CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 luglio 2023
150.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.
Esame emendamenti C. 1135, approvata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere il parere all'Assemblea sul complesso degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 1135, approvata dal Senato, recante «Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere».

  Augusta MONTARULI (FDI), relatrice, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto ritiene possibile esprimere su di esse nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
C. 1322 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere, del disegno di legge C. 1322, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Passando a illustrare il contenuto del provvedimento, fa presente che l'articolo 1, comma 1, introduce una nuova procedura che rafforza le garanzie dei depositanti nell'ipotesi del mancato rimborso dei medesimi da parte di una banca. Si prevede infatti che qualora una banca, in ragione della sua situazione finanziaria, risulti inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi, ancorché non sia stata aperta nei suoi confronti la procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Banca d'Italia, dopo aver verificato che l'istituto di credito non è in grado di rimborsare i propri depositi e non ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilità ai depositi stessi, dichiari l'esistenza di tale inadempimento, con la conseguenza che i depositanti potranno accedere al recupero dei propri depositi, entro i limiti ordinariamente previsti, tramite i sistemi di garanzia. Sono previste altresì le necessarie modifiche di coordinamento nell'ambito del Testo Unico bancario. Sono infine introdotte due modifiche dirette a recepire ulteriori richieste di rettifica della normativa nazionale in merito ai limiti entro i quali i sistemi di garanzia rispondono per i depositanti coperti (importo del deposito al netto di quanto recuperabile dall'attivo della banca) e alla base di calcolo da prendere in considerazione per l'applicazione di compensazioni con riferimento ad eventuali debiti del depositante (l'ammontare complessivo del deposito e non esclusivamente il limite di 100.000 euro). Gli interventi descritti sono stati effettuati a seguito dei rilievi formulati nel Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA. Il comma 1-bis dell'articolo 1, introdotto al Senato, ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo l'applicazione delle disposizioni vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, l'esclusione dalla riduzione dei costi delle imposte e dei costi per la conclusione dei contratti, e precisando le modalità di calcolo delle riduzioni del costo totale del credito nel caso in cui essa non sia già stata definita dalle parti. L'articolo 1-bis, in attesa di un intervento più strutturale sul Codice della crisi d'impresa, introduce una disciplina transitoria dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione anche in assenza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.
  L'articolo 2 modifica i criteri necessari per avvalersi dell'imposta di registro agevolata (aliquota del 2 per cento) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro.
  L'articolo 3, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170, in tema di mancato recepimento di disposizioni UE in materia di revisione contabile, consente alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un paese terzo: – carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia; – relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili. La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nel regolamento GDPR.
  L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 82 del 2022, relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità Pag. 81dei prodotti e dei servizi, al fine di addivenire alla chiusura della procedura di infrazione n. 2023/2015.
  L'articolo 4 introduce nelle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni una norma volta a prevedere che, nel caso di arresto o fermo di minorenne, la polizia giudiziaria informi, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, altra persona idonea maggiorenne, qualora ciò risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore.
  L'articolo 5 modifica la disciplina del computo (su domanda) dei periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, presso organizzazioni internazionali. Tale possibilità – già introdotta, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per il caso in cui il computo sia necessario al fine del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o in favore dei superstiti – viene estesa dalla novella di cui al presente articolo 5 all'ipotesi in cui il computo sia necessario per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata; restano ferme le altre condizioni previste per il computo e resta fermo che quest'ultimo non ha effetti sulla misura del trattamento pensionistico (il quale è quindi calcolato senza tener conto dei periodi in oggetto).
  L'articolo 5 provvede altresì alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dalla novella in esame e rinvia, per la relativa copertura, alle disposizioni di cui al successivo articolo 26.
  L'articolo 6 reca modifiche alla disciplina legislativa in materia di pubblicità nel settore sanitario, finalizzate a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell'ambito del caso NIF 2020/4008, in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza.
  L'articolo 7 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per il finanziamento degli interventi di individuazione delle aree, in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici.
  L'articolo 8, modificato dal Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro ogni anno dall'anno 2023 all'anno 2031, per il finanziamento degli interventi di riduzione e prevenzione del radon negli ambienti chiusi e per interventi sinergici di efficientamento energetico, qualità dell'aria negli ambienti chiusi e prevenzione e riduzione del gas radon indoor.
  L'articolo 8-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede – al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000 – l'istituzione di un fondo, con una dotazione complessiva di 15 milioni di euro per il biennio 2023-2024, volto a finanziare investimenti da parte delle regioni per la realizzazione di misure di ripristino attivo e l'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni.
  L'articolo 9 modifica il codice della strada, consentendo alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di stabilire riduzioni, anche permanenti, della velocità di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, limitatamente ai tratti che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi, finalizzato a ridurre le emissioni inquinanti connesse ai trasporti. Si introduce, inoltre, la possibilità, per i comuni, di stabilire diversi tempi di permanenza massimi all'interno di una determinata ZTL, anche differenziati in relazione alle categorie di veicoli o utenti.
