CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 settembre 2023
162.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 7 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

  La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.
C. 924 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo FORMENTINI (LEGA), relatore, in termini generali, sottolinea che il provvedimento ha la finalità di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con San Marino al settore disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 772 del 1973.
  Ricorda che con la Convenzione di Strasburgo del 1964 le Parti contraenti si impegnano a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che, nel loro territorio, sia oggetto di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena o di una condanna a pena detentiva o misura privativa della libertà personale. La relazione del Governo precisa che rispetto a tale Convenzione l'ambito di applicazione è ampliato a tutte le misure, lato sensu intese, che ricadono sotto la disciplina della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, attuata in Italia dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38.
  Rimandando all'accurata documentazione predisposta dal Servizio Studi, si limito a ricordare che la decisione quadro 2008/947/GAI estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme Pag. 21che ogni Stato membro deve seguire per svolgere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro. Essa sostituisce perciò le disposizioni corrispondenti della richiamata Convenzione del Consiglio d'Europa.
  Segnala che con il decreto legislativo n. 38 del 2016, l'Italia ha conformato il proprio ordinamento alle decisioni quadro n. 909 e 947 emesse dal Consiglio di Europa in data 27 novembre 2008, disciplinando quindi la possibilità, in caso di condanna emessa dall'Italia, di eseguire le misure alternative alla detenzione anche in uno Stato aderente all'Unione Europea.
  Evidenzia che l'accordo in esame si compone di un preambolo e di ventisei articoli.
  In particolare, l'articolo 1 individua l'oggetto dell'accordo nel reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con la sospensione condizionale della pena o la concessione di sanzioni sostitutive di pene detentive, nonché delle decisioni di liberazione condizionale o concessione di misure alternative alla detenzione che impongono obblighi o prescrizioni in vista della loro sorveglianza nelle parti. L'articolo 2 contiene le definizioni relative ai profili giuridici, mentre l'articolo 3 individua le finalità dell'accordo nella riabilitazione e nel recupero dei soggetti interessati, nella riduzione dei rischi di recidiva e nella protezione delle vittime e della collettività.
  Gli articoli 4 e 5 specificano le Autorità centrali competenti per l'accordo e l'ambito di applicazione, con l'elenco delle misure a cui si estende la disciplina per i due Stati.
  Gli articoli dal 6 al 9 riguardano l'iter procedurale di trasmissione e recepimento delle decisioni ai fini del loro riconoscimento ed esecuzione.
  L'articolo 10, relativo all'adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione e sospensione condizionale, attribuisce alle autorità giudiziarie dei due Paesi rilevanti poteri di adattamento delle misure in questione. Particolare rilievo ha la previsione che l'istruttoria possa essere compiuta nel corso del procedimento poi definito dalla decisione giudiziaria.
  L'articolo 11 riguarda la doppia incriminazione e riporta l'elenco dei tipi di reati previsti dalla legge della Parte di emissione e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a un anno, che danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi dell'Accordo, senza una ulteriore verifica della doppia incriminazione del fatto.
  L'articolo 12 disciplina i motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione da parte dell'autorità competente del Paese di esecuzione nei confronti della decisione in materia di misure alternative, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena e/o il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi o prescrizioni, dettagliandone i casi previsti. È tuttavia previsto che, in alcuni casi, l'autorità giudiziaria, prima di procedere al rifiuto, possa richiedere alla Parte di emissione ulteriori informazioni e chiarimenti ai fini del riconoscimento della decisione, con un termine di sessanta giorni (articolo 13).
  L'articolo 14, sulla legislazione applicabile, ulteriormente completato dagli articoli dal 15 al 17, afferma che l'esecuzione della decisione avviene attraverso le modalità previste appunto dalla legislazione della Parte di esecuzione che, secondo gli articoli 3 e 5, si occupa anche di vigilare sul rispetto degli obblighi e prescrizioni impartiti anche riguardo all'obbligo di risarcire i danni cagionati a seguito del reato, richiedendo la prova dell'adempimento. Una volta avvenuto il riconoscimento e determinate le modalità per l'applicazione della decisione, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione è competente, secondo il diritto nazionale, per gli ulteriori effetti connessi all'adozione delle misure oggetto dell'Accordo.
  L'articolo 19 riguarda cessazione della competenza della Parte di esecuzione sul riconoscimento della sanzione sostitutiva, della misura alternativa, della liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena.Pag. 22
  L'articolo 20, invece, concerne le comunicazioni e consultazioni tra le autorità competenti, che possono avvenire appunto tramite le autorità giudiziarie o tramite le autorità centrali degli Stati, di cui all'articolo 4.
  L'articolo 21 si occupa del criterio di ripartizione delle spese derivanti dall'Accordo, stabilendo che le stesse sono a carico della Parte di esecuzione, ad eccezione delle attività e degli atti da compiersi esclusivamente nel territorio della Parte di emissione.
  L'articolo 22 riguarda il trattamento dei dati personali, mentre l'articolo 23 riguarda le relazioni con altri accordi e la compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione Europea. Esso stabilisce, in particolare, che l'Accordo sostituisce le disposizioni di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale sulla materia tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, salvo che le stesse consentano una maggiore semplificazione e più rapida applicazione delle norme relative alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nelle decisioni di riconoscimento ed esecuzione delle misure citate. Pertanto, entro un anno dalla sua entrata in vigore, le Parti dovranno reciprocamente comunicarsi quali saranno le disposizioni di altri accordi bilaterali o multilaterali che intendano continuare ad applicare.
  L'articolo 24 disciplina la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle norme dell'Accordo, da risolvere tramite consultazioni dirette tra le Parti. Gli articoli 25 e 26 contengono, rispettivamente, alcune disposizioni transitorie, e le clausole sull'entrata in vigore e l'eventuale recesso.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone a sua volta di cinque articoli.
  L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica, mentre l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 riguarda le norme applicabili per l'attuazione dell'Accordo. Secondo il comma 1, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le sue disposizioni mancano o non dispongono diversamente, si osservano, se compatibili, quelle contenute nel sopra citato decreto legislativo n. 38 del 2016.
  Inoltre, evidenzia che il comma 2 individua nel giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova, l'autorità giudiziaria competente a chiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo. Il comma 3 stabilisce che nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo (sulla procedura per la trasmissione diretta della decisione, scritta e tracciabile, possibilmente per posta elettronica o copia autenticata o in originale) l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.
  Da ultimo segnala che l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria e che l'articolo 5 regola l'entrata in vigore della legge di ratifica.

  La sottosegretaria Maria TRIPODI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Giulio TREMONTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La Commissione conviene.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 7 settembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.50.