CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 luglio 2023
137.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 48

ALLEGATO

Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili. C. 566 Bisa, C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Misure per l'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

  1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il «Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica», di seguito denominato «Piano». Il Piano è rivolto:

   a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica;

   b) alla riduzione delle emissioni climalteranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica;

   c) alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica che hanno raggiunto il fine vita edilizio.

  2. Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

   a) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi nei condomini misti;

   b) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti Istituti, sia mediante il ripristino di alloggi di risulta sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;

   c) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

   d) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione.

  3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Pag. 49Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 3. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalità di utilizzo delle medesime, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  5. L'attuazione del Piano è realizzata con le modalità di cui all'articolo 39 e 223 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.
  6 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni e i comuni la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi di cui al comma 2 sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, all'innalzamento dei livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica e alla risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
  7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce, presso il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa pubblica, i cui componenti sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata in rappresentanza delle regioni e degli enti locali.
  8. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano, fino alla completa attuazione del medesimo.
01.01. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra, Furfaro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Interventi per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione)

  1. Al fine di garantire interventi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al Fondo di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Al fine di garantire interventi finalizzati a mitigare gli effetti sul disagio abitativo, al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.
01.02. Braga, Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra, Furfaro.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 624-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 624-ter.
(Occupazione arbitraria di immobile)

   Chiunque occupa arbitrariamente un immobile adibito ad abitazione altrui ovvero impedisce il rientro del proprietario nel medesimo immobile è punito con la pena della reclusione da due a sette anni.
   Alla stessa pena prevista dal primo comma soggiace chiunque riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione dell'immobile o cede ad altri l'immobile occupato.Pag. 50
   Si applica la pena della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.
   La stessa pena si applica se il fatto è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia.
   Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.
   Nel caso in cui l'occupante collabori all'accertamento dei fatti, non opponga resistenza e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile, la pena è ridotta da un terzo alla metà».
1.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: articolo 624-bis fino a: chiunque con le seguenti articolo 614 del codice penale è inserito il seguente: Art. 614-bis. (Occupazione arbitraria di immobile di proprietà altrui) Chiunque

  Conseguentemente:

   1) al capoverso art. 624-ter, primo comma, sostituire le parole: destinato a domicilio con di proprietà;

   2) al medesimo capoverso sopprimere il secondo e il terzo comma;

   3) all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera f-ter) con la seguente: f-ter) occupazione arbitraria di immobile di proprietà altrui prevista dall'articolo 614-bis del codice penale;

   4) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: 624-ter con le seguenti: 614-bis;

   5) al titolo, sostituire le parole: 624-ter con le seguenti: 614-bis.
1.3. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, primo comma, sopprimere le parole: mediante violenza, artifizi o raggiri,;
1.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, primo comma, sostituire le parole: si impossessa, occupa o detiene senza titolo legittimo un immobile con le seguenti: occupa arbitrariamente un immobile.
1.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, primo comma, sopprimere le parole: o detiene senza titolo legittimo.
1.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, primo comma, sostituire le parole: destinato a domicilio altrui con le seguenti: adibito ad abitazione altrui.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, alla rubrica sostituire le parole: destinato a domicilio altrui con le seguenti: adibito ad abitazione altrui.
1.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 624-ter, primo comma, sostituire la parola: destinato con la seguente: adibito.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso Art. 624-ter, rubrica, sostituire la parola: destinato con la seguente: adibito;

   all'articolo 3, comma 1, capoverso lettera f-ter) sostituire la parola: destinato con la seguente: adibito.
1.9. Dori.

  Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, primo comma, sostituire le parole: a domicilio con le seguenti: ad abitazione.
1.10. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Pag. 51

  Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, secondo comma, sopprimere le parole: si intromette, coopera,;
1.11. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Si applica la pena della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.
1.12. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: La pena è aumentata se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da più di cinque persone o da persona palesemente armata, ovvero in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia.
1.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Si applica la pena della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia.
1.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il comma 1-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dal seguente:

«1-quater.

