CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 agosto 2023
156.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI

Art. 1.
(Composizione)

  1. I componenti di ciascun Comitato sono nominati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento interno.
  2. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni di ogni Comitato. I gruppi possono, dandone preventiva comunicazione al coordinatore del Comitato, sostituire anche temporaneamente uno o più componenti di un Comitato con altri componenti della Commissione.
  3. Il coordinatore del Comitato è responsabile della sua attività e del suo funzionamento e ne convoca e presiede le riunioni.

Art. 2.
(Funzioni)

  1. I Comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. Non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria.
  2. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento interno della Commissione, i lavori dei Comitati sono finalizzati allo svolgimento di specifici compiti, relativamente a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato. Riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva.
  3. Sulle richieste di acquisizione di atti, notizie e documenti formulate dai Comitati dispone il presidente della Commissione. Su eventuali richieste respinte, se il coordinatore insiste la questione è sottoposta all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  4. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione.

Art. 3.
(Svolgimento delle sedute)

  1. I lavori dei Comitati si svolgono presso la sede della Commissione.
  2. I Comitati si riuniscono in giorni e orari compatibili con i lavori della Commissione in sede plenaria e delle Assemblee delle due Camere, previa comunicazione da parte dei coordinatori al presidente della Commissione.
  3. Non possono tenersi, di norma, riunioni dei Comitati nelle stesse fasce orarie. In ordine agli eventuali casi di convocazione contemporanea di Comitati, decide il presidente della Commissione, sentiti i rispettivi coordinatori.
  4. Il presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su richiesta di un gruppo, può disporre che una o più sedute originariamente previste da un Comitato siano tenute dalla Commissione.
  5. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può delegare ai Comitati lo svolgimento di audizioni in forma libera, nel caso in cui le audizioni previste non possano efficacemente essere svolte dalla Commissione.

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Art. 4.
(Validità delle riunioni)

  1. La riunione del Comitato è valida se è presente, oltre al coordinatore o al componente da lui delegato, almeno un altro componente del Comitato o un suo sostituto ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1.
  2. Previa autorizzazione del presidente, due o più Comitati possono riunirsi congiuntamente per l'esame di questioni di comune interesse. In tal caso la riunione è valida se sono presenti almeno due componenti di ciascun Comitato.
  3. Il processo verbale delle riunioni di ciascun Comitato non è soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari.

Art. 5.
(Collaboratori assegnati ai Comitati)

  1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi e con la partecipazione dei coordinatori dei Comitati, designa i collaboratori esterni della Commissione da assegnare a ciascun Comitato.
  2. La partecipazione dei collaboratori esterni alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori. I collaboratori non possono formulare domande nel corso delle riunioni dei Comitati in cui hanno luogo audizioni. I collaboratori possono essere assegnati a più Comitati.

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ALLEGATO 2

REGOLAMENTO INTERNO SULLA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI CONTROLLO DELLE CANDIDATURE

Art. 1.
(Controllo delle liste di candidati per le assemblee elettive)

  1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti per la valutazione delle candidature per le assemblee elettive, in relazione al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste di candidature per le elezioni europee, nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 22 del 2023.

Art. 2.
(Procedimenti di controllo delle liste elettorali svolti d'ufficio e procedimenti su base facoltativa)

  1. Nei giorni antecedenti alla scadenza del termine per la presentazione delle liste di candidati per il rinnovo delle assemblee elettive, per le quali la Commissione abbia deliberato di effettuare le operazioni di controllo, sono acquisite presso gli Uffici territoriali del Governo o le Presidenze delle Corti d'appello competenti, le liste di candidati che prenderanno parte a ciascuna competizione elettorale.
  2. I rappresentanti o responsabili di ciascuna lista elettorale, oppure il candidato sindaco o il candidato presidente della Giunta regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige cui afferiscano una o più liste, hanno facoltà di trasmettere alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, lo schema provvisorio delle liste elettorali di candidati per il rinnovo delle assemblee elettive.