  L'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca delle disposizioni urgenti finalizzate a favorire la realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale, agevolando la definizione delle procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299.Pag. 82
  L'articolo 10 prevede, a decorrere dal 1° ottobre 2023 (comma 8), il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali ad esempio gli sfalci e le potature), nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsti per il PM10, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto (commi 1 e 2). Sono disciplinate inoltre le esclusioni dall'ambito di applicazione del divieto (comma 3) e le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dello stesso (comma 4), nonché recate disposizioni per l'incentivazione dell'uso sostenibile del materiale vegetale in luogo dell'abbruciamento (commi 5-7).
  L'articolo 10-bis, inserito durante la sede referente, reca disposizioni in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevedendo che AGEA esegua le operazioni nazionali di compensazione e la rideterminazione del prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.
  I commi 1 e 2 dell'articolo 11 estendono al personale docente e a quello tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM il diritto al riconoscimento per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato presso le predette istituzioni. In relazione al personale docente, si richiede che lo stesso sia stato immesso e confermato in ruolo, mentre per il personale tecnico e amministrativo si richiede la sola avvenuta immissione in ruolo. Il comma 3 prevede che, ai fini previdenziali, le suddette disposizioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 14 giugno 2023 (data di entrata in vigore del presente decreto; il testo originario faceva invece riferimento all'entrata in vigore «delle medesime disposizioni»). Il comma 3-bis, inserito dal Senato, consente alle istituzioni AFAM di indire, a determinate condizioni, «procedure di reclutamento straordinarie», distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare. Il comma 4 rinvia all'articolo 26 del provvedimento in esame per quanto riguarda la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. In risposta a procedura di infrazione relativa al personale volontario impiegato per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 12 riserva a tale personale un incremento di dotazione organica e corrispettiva assunzione straordinaria di complessive 550 unità; nonché pone a favore di tale personale una riserva del 30 per cento dei posti per le altre già previste assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco relative all'anno 2023.
  L'articolo 13 aggiunge, ancora per tale tipologia di personale volontario, una riserva del 30 per cento dei posti disponibili nelle venture assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco. E fa salva la disciplina vigente del personale volontario solo per la parte concernente i volontari impiegati per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo, ponendo al contempo alcune disposizioni transitorie o di raccordo con le sollecitazioni giungenti dalla Commissione europea.
  L'articolo 14 – cui sono state apportate alcune modifiche formali in sede di conversione – reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio, agli effetti della carriera, per il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024. In particolare, esso prevede che i servizi cosiddetti «pre-ruolo» del personale scolastico, non integralmente considerati dalle norme finora vigenti, vengano riconosciuti per intero, ai fini delle ricostruzioni di carriera, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva n. 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, a seguito dell'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.
  L'articolo 15, per l'anno 2023, estende il riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docentiPag. 83 di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente), prevista dalla legge n. 107 del 2015 per un importo di 500 euro annui a persona, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, stanziando a tal fine 10,9 milioni di euro. L'intervento è volto a recepire l'ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, nella causa C-450-21 (UC c. Ministero dell'istruzione), resa in sede di rinvio pregiudiziale.
  L'articolo 16 individua il Ministero della giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
  L'articolo 17, modificato dal Senato, attribuisce la qualifica di «carte valori» agli attestati di iscrizione e alle attestazioni di soggiorno permanente rilasciati ai cittadini dell'Unione europea che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi o permanentemente. Tali attestazioni sono prodotte e fornite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo caratteristiche e modalità definiti con apposita convenzione tra il medesimo Istituto e il Ministero dell'interno. Sono altresì soggette ad imposta di bollo e ai diritti fissi e di segreteria. L'articolo in esame dispone, infine, circa la quantificazione degli oneri e la relativa copertura.
  L'articolo 18 provvede ad una serie di adeguamenti della normativa italiana ad alcuni regolamenti dell'Unione europea. Tra i contenuti precettivi di questi ultimi, rilevano in particolare – entro la cornice normativa posta dal codice delle frontiere Schengen – l'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS); l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; l'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione. Tra le disposizioni dettate da questo articolo del decreto-legge figurano l'attribuzione espressamente in capo al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere quale autorità giudiziaria sul ricorso avverso il provvedimento di diniego, annullamento o revoca delle «autorizzazioni di viaggio» o il provvedimento di divieto di reingresso del cittadino di Paese terzo «fuori-termine» identificato, durante i controlli alla frontiera, in uscita dal territorio nazionale. Nel corso dell'esame presso il Senato, si è aggiunta l'attribuzione al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere sul ricorso contro i provvedimenti di respingimento dalla frontiera di immediata applicazione per lo straniero sprovvisto dei requisiti di ingresso.
  L'articolo 18-bis reca modifiche alla legge n. 69 del 2005 con particolare riguardo alla disciplina dei motivi di non esecuzione di un mandato di arresto europeo.
  L'articolo 18-ter dispone circa il titolo di soggiorno di familiari non aventi la cittadinanza italiana di cittadini italiani, a seconda che questi abbiano esercitato o meno il diritto di libera circolazione nell'Unione.
