CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 luglio 2023
144.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 109

ALLEGATO

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato)

  1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 agosto 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.
*7.06. (Nuova formulazione) Colombo, Buonguerrieri, Mattia, Cerreto.
*7.010. (Nuova formulazione) Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.
*7.04. (Nuova formulazione) Ruffino, Benzoni, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Simiani
*7.01. (Nuova formulazione) Manes, Steger.

ART. 8.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
*8.1. Manes, Steger.
*8.2. Ruffino, Benzoni.
*8.9. Peluffo.
*8.18. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*8.21. Colombo, Buonguerrieri, Mattia, Cerreto.
*8.28. Peluffo, Braga.
*8.30. Montemagni, Morrone, Davide Bergamini, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.
*8.32. Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure compensative in materia di prevenzione degli incendi a sostegno delle attività economiche)

  1. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione degli incendi di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, insediate nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al Pag. 110presente decreto e i cui impianti e sistemi di sicurezza antincendio sono stati danneggiati in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche del mese di maggio 2023, i responsabili delle attività medesime, purché in regola con gli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5 del citato regolamento, adottano idonee misure di sicurezza equivalenti atte a compensare il rischio aggiuntivo di incendio.
  2. L'idoneità delle misure di cui al comma 1, in relazione al maggior rischio di incendio nell'attività, deve risultare da apposita attestazione, rilasciata da un professionista antincendio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012. L'attestazione e la documentazione sono rese disponibili per i controlli di competenza degli organi ispettivi.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° maggio 2023 al 31 gennaio 2024.
17.0100. Il Governo.

ART. 19.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I comuni indicati nell'allegato 1 nonché le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese per i lavori pubblici di somma urgenza, previsto dall'articolo 191, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro centocinquanta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
*19.1. (Nuova formulazione) Manes, Steger, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Simiani.
*19.4. (Nuova formulazione) Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*19.19. (Nuova formulazione) Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.
*19.23. (Nuova formulazione) Bonelli, Zanella.

ART. 20.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Per l'anno 2023 il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare in un'unica soluzione, in favore dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, le risorse relative al Fondo di solidarietà comunale previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
20.200. Il Governo.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Interventi urgenti in aree con soprassuoli boschivi)

  1. Gli interventi urgenti di sistemazione delle aree in cui erano presenti soprassuoli boschivi, danneggiate da movimenti franosi conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, sono esenti dall'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora sia necessario il taglio o la rimozione della vegetazione compromessa.
*20.04. Richetti, Ruffino.
*20.014. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.
*20.017. Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.
*20.021. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.