   Una volta depositata la denuncia, in relazione al reato di occupazione arbitraria di immobile di proprietà altrui è fatto obbligo per i soggetti che somministrano i servizi di cui al comma 1, secondo periodo, di procedere all'interruzione della fornitura degli stessi entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta effettuata dal legittimo proprietario o affidatario dell'immobile stesso. La richiesta di cui al periodo precedente, deve essere inviata tramite raccomandata postale o posta elettronica certificata con allegata la documentazione relativa alla denuncia di occupazione abusiva e al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare. Tale richiesta dovrà essere corredata dal parere favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine al reato di occupazione arbitraria di immobile di proprietà altrui».
1.01. Il Relatore.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2.1. Il Relatore.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 163 del codice penale)

  All'articolo 163 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 624-ter, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinataPag. 52 alla reimmissione del bene nel possesso del suo legittimo titolare».
3.01. Foti, Varchi, Buonguerrieri, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani, Vinci.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica al comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria)

  1. Alla lettera g-bis) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, 624-ter, o 633 del codice penale».
3.02. Foti, Varchi, Buonguerrieri, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani, Vinci.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis
(Modifica all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria)

  1. Al comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «g-bis) gli immobili privati adibiti a privata dimora occupati abusivamente quando è stata presentata querela o comunque è stata avviata l'azione penale per il reato di occupazione arbitraria di immobile di proprietà altrui e non sia stato possibile eseguire lo sgombero dell'immobile».
3.03. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 624-ter».
3.04. Foti, Varchi, Buonguerrieri, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani, Vinci.

ART. 4.

  Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

Art. 4.

  1. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone il sequestro preventivo dell'immobile arbitrariamente occupato con taluna delle condotte di cui all'articolo 624-ter del codice penale e dispone il rilascio immediato, in favore della persona offesa, previa verifica della sussistenza del relativo diritto, valutati sommariamente gli atti prodotti dal denunciante, le risultanze anagrafiche, l'intestazione dei contratti e delle fatture relativi alle utenze domestiche e ogni ulteriore elemento utile.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 5, 6, 7 e 8.
4.1. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1 sostituire le parole da: sommariamente fino a: risultanze anagrafiche con le seguenti: gli atti prodotti dal soggetto denunziante,.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   dopo le parole: l'intestazione dei contratti aggiungere le seguenti: di utenze;

   dopo le parole: dei diritti, aggiungere le seguenti: ovvero del titolo legittimo;

Pag. 53

   sopprimere le parole da: accompagnati dal denunziante fino a: procura speciale;

   sostituire le parole da: procedere a fino alla fine con le seguenti: svolgere le attività di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale.
4.2. Il Relatore.

  Al comma 1, sopprimere le parole: alla presenza del denunziante, del suo legale rappresentante o del suo difensore.
4.3. Dori.

ART. 6.

  Al comma 1, sopprimere la parola: assenza,.
6.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere le parole: anche passiva e sostituire le parole: , anche con l'uso della forza, ai sensi con le seguenti: , eventualmente anche con l'uso della forza, anche ai sensi.

  Conseguentemente:

   al comma 2, dopo le parole: e gli agenti di polizia giudiziaria aggiungere le seguenti: acquisito il parere favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini,;

   al comma 3, dopo le parole: e gli agenti di polizia giudiziaria aggiungere le seguenti: , acquisito il parere favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini,;

   al comma 4:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 337 con le seguenti: dell'articolo 388, sostituire le parole: dell'articolo 380 con le seguenti: dell'articolo 381 e sopprimere le parole da: come modificato dall'articolo 2 fino alla fine del periodo;

   b) al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nei casi di cui al comma 1.
6.2. Il Relatore.

  Sopprimere il comma 4.
6.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al comma 641 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di esenzione dalla tassa sui rifiuti)

  1. Al comma 641 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le parole: «e gli immobili privati adibiti a privata dimora occupati abusivamente quando è stata presentata la querela o comunque è stata avviata l'azione penale per il reato di occupazione arbitraria di immobile di proprietà altrui e non sia stato possibile eseguire lo sgombero dell'immobile per cause non imputabili al proprietario».
8.04. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al codice di procedura civile)

  1. Dopo l'articolo 703 del codice di procedura civile aggiungere il seguente:

«Art. 703-bis.
(Domande di reintegrazione nel possesso di immobili adibiti ad abitazione)

