che il personale già valutato idoneo ai sensi del decreto attualmente in vigore può continuare ad operare in continuità con il presente provvedimento.

  Fa presente che l'articolo 6, comma 1, disciplina i casi di sospensione dell'autorizzazione. Segnala che, rispetto alla normativa vigente, sono state eliminate le cause di sospensione legate a mancanze relative agli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati da parte degli organismi di controllo. Sottolinea che il comma 2 reca la durata della sospensione da 3 a un massimo di 12 mesi e definisce le attività che l'organismo di controllo può svolgere, sotto la vigilanza del Ministero. Segnala che viene introdotta la possibilità di una sospensione parziale, legata ad una o più specifiche attività di controllo e certificazione autorizzate. Evidenzia che il comma 3 disciplina i casi di revoca dell'autorizzazione, riformulando la normativa attualmente vigente in un'ottica di proporzionalità e gradualità rispetto alle cause di sospensione. La revoca può essere parziale in caso di inadempienze imputabili solo a talune attività di controllo e certificazione autorizzate (comma 4). La revoca comporta la caducazione della delega all'utilizzo del sigillo elettronico (comma 5). Le regioni e province autonome possono presentare proposta di revoca e sospensione dell'autorizzazione (comma 6). Fa presente che, per consentire tempestivamente agli operatori e ai gruppi di operatori di provvedere alla scelta di un altro organismo di controllo, il comma 7 prevede l'obbligo per l'organismo di controllo revocato di informare gli operatori entro tre giorni dalla notifica. Sottolinea che viene prevista, inoltre, la pubblicazione del provvedimento di revoca sul sito del Ministero, per permettere agli operatori che vogliono rimanere nel sistema di operare la scelta del nuovo organismo di controllo. Osserva che il comma 8 disciplina la validità dei certificati emessi dagli organismi di controllo revocati. Sottolinea che l'organismo revocato può presentare una nuova richiesta di autorizzazione solo dopo 5 anni dalla data di pubblicazione della revoca sul sito del Ministero, e non dopo 3 come da normativa attualmente in vigore. Inoltre, i soggetti che hanno rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione non possono esercitare tali funzioni né prestare servizio di consulenza per almeno 3 anni nel settore dell'agricoltura biologica (comma 9). Infine, segnala che il comma 10 prevede che la sospensione e la revoca dell'autorizzazione siano disposte nel rispetto del principio del giusto procedimento.Pag. 136
  Fa presente che l'articolo 7, comma 1, disciplina l'attività svolta dagli organismi di controllo secondo le procedure indicate nell'istanza di autorizzazione e nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di parità di trattamento tra operatori. Segnala che il comma 2 dispone che il personale degli organismi di controllo è incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale. Evidenzia che il comma 3 stabilisce che gli organismi di controllo devono garantire che il personale dipendente ed esterno mantenga riservate le informazioni ottenute o prodotte durante lo svolgimento delle attività di controllo e di certificazione.
  Osserva che l'articolo 8, comma 1, contiene la definizione di «non conformità», che corrisponde al mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea e dalle normative nazionali e regionali in materia di produzione biologica. Sottolinea che i successivi commi, facendo riferimento all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/279, disciplinano i casi di non conformità «di scarsa entità» (comma 2), «grave» (comma 3) e «critica» (comma 4). Rileva che il comma 5 individua casi specifici in cui la non conformità è da considerarsi sempre critica, come, ad esempio, il caso in cui l'operatore non corregge o non corregge tempestivamente una precedente non conformità grave o critica. Segnala che il comma 6 prevede che la reiterazione di una medesima fattispecie determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata se commessa entro due anni dall'accertamento della prima condotta. Evidenzia che il comma 7 specifica i casi in cui le caratteristiche biologiche o in conversione di un prodotto biologico si considerano compromesse, individuando una eccezione qualora la compromissione delle caratteristiche biologiche o in conversione di un prodotto biologico dipenda dalla presenza di una sostanza non ammessa accidentale o tecnicamente inevitabile e ciò sia accertato a seguito di una indagine ufficiale svolta dall'organismo di controllo. Fa presente che il comma 8 dispone la facoltà da parte del Ministero di adottare misure opportune per evitare la presenza involontaria di prodotti e sostanze non autorizzati nell'agricoltura biologica.
