CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 giugno 2023
130.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 14

Variazione della composizione della Commissione.

  Giorgia LATINI, presidente, Comunica che la deputata Anna Laura Orrico del Movimento Cinque Stelle cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte la deputata Valentina Barzotti.
  Comunica, altresì, che il deputato Antonio Caso assume le funzioni di capogruppo per il Movimento 5 stelle.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 21 giugno 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1194 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, all'VIII Commissione Ambiente, sul disegno di legge A.C. 1194, d'iniziativa del Governo, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio.
  Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Cultura segnala le seguenti disposizioni.
  L'articolo 5, recante misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'emergenza, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con lo stanziamento di 20 milioni di euro per il 2023, al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
  Il Fondo è, in particolare finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed Pag. 15esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee. Esso demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione del riparto delle predette risorse tra le istituzioni scolastiche interessate dall'emergenza.
  Il comma 2 prevede che, fino al 31 agosto 2023, le istituzioni scolastiche interessate procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In tali casi, le istituzioni scolastiche possono altresì derogare all'utilizzo dei seguenti strumenti:

   l'obbligo di approvvigionamento tramite l'utilizzo delle convenzioni quadro per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie (articolo 1, comma 449, della legge finanziaria 2007 – legge n. 296 del 2006);

   per gli acquisti «sotto soglia» di importo superiore a 5.000, le pubbliche amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie) nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali hanno l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). La disposizione, poi, impone il ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici per le «altre amministrazioni pubbliche», tra cui rientrerebbero sia le università sia le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 1, comma 450, della legge finanziaria 2007 – legge n. 296 del 2006;

   l'obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione (Sdapa) realizzato e gestito dalla Consip medesima (articolo 1, comma 583, della legge di bilancio per il 2020 – legge n. 160 del 2019);

   l'obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate dall'ISTAT, di provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti (articolo 1, comma 512, della legge di stabilità 2016 – legge n. 208 del 2015.

  Il comma 3 che, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito, possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2022/2023 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.
  Il comma 4 rinvia quindi all'articolo 22 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.
  L'articolo 6, recante disposizioni in materia di Università e alta formazione, al comma 1, prevede che, al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curriculari, nonché lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, le università e le istituzioni di alta Pag. 16formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 possono, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità.
  Le istituzioni di cui sopra, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
  Ai sensi del comma 2, ferme restando le disposizioni generali di cui all'articolo 1 relativo alla sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi e fatto salvo quanto già versato, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:

   a) alla data del 1° maggio 2023 risultino residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1 del presente decreto;

   b) sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

  Il comma 3 prevede poi che, al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subìto la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (legge n. 123 del 2017), utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'esercizio 2022. Le eventuali somme attribuite e non assegnate ai sensi del primo e secondo periodo restano nella disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica.
  Analogamente, il comma 4 prevede che, al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subìto la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui sopra è ripartita tra le Istituzioni AFAM di cui al comma in esame.
  Il comma 5 prevede che, agli oneri di cui ai commi 3 (in relazione agli studenti universitari) e 4 (in relazione agli studenti AFAM), pari a (complessivi) 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la scienza, di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (legge n. 106 del 2021).
  Il comma 6 dispone che la quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Bologna è incrementata, per l'anno 2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di:

   a) istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, Pag. 17anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi dell'Ateneo, residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1 (che la relazione tecnica prevede di entità complessiva di 1 milione di euro);

   b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 (che la relazione tecnica prevede di entità complessiva di 2,5 milioni di euro).

  Ai sensi del comma 7, nello stato di previsione del MUR è istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) di cui al comma 1, residente o domiciliato nei territori di cui all'allegato 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui sopra.
  Il comma 8, poi, prevede che i contributi e le provvidenze erogate ai sensi dei precedenti commi 6 e 7 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.
  Il comma 9, infine, dispone che, agli oneri derivanti dai commi 2 (esonero dal pagamento dei contributi o tasse universitarie), 6 (incremento della quota del Fondo ordinario per l'università di Bologna) e 7 (fondo per il personale e immobili AFAM) pari a 19.528.598 euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 22, che reca le disposizioni finanziarie del provvedimento in esame.
  L'articolo 14, recante disposizioni per la tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione, al comma 1, incrementa di 1 euro, dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023, il costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
  Il comma 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo destinato a:

   interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali sopra indicati;

   attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli stessi eventi alluvionali, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»;

   sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi alluvionali.

  Il comma 3 dispone la riassegnazione, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, della maggiorazione prevista dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui al comma 2. Esso autorizza quindi il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Pag. 18adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  L'articolo 16, che prevede interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione, al comma 1, destina una quota del Fondo «Sport e Periferie», pari a 5 milioni di euro nel 2023, al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
  Il comma 2 prevede l'emanazione di un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui comma 1, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate.
  Il piano è emanato con provvedimento dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della regione competente in cui ricadono le infrastrutture interessate. I predetti interventi sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del crono-programma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi di Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Giorgia LATINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.