CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 giugno 2023
131.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. Atto n. 45.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (Atto n. 45);

   premesso che:

    lo schema in esame è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge di delegazione europea 2021 (articolo 15 della legge n. 127 del 2022) avente ad oggetto l'adozione di disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online;

    con nota 137 final del 26 gennaio 2023, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, per non aver provveduto tempestivamente all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici, nonché alla predisposizione delle norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento;

    in particolare, l'articolo 4 disciplina l'esame in Italia degli ordini di rimozione transfrontalieri, ovvero quelli emessi dall'autorità competente di un altro Stato membro nel quale il prestatore di servizi di hosting non abbia lo stabilimento principale o il rappresentante legale, individuando l'autorità competente in materia nel giudice per le indagini preliminari, cui tali ordini vanno trasmessi;

    la medesima disposizione affida al GIP la competenza a valutare se l'ordine di rimozione violi in modo grave o manifesto il regolamento o i diritti e delle libertà fondamentali garantiti dalla Carta di Nizza, previste dall'art. 4, par. 3 e 4, del regolamento;

    rilevato che ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4, «avverso il decreto il prestatore di servizi di hosting e il fornitore di contenuti che hanno presentato la richiesta di esame dell'ordine di rimozione possono proporre ricorso per cassazione unicamente per violazione di legge»; tuttavia il terzo periodo prevede che «il ricorso è proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal deposito dell'ordinanza», mentre dal tenore letterale della norma sembra che la decisione motivata assuma la forma del decreto;

   preso atto della valutazione favorevole resa dalla V Commissione Bilancio in data 31 maggio 2023,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   in relazione a quanto indicato nella premessa si dovrebbe valutare l'opportunità di verificare la previsione di cui all'articolo 4, comma 2, secondo e terzo periodo, in quanto quest'ultimo riferisce al «deposito dell'ordinanza» il momento iniziale da cui decorre il termine per il ricorso per cassazione, laddove il secondo periodo prevede invece che la decisione del giudice assuma la forma del decreto motivato.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 e abb.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che la competenza della Commissione Giustizia viene in rilevo in termini generali, in relazione alle sue attribuzione riferite ai profili ordinamentali delle società commerciali, su cui interviene la proposta di legge in esame, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese innovative e ai requisiti di capitale delle società di investimento semplice e che, in particolare:

    l'articolo 1 richiama le definizioni di start-up innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente;

    l'articolo 2 interviene sulla disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in start up e PMI innovative;

    l'articolo 3 modifica in più punti il cosiddetto «decreto Sostegni-bis» (articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021) al fine di chiarire la disciplina sulle esenzioni delle plusvalenze dalla vigente disciplina in materia di aiuti de minimis;

    l'articolo 4 innalza da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    il disegno di legge si colloca all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza con l'obiettivo di rafforzare la protezione dei diritti di proprietà industriale, semplificare le relative procedure, agevolare lo sviluppo e la condivisione di beni immateriali;

    l'articolo 6 modifica l'art. 127 del codice della proprietà industriale, aumentando talune sanzioni amministrative per ingannare sull'esistenza di brevetti o marchi registrati;

    gli articoli 9 e 10 incidono, rispettivamente sulla durata in carica dei membri della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi – che viene aumentata da due a quattro anni – e sui termini intercorrenti tra la convocazione delle parti e l'udienza di trattazione dinanzi alla Commissione, che vengono ridotti da quaranta a trenta giorni;

    l'articolo 22 abroga il divieto di sequestrare, salve le esigenze della giustizia penale, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale in esposizione o in transito da o per la medesima;

    l'articolo 23 include anche gli atti tra vivi che estinguono i diritti su titoli di proprietà industriale, nonché le sentenze di fallimento di soggetti titolari di tali diritti su tali titoli nel novero di quelli che devono essere trascritti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    l'articolo 2, in sintesi, detta disposizioni urgenti in materia di rinvio delle udienze civili e penali e di sospensione dei termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, di tutti i termini procedurali nei procedimenti civili e penali, per i residenti nei territori dell'Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana indicati nell'allegato 1 del decreto, colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, nonché la possibilità, per il personale dell'amministrazione giudiziaria impossibilitato a recarsi sul luogo di lavoro a causa degli eventi calamitosi, di fare ricorso al lavoro agile;

    l'articolo 3 dispone la sospensione delle udienze e dei termini processuali – dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 – con riguardo ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei Comuni colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023;

    l'articolo 4 prevede la sospensione, dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023, di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi – ivi compresi quelli di natura sanzionatoria – salvo quelli relativi allo stato emergenziale e al PNRR – che risultino pendenti alla data del 1° maggio 2023 o che siano iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che abbiano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati, nonché quelli dei procedimenti pendenti presso i comuni alluvionati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince. Doc XXII, n. 9.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il documento in titolo, come modificato dalla Commissione di merito,

   premesso che:

    tra i compiti previsti dall'articolo 1, la Commissione ha quello di accertare le ragioni che abbiano ostacolato l'accertamento delle responsabilità relative (lettera d), nonché eventuali correlazioni tra l'incidente ed eventuali traffici illegali di armi, combustibili o scorie e rifiuti tossici avvenuti nella notte del 10 aprile 1991 nella rada di Livorno (lettera g);

    l'articolo 3 definisce i poteri e i limiti della Commissione che procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, prevedendo che, per le audizioni a testimonianza, si applichino gli articoli da 366 a 384-bis del codice penale, relativi a delitti contro l'attività giudiziaria;

    l'articolo 4 precisa i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti, anche con riguardo ai rapporti con l'autorità giudiziaria, prevedendo, in particolare, che devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari;

    l'articolo 5 prevede il vincolo del segreto su gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione ai fini dell'inchiesta,

   rilevato che, a differenza di quanto previsto dal citato articolo 3 – che replica il testo della precedente legislatura nonché di una delibera istitutiva di una Commissione monocamerale di inchiesta di questa legislatura (sulla morte di David Rossi) – la prassi prevalente riferita agli atti istitutivi di Commissioni d'inchiesta sembra orientarsi nel senso di richiamare le sole disposizioni penali recate dall'articolo 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti) e dall'articolo 372 (falsa testimonianza);

    in particolare, tale formula è presente nelle leggi istitutive delle Commissione di inchiesta bicamerale sul femminicidio (legge n. 12 del 2023) e Antimafia (legge n. 22 del 2023), nonché nelle proposte di legge istitutive delle Commissione di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori (approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato) e sull'emergenza Covid (licenziata dalla Commissione e all'esame dell'Assemblea); analogamente, essa figura nella delibera istitutiva della Commissione monocamerale sul degrado urbano (Doc. XXII n. 11);

    nella sola legge 10 maggio 2023, n. 5, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari si prevede che «per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 366, 367, 368, 369, 370 e 372 del codice penale»,

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  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   per le ragioni espresse in premessa, dovrebbe verificarsi se per le audizioni a testimonianza sia opportuno limitare i richiami normativi ai soli artt. 366 e 372 del codice penale ovvero, in analogia con la citata legge n. 53 del 2023, richiamare le disposizioni previste dagli articoli 366, 367, 368, 369, 370 e 372 del codice penale.