  Segnala che l'articolo 9, comma 1, elenca le misure che vengono adottate dall'organismo di controllo nei confronti dell'operatore nel caso in cui sia riscontrata una fattispecie di non conformità, tra le quali, a titolo esemplificativo, la sospensione e la revoca del certificato. Osserva che il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la predisposizione di un catalogo comune di misure che gli organismi di controllo devono applicare agli operatori in caso di accertata non conformità.
  Fa presente che l'articolo 10 individua una serie di obblighi a carico degli organismi di controllo, che consistono in adempimenti di minore o maggiore rilevanza, in relazione alla non conformità, quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di svolgere le verifiche di conformità almeno una volta l'anno e ispezioni in loco nel periodo più funzionale al controllo, ovvero di servirsi di laboratori di analisi designati dal Ministero, nonché obblighi di trasparenza e comunicazione.
  Rileva che l'articolo 11 prevede la designazione quale laboratorio nazionale di riferimento di un laboratorio del Ministero, da definirsi con successivo decreto da parte del Ministero medesimo, con il quale devono essere anche individuati i requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli svolti dagli organismi di controllo al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici. Sottolinea che il Ministero istituisce e gestisce l'elenco dei laboratori ufficiali.
  Evidenzia che l'articolo 12, comma 1, prevede la possibilità per un operatore di avvalersi dell'istituto della controperizia nel caso sia stata rilevata la presenza di sostanze non ammesse a seguito dei controlli ufficiali, stabilendo un termine di cinque giorni entro cui l'operatore deve comunicarePag. 137 all'organismo di controllo la volontà di procedere alla controperizia. Sottolinea che la controperizia consiste nell'esame documentale delle registrazioni inerenti alle attività condotte dal momento del campionamento e sino all'emissione del rapporto di prova (comma 2), effettuato da un perito di parte individuato dall'operatore e iscritto in un albo professionale pertinente (comma 3). Sottolinea che, in base al comma 4, l'operatore può far eseguire una nuova analisi presso un laboratorio accreditato di propria fiducia sull'aliquota ricevuta in fase di campionamento. Osserva che il comma 5 precisa che la richiesta di controperizia non pregiudica le indagini e i provvedimenti che l'organismo di controllo è obbligato ad adottare.
  Segnala che l'articolo 13 prevede che, in caso di controversia tra l'autorità competente e l'operatore sulla base della controperizia, l'operatore può contestare il risultato di laboratorio tramite la richiesta di attivazione, a proprie spese, della procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, stabilendo un termine di venti giorni entro cui l'operatore è tenuto ad inviare la predetta richiesta all'organismo di controllo (comma 1). Evidenzia che il comma 2 stabilisce le modalità di ripetizione dell'analisi e la comunicazione dell'esito alle parti, mentre il comma 3 individua l'organismo di controllo quale soggetto competente a decidere sulla controversia e prevede la facoltà dello stesso di disporre ulteriori e opportuni incombenti istruttori.
  Osserva che l'articolo 14 disciplina ulteriori obblighi degli organismi di controllo, tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano l'obbligo di comunicare al Ministero le modifiche normative e organizzative, ivi comprese quelle relative all'assetto societario, intervenute successivamente all'autorizzazione nel termine di quindici giorni dalla loro deliberazione e di trasmettere al Ministero, per l'approvazione, eventuali contratti stipulati con altri organismi di controllo autorizzati per l'affidamento di attività di valutazione.
  Fa presente che l'articolo 15 disciplina lo scambio di informazioni sugli operatori biologici e sui risultati dei controlli tra il Ministero, gli organismi di controllo e gli organismi pagatori.