  L'articolo 19 modifica la legge di bilancio 2022 al fine di prevedere che le agevolazioni fiscali concesse in favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI siano subordinate alla destinazione del 100 per cento (anziché del 20) degli utili al finanziamento delle attività statutarie non commerciali.
  L'articolo 20, modificato dal Senato, reca novelle alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, introducendo una nuova disciplina relativa al rilascio e al ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano, o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento, a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei figli medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico, o individuati dalla legge.
  L'articolo 21 reca disposizioni in materia di regime di interrompibilità del carico elettrico.
  L'articolo 22, come modificato al Senato, prevede che gli investimenti sulle reti e impianti di distribuzione del gas in comuniPag. 84 montani in zona climatica «F» o in comuni del Mezzogiorno da metanizzare, ai fini della loro remunerazione mediante la tariffa a carico dei consumatori, siano valutati, nell'ambito dell'analisi costi-benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al loro contributo al processo di decarbonizzazione nonché all'incremento del grado di efficienza e flessibilità delle reti e degli impianti stessi. Affida poi all'Arera il compito di tener conto, nella determinazione delle tariffe del gas, dei maggiori costi di investimento nei medesimi comuni nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile.
  L'articolo 22-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, limita la facoltà del fornitore di energia elettrica di imporre ai propri clienti il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura ai soli contratti a tempo determinato e a prezzo fisso (comma 1, lettera a)). Abroga, inoltre, la disposizione che consente a Terna di realizzare sistemi di accumulo per una capacità pari a quella non aggiudicata tramite asta (comma 1, lettera b)).
  L'articolo 22-ter, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, abroga la norma che demandava all'ARERA di provvedere – entro il 12 dicembre 2012 – ad adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri volti a rendere più flessibile ed economico il relativo servizio a vantaggio dei soggetti a maggiore consumo di gas naturale.
  L'articolo 23 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari).
  L'articolo 24 attua la Direttiva 2022/738/UE, la quale a sua volta modifica la Direttiva 2006/1/CE in tema di noleggio di veicoli senza conducente (cosiddetto car rental), onde consentire la locazione anche di autocarri e altri veicoli diversi dalle autovetture.
  L'articolo 24-bis reca un'ampia novella al decreto legislativo n. 70 del 2014 in materia di diritti e doveri dei passeggeri ferroviari, onde adeguare l'ordinamento italiano al regolamento 2021/782/UE.
  L'articolo 24-ter, inserito durante l'esame al Senato, modifica le condizioni per l'utilizzo, ai fini dell'affidamento di alcuni contratti pubblici (in particolare quelli relativi al PNRR-PNC), della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.
  L'articolo 25 modifica le norme di attuazione della disciplina europea in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. In primo luogo, vengono espressamente incluse nel relativo ambito di applicazione le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari eseguite da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia. In secondo luogo, viene modificata la disciplina relativa all'annullamento degli ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili, mantenendo il divieto in caso di preavviso inferiore a 30 giorni, ma non escludendo che l'annullamento dell'ordine con un preavviso superiore a tale termine possa essere ugualmente classificato come pratica commerciale sleale, ove il preavviso sia considerato talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti. Infine, viene previsto che le denunce relative all'attuazione di pratiche commerciali vietate possono essere presentate all'ICQRF, anche da parte di fornitori stabiliti in altri Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.
  L'articolo 25-bis, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, è volto ad attuare la direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca Pag. 85di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato.
  L'articolo 26 reca la quantificazione degli oneri e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.
  L'articolo 27 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Quanto alle motivazioni della straordinaria necessità e urgenza dell'intervento, faccio presente che il provvedimento appare riconducibile alla ratio unitaria di adottare misure urgenti volte a ridurre il numero di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nonché a prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione ovvero l'aggravamento di quelle esistenti; in tal senso il provvedimento appare configurarsi come un «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo», categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo».
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnalo che il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale rapporti dello Stato con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione. Con riferimento ad alcune specifiche disposizioni assumono anche rilievo le materie di esclusiva competenza statale: immigrazione, tutela della concorrenza, sistema tributario, organizzazione dello Stato, ordinamento penale, tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere b), e), g), l) ed s), della Costituzione, nonché le materie di competenza concorrente tutela della salute, grandi reti di trasporto, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Alla luce di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione: dei decreti del Ministro dell'ambiente previsti dagli articoli 7 e 8 per l'individuazione dei criteri di utilizzo da parte delle regioni e delle province autonome delle risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi per l'individuazione delle aree ad alta concentrazione di radon in aria (rispettivamente in ambienti aperti e in ambienti chiusi); del decreto del Ministro dell'ambiente previsto dall'articolo 9 per l'individuazione dei criteri di riparto del fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000.
  Con riguardo al rispetto degli altri princìpi costituzionali, segnalo che, ai fini dell'accesso all'assegno di inclusione, l'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2) attribuisce al tribunale amministrativo regionale la competenza sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera. Formula dunque una proposta di parere favorevole.

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 13.40.