   Le domande di reintegrazione nel possesso aventi ad oggetto immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione del ricorrente possono essere propostePag. 54 verbalmente in udienza, anche senza formalità. Delle stesse il giudice fa redigere processo verbale cui è sempre allegata copia del titolo da cui si evince la proprietà o il diritto reale o personale di godimento del bene da parte del ricorrente.
   Il giudice, acquisite nella stessa udienza sommarie informazioni, se ritiene la domanda non manifestamente infondata, ordina con decreto provvisoriamente esecutivo la reintegrazione nel possesso dell'immobile in favore del ricorrente e fissa, con il medesimo decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a tre giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.
   Il ricorso e il decreto provvisoriamente esecutivo devono essere notificati presso l'immobile oggetto di spoglio, a cura dell'ufficiale giudiziario, entro tre giorni dalla presa in carico della notificazione.
   Contestualmente alla notificazione, l'ufficiale giudiziario redige processo verbale nel quale identifica i soggetti occupanti l'immobile, dà atto di aver ingiunto agli stessi il rilascio dell'immobile, che deve avvenire entro i due giorni successivi, e annota le eventuali eccezioni sollevate dai soggetti occupanti e ogni altra notizia utile. Terminate le operazioni, l'ufficiale giudiziario deposita senza ritardo il processo verbale presso la cancelleria del giudice che ha emanato il decreto. Il giorno successivo al termine assegnato per il rilascio, l'ufficiale giudiziario accede all'immobile per immettere nel possesso l'istante. Se l'immobile non è stato ancora liberato, l'ufficiale giudiziario procede immediatamente allo sgombero coattivo con l'assistenza della forza pubblica e dei servizi sociali e socio-sanitari, ove tra gli occupanti vi siano soggetti minori, ultrasettantenni o disabili gravi o gravissimi.
   All'udienza il giudice, verificata la regolare e tempestiva notificazione del ricorso e del decreto, letto il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, sentite le parti ove comparse personalmente e valutata ogni circostanza utile, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il provvedimento emanato con decreto. Contro l'ordinanza è sempre ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
   Il procedimento di cui al presente articolo non è soggetto al contributo unificato previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».
8.05. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. In caso di condanna per il reato di cui all'articolo 624-ter del codice penale, lo Stato è responsabile per il risarcimento del danno in via sussidiaria rispetto all'autore del reato o al responsabile civile.
  2. Ai fini di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.06. Rampelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Abrogazioni)

  1. L'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è abrogato.
  2. L'articolo 31-ter del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni,Pag. 55 dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è abrogato.
8.07. Foti, Varchi, Buonguerrieri, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani, Vinci.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 11, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, i commi da 3.1 a 3-bis sono soppressi.
8.08. Rampelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure per favorire l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica)

  1. La Cassa depositi e prestiti Spa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a erogare finanziamenti, in unica soluzione o a erogazione multipla, a regioni e comuni per l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, con priorità per le aree territoriali ad alta tensione abitativa, nonché per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  2. L'ammortamento del finanziamento di cui al comma 1 avviene attraverso uno o più piani di rimborso, di durata compresa tra 5 e 30 anni, con l'applicazione di un tasso d'interesse a tasso fisso o variabile, con facoltà per la regione o l'ente locale di richiedere il passaggio a tasso fisso.
8.09. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra, Furfaro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure per la razionalizzazione del patrimonio degli alloggi ad uso abitativo di proprietà pubblica)

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Il suddetto decreto tiene conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 30 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale. Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.
8.010. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra, Furfaro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Aumento detrazioni per i conduttori)

  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600»;

   b) al comma 01, lettera b), le parole: «euro 150» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;

   c) al comma 1, lettera a), le parole: «Lire 960.000» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 1.200,00»;

Pag. 56

   d) al comma 1, lettera b), le parole: «Lire 480.000» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 600,00».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere le seguenti parole: e disposizioni per il contrasto del disagio abitativo.
8.011. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra, Furfaro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Sostegno alla locazione di alloggi sociali e a canone concordato)

  1. Alla Tabella A, Parte II (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 41-quater), è aggiunto il seguente:

    «41-quinquies) Locazioni di immobili a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, adibiti ad abitazione principale, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».

  2. Alla Tabella A, Parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, al numero 127-duodevicies) sono soppresse le parole: «e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008.».
8.012. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra, Furfaro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga per gli anni 2024 e 2025 delle agevolazioni per l'acquisto prima casa per under 36)

  1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

   b) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

   c) al comma 9, le parole: «il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2025».

  2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.013. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra, Furfaro.