  Rileva che l'articolo 16 disciplina gli obblighi degli operatori al fine di garantire la massima trasparenza e collaborazione nell'ambito delle attività di controllo. In particolare, sottolinea che il comma 1 prescrive l'obbligo per l'operatore che notifica l'attività con metodo biologico di entrare a far parte del sistema di controllo e, pertanto, assoggettarsi ad un organismo di controllo. Evidenzia che il comma 2 prescrive l'obbligo di fornire una dichiarazione in ossequio a quanto disposto dall'articolo 39, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848 al momento dell'ingresso nel sistema di controllo, i cui contenuti minimi sono individuati dal comma 3. Osserva che il comma 4 individua i casi nei quali l'operatore può eliminare un sospetto di non conformità, tra cui, in particolare, segnala la possibilità di escludere tale sospetto nel caso in cui sia dimostrato che la presenza di una sostanza non ammessa sia dovuta ad una contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile. Rileva che il comma 5 prescrive a carico dell'operatore l'obbligo di conservare la documentazione nonché di consentirne l'accesso ai soggetti competenti. Evidenzia che il comma 6 dispone a carico dell'operatore un obbligo di collaborazione con l'organismo di controllo nello svolgimento delle attività di controllo. Fa presente che il comma 7 dispone che l'operatore ha l'obbligo di verificare l'autenticità dei certificati dei fornitori attraverso gli strumenti informatici o le banche dati ufficiali messe a disposizione dall'autorità competente e dalla Commissione europea. Segnala che il comma 8 pone a carico dell'operatore un obbligo di comunicazione all'organismo di controllo in caso di contestazioni di irregolarità. Sottolinea che il comma 9 prescrive a carico dell'importatore e del primo destinatario l'utilizzo della piattaforma TRACES per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione. Rileva che il comma 10 prevede che, in caso di ritiro del certificato, per causa diversa dalla morosità, l'operatore non può Pag. 138procedere con una nuova notifica prima che siano trascorsi due anni dalla data dell'esclusione.
  Osserva che il Titolo III disciplina il sistema di certificazione e si compone degli articoli da 17 a 21.
  Fa presente che l'articolo 17 disciplina la notifica di attività di produzione biologica e l'ingresso nel sistema di controllo. In particolare, segnala che il comma 1 stabilisce le modalità attraverso cui notificare l'inizio dell'attività di produzione biologica, prevedendo il necessario utilizzo del Sistema Informativo Biologico e la pubblicazione del modello di notifica e delle relative istruzioni sul sito ufficiale del Ministero e del SIAN. Rileva che il comma 2 rimanda all'Allegato IV – Sezione A la definizione puntuale della gestione del procedimento amministrativo relativo alla notifica tramite il Sistema Informativo Biologico. Evidenzia che il comma 3 dispone l'obbligo di imposta di bollo per la prima notifica. Osserva che il comma 4 individua le modalità di aggiornamento dei dati relativi al metodo di produzione biologica contenuti nella notifica, rimandando anche all'Allegato IV – Sezione B. Segnala che il comma 5 rimanda all'Allegato IV – Sezione C, le modalità di «prima notifica» per le superfici agricole già condotte con metodo biologico per garantire la continuità dell'applicazione del metodo biologico.
  Fa presente che l'articolo 18 disciplina le modalità di rilascio, rinnovo e gestione del certificato, rimandando, tra l'altro, all'Allegato V la definizione dei contenuti minimi del certificato medesimo. Sottolinea che sono, inoltre, previste l'esenzione dall'obbligo di possesso del certificato per taluni operatori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848 e una tariffa applicabile ai controlli.
  Segnala che l'articolo 19 prevede, da parte del Ministero, la gestione e la pubblicazione di un elenco degli operatori che hanno trasmesso la prima notifica e a cui è stato rilasciato un certificato.
  Rileva che l'articolo 20 disciplina l'uscita dal sistema di controllo, prevedendo, al comma 1, che l'operatore esce dal sistema di controllo e certificazione in caso di recesso volontario, le cui modalità sono individuate dal comma 2, o a seguito del ritiro del certificato. Sottolinea che il comma 3 prevede, decorso il termine per la presentazione del ricorso da parte dell'operatore, l'obbligo dell'organismo di controllo di inserire nel Sistema Informativo Biologico l'informazione relativa all'applicazione della misura del ritiro del certificato dell'operatore, rimandando la definizione delle modalità specifiche all'Allegato V. Osserva che il comma 4 stabilisce le modalità di cancellazione dell'operatore dall'elenco di cui all'articolo 19.
  Segnala che l'articolo 21 disciplina il sistema di tracciabilità. Sottolinea, in particolare, che il comma 1, prevede l'istituzione, da parte del Ministero, di una banca dati pubblica al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici, demandando a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la definizione delle modalità di funzionamento. Con il medesimo decreto sono individuate le filiere produttive e le categorie di operatori biologici che sono obbligate ad utilizzare tale banca dati, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione delle transazioni ad alto rischio di frode. Rileva che il comma 2 prevede l'istituzione, con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di una infrastruttura digitale pubblica. Sottolinea che, con riferimento a tale infrastruttura il citato decreto disciplina, altresì, le modalità di funzionamento, gli obblighi di fornitura delle informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, le categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione degli elementi da riportare in etichettatura.
