CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 luglio 2023
137.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1135, approvata dal Senato in prima lettura, recante modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere;

   rilevato che:

    l'articolo unico della proposta di legge apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 106 del 2006, relativo all'organizzazione degli uffici del pubblico ministero, al fine di rendere più stringente l'obbligo del pubblico ministero, nel caso di delitti di violenza domestica o di genere, di assumere informazioni dalla persona offesa nel termine di tre giorni dall'acquisizione della notizia di reato, come previsto dall'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale;

    in particolare, il comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 106 del 2006, in materia di titolarità dell'azione penale, prevedendo che, nel caso in cui il pubblico ministero assegnatario delle indagini non proceda nel termine dei tre giorni all'ascolto della persona offesa, il procuratore della Repubblica possa revocargli l'assegnazione del procedimento, procedendo direttamente, o attraverso l'assegnazione ad un altro magistrato dell'ufficio, all'assunzione di informazioni dalla persona offesa;

    il comma 1, lettera b), interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, che disciplina l'attività di vigilanza del procuratore generale presso la Corte di appello, prevedendo che egli debba acquisire con cadenza trimestrale dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine fissato dall'articolo 362, comma 1-ter c.p.p. e inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   l'intervento normativo è riconducibile alla materia «giurisdizione e norme processuali» di competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 536 e abbinate, recante «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo», come risultante dalle proposte emendative approvate;

   rilevato che:

    l'articolo 1 del testo in esame modifica la legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, al fine di: ridefinire l'ambito di applicazione per includervi anche il bullismo; privilegiare, nel contrasto di tali fenomeni, le azioni di carattere formativo ed educativo; prevedere da parte delle istituzioni scolastiche l'adozione di codici interni e l'istituzione di tavoli di monitoraggio dedicati; fornire alle istituzioni scolastiche che lo richiedano servizi di sostegno psicologico agli studenti e di coordinamento pedagogico;

    l'articolo 2 modifica il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835) recante istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, con particolare riguardo alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile;

    l'articolo 3 prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni volte a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti;

    l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   le disposizioni del testo in esame riguardano in misura prevalente interventi di carattere formativo ed educativo, riconducibili in gran parte alla materia dell'istruzione che, limitatamente alle norme generali, è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

   al di fuori delle norme generali, l'istruzione è materia di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, fatta salva la materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

   le disposizioni del testo in esame riguardano in misura prevalente anche la materia dell'ordinamento civile, anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale in base a quanto disposto dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.