Art. 3.
(Termini)

  1. Per il procedimento di cui all'articolo 2, primo comma, la Commissione acquisisce le liste definitive dei candidati e le trasmette alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, affinché il Procuratore nazionale o un suo delegato trasmettano le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche dei dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis del codice di procedura penale. Non appena pervenute le informazioni di cui al periodo precedente, la Commissione procede senza indugio a verificare presso gli uffici giudiziari competenti, lo stato del procedimento o il titolo di condanna relativo ai nominativi sui quali la Direzione nazionale abbia resi noti carichi pendenti, sentenze passate in giudicato o ulteriori elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione. Di norma, la Commissione procede alla comunicazione dei risultati del procedimento di verifica in una seduta antecedente il fine settimana che precede la consultazione elettorale di riferimento.
  2. Per il procedimento di cui all'articolo 2, secondo comma, ciascun rappresentante di lista o candidato presidente o sindaco, ha facoltà di trasmettere le liste provvisorie alla Commissione non più tardi del settantacinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale. La Commissione fornisce riscontro, per quanto possibile, circa la condizione dei singoli candidati prima della data ultimativa per la presentazione delle liste di candidati alla competizione elettorale.
  3. Per garantire che gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie siano comunicati secondo tempi utili al fine di una eventuale Pag. 126modifica dell'elenco dei candidati, la Commissione può comunicare separatamente e in tempi distinti, con riguardo a singoli candidati provvisori, eventuali condizioni ostative previste dalle disposizioni del codice di autoregolamentazione.

Art. 4.
(Requisiti per la trasmissione facoltativa delle liste provvisorie, sgravi di responsabilità e rispetto del principio di leale collaborazione)

  1. Ai fini dell'esercizio della facoltà di trasmissione di cui all'articolo 2, secondo comma, i responsabili di lista o i candidati presidenti della Giunta regionale o delle Province autonome o i candidati sindaci trasmettono lo schema di lista provvisorio, comprensivo dell'ordine di presentazione all'interno della stessa lista, l'autorizzazione da parte di ciascun candidato inserito nella lista provvisoria, l'attestazione del proprio ruolo di responsabile della formazione della singola lista o di candidato presidente o sindaco cui la lista è associata o collegata. Al momento della trasmissione della lista provvisoria, ciascun presentatore si impegna a mantenere il riserbo sugli atti, sugli esiti e sui documenti che gli vengano comunicati in seguito alla risultanza del procedimento di controllo.
  2. In nessun caso la Commissione può ricevere nominativi singoli, liste provvisorie trasmesse fuori dai termini di cui all'articolo 3 comma 2, né può rispondere ad alcun titolo di dati incompleti o imprecisi, riguardanti i singoli nominativi riportati in ciascuna lista.
  3. La Commissione svolge la parte di propria competenza del procedimento di controllo in coordinamento con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e con gli uffici giudiziari di volta in volta interpellati, secondo il principio di leale collaborazione. In nessun caso la Commissione è responsabile delle scelte adottate circa la formazione definitiva delle liste da parte delle singole forze politiche che aderiscono al codice di autoregolamentazione.
  4. Apprezzate le circostanze di tempo, nonché i termini ragionevoli di collaborazione con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e con gli altri uffici giudiziari, la Commissione può preavvisare i soggetti che esercitino la facoltà di cui all'articolo 2, secondo comma, dell'impossibilità di effettuare il controllo su base facoltativa. In tal caso la Commissione si pronuncia con una deliberazione adottata in seduta plenaria e pubblica.

Art. 5
(Regime di pubblicità e tutela della riservatezza)

  1. Per le deliberazioni concernenti la valutazione dei dati trasmessi dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché dagli uffici giudiziari interpellati per il seguito di competenza, la Commissione si riunisce in seduta segreta. Sugli atti esaminati, sull'istruttoria svolta e sulle determinazioni assunte mediante deliberazione, è apposto il segreto funzionale.
  2. Per le comunicazioni ufficiali concernenti l'esito del procedimento di verifica sulle liste di candidati per il rinnovo delle assemblee elettive, ai sensi dell'art. 2, primo comma, la Commissione provvede in seduta pubblica e rende noti gli esiti del controllo con ogni mezzo di comunicazione ritenuto opportuno, anche avvalendosi del sito web istituzionale.
  3. Per il procedimento di controllo delle liste provvisorie, effettuato su base volontaria, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, la Commissione, per il tramite del Presidente, comunica riservatamente l'esito delle verifiche ai responsabili delle liste o ai candidati presidenti o sindaci che le hanno trasmesse.