  Fa presente che il Titolo IV disciplina il sistema sanzionatorio e si compone degli articoli da 22 a 27. Segnala che, rispetto alla normativa vigente, il testo in oggetto Pag. 139presenta innovazioni sia da un punto di vista contenutistico che sanzionatorio.
  Per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, osserva che viene innanzitutto eliminato il cosiddetto «doppio binario» in tema di responsabilità per gli illeciti previsti a carico degli organismi di controllo, che rappresenta un unicum nel comparto agroalimentare, prevedendo l'applicazione della sanzione a titolo di responsabilità diretta tanto nei confronti dell'organismo di controllo, quale società/persona giuridica, quanto a carico di coloro che rivestivano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dello stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale. Rileva che il provvedimento in esame prevede, invece, l'applicazione della misura sanzionatoria a carico dell'organismo di controllo in persona del soggetto/persona fisica che ne rivesta la funzione di legale rappresentante e, in solido, nei confronti dell'organismo di controllo medesimo, secondo il principio di solidarietà di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 689 del 1981.
  Evidenzia, inoltre, che, per quanto riguarda le sanzioni a carico degli operatori, è stata eliminata la sanzione amministrativa pecuniaria che si aggiungeva a quella di carattere «strutturale», irrogata dall'organismo di controllo a seguito dell'attività di controllo svolta, costituita dal provvedimento definitivo di sospensione o esclusione dal sistema dell'agricoltura biologica. Segnala che tale innovazione è stata introdotta poiché, sulla base dell'esperienza concreta, il cumulo delle due sanzioni è stato ritenuto eccessivamente gravoso per le aziende operanti nel comparto specifico.
  Fa presente che l'articolo 22, che compone il Capo I del Titolo IV, disciplina, quindi, le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di controllo, prevedendo due fasce di sanzioni graduate in base tanto alla gravità quanto all'oggetto delle condotte illecite poste in essere. Sottolinea che nella prima fascia, con sanzioni da 8.000 a 24.000 euro, rientrano le fattispecie relative alla violazione dei princìpi di trasparenza e imparzialità, all'utilizzo di laboratori non riconosciuti a livello ministeriale e a condotte omissive in merito alla verifica – da parte degli operatori – delle misure preventive e precauzionali in ogni fase della preparazione, produzione e distribuzione dei prodotti. Segnala che nella seconda fascia, con sanzioni da 3.000 a 9.000 euro, rientrano le fattispecie inerenti difetti di comunicazione con il Ministero, nonché irregolarità concernenti l'applicazione non conforme dei tariffari o la mancata comunicazione delle spese per la proposizione dei ricorsi e la ripartizione delle stesse in caso di soccombenza. Segnala che a tali fasce è stata poi aggiunta un'ulteriore fattispecie, con sanzione pari a 10.000 euro, relativa all'ipotesi in cui l'organismo di controllo impedisca l'accesso agli uffici o ometta le informazioni e l'assistenza necessarie per la verifica e non adempia alle richieste e prescrizioni impartite dall'autorità competente.
  Evidenzia che il Capo II del Titolo IV è composto dagli articoli 23, 24 e 25, che concernono le sanzioni a carico degli operatori e di altri soggetti, e dagli articoli 26 e 27, che riguardano, rispettivamente, l'applicazione delle sanzioni e le modalità di pagamento e la riassegnazione di parte dei relativi proventi al Ministero. In particolare, sottolinea che gli articoli 23 e 24 disciplinano, rispettivamente, le sanzioni riferite alle fattispecie dell'uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico e della non conforme designazione e presentazione dei prodotti biologici. Osserva che l'articolo 25 disciplina ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori, tra cui, a titolo esemplificativo, segnala la mancata comunicazione ai clienti della soppressione dei termini e indicazioni relative al metodo di produzione biologico, l'uso di sostanze non ammesse in agricoltura biologica e la mancata adozione di un adeguato sistema di tracciabilità.
