CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 luglio 2023
140.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 201

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 11 luglio 2023.

Audizione informale del Generale Florigio Lista, Direttore Istituto di Scienze Biomediche della Difesa e del Colonnello Tommaso Sciarra, Capo Unità Operativa Semplice (UOS) fisiatria del Celio, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00075 Saccani Jotti sul programma «Soldato sicuro».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 luglio 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

  La seduta comincia alle 11.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.
C. 1150 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Barbara POLO (FDI), relatrice, riferisce che la Commissione difesa è chiamata a rendere il parere alla Commissione affari esteri sul disegno di legge del Governo, approvato dal Senato in prima lettura lo scorso 9 maggio, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto ad Accra il 28 novembre 2019.
  Osserva, quindi, che l'Accordo – il cui testo è costituito da un breve preambolo e da 16 articoli – ricalca il modello degli analoghi strumenti pattizi relativi alla cooperazione in materia di difesa ed è volto a fornire un'adeguata cornice giuridica per Pag. 202l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, con l'obiettivo di consolidare le rispettive capacità difensive, migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.
  Evidenzia, poi, che il provvedimento, all'articolo 2, individua gli obiettivi e le modalità della cooperazione bilaterale che riguarda: lo sviluppo e all'aggiornamento della politica della difesa; la partecipazione del personale militare ad esercitazioni e programmi di formazione; la lotta alla pirateria marittima e ad altre attività sulla sicurezza marittima; lo scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e la partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite. Competenti all'attuazione dell'Accordo sono i Ministeri della Difesa delle due Parti (articolo 3). Fra le aree di cooperazione (articolo 4) vengono annoverati i settori del supporto ad iniziative commerciali connesse a materiale e servizi per la difesa, la formazione delle Forze armate e della sanità militare, le delegazioni militari.
  I successivi articoli dell'Accordo disciplinano: l'organizzazione delle attività addestrative (articolo 5); la cooperazione nel settore degli equipaggiamenti militari, anche con accordi governo-governo (articolo 6); gli aspetti finanziari (articolo 7) e quelli giurisdizionali (articolo 8).
  Ulteriori misure riguardano le questioni relative al risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante (articolo 10), la regolazione dell'ingresso e della permanenza reciproca di personale (articolo 11), i requisiti sanitari (articolo 12), le condizioni di cessazione anticipata dei programmi di scambio (articolo 13) e le modalità per la protezione e il trattamento di informazioni classificate (articolo 14).
  Infine l'Accordo provvede a definire anche le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 15) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che i termini per la possibilità di emendarne i contenuti (articolo 16).
  Quanto al testo del disegno di legge, esso si compone di 5 articoli che recano le consuete disposizioni relative alla ratifica e all'ordine di esecuzione dell'Accordo, alla quantificazione degli oneri del provvedimento – pari a 4.876 euro, ad anni alterni, a decorrere dal 2023 – imputabili alle spese di missione per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti, alla clausola di invarianza finanziaria e all'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.
  Conclude segnalando che il Ghana occupa un'area di notevole importanza strategica in Africa occidentale, fra il Golfo di Guinea, la Costa d'Avorio, il Burkina Faso e il Togo ed è al settimo posto tra i 122 Paesi che contribuiscono al mantenimento della pace in varie missioni delle nazioni Unite. In particolare, a marzo di quest'anno, il numero totale di peacekeepers dispiegati a livello globale dalle Nazioni Unite era di 76.712, di cui 70.257 maschi e 6.455 femmine. Il Ghana ha schierato finora 2.762 peacekeepers in varie parti del mondo. Su un totale di 6.455 donne dispiegate, il Ghana ne conta 429, dato che fa del Ghana il quarto Paese al mondo e il secondo in Africa per quanto riguarda l'impiego delle donne.
  Si riserva infine, di presentare una proposta di parere favorevole al termine del dibattito.

  Antonino MINARDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.45.