CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 luglio 2023
150.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XII e XIII)
COMUNICATO
Pag. 75

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.
C. 1324 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla riunione della Giunta per il regolamento.
  Dà quindi la parola ai relatori, deputati Rosso per la XII Commissione e Carloni per la XIII Commissione, per lo svolgimento della relazione.

  Mirco CARLONI (LEGA), relatore per la XIII Commissione, anche a nome del relatore della XII Commissione, ritiene preliminarmente opportuno segnalare che la Commissione Agricoltura ha già avviato l'esame in sede referente della proposta di legge di cui è primo firmatario, svolgendo un proficuo ciclo di audizioni in materia di prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.
  Entrando nel merito del contenuto del disegno di legge del Governo, nel testo trasmesso dal Senato il 20 luglio scorso, rileva che l'articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento, recante disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, oltre che a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti che sono espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia. Il valore di tale processo è riconosciuto di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. A tal fine si precisa che si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 (definizione di «alimento») e 3 (altre definizioni) del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, riguardante i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce l'Autorità europea per la sicurezzaPag. 76 alimentare, fissando idonee procedure in materia, oltre che le disposizioni europee nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi.
  L'articolo 2 introduce il divieto per gli operatori del settore alimentare e per gli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, ovvero promuovere ai suddetti fini, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati. Viene in tal modo introdotta una definizione normativa di alimenti e mangimi sintetici.
  Il divieto viene istituito sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del predetto regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. In particolare, il citato articolo 7 prevede la possibilità di adottare misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio qualora, in circostanze specifiche, a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico. Le misure adottate sulla base del principio di precauzione devono essere proporzionate e prevedere le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nell'Unione europea, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure devono essere riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.
  L'articolo 3, che ha contenuto analogo a quello della proposta di legge C. 746 Carloni, introduce, al comma 1, una serie di divieti relativi alla produzione e alla commercializzazione di prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. In particolare, per i citati prodotti è vietato l'uso di: denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne; riferimenti alle specie animali o gruppi di specie animale o a una morfologia animale o un'anatomia animale; terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria; nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.
  Fa presente che l'articolo 3 prevede, inoltre, che tali divieti non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale (comma 2) e che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il cittadino che consuma circa la composizione dell'alimento (comma 3). Il divieto non si applica, altresì, alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell'ambito di tali combinazioni (comma 4).
  Infine, il comma 5 dell'articolo 3 stabilisce che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il consumatore in errore rispetto alla composizione dell'alimento.
  L'articolo 4 dispone che per lo svolgimento dei controlli sull'applicazione del provvedimento in esame sono competenti, ognuno per i profili di rispettiva competenza: il Ministero della salute; le regioni; le province autonome di Trento e di Bolzano; Pag. 77le aziende sanitarie locali; il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei Antisofisticazione dipendenti; il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUFA), attraverso i Comandi dipendenti; il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; il Corpo della Guardia di Finanza; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, con specifico riferimento ai prodotti della filiera ittica. Tali autorità svolgono le verifiche di rispettiva competenza con il supporto, ove necessario, del personale specializzato del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle aziende sanitarie locali in possesso di specifiche attribuzioni in tema di controlli qualitativi e tecnico-biologici di natura sanitaria, in relazione ai potenziali rischi per la salute umana sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.
  Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge n. 689 del 1981, che riguardano, rispettivamente, i principi generali e le modalità di applicazione delle sanzioni. Viene esclusa, peraltro, la possibilità del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge succitata.
  Quanto alla ragione di tale esclusione, dalla relazione illustrativa, allegata al provvedimento in esame, si desume che il Governo considera le violazioni, nella materia de qua, come «lesive di interessi particolarmente delicati e importanti».
  Con riferimento ai divieti posti dal provvedimento in esame, sono competenti a ricevere il rapporto concernente l'accertamento della violazione, secondo i rispettivi profili di competenza territoriale e per materia, il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali.
  Il regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 è disposto dall'articolo 5, il quale, al comma 1, stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che vìolino le citate disposizioni sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione pecuniaria massima non può eccedere comunque euro 150.000. La violazione comporta, inoltre, l'applicazione congiunta delle seguenti ulteriori sanzioni: la confisca del prodotto illecito; il divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni; la chiusura dello stabilimento di produzione per lo stesso periodo. In merito a tale ultima previsione, in sede di relazione illustrativa, il Governo precisa che anche per la sanzione della chiusura dello stabilimento di produzione vale la forchetta edittale un anno – tre anni. Il comma 1 prevede, inoltre, che alle medesime sanzioni è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso o agevolato in qualunque modo le condotte di cui agli articoli 2 e 3.
  Il comma 2 dell'articolo 5 dispone che, per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché delle condizioni economiche dello stesso.
  L'articolo 6, comma 1, opera un rinvio alle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981, per quanto non previsto dal provvedimento in esame. Il comma 2 demanda Pag. 78l'aggiornamento dell'entità delle sanzioni previste dal provvedimento – da effettuarsi ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività rilevato dall'ISTAT – a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  Fa presente, infine, che l'articolo 7 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.