  Fa presente che il Titolo V contiene le norme finali e si compone degli articoli da 28 a 32. In particolare, segnala che l'articolo 28 prevede una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento. Evidenzia che l'articolo 29 reca disposizioni transitorie e finali, prevedendo l'aggiornamentoPag. 140 degli Allegati II, III e IV mediante decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e stabilendo che gli organismi di controllo già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo continuano a operare fino alla naturale scadenza dei vigenti decreti di autorizzazione e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Osserva che l'articolo 30 contiene la consueta clausola di salvaguardia, per cui le disposizioni del decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001. Segnala che l'articolo 31 abroga il decreto legislativo n. 20 del 2018, che disciplinava la precedente normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, e il comma 4-bis dell'articolo 43 del decreto-legge n. 76 del 2020, in materia di indicazione biologica relativa alle colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, prevedendo che il rinvio alle norme abrogate, fatto da leggi, da regolamenti e da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del decreto che si propone. Infine, osserva che l'articolo 32 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  Per quanto concerne gli Allegati, fa presente che essi disciplinano i requisiti degli organismi di controllo (Allegato I), i contenuti minimi della procedura di controllo standard (Allegato II), i requisiti di programmazione, monitoraggio e rendicontazione dei compiti delegati (Allegato III), l'utilizzo del sistema informativo biologico – SIB (Allegato IV – Sezione A), la notifica di variazione (Allegato IV – Sezione B), i casi speciali di notifica (Allegato IV – Sezione C) e i contenuti minimi del certificato (Allegato V).
  Con riferimento all'Allegato I, segnala, in particolare che, in merito ai requisiti di idoneità morale, di indipendenza, di imparzialità e assenza di conflitto di interessi che gli organismi di controllo devono assicurare per tutta la durata dell'autorizzazione, sono state previste ulteriori situazioni di incompatibilità rispetto alla vigente disciplina, consolidando il divieto degli organismi di controllo, degli amministratori, dei soci, del personale con compiti di valutazione e riesame e dei componenti degli organi collegiali di erogare formazione agli operatori biologici e ai loro consulenti senza le opportune verifiche. Rileva che, per assicurare che i compiti delegati siano svolti in condizioni di indipendenza e di imparzialità gli organismi di controllo devono evitare situazioni di familiarità o contiguità tra il personale con compiti di valutazione e riesame e gli operatori e i consulenti degli operatori, applicando anche opportune regole di avvicendamento del personale di controllo. Osserva che in tal senso è anche la previsione che esclude che il personale con compiti di valutazione e riesame possa svolgere per l'organismo di controllo attività finalizzata all'individuazione o acquisizione di nuovi clienti neppure a titolo occasionale. Segnala, inoltre, che è stabilito che il personale con compiti di valutazione deve essere remunerato in modo da non influenzare la verifica e il suo esito. Sottolinea che rimangono confermate, rispetto alla disciplina vigente, le preclusioni per i componenti degli organi collegiali di far parte di altri organi collegiali dello stesso o di altri organismi di controllo, con la sola eccezione per i Comitati di salvaguardia dell'imparzialità. Rileva che per evitare differenze di comportamenti è stabilito che l'organo collegiale dei ricorsi valuti l'esistenza delle condizioni di procedibilità e il merito accogliendo, totalmente o parzialmente, il ricorso o rigettandolo. Segnala che viene confermata, inoltre, la vincolatività delle decisioni per le parti e la necessità dell'indipendenza dei componenti dalla struttura gerarchica dell'organismo di controllo.
  Con riferimento ai requisiti di adeguatezza, esperienza e competenza delle risorse umane, evidenzia che sono state riformulate le disposizioni previste dal decreto legislativo attualmente in vigore, innovando la parte relativa all'esperienza e all'addestramento.Pag. 141
  Con riferimento all'adeguatezza delle strutture e delle risorse strumentali, rileva che sono stati esplicitati i requisiti relativi alle sedi degli organismi di controllo e alla dotazione di un sistema informativo per le attività di controllo e certificazione delegate. Sottolinea che rispetto alle sedi si è provveduto a specificare la presenza obbligatoria per l'organismo di controllo di una sede con stabile organizzazione in Italia e di una sede operativa nelle regioni in cui l'organismo di controllo svolge la propria attività su un numero superiore a 300 operatori.

  Mirco CARLONI presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 13 settembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per la castanicoltura.
C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello.